Antenne e telefonia cellulare nel condominio
Antenne
L'art. 1 e l'art. 3 della legge 554/40 (disciplina dell'uso degli aerei esterni
per audizioni radiofoniche), stabiliscono che i proprietari di uno stabile o di
un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei
esterni, in particolare, destinati alla funzionamento di apparecchi radiofonici
appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi.
Tali norme
attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna
sulla terrazza dell'edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero
uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso
collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito.
Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti
la rimozione dell'antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente,
posto che spetta all'utente provvedere a sua cura e spese alla rimozione ed al diverso
collocamento dell'antenna.
Tale diritto
all'installazione di antenne (ed accessori) è limitato soltanto dal pari diritto
di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare
(in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione
su parte del proprio immobile.
Pertanto, qualora sulla terrazza di uno stabile condominiale sia installata (per
volontà della maggioranza dei condoni) una antenna televisiva centralizzata e un
condomino (o un abitante dello stabile) intende invece installare una antenna autonoma,
l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa
pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque
un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni.
Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti installazione deve essere considerata
nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto
all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti
dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto
favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione
alla delibera stessa.
L'installazione
di una antenna è lecita anche se effettuata sul balcone di un appartamento condominiale
non potendo essere qualificati quali innovazioni gli atti di maggior l'utilizzazione
della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludono
agli altri condomini un uguale maggior uso.
Telefonia
cellulare
Un tema di grande interesse ed attualità è quello relativo all'installazione non
solo di antenne ma anche di stazioni radio base per telefonia cellulare sui tetti
degli edifici condominiali, tema connesso a quello inerente alle possibili conseguenze
derivate dall'inquinamento elettromagnetico.
Infatti,
l'inquinamento elettromagnetico è "potenzialmente" una delle forme di danno alla
salute ed all'ambiente più pericolose; tanto più pericolosa e subdola proprio perché
ancora poco conosciuta e poco studiata. Sì è dovuto aspettare fino al 2001 per avere
finalmente la legge quadro in materia (legge 22 febbraio 2001, n. 36: legge quadro
sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
che si occupa del problema in tutta la sua interezza.
Nel frattempo,
peraltro, la disciplina codicistica condominiale era già rimasta coinvolta più volte
dai giudici di merito, con particolare riferimento all'installazione di antenne
riceventi per comunicazioni cellulari sul tetto di un edificio - appunto - condominiale.
Si segnala
che il Tar Lazio in materia di installazione di stazioni radio base per telefonia
cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica,
attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona
residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere
considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse
giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale
vengono dichiarati urgenti lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione
dell'impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare
era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).