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DIRITTI D'AUTORE
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). -
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio (1) (2) (3).
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso
l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato
decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale
ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero
presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative
funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni
amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le
attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì
soppresse le funzioni amministrative di altre autorità
giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in
via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il
potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità
amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.
Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati
soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di
attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo
delegato.
(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo
costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata
in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate
in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio
nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del
governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e
giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13
settembre 1999.
Preambolo
TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D'AUTORE (1)
(1) Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano anche alle banche di dati create prima del 1º gennaio
1998 e che entro la data di entrata in vigore del d.lg. 6 maggio 1999, n.
169 (16 giugno 1999) soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del
decreto medesimo (che aggiunge il n. 9 all'articolo 2 del presente
decreto) , fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati
create dal 1º gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del
citato d.lg. 169/1999.
Capo I
Articolo 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per
elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna
sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di
dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell'autore (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 29 dicembre 1992,
n. 518 e così modificato dall'art. 1, d.lg. 6 maggio 1999, n.
169.
Articolo 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti
di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali
sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte
del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia (1);
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai
sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II
(2);
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso (3);
9) le banche di dati di cui al secondo comma
dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto (4);
10) le opere del disegno industriale che presentino di
per sé carattere creativo e valore artistico (5).
(1) Numero così modificato dall'art. 22, d.lg. 2
febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 8 gennaio 1979,
n. 19.
(3) Numero aggiunto dall'art. 2, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
(4) Numero aggiunto dall'art. 2, d.lg. 6 maggio 1999,
n. 169.
(5) Numero aggiunto dall'art. 22, d.lg. 2 febbraio
2001, n. 95.
Articolo 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere
o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico,
quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali,
sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio
dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono
composte.
Articolo 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere
creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le
trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le
modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale
dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
Articolo 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai
testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche,
sia italiane che straniere.
Articolo 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale.
Articolo 7
È considerato autore dell'opera collettiva chi
organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni
l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Articolo 8
È reputato autore dell'opera, salvo prova
contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso,
ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la
sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come
equivalenti al nome vero (1).
Articolo 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti
dell'autore, finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si
tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Articolo 10
Se l'opera è stata creata con il contributo
indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di
autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo
la prova per iscritto di diverso accordo (1).
Sono applicabili le disposizioni che regolano la
comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre
esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può
essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o
utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza
l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto
di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la
nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità
da essa stabilite.
(1) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi
il comma 3 dell'art. 24, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Articolo 11
Alle amministrazioni dello Stato, [al partito nazionale
fascista] (1), alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore
sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle
opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici
culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
(1) Soppresso con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
Capo III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
Sezione I
PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA
Articolo 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare
l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei
limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima
forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Articolo 12/bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è
titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma
per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di lavoro (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518 e così sostituito dall'art. 3, d.lg. 6 maggio 1999, n.
169.
Articolo 12/ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno
industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue
mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 23, d.lg. 2 febbraio
2001, n. 95.
Articolo 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura
a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto
l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o
riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Articolo 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o
recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o
la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di
qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero,
purché non effettuata a scopo di lucro.
Articolo 15/bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando
l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella
sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti
nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate
ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di
lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura
del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro
dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle
circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare
occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni
dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede
dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed
invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione
di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo
avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà
nell'esplicazione di finalità di volontariato (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 48, d.l. 23
ottobre 1996, n. 545, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 650. Con D.P.C.M.
16 settembre 1999, n. 504, è stato emanato il regolamento sulle
agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni,
rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati
soggetti.
Articolo 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di
diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la
televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di
accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico
dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a
disposizione del pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1,
D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, poi dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 248
ed, infine, dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 16/bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di
frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta
del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata
purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a
quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di
inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di
radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di
programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza
ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora
i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi
è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi
per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del
pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il
suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia
luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il
livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al
pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono
trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale,
la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in
Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto
che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una
stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la
comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un
organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al
pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché
l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via
satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce
l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione
simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di
ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al
pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque
diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinata alla ricezione del pubblico (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 23 ottobre
1996, n. 581.
Articolo 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del
pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale
dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il
diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della
Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte
negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non
nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della
proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del
diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla
messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel
caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non
costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna
gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a
fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica
(1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1,
D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi dall'art. 3, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
Articolo 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte
le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera
previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le
sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Articolo 18/bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o
indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di
cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con
la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di
ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a
progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 26
maggio 1997, n. 154.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 16 novembre
1994, n. 685.
Articolo 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti
sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude
l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in
ciascuna delle sue parti.
Sezione II
PROTEZIONE DEI DIRITTI SULL'OPERA A DIFESA DELLA PERSONALITÀ
DELL'AUTORE (DIRITTO MORALE DELL'AUTORE)
Articolo 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della
sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore
conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a
ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al
suo onore o alla sua reputazione (1).
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel
corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle
altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera
già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla
competente autorità statale importante carattere artistico,
spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 8
gennaio 1979, n. 19.
Articolo 21
L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il
diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità
di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli
aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome
nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di
manifestazione o annuncio al pubblico.
Articolo 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono
inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le
modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire
per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Articolo 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e
dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e
dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai
fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano,
può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura
popolare (1) sentita l'associazione sindacale competente [e le
associazioni sindacali fasciste] (2).
(1) Ora, dal Ministro per i beni e le attività
culturali.
(2) Le associazioni sindacali fasciste sono state
soppresse con d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Articolo 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli
eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore
abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad
altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la
pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della
sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano
più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità
giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni
caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni
contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.
Sezione III
DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA
Articolo 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano
tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare
dopo la sua morte (1).
(1) Termine elevato dall'art. 17, l. 6 febbraio 1996,
n. 52.
Articolo 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in
quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei
diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei
collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per
ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di
utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina
sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione
è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 3, per le
riviste, i giornali e le altre opere periodiche (1).
(1) Termine elevato dall'art. 17, l. 6 febbraio 1996,
n. 52.
Articolo 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso
previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione
economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata
(1).
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si
è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate
dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite
dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato
nell'art. 25.
(1) Termine elevato dall'art. 17, l. 6 febbraio 1996,
n. 52.
Articolo 27/bis
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518 e poi abrogato dall'art. 17, d.lg. 26 maggio 1997, n.
154.
Articolo 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere
fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria,
scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare (1),
secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle
forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data
del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati
diritti sull'opera come anonima o pseudonima (2).
