Legge.
24 marzo 1989, n. 122 (estratto)
Disposizioni
in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
TITOLO
I - II
omissis
TITOLO
III
Art.
9.
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo
degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi
da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga
agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano
in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica
ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle
regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali
da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di
interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori
si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine
di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può
dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e
gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio,
in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo
1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli
articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione
del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di
società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono
prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione
di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali
o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie
è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un
periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario
previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a
disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione
nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale
sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono
nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi
1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati
da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura
delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della
legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art.
10.
1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente
costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture
di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete
autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le
relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei
parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro
dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso
provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS,
con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità
di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei
mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente articolo
possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilità di
cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti
di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.
5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le autostrade
e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio
di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi
comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge
12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al
comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da
essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo
comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento
del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione
delle modalità attuative del presente comma ed alla fissazione della misura
del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni
finanziarie.
Art.
11.
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono
opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera
f), della legge 28 gennaio 1977, numero 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione
delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa
aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli
stessi anche in diritto di superficie.
3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta
di registro in misura fissa.
TITOLO
IV
omissis
Art.
29.
1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano
in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge
stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore
dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.