Legge 5 Marzo 1990, n. 46
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti all'applicazione
della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui
al comma 1, lett. a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi.
Art. 2 (Soggetti Abilitati)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3 (Requisiti tecnico professionali)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un
anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.
1.
Art. 4 (Accertamento dei requisiti tecnico professionali)
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese
artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese
è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo
di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali,
un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati
dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli
esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta
da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto
tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15].
Art. 5 (Riconoscimento dei requisiti tecnico professionali)
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici
o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
Art. 6 (Progettazione degli impianti)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
ai commi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a) presso gli organi competenti al
rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli uffici comunali,
contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto
per legge ad approvazione.
Art. 7 (Installazione degli impianti)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali
ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto
di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa
a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere adeguati, entro tre anni da tale data (2), a quanto previsto dal presente
articolo.
Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica)
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per l'attività di ricerca
di cui all'art. 3, terzo comma, del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione
tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'Inail
nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre 1992, n. 578 (Regolamento recante criteri di erogazione
di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico
italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della L. 5 marzo 1990,
n. 46).
Art. 9 (Dichiarazione di conformita')
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente
la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art.
6.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 483 del 27 dicembre 1991, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo questo articolo nella parte in cui, includendo le
province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione
di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità di finanziamento
secondo le norme statutarie. (2) Si vedano l'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991,
n. 447, il D.M. 20 febbraio 1992 (Approvazione del modello di dichiarazione di conformità
dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione
della L. 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti) e l'art.
5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 10 (Responsabilita' del Committente o del proprietario)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.
1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2.
Art. 11 (Certificato di abitabilita' e di agibilita')
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito
anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 12 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e
la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art.
9.
Art. 13 (Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo).
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett. a, b, c, e e g, e
2 dell'art. 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro
trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art.
9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14 (Verifiche).
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi
della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze,
di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione
di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione
della relativa richiesta.
Art. 15 (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato,
con le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
di attuazione (2). Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti
i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita
una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione
generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un
suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate,
da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi
consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica
e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione
tecnologica del comparto
Art. 16 (Sanzioni).
1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente
o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 17 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali).
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano
in contrasto con la presente legge.
Art. 18 (Disposizioni transitorie).
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 15 sono autorizzate
ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali
sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'art. 7 ed a
rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante
i numeri di partita Iva e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione
di conformità di cui all'art. 9.
Art. 19 (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.