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
(2) Vedi, anche, l'art. 17, L. 12 dicembre 2002, n.
273
Articolo 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello
Stato, [al partito nazionale fascista] (1) alle Province, ai Comuni, alle
accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati
che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla
prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione
è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate
dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata
è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende
integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
(1) Soppresso con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
Articolo 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano
pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di
utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna
parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno
giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la
rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente
a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli
fascicoli o numeri.
Articolo 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la
durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di
settant'anni a partire dalla morte dell'autore (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg.
26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i
diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata
durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli
autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore
della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg.
26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 32/bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera
fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell'autore (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 8 gennaio
1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29) e poi così
sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13
giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Articolo 32/ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento
considerato dalla norma (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
Capo IV
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE
CATEGORIE DI OPERE
Sezione I
OPERE DRAMMATICO-MUSICALI, COMPOSIZIONI MUSICALI CON PAROLE, OPERE
COREOGRAFICHE E PANTOMIMICHE
Articolo 33
In difetto di particolari convenzioni tra i
collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi,
alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si
applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Articolo 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti
derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è
ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o
musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della
parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore
complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni
musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due
contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto
degli articoli seguenti.
Articolo 35
L'autore della parte letteraria non può
disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi
seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come
testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore,
questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di
libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si
tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata
musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o
rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini
indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono
essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli
artt. 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od
esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il
periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema
sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3
può altrimenti utilizzare la musica.
Articolo 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente
l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera
disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a
carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di
comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma
l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il
consenso di entrambi i collaboratori.
Articolo 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre
composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste
musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o
valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,
salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o
pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte
letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma
precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli
35 e 36.
Sezione II
OPERE COLLETTIVE, RIVISTE E GIORNALI
Articolo 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il
diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa,
senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art.
7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è
riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la
osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.
Articolo 39
Se un articolo è inviato alla rivista o
giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del
giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore
riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto
notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la
riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia
dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il
direttore della rivista o giornale ne può differire la produzione
anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso
però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto,
l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per
estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico,
se si tratta di rivista.
Articolo 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia
rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome
figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto
contrario, al personale della redazione.
Articolo 41
Senza pregiudizio della applicazione della disposizione
contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto
contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni
di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o
riduzione di parti di detto articolo.
Articolo 42
L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato
riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti
separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva
dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di
articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario,
ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o
giornali.
Articolo 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non
ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non
riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
Articolo 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica
l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica
ed il direttore artistico.
Articolo 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi
è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera
è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103, prevale la
presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
Articolo 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,
spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico
dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può
eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera
prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire,
direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso
separato per la proiezione.
Il compenso è stabilito, in difetto di accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il
direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una
percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno
diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una
cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un
ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite
con accordi da concludersi tra le categorie interessate (1).
(1) In deroga a quanto disposto dal presente articolo
vedi il comma 3 dell'art. 24, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Articolo 46/bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in
caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico
degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo
18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a
carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta,
altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni
costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei
dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra
le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma,
del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1)
(2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 23 ottobre
1996, n. 581 e poi così sostituito dall'art. 6, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
(2) In deroga a quanto disposto dal presente articolo
vedi il comma 3 dell'art. 24, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Articolo 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere
utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro
adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle
modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando
manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori
menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto da un
collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare (1)
secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
(1) Ora, dal Ministro per i beni e le attività
culturali.
Articolo 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che
i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e
del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della
pellicola cinematografica.
Articolo 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente,
purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il
cui esercizio spetta al produttore.
Articolo 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera
cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della
parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i
tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di
disporre liberamente dell'opera stessa.
Articolo 51
In ragione della natura e dei fini della
radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita
direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di
radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario,
è regolato dalle norme particolari seguenti.
Articolo 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha
la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai
teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle
condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei
seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo
spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche
necessarie per preparare la radiodiffusione.
È necessario il consenso dell'autore, per
radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali
delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale
rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo
pubblico.
Articolo 53
Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di
durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel
precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni
una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque
concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto
s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima
dell'inizio della stagione.
Articolo 54
L'accertamento della conformità delle
radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli
organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i
poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352,
e dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4
giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono
essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Articolo 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a
registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della
sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche,
purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa
inservibile.
2. È consentita la conservazione in archivi
ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale
carattere documentario, senza possibilità di ulteriore
utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima,
l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs.
9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli
articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il
servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi,
nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità
giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi
l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di
conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel
regolamento.
Articolo 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle
trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il
numero e le modalità delle trasmissioni differite o
ripetute.
Articolo 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di
apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere
radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è
determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione sindacale
competente (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
Articolo 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali
dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta
al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo
terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli
articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55.
Articolo 60
Qualora il Ministero della cultura popolare (1) lo
disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda
culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un
compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
Sezione V
OPERE REGISTRATE SU SUPPORTI (1)
(1) Denominazione così sostituita dall'art. 5,
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo
titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su
qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque
sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di
noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così
adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare
l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del
diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione
del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto
d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione
(1).
(1) Il presente articolo, già modificato dagli
artt. 3 e 4, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e dall'art. 4, D.Lgs. 23
ottobre 1996, n. 581, è stato successivamente così
sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera
dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non
portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore.
I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7,
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli
articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera
richieste dalle necessità tecniche della registrazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8,
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche
nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne
dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a
termini dell'art. 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per
il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano
registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di
autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
Sezione VI
PROGRAMMI PER ELABORATORE (1)
(1) Sezione aggiunta dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
Articolo 64/bis
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli
64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o
autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e
ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di
chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con
il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
Articolo 64/ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate
nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività
sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione
degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi
ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di
effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma
per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei
diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui
è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di
eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente
comma e del comma 2 sono nulle (1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 15
marzo 1996, n. 205.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
Articolo 64/quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non
è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di
elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis,
lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal
licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del
programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal
fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente
accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle
parti del programma originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che
le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la
necessità di consentire l'interoperabilità del programma
creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile
nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il
diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1 e 2 sono nulle (1).
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma
(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 15
marzo 1996, n. 205.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
Sezione VII
(1) Sezione aggiunta dall'art. 4, d.lg. 6 maggio 1999,
n. 169.
