Vendite concluse fuori dai locali commerciali e vendite a distanza
Gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità
Europea hanno indotto il legislatore ad intervenire a tutela del consumatore,
introducendo una normativa specifica in tema di vendite stipulate fuori dai
locali commerciali, di vendite a distanza e, più in generale, di
contratti conclusi dal consumatore.
Il D.Lgs15/1/1992 n. 50 ha dato attuazione, nel nostro
ordinamento, alla Direttiva CEE n. 85/577 in materia di contratti negoziati
fuori dai locali commerciali, apprestando al consumatore
un’efficace tutela con il riconoscimento della possibilità di disdire il
contratto attraverso l’esercizio di uno jus poenitendi.
Le nuove norme si applicano ai contratti tra un operatore commerciale ed un
consumatore, per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, stipulati:
-
durante una visita dell’operatore commerciale nel domicilio
del consumatore o nei luoghi dove lavora (vendita a domicilio);
-
in area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione
di nota d’ordine, comunque denominata.
In relazione a tali contratti la legge riconosce al consumatore un diritto
di recesso, svincolato dalla sussistenza di particolari motivi, da
esercitarsi attraverso l’invio all’operatore commerciale di apposita
comunicazione nel termine di sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione della
nota d’ordine o dalla data d’informazione dell’esistenza del diritto di
recesso, oppure dalla data di ricevimento della merce.
Il diritto è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in
contrasto con la disciplina normativa di esso.
La tutela del consumatore è ancora più netta per i contratti di
vendita a distanza, contratti conclusi attraverso tecniche che non
presuppongono la presenza fisica e simultanea delle parti; a titolo
esemplificativo, può trattarsi di contratti conclusi tramite catalogo,
telefono, posta elettronica, televisione, pubblicità, stampa con buono
d’ordine.
Più precisamente, il D. Lgs 22/5/1999 n. 185, di
attuazione della direttiva 97/7/CE, si applica ai contratti aventi ad oggetto
beni e servizi stipulati tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso (art.1).
Gli strumenti di tutela predisposti dal legislatore consistono: nella
prescrizione di un’adeguata informazione del consumatore, nell’attribuzione
allo stesso del diritto di recedere dal contratto, nell’introduzione di
limitazione delle tecniche di comunicazione a distanza maggiormente invasive,
in un’intensa tutela giurisdizionale.