Registra la tua opera a partire da 97 euro. Clicca qui
Il Diritto d'Autore
Cosa e’ il diritto di autore
La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce
la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo,
che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela
consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e
di diritti morali a tutela della personalità dell'autore,
che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
I diritti morali
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della
personalità dell’autore e si conservano anche dopo
la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non
sono soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali sono:
il diritto alla paternità dell’opera
(cioè il diritto di rivendicare la propria qualità
di autore dell’opera);
il diritto all’integrità dell’opera
(cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione
o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione
dell’autore);
il diritto di pubblicazione (cioè
il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
I
diritti di utilizzazione economica
I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera
sono:
- diritto di riproduzione: cioè il
diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera
con qualsiasi mezzo;
- diritto di esecuzione, rappresentazione,
recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il
diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme
di comunicazione sopra specificate;
- diritto di diffusione: cioè il
diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza
(mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su
reti telematiche, ecc.);
- diritto di distribuzione, cioè
il diritto di porre in commercio l’opera;
- diritto di elaborazione, cioè il
diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla,
adattarla, ridurla ecc..
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare
o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici;
Non c’è nessuna formalità amministrativa da
seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore
sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con
la creazione dell’opera.
Il titolare dei diritti
Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria,
l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di
opere in collaborazione, i coautori).
I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati
o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
Durata della tutela economica
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita
dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso
tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di
opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento
al coautore che muore per ultimo.
L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile
senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi
per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera
originale e non di una sua elaborazione protetta.
L’attività della S.I.A.E.
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività
di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La
SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione
delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore
e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la
propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici
e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere
con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.
NON E’ obbligatorio aderire alla SIAE.
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla
SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente
decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori
per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione
di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.
In Italia, l’attività di intermediazione è riservata
dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può
comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori
di Paesi stranieri.
L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi
della sua intermediazione? Dal momento in cui l’autore
aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per
le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato
direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori
per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può
concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare
ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò
nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione
collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli
utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza
di trattamento e la univocità di condizioni.
I “diritti connessi” al diritto d’autore
I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti
che la legge riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad
altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo
il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti
connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli
artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori
di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori
di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti
alle emittenti radiofoniche e televisive
Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole
rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli
autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono
vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei
diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali,
sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli
inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela
del diritto d’ autore ecc.