Articolo 64/quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo
di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa
disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una
copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto
o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o
comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati
delle operazioni di cui alla lettera b) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 6 maggio 1999,
n. 169.
Articolo 64/sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca
scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si
indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e
consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto
sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o
giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da
parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se
tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della
stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo
è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la
loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del
diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 6 maggio 1999,
n. 169.
Capo V
ECCEZIONI E LIMITAZIONI (1)
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Articolo 65
1. Gli articoli di attualità di carattere
economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali,
oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri
materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi,
se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data
e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere
o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di
attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di
cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo
caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se
riportato (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,
nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono
essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti
giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche
radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome
dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o
amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il
nome dell'autore (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 68
1. È libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti
nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei
musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi
per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale
diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del
quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere
dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed
agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che,
mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel
comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra
la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non
può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio
a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con
i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei
limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in
forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I
limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi
editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul
mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie
di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza
con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68. Il presente articolo, in precedenza, era stato
modificato dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 68/bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla
responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in
materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di
riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed
essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di
consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali
(1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta
alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere,
eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di
esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e
cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la
riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi
contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici
(1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68. Il presente articolo, in precedenza, era stato
sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e modificato
dall'art. 3, L. 18 agosto 2000, n. 248.
Articolo 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati
da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione
non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale
fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati
dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere
in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71/bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono
consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali
protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi,
purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano
carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono
individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i
criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71/ter
1. È libera la comunicazione o la messa a
disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione
situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti
a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71/quater
1. È consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di
prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché
i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il
comitato di cui all'art. 190 (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71/quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla
rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei
materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per
fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un
procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le
associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire
l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69,
comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa
richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano
acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale
protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo,
nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli,
ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi
a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso
dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga
sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei
diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle
eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire
l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle
parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
(1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Sezione II
Riproduzione privata ad uso personale
Articolo 71/sexies
1. È consentita la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona
fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di
lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto
delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può
essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a
consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona
fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis,
79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in
modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando
l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona
fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o
del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a
condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71/septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi,
nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi
causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto
compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati
alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da
una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per
gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un
apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse
possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di
registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali,
memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla
capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene
conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è
sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o
importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono
presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni
effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è
responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o
dei supporti di registrazione (1).
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di
recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio
dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa (1)
(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 22
marzo 2004, n. 72, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
(2) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68. Vedi, anche, l'art. 39 dello stesso decreto
legislativo.
Articolo 71/octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-
septiesper apparecchi e supporti di registrazione audio è
corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il
cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per
cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere
senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del
compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o
esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-
septiesper gli apparecchi e i supporti di registrazione video
è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in
parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori
di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante
agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta
per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71/novies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente
capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono
applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento
normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un
ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari (1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 71/decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui
ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri
capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II
-bis(1).
(1) Il presente capo V, comprendente in origine gli
articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale
capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO
D'AUTORE
Capo I
DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI (1)
(1) Rubrica così sostituita prima dall'art. 6,
D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi dall'art. 10, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
Articolo 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo
o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di
duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli
esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso
di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non
si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico
(1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 7,
D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
Articolo 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli
artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fotogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro
spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di
lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione
radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il
compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonché le relative modalità, sono determinate secondo le
norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione
ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta
dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo
Stato (1).
(1) Il presente articolo, già modificato dagli
articoli 1 e 2, D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1974,
n. 273), dall'art. 8, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e dall'art. 5,
D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, è stato poi così sostituito
dall'art. 12, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 73/bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore
del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando
l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di
lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso
è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del
regolamento (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 16 novembre
1994, n. 685.
Articolo 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73
-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave
pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i
beni e le attività culturali, in attesa della decisione
dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare
l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo,
se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano
la regolarità dell'utilizzazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13,
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e
di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il
fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della
sua prima pubblicazione (1).
(1) Articolo prima modificato dall'art. 3, L. 5 maggio
1976, n. 404, e poi così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 26 maggio
1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e dall'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Vedi, anche, l'art.
38 dello stesso decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui
all'articolo 62, in quanto applicabili (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15,
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 77
[I diritti previsti da questo capo possono essere
esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del
Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare
del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al
primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al
produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari
del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo
(P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione]
(1).
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 5 maggio
1976, n. 404 e poi abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2003, n.
68.
Articolo 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona
fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità
della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o
esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione
quello nel quale avviene la diretta registrazione originale (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16,
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Capo I-BIS
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O
SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO (1)
(1) Capo aggiunto dall'art. 10, d.lg. 16 novembre 1994,
n. 685.
Articolo 78/bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente
capo (1).
(1) Il presente articolo, inserito dall'art. 10, D.Lgs.
16 novembre 1994, n. 685 e modificato dall'art. 8, D.Lgs. 26 maggio 1997,
n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, è stato
successivamente così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
Articolo 78/ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del
diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, degli originali e delle copie delle proprie
realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con
qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali
realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la
distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di
noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di
messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva
o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla
prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico
dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in
movimento (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68.
Capo II
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA (1)
(1) Capo così sostituito dall'art. 11, d.lg. 16
novembre 1994, n. 685.
Articolo 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa
legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori
di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che
esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno
il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie
emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le
emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o
via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al
pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un
diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel
momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,
siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle
fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di
prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e
d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico
o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il
diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo
all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le
emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione (1).
(1) Il presente articolo già sostituito
dall'art. 11, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e modificato dall'art. 9,
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è
stato successivamente così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68.
Capo III
DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI
(1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 12, d.lg.
16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti
esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le
prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico,
in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via
satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse
siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo
di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o
esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a
scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o
esecutori interessati l'equo compenso dì cui all'art. 73
-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce
nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno
Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione
del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c),
non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico (1).
(1) Il presente articolo, già sostituito
dall'art. 13, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, modificato dall'art. 6,
D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e dagli articoli 10 e 11, D.Lgs. 26 maggio
1997, n. 154 (Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136), entrato in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è stato poi
nuovamente così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 9 aprile 2003, n.
68.
Articolo 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il
diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione (1).
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo
dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le
controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono
regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.
(1) Comma prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16
novembre 1994, n. 685 e poi così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che
precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di
artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che
la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé
stante o non di semplice accompagnamento (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 16
novembre 1994, n. 685.
