Legge
9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
TITOLO
I.
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO
E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.
Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
1. Al fine
di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i
consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilita' ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso e di qualita' della
vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo
con la politica energetica della Comunita' economica europea, l'uso razionale
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione
e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili
di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi
produttivi, una piu' rapida sostituzione degli impianti in particolare
nei settori a piu' elevata intensita' energetica, anche attraverso il
coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo
e di produzione industriale.
2. La politica
di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche
definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del
risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche
convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano
o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini
della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate:
il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree,
il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici
o di prodotti vegetali. Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate
alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile
nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da
processi industriali, nonche' le altre forme di energia recuperabile in
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici
con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti
organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare
la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 4. L'utilizzazione
delle fonti di energia di cui al comma 3 e' considerata di pubblico interesse
e di pubblica utilita' e le opere relative sono equiparate alle opere
dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle opere pubbliche.
Art.
2. Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine
di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, il Ministro dell'universitˆ e della ricerca scientifica
e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti,
il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente
con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli
strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione,
della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione,
del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del
contenimento dei consumi energetici. CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991
Art 1 MOD DPR 09.05.1994 n. 608 All 2 CFR DELIB 01.12.1994 Art Unico L
09/01/1991 Num. 10
Art.
3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'art. 1,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale,
ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni
di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge.
Art.
4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle
indicazioni e delle priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi
e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonche' per
l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli
edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la
medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'art.
1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto e' condizionato
il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti
e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione
o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico
e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1.
4. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate
e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia,
sono emanate le norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti
in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone
climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalitˆ di cui all'art. 1.
5. Per le
finalita' di cui all'art. 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e
di infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto
terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati,
puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati,
dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate
norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso
razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti
per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione,
degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza
e di assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto nella normativa
che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.
Art.
5. Piani regionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche,
alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alle disponibilita' di fonti
rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza
di altri vettori energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini
della fattibilita' degli interventi di uso razionale dell'energia e di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa
con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma
1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale
o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani
di cui al comma 2 contengono in particolare: a) il bilancio energetico
regionale o provinciale; b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia; e) la destinazione delle risorse
finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale
e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento; g) le
procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la
produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati
al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale,
nonche' per gli impianti idroelettrici.
4. In caso
di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati,
ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti
locali interessati.
5. I piani
regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art.
6. Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano
le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti
di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni
dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali,
gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il
ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili
rientrino in tali aree.
Art.
7. Norme per le imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non
si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia
elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei
comuni gia' serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione
di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici
mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio
per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui
al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno
precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime
imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP
puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1
qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale
che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno
in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art.
8. Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di
energia nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre
il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica,
l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione
e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione
stradale, nonche' nella produzione di energia elettrica e di acqua calda
sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere
concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento
e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile
documentata per ciascuno dei seguenti interventi: a) coibentazione negli
edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al
20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata
tabella A; b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione
sia in quelli esistenti; c) installazione di pompe di calore per riscaldamento
ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno
termico dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito delle
disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature per la
produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione
di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento; f)
installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonche' di calore e acqua sanitaria
di ogni singola unita' immobiliare, di sistemi telematici per il controllo
e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonche' trasformazione
di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui
all'art. 1; g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della
temperatura, inseriti in edifici composti da piu' unita' immobiliari,
con determinazione dei consumi per le singole unitˆ immobiliari, escluse
quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti reti di
teleriscaldamento; h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto
rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso
di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi
compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'art. 23 della legge
27 luglio 1978, n. 392. Art Unico
Art.
9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli
8, 10 e 13 e' delegata alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro
del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare
i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalita' di
concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza
dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia
preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantita' di energia
primaria risparmiata per unita' di capitale investito, nonche': per gli
interventi di cui all'art. 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti
beneficiari dei contributi con priorita' per gli interventi integrati;
per gli interventi di cui all'art. 10, dell'obsolescenza degli impianti
e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'art.
13, della tipologia delle unita' produttive e delle potenziali risorse
energetiche del territorio.
3. Entro
il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente
pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto
conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta
giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi
in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e
13.
