L'interpretazione del contratto
L'interpretazione del contratto consiste nell'indagare e ricostruire il
significato da attribuire alle dichiarazioni delle parti. Essa è
regolata da norme giuridiche.
Tali norme vengono distinte in due gruppi:
-
gli artt. 1362-1365 riguardano la interpretazione
soggettiva diretta a ricostruire
la reale comune intenzione delle parti;
-
gli artt. 1366-1370 regolano l'interpretazione
oggettiva diretta a determinare il
significato della clausola o dell'intero
contratto quando è incerta la reale
comune intenzione delle parti. Si applicano
quando l'applicazione delle norme sull'interpretazione
soggettiva non è bastata a verificare
la volontà delle parti.
Criteri di interpretazione soggettiva
Le più importanti regole di interpretazione soggettiva sono fissate:
-
dall'art. 1362, secondo il quale l'interpretazione
deve accertare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
che emerge dalle parole adoperate;
-
dall'art. 1363 in base al quale le clausole
del contratto vanno interpretate le une per mezzo delle altre attribuendo a
ciascuna il significato che risulta dal
complesso dell'atto.
Criteri di interpretazione oggettiva
-
art.
1366: il contratto deve essere interpretato
secondo buona fede intesa in senso
oggettivo;
-
art. 1367 il contratto e le singole clausole
si devono interpretare nel senso in cui
possono avere qualche effetto anziché
in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno;
-
art. 1368: le clausole ambigue si interpretano
secondo ciò che si pratica generalmente
nel luogo di conclusione del contratto;
-
art. 1369: nel dubbio l'espressioni con
più sensi devono essere intese nel
significato più conveniente all'oggetto
del contratto;
-
art. 1370: le clausole inserite nelle condizioni
generali di contratto vanno, nel dubbio,
interpretate contro l'autore delle
clausole stesse.