Articolo 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria
o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella
comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la
relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole
cinematografiche (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs.
16 novembre 1994, n. 685.
Articolo 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume
che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di
autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di
immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna
utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo
compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80,
comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali
individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con
la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440 (1) (2).
(1) L'art. 17, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154, ha
disposto che l'equo compenso di cui al presente articolo è
riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 1998.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg.
26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una
fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano
cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico della fissazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, d.lg.
26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 85/bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel
presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi
è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo
secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 23 ottobre
1996, n. 581.
Capo III-BIS
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA
PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI
D'AUTORE (1)
(1) Capo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 26 maggio 1997,
n. 154.
Articolo 85/ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a
chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore,
lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera
non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica
riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III,
del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla
prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
Capo III-TER
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI
PUBBLICO DOMINIO (1)
(1) Capo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 26 maggio 1997,
n. 154.
Articolo 85/quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a
colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni
critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta
dall'attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il
titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta
al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla
indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1
è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in
qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
Articolo 85/quinquies
I termini finali di durata dei diritti previsti dal
capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si
computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1º gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato
dalla norma (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
Capo IV
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI
Articolo 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non
costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi
delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il
bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il
quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima
rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.
Capo V
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Articolo 87
Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti,
elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti,
carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti
simili.
Articolo 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di
riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni
stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per
ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle
fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore
sulla opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e
nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti
dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo
compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a
favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso
del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da
parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo.
Il Ministro per la cultura popolare (1), con le norme
stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per
determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia (2).
(1) Ora, il Ministro per i beni e le attività
culturali.
(2) Vedi d.p.c.m. 2 aprile 1963.
Articolo 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di
riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la
cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché
tali diritti spettino al cedente.
Articolo 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le
seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel
primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o
del committente;
2) la data dell'anno di produzione della
fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte
fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette
indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non
sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo
non provi la mala fede del riproduttore.
Articolo 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso
scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è
lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato
nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo
e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od
altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od
aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di
un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 88 (1).
(1) Vedi d.p.c.m. 2 aprile 1963.
Articolo 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni
dalla produzione della fotografia.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1) (2).
(1) Comma abrogato dall'art. 5, d.p.r. 8 gennaio 1979,
n. 19.
(2) Per una proroga alle disposizioni contenute nel
presente articolo, vedi l'art. 6, d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Capo VI
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL
RITRATTO
Sezione I
DIRITTI RELATIVI ALLE CORRISPONDENZE EPISTOLARI
Articolo 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le
memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura,
allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla
intimità della vita privata, non possono essere pubblicati,
riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza
il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di
epistolari, anche del destinatario (1).
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il
consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori;
mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle,
e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto
grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano
più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità
giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà
del defunto quando risulti da scritto.
(1) Vedi artt. 616, 618, 619 e 620, c.p.
Articolo 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non
è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta
ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore
o della reputazione personale o familiare.
Articolo 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano
anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal
diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano
agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze
che presentano interesse di Stato.
Sezione II
DIRITTI RELATIVI AL RITRATTO
Articolo 96
Il ritratto di una persona non può essere
esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa,
salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.
Articolo 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando
la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona
ritrattata.
Articolo 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito
su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori
o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte
di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo
corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla
fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 88.
Capo VII
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA
Articolo 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di
altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi
tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e
disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di
coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve
inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire
il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare
(1) secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura
venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma
(2).
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
(2) Per una proroga delle disposizioni di cui al
presente articolo, vedi art. 6, d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
Capo VIII
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO ESTERNO
DELL'OPERA, DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE. DIVIETO DI TALUNI ATTI DI
CONCORRENZA SLEALE
Articolo 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa,
non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso
dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie
o carattere così diverso da risultare esclusa ogni
possibilità di confusione.
È vietata egualmente, nelle stesse condizioni,
la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione
periodica in modo così costante da individuare l'abituale e
caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre
pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere
della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando
è cessata la pubblicazione del giornale.
Articolo 101
La riproduzione di informazioni e notizie è
lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari
agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la
fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza
autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie
giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore
dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro
pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la
facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le
agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione
del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o
notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di
giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di
radiodiffusione.
Articolo 102
È vietata come atto di concorrenza sleale, la
riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle
testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri
di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore
nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o
imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II-BIS
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI. DIRITTI
E OBBLIGHI DELL'UTENTE (1)
(1) Titolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 6 maggio 1999,
n. 169.
Capo I
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI (1)
(1) Capo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 6 maggio 1999, n.
169. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle banche di
dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1º gennaio
1998 e che alla data di entrata in vigore del d.lg. 6 maggio 1999, n. 169
(16 giugno 1999) soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto
medesimo (che aggiunge, appunto gli articoli 102-bis e 102-ter al presente
decreto), fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati
costituite completamente dal 1º gennaio 1998 fino alla data di
entrata in vigore del citato d.lg. 169/1999.
Articolo 102/bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua
investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la
sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una
banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a
disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie,
noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati
effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione
europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della
banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza
pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di
una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite
dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego
della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche
di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica
altresì alle imprese e società costituite secondo la
normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede
sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la
società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto
la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo
tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (1).
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al
momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
quindici anni dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data del
completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a
disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma
6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data della prima
messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di
dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti
rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento
o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati
così modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari
a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego
ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione
della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al
costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere
acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge
(2).
(1) Per le banche di dati costituite completamente nei
15 anni precedenti il 1º gennaio 1998 e che alla data di entrata in
vigore del d.lg. 6 maggio 1999, n. 169 (16 giugno 1999) soddisfino i
requisiti di cui all'art. 5 del decreto medesimo (che aggiunge, appunto
gli articoli 102-bis e 102-ter al presente decreto), fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente, il termine di
cui al presente comma decorre dal 1º gennaio 1998.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 6 maggio 1999,
n. 169.
Capo II
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE (1)
(1) Capo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 6 maggio 1999, n.
169.
Articolo 102/ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a
disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o
prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in
qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire
operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di
dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della
banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico
le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca
di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se
l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il
reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1, 2 e 3 sono nulle (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 6 maggio 1999,
n. 169.
TITOLO II-ter
MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE: INFORMAZIONI SUL REGIME DEI
DIRITTI (1)
(1) Il Titolo II-ter, comprendente gli articoli
102-quater e 102-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 102/quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3,
possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche
di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi
o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono
considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale
protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un
dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la
cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o
del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del
titolo I (1).