5. I fondi
assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione
dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I
fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di
impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento
ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate
dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il
primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma
3 e' fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda
anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita' sulla base della
normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine
di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA
ai sensi dell'art. 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento
del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con
metodo a campione e/o secondo criteri di priorita'. In caso di esito negativo
delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale
dei contributi concessi ed al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli
affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate
sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano con le modalita' di cui al comma 4.
8. Per i
pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto
cui il parere e' preordinato, l'autorita' competente puo' provvedere anche
in assenza dello stesso. CFR DM 15.02.1991
Art.
10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori
industriale, artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori industriale,
artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere
concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa
ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi,
sistemi o componenti, nonch mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono
essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza
fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi
ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi
con altri combustibili.
Art.
11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili
di energia o assimilate.
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province
ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite
loro aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4, n. 8),
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge
29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti
ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi
costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)
e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale
per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto
e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonche'
per iniziative aventi le finalita' di cui all'art. 1 e le caratteristiche
di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di
cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo
di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per
le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della
spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni
per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di lire trecento milioni
per i progetti esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci
megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata
per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica
erogata all'utenza.
3. Ai soggetti
di cui al comma 1 possono altresi' essere concessi contributi in conto
capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale
o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi
a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi
con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di
realizzazione di nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di intervento
unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme
associative di impresa.
4. Il contributo
di cui al comma 3 e' concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della
spesa totale ammessa al contributo preventiva e documentata elevabile
al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti
di cui all'art. 6.
5. La domanda
di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL,
salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino,
deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche
e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la
vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto
fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione
degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6,
da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra
enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese
private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle
centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile da processi industriali
possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento
del relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza
per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto
di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi
di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Art.
12. Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di
imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale
per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche
innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino
fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero
sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie
di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento
delle ceneri, nonche' iniziative utilizzanti combustibili non fossili
la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio.
Sono ammessi altresi' ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili
di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualita' dell'ambiente
e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo
di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50 per cento della spesa
ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art.
13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia
nel settore agricolo.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore
agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate,
a consorzi di imprese agricole, ovvero a societa' che offrono e gestiscono
il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende
municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale
per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici
o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia
termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella
misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per
cento per le cooperative.
2. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni
di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi
all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi
di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
Art.
14. (Omissis)
Art.
15. Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi
anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da societa'
iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure
e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma
1, nonche' le modalita' di controllo del regolare esercizio degli impianti
incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi
tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le
societa' di cui al comma 1.
Art.
16. Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta
ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare
norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza,
escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere
nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL,
l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le universita' degli
studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono
dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Art.
17. Cumulo di contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili
con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico
del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
del tesoro puo' promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e societa' finanziari
al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle
iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito
delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione
e/o secondo criteri di priorita', circa l'effettiva e completa realizzazione
delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli
11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA da' immediata
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero
degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita'
di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico
e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art.
18. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di concessione
ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli
studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa
le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti
incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento
sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Ai fini
dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute
possono essere documentate nelle forme previste dall'art. 18, quinto comma,
della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire
l'utilizzo di tali facolta', si provvede in conformita' a quanto disposto
dall'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti
i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni
in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalita' ed entro i limiti
fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale,
civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto
un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza
della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi
di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi
della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi
alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni,
gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere
l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci
energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA
provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica
e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa
e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito
delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni
con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalitˆ della presente legge, all'aggiornamento
dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente
programmi di diagnosi energetica.
Art.
20. Relazione annuale al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio
del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo
particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
2. Un apposito
capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti
e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'art. 3.
Art.
21. Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilita' di fruire delle agevolazioni previste dalla presente
legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli
8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le
istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni
resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai
sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art.
22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla
ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente
previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche
dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative
dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche
dirigenziali di non piu' di undici unita' con specifica professionalita'
tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non piu'
di novanta unita', secondo la seguente articolazione: a) n. 1 posto di
dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti
di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti
di VIII livello; d) n. 20 posti di VII livello; e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti
di III livello; i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il
decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione
di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non pi di
dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non piu' di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa'
di capitale -- con esclusione delle imprese private -- specificamente
operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni,
con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente
comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa
di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per
l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3. Limitatamente
al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti
all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 puo' procedersi
a decorrere dal I gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure
di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre
1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo
novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 puo'
procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per
cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque
i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante
le predette procedure di mobilita'.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200
milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire
1.800 milioni pr l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per
ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento
del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni
per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni
per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".
