La formazione del contratto e il contratto preliminare
La formazione del contratto
L'art. 1325 inserisce tra i requisiti del contratto l'accordo delle parti. Per
verificare se l'accordo delle parti si è realizzato, occorre considerare
il significato delle dichiarazioni delle parti, cioè la proposta e
l'accettazione.
La capacita' di contrattare
La capacità di contrattare è la idoneità a compiere atti
produttivi di effetti giuridici, che deve esistere al momento della
dichiarazione. La capacità contrattuale è la regola, ma, in
alcuni casi, la legge richiede una capacità più intensa, ossia la
capacità di disporre, come per la donazione e la transazione.
Le trattative e la responsabilita' precontrattuale
Le trattative sono costituite da tutti i negoziati che si inseriscono in una
fase antecedente ed eventuale rispetto alla stipulazione del contratto.
L'art. 1337 assoggetta il comportamento delle parti durante questa fase ad un
obbligo di buona fede intesa come condotta corretta e leale. Riguardo agli
obblighi tipici di buona fede nella fase precontrattuale, si ricordi che:
-
incombe sui contraenti un generale obbligo di informazione sugli aspetti di rilievo
della contrattazione;
-
vi è un obbligo di non a recedere ingiustificatamente dalle trattative
ledendo il ragionevole affidamento generato
nella controparte;
-
altre ipotesi frequenti riguardano:
il dovere di chiarezza, di non divulgare
notizie riservate, di compiere gli atti
necessari per la validità e l'efficacia
del contratto.
La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità che
prende il nome di responsabilità precontrattuale.
Il risarcimento è limitato all'interesse negativo rappresentato dai
vantaggi che si sarebbero conseguiti e dai danni che si sarebbero evitati non
iniziando affatto le trattative contrattuali.
Il danno risarcibile comprende:
-le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative;
-il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni.
LA PROPOSTA
L'art. 1326 stabilisce che " il contratto è concluso nel momento in
cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte
".
La proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del
contratto, emessa manifestando l'intenzione di obbligarsi.
Sono caratteri essenziali della proposta:
-
l'intenzione di volersi impegnare;
-
la completezza, in quanto la proposta
deve contenere gli estremi essenziali del
negozio che si vuole concludere;
-
la proposta dovrà rivestire la forma che la legge richiede per il contratto
da stipulare. La proposta ha natura recettizia.
Il proponente può revocare la proposta finché il contratto non si
sia concluso, cioè fino al momento in cui egli viene a conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte.
L' accettazione
È la dichiarazione diretta al proponente che contiene l'accoglimento
della proposta.
L'accettazione deve essere:
-pienamente conforme a tutte le clausole contenute nella proposta; se è
parzialmente difforme, vale solo come contro proposta;
-deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere;
-anche l'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga
al proponente prima dell'accettazione stessa.
Il contratto preliminare
Il contratto preliminare è l'accordo con cui le parti si obbligano a
stipulare un successivo contratto, detto definitivo. Il suo oggetto consiste,
dunque, nell'obbligazione di prestare un futuro consenso mentre gli effetti
concreti nella sfera giuridica delle parti derivano dal contratto definitivo.
Il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa
forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
Se il soggetto obbligato a contrarre non adempie, l'altra parte può:
-
chiedere, mediante domanda giudiziale,
l'emanazione di una sentenza che sostituisce
il consenso e produce gli stessi effetti
del contratto definitivo non concluso;
-
chiedere la risoluzione del contratto preliminare
per inadempimento, con la condanna dell'inadempiente
al risarcimento del danno.
La legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha resto obbligatoria la trascrizione del
preliminare. La legge garantisce più incisiva tutela al promissario
acquirente, fornendogli uno strumento di opponibilità ai terzi degli
accordi assunti con il promittente venditore.