(1) Il Titolo II-ter, comprendente gli articoli
102-quater e 102-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
Articolo 102/quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti
connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma
3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire
nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o
qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono
altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso
dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che
rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione
(1).
(1) Il Titolo II-ter, comprendente gli articoli
102-quater e 102-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
TITOLO III
Capo I
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE
Articolo 103
È istituito presso il Ministero della cultura
popolare (1) un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi
di questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche (2).
In detti registri sono registrate le opere soggette
all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del
produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni
stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli autori ed editori
è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene
registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (3).
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i
produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere
cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro
indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è
disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere
tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici (3).
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
(2) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 29 dicembre 1992,
n. 518.
Articolo 104
Possono, altresì, essere registrati nel
registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite
dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte,
i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi
diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di
società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere
giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa
legge o in altre leggi speciali.
Articolo 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti
protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare
presso il Ministero della cultura popolare (1) un esemplare o copia della
opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal
regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o
sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà
una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per
pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione
è facoltativa ed onerosa (2).
Per le fotografie è escluso l'obbligo del
deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 29 dicembre 1992,
n. 518.
Articolo 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e
l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle
disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle
convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione
dell'art. 188 di questa legge.
[L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o
l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa
legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo]
(1).
Il Ministro per la cultura popolare (2) può far
procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu
omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
(1) Comma abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
(2) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
Capo II
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
Sezione I
Articolo 107
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle
opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i
modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme
contenute in questo capo.
Articolo 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età
ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle
opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 8
marzo 1975, n. 39.
Articolo 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera
non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di
utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o
di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende,
salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa,
sempreché tale facoltà spetti al cedente.
Articolo 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve
essere provata per iscritto.
Articolo 110/bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle
emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i
titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i
cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la
ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti
interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per
la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo
la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la
residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se
nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla
notifica (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.lg. 23 ottobre
1996, n. 581.
Articolo 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di
utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno,
pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per
via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente
all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati
o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera,
secondo le norme del codice di procedura civile.
Articolo 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli
di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati
per ragioni di interesse dello Stato.
Articolo 113
L'espropriazione è disposta per decreto reale
(1), su proposta del Ministro per la cultura popolare (2), di concerto con
il Ministro per l'educazione nazionale (2), sentito il Consiglio di
Stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo
è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi
sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali
necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.
(1) Ora, presidenziale.
(2) Ora, Ministro per i beni e le attività
culturali.
Articolo 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di
interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al
Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare
delle indennità, le quali rimangono di competenza
dell'Autorità giudiziaria.
Sezione II
TRASMISSIONE A CAUSA DI MORTE
Articolo 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione
dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve
rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte
medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o
più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si
effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire,
per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la
durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle
disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del
codice civile e da quelle che seguono.
Articolo 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi
della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea
alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o
se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura
della successione, l'amministrazione è conferita alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con decreto del
Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei
coeredi o dell'ente medesimo (1).
La stessa procedura è seguita quando si tratti
di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
Articolo 117
L'amministratore cura la gestione dei diritti di
utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni,
traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera
alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi
meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per
valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile
in materia di comunione (1).
Articolo 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un
editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a
spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato,
oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle
disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che
seguono.
Articolo 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i
diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o
taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati
dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati
trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti
eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una
protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di
maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si
estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali
elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile,
compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla
registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di
utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di
altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto
trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella
stessa categoria di facoltà esclusive.
Articolo 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state
ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto
tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza
limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti
di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti
esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata
superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu
diffuso il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha
sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la
fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità
giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Articolo 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità
di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé
stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di
considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la
parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore
abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia
pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà, sia
manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o
dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri,
sotto pena del risarcimento del danno.
Articolo 122
Il contratto di edizione può essere «per
edizione» o «a termine».
Il contratto «per edizione» conferisce
all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro
vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle
edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia
essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle
edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso
relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto
ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila
esemplari.
Il contratto di edizione «a termine»
conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che
stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti
anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere
indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo.
Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e
simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è
libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi
conveniente.
Articolo 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in
conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Articolo 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto,
l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile
dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima
dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se
intende o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova
edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione,
non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta
dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la
mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte
dell'editore.
Articolo 125
L'autore è obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal
contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la
stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti
per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di
correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate
dall'uso.
Articolo 126
L'editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome
dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto
nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone
norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Articolo 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver
luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può
essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva
consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo
dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o
la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla
richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria
può peraltro fissare un termine più breve quando sia
giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del
caso.
È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla
fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore
al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere
collettive.
Articolo 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o
riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato
o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la
risoluzione del contratto.
L'Autorità giudiziaria può accordare
all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine,
predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea
garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione
soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve
restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento
dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è
mancata malgrado la dovuta diligenza.
Articolo 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le
modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la
destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa,
salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle
nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di
procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il
termine per eseguire le modificazioni è fissato
dall'Autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata
prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore
può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di
segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Articolo 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da
una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una
percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il
compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le
edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di
collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è
obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
Articolo 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina
è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi
può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia
tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione
dell'opera.
Articolo 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il
consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria
oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso
i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia
pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
Articolo 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo
fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o
di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli
per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o
ad uso di macero.
Articolo 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento
a cagione dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia
compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere
pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione
giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o
nel caso previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi
delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.
Articolo 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione
del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se
il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non
continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro
editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
Sezione IV
CONTRATTI DI RAPPRESENTAZIONE E DI ESECUZIONE
Articolo 136
Il contratto con il quale l'autore concede la
facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica,
drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera
destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle
disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo
capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta
facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad
altri.
Articolo 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non
sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti
per tutta la durata del contratto.
Articolo 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte,
tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al
pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e
del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione
dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali
interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono
designati d'accordo con l'autore.
Articolo 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le
norme degli artt. 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato
al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si
tratti di opere drammatico-musicali.
Articolo 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione
trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente
rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo
di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che
dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione
del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo
128.
Articolo 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una
composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di questa
sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del
contratto medesimo.
Sezione V
RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO
Articolo 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha
diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare
coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire,
rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è
trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore
deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i
diritti ed al Ministero della cultura popolare (1), il quale dà
pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal
regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima
data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere
all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa
dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del
danno.