Art.
23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme
destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982,
n. 308 e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445, nonch quelle di cui all'art. 15, comma 37, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono
state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere
utilizzate rispettivamente per le finalita' di cui agli articoli 8, 10
e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione
delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome
di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalitˆ di cui
all'art. 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi
si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'art.
38, con le modalitˆ di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38.
Art.
24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11 febbraio 1988 e' sostituito o integrato per la percentuale soppressa
o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee
n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del
19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti
di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa
ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'art.
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni,
e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro
del tesoro nonche' con la Cassa depositi e prestiti per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la
procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie
agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio
del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo
triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988,
si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'art.
19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730
miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire
300 miliardi con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67
e successive modificazioni.
4. Il programma
di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior
onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui
al comma 1.
5. A parziale
modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo
il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede
ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa
deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della
Sardegna di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' del sistema
di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce
una prima fase stralcio in conformita' al programma deliberato, per la
realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente
esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione
delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
Art.
25. Ambito di applicazione
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso,
nonché, mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti esistenti.
2. Nei casi
di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente
titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
Art.
26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art.
9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche,
di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle
fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali
non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti
gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e
48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli
spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario giˆ in opera.
2. Per gli
interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia
di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide
le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti
non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini
di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in
opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e
degli impianti non di processo ad essi associati, nonch dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le
innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri
di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli impianti
di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unitˆ immobiliare.
7. Negli
edifici di proprietˆ pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo
di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso
a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione
di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto,
opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia. CFR
Art.
27. Limiti ai consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in particolare
in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti
di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art.
28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista
o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della
presente legge.
2. Nel caso
in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state
presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva
la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei
lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione
di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalita' stabilite
con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia
della documentazione di cui al comma 1 e' conservata dal comune ai fini
dei controlli e delle verifiche di cui all'art. 33.
5. La seconda
copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del
proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei
lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere. CF
Art.
29. Certificazione delle opere e collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente
legge si applica la L. 5 marzo 1990, n. 46.
Art.
30. Certificazione energetica degli edifici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per
la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra
l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi
di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unitˆ immobiliare.
3. Il proprietario
o il locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato l'edificio
la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unitˆ
immobilare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
4. L'attestato
relativo alla certificazione energetica ha una validitˆ temporale di cinque
anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art.
31. Esercizio e manutenzione degli impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo,
che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per
contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti
dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario,
o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', e' tenuto a
condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa
UNI e CEI.
3. I comuni
con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica,
con onere a carico degli utenti.
4. I contratti
relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di
cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono
nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'art.
1339 del codice civile.
Art.
32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le imprese
che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate
a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art.
33. Controlli e verifiche.
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente
legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro
cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica
puo' essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese
del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso
di accertamento di difformita' in corso d'opera, il sindaco ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso
di accertamento di difformita' su opere terminate il sindaco ordina, a
carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio
alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi
previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'art. 34.
Art.
34. Sanzioni.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore
a lire cinque milioni.
2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. Il costruttore
e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'art.
29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonche' il
progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29 e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario
o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta
la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31,
commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui
venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo
art. 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari
a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullitˆ
dello stesso.
6. L'inosservanza
delle prescrizioni di cui all'art. 32 e' punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilitˆ penale.
7. Qualora
soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autoritˆ
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale
di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza
della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non
superiore a lire cento milioni.
Art.
35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione
dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio,
deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine
comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.
Art.
36. Irregolaritˆ rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita'
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione,
a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Art.
37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti
ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore contottanta giorni
dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti
ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni
dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge
30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione
dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art.
30 e al comma 1 dell'art. 32.
Art.
38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire
427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per
il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme e' destinato alle finalita'
di cui all'art. 3 della presente legge.
2. Per le
finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e' autorizzata la spesa di
lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e
di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'art. 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per
il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b) per l'art. 12, lire 33 miliardi
per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'art. 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per
il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308
del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumi energetici, nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67
del 1988".
4. Per le
finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata la spesa di lire
116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire
326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia
di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale
modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al
comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni
degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a)
tra gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge si provvede
con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
39. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art.
37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.