Regole della convivenza
L’unione di fatto come nasce così può cessare, diversamente per la famiglia
legittima ove specifiche norme e leggi speciali regolamentano l'istituto della
separazione e del divorzio.
Con il venir meno della convivenza possono sorgere problemi relativamente a:
-
abitazione familiare;
-
contratto di locazione;
-
acquisti compiuti durante la convivenza;
-
obbligazioni naturali tra conviventi;
-
assegno di mantenimento;
-
rapporti con i figli;
-
rapporto di lavoro nell'impresa familiare;
-
assegnazione in tema di edilizia economica popolare;
-
diritti successori;
-
Altri effetti patrimoniali.
Abitazione familiare e sua assegnazione
Precedentemente, il convivente, non proprietario dell'immobile o non titolare
di un diritto di godimento sull'abitazione, era parificato ad un ospite e non
poteva quindi far valere nessun tipo di esigenza. Attualmente, si è giunti al
riconoscimento del "diritto di possesso" in capo al convivente che sia stato
allontanato dall'abitazione familiare, da far valere mediante le vie legali,
salvo la prova contraria dell'ex partner volta a dimostrare il diritto di
proprietà.
Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti. La
Corte Costituzionale con la sent. n. 166/1998, ha stabilito che in presenza di
figli la dimora familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto
di proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario, al solo fine di
tutelare gli interessi della prole, non riconoscendo una forma giuridica alla
famiglia di fatto.
Contratto di locazione
La Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha ravvisato in capo al
convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non
solo in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando
questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di
convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò sempre per salvaguardare il
diritto inviolabile all'alloggio e l'interesse primario dei figli.
Acquisti compiuti nel corso della convivenza
Non sussiste alcun regime di comunione legale tra conviventi. Chi ha ultimato
l'acquisto è proprietario del bene, salvo la opportunità per il compagno di
proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri di aver partecipato
all’acquisto apportando denaro e/o utilità materiali.
Obbligazioni naturali tra conviventi
Dal fatto che i legami, di natura personale e patrimoniale, che intercorrono
fra i conviventi non sono vincolanti giuridicamente, deriva che l'inadempimento
non è giuridicamente sanzionato. Così, ad esempio, un marito che si allontana
dal domicilio domestico facendo mancare mezzi economici al coniuge in stato di
bisogno, può rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare (art. 570 c.p.). Nessuna conseguenza giuridica sfavorevole, invece,
può derivare a colui che faccia mancare i mezzi economici necessari al
mantenimento del convivente, ma si potrà solo avere la conseguenza della
disapprovazione da parte del gruppo sociale in cui il soggetto vive. Le
prestazioni reciproche per l'assistenza materiale, infatti, costituiscono
l'esecuzione spontanea di doveri che sono tali non già per la legge, ma solo
per l’etica e la morale del momento storico. Le elargizioni prestate al
convivente, dunque, costituiscono l'adempimento di "obbligazioni naturali"
(art. 2034 c.c.), obbligazioni che (al contrario di quelle giuridiche) non
producono altro effetto, oltre a quello della cosiddetta "soluti retentio":
l'impossibilità di ottenere la restituzione di quanto si è spontaneamente
pagato. E così, se normalmente quando si effettua un pagamento senza esservi
obbligati per legge (per esempio, per errore) è sempre possibile chiederne la
restituzione, il convivente che, pur non essendovi obbligato, durante la
convivenza ha spontaneamente effettuato elargizioni per la conduzione della
convivenza familiare e per il mantenimento del partner, non potrà ottenerne la
restituzione. Non sono, inoltre, in alcun modo applicabili alla convivenza
"more uxorio" le norme sulla comunione fra i coniugi e, pertanto, gli acquisti
effettuati durante la convivenza entrano nel patrimonio di colui che li ha
effettuati, restando rigidamente separati i patrimoni dei due componenti della
coppia.
Assegno di mantenimento
In capo ai conviventi non esiste alcun impegno di versamento relativamente
all'assegno di mantenimento dal momento che manca il presupposto di legge,
ossia una convivenza fondata sul matrimonio.
Rapporti con i figli
Se dalla convivenza sono nati dei figli, e questi sono ancora minorenni, nel
caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in base al criterio
dell'interesse del minore. Se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal
Tribunale per i Minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il
genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner.
In caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti dell'altro si
configura il reato di maltrattamenti in famiglia.
Lavoro nell'impresa familiare
Il convivente, rispetto all’impresa familiare del compagno (o compagna), è un
terzo estraneo. L’art. 230 bis c.c. può essere utilizzato a favore del
convivente solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la
prova del carattere di continuità della prestazione eseguita dallo stesso;
Alloggio popolare: assegnazione
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 559/1989 ha riconosciuto al
convivente il diritto ad assicurarsi l'assegnazione dell'alloggio popolare,
qualora egli appartenga al nucleo familiare.
Eredità
Non reggendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà
conseguire una quota dell'eredità solo grazie ad un lascito effettuato dallo
scomparso mediante testamento, che non dovrà mai ledere la porzione che, per
legge, spetta a specificati soggetti (come ad esempio ai figli).