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
Articolo 143
L'Autorità giudiziaria, se riconosce che
sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto
della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio
dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore
degli interessati fissando, la somma dell'indennizzo e il termine per il
pagamento.
L'Autorità giudiziaria può anche
pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se
sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato
nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il
pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine
fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la
efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il
termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto
nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il
commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali
comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.
Sezione VI
DIRITTI DELL'AUTORE SULL'AUMENTO DI VALORE DELLE OPERE DELLE ARTI
FIGURATIVE
Articolo 144
Gli autori delle opere delle arti figurative,
realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della
stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una
percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari
originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore
conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di
alienazione (1).
L'organizzatore della vendita, il venditore e
l'acquirente sono tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica
non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso,
ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello
conseguito nella vendita pubblica.
(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.p.r. 8
gennaio 1979, n. 19.
Articolo 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo
precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior
valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano
ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata
alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella
immediatamente precedente.
Articolo 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono
dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire 1000 per i
disegni e le stampe, a lire 5000 per le pitture, a lire 10.000 per le
sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Articolo 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere
previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita non
considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e
le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e
superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque
effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del 10 per
cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario
venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo
raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da
questo articolo.
La percentuale è ridotta al cinque per cento se
il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un
prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano
le disposizioni dell'articolo 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
alle opere anonime o pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è
disposto dall'art. 8 della presente legge.
Articolo 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti
articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore
ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in
particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte
dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Articolo 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite
pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni
autorizzate ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella
L. 5 luglio 1934, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici
incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al
pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva
trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre
personali, organizzate od eseguite da terzi.
Articolo 150
I diritti previsti dagli artt. 144, 145, 146 e 147
spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni
testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi
tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori
sopra indicati essi sono devoluti alla cassa di previdenza e di assistenza
del [sindacato nazionale delle belle arti] (1).
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per
cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di
alienazione o di preventiva rinuncia.
(1) Il sindacato nazionale delle belle arti è
stato soppresso con d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ed i suoi compiti
sono stati attribuiti all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i
pittori e gli scultori, ex d.p.r. 22 ottobre 1953, n. 1282.
Articolo 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita
pubblica, a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno
per cento sino alla somma di lire 50.000 del due per cento per la somma
eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per
l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Articolo 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini
dell'art. 145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti L. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a L. 10.000
4% » L. 30.000
5% » L. 50.000
6% » L. 75.000
7% » L. 100.000
8% » L. 125.000
9% » L. 150.000
10% » L. 175.000
Articolo 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle
opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di
prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali
dovute ai sensi degli artt. 144 e 145 e di versarne il relativo importo
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine
stabilito dal regolamento (1).
Sino al momento in cui il versamento non sia stato
effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad
ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
Articolo 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano
raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere
denunciate a cura di chi legalmente presiede alla vendita, alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Questo provvede
alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento
(1).
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto
dall'opera, salvo impugnativa di falso.
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
Articolo 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione
possono essere modificati con decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n.
1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
Capo III
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE
Sezione I
Sezione 1
NORME RELATIVE AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
Articolo 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge,
oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una
violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere
che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa
sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
Articolo 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di
rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo,
compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale,
può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme
stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso
prestato.
Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle
notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la
rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire
l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua
competenza.
Articolo 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per
ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la
violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Articolo 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo
precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie
illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati
per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere
adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o
dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una
diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a
sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio,
di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio
artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il
deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli
esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano
aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento
dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della
aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte
acquistati in buona fede per uso personale.
Articolo 160
La rimozione o la distruzione non può essere
domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve
essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza
della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati
dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato
anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Articolo 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità
giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di
ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione (1).
Il sequestro non può essere concesso nelle opere
che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di
particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore
è imputabile a tutti i coautori.
L'Autorità giudiziaria può anche
ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a
chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 18
agosto 2000, n. 248.
(2) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lg. 29 dicembre 1992,
n. 518 e così modificato dall'art. 3, d.lg. 15 marzo 1996, n.
205.
Articolo 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari
di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la
descrizione, l'accertamento e la perizia (1).
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a
mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o
più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si
applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa
natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad
assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad
essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e
terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere
dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza
di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla
descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del
codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del
codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la
facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti
di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché
si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si
tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni
di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali
descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia (2).
(1) Vedi, anche, il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168
sull'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 18
agosto 2000, n. 248.
Articolo 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata
corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e
73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere
disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un
minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione
di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al
produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro
utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un
minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00 (1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 6,
L. 18 agosto 2000, n. 248 e poi dall'art. 24, D.Lgs. 9 aprile 2003, n.
68.
Articolo 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella
seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati
negli artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati
possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi
diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro
qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato
dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali
questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore
nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette
attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma
dell'articolo 474 del codice di procedura civile (1).
(1) Numero così sostituito prima dall'art. 7, L.
18 agosto 2000, n. 248 e poi dall'art. 25, D.Lgs. 9 aprile 2003, n.
68.
Articolo 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di
utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la
facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a
tutela dei suoi interessi.
Articolo 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il
giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola
parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a
spese della parte soccombente.
Articolo 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da
questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si
trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.
Sezione 2
NORME PARTICOLARI AI GIUDIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO
MORALE
Articolo 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale
sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le
norme contenute nella sezione [rectius: paragrafo] precedente, salva
l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
Articolo 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si
riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla
sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa
essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni
sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità
dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Articolo 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono
all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o
distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato
dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare
nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la
rimozione o la distruzione.
Articolo 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo
171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (1)
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma
(2):
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde,
vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o
ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde
con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico
spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione
comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione
in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere
cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in
pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di
quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di
rappresentare;
e) (Omissis) (3);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per
radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici
o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno o
della multa non inferiore a lire 1.000.000 (1) se i reati di cui sopra
sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione,
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima,
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della
attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione
da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria
da due a dieci milioni di lire (4).
(1) Importi elevati dall'art. 113, primo comma, l. 24
novembre 1981, n. 689.
(2) Alinea, da ultimo, così modificato dall'art.
2, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(3) Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n.
406.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 18 agosto 2000, n.
248.
Articolo 171/bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a
lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione
di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di
una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una
banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità
(1).
(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 10, D.Lgs.
29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.) e
modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (Gazz. Uff. 24 aprile
1996, n. 96) e dall'art. 6, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, è stato
da ultimo, così sostituito dall'art. 13, L. 18 agosto 2000, n. 248.
Vedi, anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 171/ter
1. È punito, se il fatto è commesso per
uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto
(1):
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,
un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della
radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale
è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di
contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato (2);
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto
per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede
a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità
o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui
all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito
della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa
volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (3);
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri
materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse (3).
2. È punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi
titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, per
trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (4);
b) esercitando in forma imprenditoriale attività
di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi,
si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di
cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di
particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o
più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici (5).
(1) Alinea così modificato dall'art. 1, D.L. 22
marzo 2004, n. 72, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 26, D.Lgs.
9 aprile 2003, n. 68.
(3) Le lettere f-bis) e h) sono state aggiunte
dall'art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Il citato articolo 26 non ha
previsto l'inserimento della lettera g) che, pertanto, nel testo risulta
mancante.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004,
n. 72, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche,
le altre disposizioni dello stesso art. 1.
(5) Il presente articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs.
16 novembre 1994, n. 685 e modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996,
n. 204 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96) è stato, da ultimo,
così sostituito dall'art. 14, L. 18 agosto 2000, n. 248. Vedi,
anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 171/quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da
lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di
lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a
qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di
opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o
audio-video delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, d.lg. 16 novembre
1994, n. 685.
Articolo 171/quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con
patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto
che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore
restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia
previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento
di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al
prezzo di vendita (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 171/sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per
entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria
può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti
e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati,
detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di
contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca
è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso,
nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 171/septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si
applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non
soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non
comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla
univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli
obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 171/octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini
fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale
da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale
servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 18 agosto
2000, n. 248. La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre
2004, n. 426 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella
parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dalla sua entrata in
vigore fino all'entrata in vigore della L. 7 febbraio 2003, n. 22,
punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre
2000, n. 373, l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Vedi, anche, l'art. 26, comma
7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L.
30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 171/novies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla
metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che
la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto
dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo
tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli
articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati
alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite
previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi
per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire
2.000.000 (1) (2).
Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in
violazione del disposto degli artt. 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153
e 154;
c) viola le norme degli artt. 175 e 176.
(Omissis) (3).
(1) Importi elevati dall'art. 114, primo comma, l. 24
novembre 1981, n. 689.
(2) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 16
novembre 1994, n. 685.
(3) Comma abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993, n.
159.
Articolo 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si
applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto
dal codice penale o da altre leggi.
Articolo 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la
persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al
giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti
dagli artt. 159 e 160.
Articolo 174/bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non
inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000,
n. 248 e successivamente così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68. Per la riduzione delle sanzioni amministrative di cui
al presente articolo vedi il comma 17 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n.
112. Vedi, anche, l'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'art. 21, L. 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 174/ter
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o
via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure
tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o
noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche
è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui
agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171
-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-
octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e
con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la
sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il
fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con
la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività
imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000,
n. 248 e successivamente così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68. Nel presente articolo erano stati aggiunti i commi
2-bis e 2-ter dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n. 72. Tale modifica non
è più disposta dalla nuova formulazione del suddetto art. 1
come sostituito dalla legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 26, comma
7-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, L. 30
luglio 2002, n. 189.
Articolo 174/quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un
Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
la promozione delle campagne informative di cui al comma 3
-bisdell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68.
Articolo 174/quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'àmbito di
un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di
cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al
comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa,
di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei
confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68.
Articolo 175
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.l. 31 dicembre
1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
Articolo 176
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.l. 31 dicembre
1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
Articolo 177
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993,
n. 159.
Articolo 178
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993,
n. 159.
Articolo 179
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993,
n. 159.
TITOLO V
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI
DI AUTORE
Articolo 180
L'attività di intermediario, comunque attuata,
sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via
esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
(1).
Tale attività è esercitata per
effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica
di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette
licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto.
L'attività della Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) si eserciterà altresì secondo le
norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha
una rappresentanza organizzata (2).
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica
la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi
causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa
legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata
all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono
determinate dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi
stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel
territorio dello Stato, [nell'Africa italiana e nei possedimenti
italiani], ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi
motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro
esigibilità è conferito Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e
nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa
(2).
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), detratte le spese
di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un
periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla [Confederazione
nazionale professionisti ed artisti] (3), per scopi di assistenza alle
categorie degli autori, scrittori e musicisti (2).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
9, l. 18 agosto 2000, n. 248.
(2) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
(3) Soppressa dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n.
369.
Articolo 180/bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la
ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti
d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la
Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei
diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce
sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti
interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione
collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o
principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei
titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi
criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri
diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via
cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati
dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie
emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di
titolarità acquisita. (1) (2)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 23 ottobre
1996, n. 581.
(2) Vedi il d.p.c.m. 11 luglio 2001, n. 338.
Articolo 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente
ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può
esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere
dell'ingegno, in base al suo statuto (1).
La Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o
privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
Articolo 181/bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui
agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di
opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo
comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a
qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui
al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma
4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le
categorie interessate, può non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il
cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo
a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali
ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela
penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite
dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente
rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini
più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile
visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle
opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e
della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina
previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico
dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le
categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il
diritto di autore. (1)
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto.
Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo
dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore,
del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla
vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può
essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini
di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale
consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori
dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,
l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia
dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le
disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa
d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno è considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno (2).
(1) La misura delle spese e degli oneri, anche per il
controllo, a carico del richiedente il servizio di contrassegnatura svolto
dalla SIAE di cui al presente comma, é fissata in euro 0,0310 per
ciascun contrassegno (art. 1, d.p.c.m. 21 dicembre 2001).
(2) Articolo aggiunto dall'art. 10, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 181/ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una
provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti
compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla
Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui
all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e
quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti
accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali
la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi
dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo
di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 182
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 29 ottobre
1999, n. 419.
Articolo 182/bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni
della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione
con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e
qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in
pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e
registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio,
l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i
quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione;
d-bis) sull'attività di fabbricazione,
importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui
all'art. 71-septies (1).
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti
istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli
ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove
vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita,
emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché
le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai
locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera
e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti
di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria
(2) (3).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 31, D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68.
(2) Comma così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 182/ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli
atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 agosto 2000,
n. 248.
Articolo 183
L'esercizio delle attività per il collocamento,
presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non
musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del
Ministro della cultura popolare (1), secondo le norme del
regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore
ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere
straniere.
L'esercizio della attività di collocamento
è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare (1),
secondo le norme del regolamento.
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
Articolo 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane
drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente
italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco
delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare (1) con le sue
eventuali osservazioni e proposte.
L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita
inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano
le disposizioni dell'art. 182 (2).
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
(2) L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)
è stato incorporato nell'Ente teatrale italiano (E.T.I.), ai sensi
dell'art. 1, l. 4 dicembre 1956, n. 1404.
TITOLO VI
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Articolo 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori
italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni
dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri
domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in
Italia.
Può essere applicata ad opere di autori
stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma
precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli
seguenti.
Articolo 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle
opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle
opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di
reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è
interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni
stabilite negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione
dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non
possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta
qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in
modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di
prima pubblicazione (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
Articolo 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di
autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo
comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a
condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero
conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente
equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero, è apolide o di
nazionalità controversa, la norma del comma precedente è
riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la
prima volta.
Articolo 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono,
è accertata e regolata con decreto reale (1) da emanarsi a norma
dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non
può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato
di cui è cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della
protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è
sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla
condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di
riserva o di depositi di copie dell'opera o ad altre formalità
qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a
formalità equivalenti determinate col decreto reale (1).
Il decreto reale (1) può altresì
sottoporre la protezione dell'opera straniera allo adempimento di altre
particolari formalità o condizioni.
(1) Leggasi: presidenziale.
Articolo 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera
cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti
degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle
opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati
in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o
di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono
applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli artt.
186, 187 e 188.
TITOLO VII
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
Articolo 190
È istituito presso il Ministero della cultura
popolare (1) un comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle
questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura
popolare (1) o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'articolo 71-quinquies, comma 4 (2).
(1) Ora, Ministero per i beni e le attività
culturali.
(2) Comma aggiunto dall'art. 33, D.Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68.
Articolo 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la
cultura popolare (1);
b) [dei vice presidenti delle corporazioni delle
professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa]
(2);
c) [di un rappresentante del p.n.f.] (3);
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari
esteri, [dell'Africa italiana] (4), della giustizia, delle finanze, [delle
corporazioni] (5), e di due rappresentanti del Ministero della educazione
nazionale (1);
e) dei direttori generali per il teatro, per la
cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la
radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare (1)
e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed
artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei
professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per
ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in
materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della
confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione
nazionale dei lavoratori dello spettacolo (1);
g) del presidente della Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) (6);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore
designati dal Ministro per la cultura popolare (1).
I membri del comitato sono nominati con decreto del
Ministro per la cultura popolare (1) e durano in carica un
quadriennio.
(1) Ora, Ministro per i beni e le attività
culturali.
(2) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state
soppresse con d.lg.Lgt 23 novembre 1944, n. 369.
(3) Il P.N.F. è stato soppresso con r.d.l. 2
agosto 1943, n. 704.
(4) Soppresso con l. 29 aprile 1953, n. 430.
(5) Ora, Ministero dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dell'agricoltura.
(6) Lettera così modificata dall'art. 9, l. 18
agosto 2000, n. 248.
Articolo 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno
alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare (70) ed in via
straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro (1)
stesso.
(1) Ora, Ministro per i beni e le attività
culturali.
Articolo 193
Il comitato può essere convocato:
a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del
comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di
determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente
ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione
speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in
materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera
h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della
commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri
(1).
Il Ministro per la cultura popolare (2), su proposta
del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche
persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni
da esaminare, senza diritto a voto.
(1) Comma così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 68.
(2) Ora, Ministro per i beni e le attività
culturali.
Articolo 194
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio
della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il
Ministero della cultura popolare (1).
(1) Ora, Ministro per i beni e le attività
culturali.
Articolo 194/bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71
-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente
proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la
commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente
alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al
richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a
fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa
la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della
commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se
la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel
verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche
d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato
promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai
precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima
della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo,
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto
entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo
308 del codice di procedura civile (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68.
Articolo 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di
presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in
vigore.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 196
È considerato come luogo di prima pubblicazione,
il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di
utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del
cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore
di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata
dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della
prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Articolo 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di
esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per
cento.
Articolo 198
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura
popolare (1) è stanziata, in apposito capitolo della parte
ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in
vigore, una somma di lire un milione (2), sui proventi del diritto
previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità
stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di
previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei
musicisti.
(1) Ora, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
(2) Elevata, da ultimo, a lire 160 milioni dall'art. 1,
l. 16 aprile 1973, n. 198.
Articolo 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque
pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti
legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in
vigore in conformità delle disposizioni vigenti.
Articolo 199/bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale
data (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
Articolo 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice
istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale
pende la lite.
Articolo 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti
già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che
vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre
formalità, detto deposito e dette formalità devono essere
adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
Articolo 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in
considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente
alla entrata in vigore di questa legge.
Articolo 203
Con decreto potranno essere emanate norme particolari
per regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni
previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai
principi generali di questa legge, in quanto applicabili.
Articolo 204
[A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la
Società italiana autori ed editori assume la denominazione di
E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore)] (1).
(1) L'art. 9, l. 18 agosto 2000, n. 248, ha stabilito
che l'espressione «Ente italiano per il diritto d'autore»,
ovunque ricorra nel presente provvedimento, deve essere sostituito
dall'espressione «Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)».
Articolo 205
(Omissis) (1).
(Omissis) (2).
(1) Abroga la l. 18 marzo 1926, n. 256, di conversione
del r.d.l. 7 novembre 1925, n. 1950
(2) Abroga la l. 17 giugno 1937, n. 1251, di
conversione del r.d.l. 18 febbraio 1937, e la l. 2 giugno 1939, n. 739, di
conversione del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 2115.
Articolo 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge
determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento
stesso.
Dette sanzioni potranno comportare la sanzione
amministrativa non superiore a lire 40.000 (1).
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al
regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla
pubblicazione di essa (2).
Entro lo stesso termine sarà altresì
emanato un nuovo statuto (3) dell'Ente italiano per il diritto di autore
(4).
(1) Importi elevati dall'art. 114, primo comma, l. 24
novembre 1981, n. 689.
(2) Il regolamento è stato approvato con r.d. 18
maggio 1942, n. 1369.
(3) Approvato con d.p.r. 20 ottobre 1962, n. 1842.
Vedi, ora, d.p.r. 19 maggio 1995, n. 223.
(4) Ora Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E).