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Il deposito delle opere inedite
La
legge tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della
loro creazione, indipendentemente da qualsiasi formalità
di deposito e di registrazione: sono escluse dalla protezione
le semplici idee.
In base all'art.103 della Legge sul Diritto Autore è
possibile effettuare il deposito e la registrazione delle
opere pubblicate.
Le opere non pubblicate sono, quindi, maggiormente
esposte al plagio.
La SIAE, a tal fine, ha istituito il servizio di deposito
delle opere inedite Attraverso tale servizio, chi deposita
ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa,
che è quella del suo deposito alla SIAE.
Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato
alla scadenza per un uguale periodo.
Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira
l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si riterrà
autorizzata alla distruzione dell’opera stessa.
La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate,
chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato
con il numero di repertorio assegnato al deposito.
Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la
qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera
da parte della Società, che non ha alcun compito
di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato,
né alcuna responsabilità per eventuali plagi
o utilizzazioni illecite.
Possono essere depositati: romanzi, canzoni, racconti,
poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, banche
dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere
dell’ingegno. E’ accettato ogni genere di supporto: carta,
floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta,
nastro magnetico, ecc.
Quando
si considera inedita l’opera
L’opera viene considerata inedita finché non esce
dalla sfera di controllo dell’autore.
Devono senz’altro considerarsi pubblicati:
- un’opera letteraria pubblicata a stampa;
- un sito web già immesso in rete;
- uno studio presentato in pubblico in occasione di un
congresso;
- un dipinto pubblicato su biglietti augurali;
- lo schema di una manifestazione già realizzata;
- qualsiasi opera abbia partecipato a concorsi, selezioni,
letture pubbliche, ecc.
Può effettuarsi il deposito cautelativo di:
- tesi di laurea non ancora discusse (anche se note al
relatore);
- poesie lette nell’ambito della stretta cerchia familiare;
- musiche composte nell’ambito ristretto di un corso di
strumento;
- soluzioni grafiche o opere delle arti visive che abbiano
richiesto l’intervento di un collaboratore diverso dall’ideatore.
Non si può depositare come opera inedita
il solo titolo
Non si può depositare uno pseudonimo
Non si può depositare un’opera musicale inedita a
nome del gruppo che la esegue
E’ essenziale, difatti, la corretta indicazione degli autori,
e cioè delle persone fisiche che hanno dato il proprio
contributo creativo alla realizzazione di quell’opera. Gli
artisti interpreti non rilevano ai fini del deposito. I
brani musicali possono essere registrati o incisi e può
esserne depositato lo spartito.
Non si può depositare un’opera inedita il
cui autore sia minorenne
Se l’ore ha già compiuto 16 anni, può farlo
personalmente; se è più giovane, alla sua
firma si accompagna quella della persona che esercita su
di lui la potestà dei genitori (padre, madre, tutore).
Il deposito di opera inedita è quinquennale.
In questo periodo, si possono apportare integrazioni e modifiche
all’opera in possesso della SIAE
Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono chiuse
in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di
decorrenza del deposito. Il plico può essere aperto
solo su decisione di un giudice (quando c’è una controversia
sulla titolarità dei diritti sull’opera) oppure su
richiesta del depositante (o dei suoi rappresentanti, se
questi decide di rinunciare al deposito per riprendere possesso
dell’opera). Si deve però tener presente che, una
volta aperto il plico sigillato, si perde il valore probatorio
del deposito SIAE. Pertanto, se durante i cinque anni sono
apportate modifiche o integrazioni tali da trasformare l’opera
originale, l’autore valuterà l’opportunità
di procedere ad un nuovo deposito avente ad oggetto la versione
più recente dell’opera.
L’opera depositata come inedita viene custodita
per cinque anni in un plico sigillato.
L’opera che viene inviata per posta sarà esaminata
dall’ufficio come quella presentata direttamente allo sportello
della Sezione OLAF. A sigillarla provvede l’ufficio a conclusione
della breve istruttoria.
Da quando decorrono i cinque anni del deposito di
opera inedita
Dal giorno in cui l’opera è pervenuta alla Direzione
Generale di Roma della SIAE (Sezione OLAF), o perché
presentata direttamente o perché inviata per posta.
Alla scadenza del deposito, il depositante non deve
attendere una comunicazione da parte della SIAE ai fini
del rinnovo
Al momento della costituzione del deposito il depositante
entra in possesso di un attestato dal quale risultano le
date di decorrenza e di scadenza dello stesso. Il rinnovo
deve essere chiesto entro 30 giorni dalla scadenza, con
le medesime modalità del deposito, salvo l’invio
dell’opera (che è già in possesso della SIAE).
Dopo la scadenza del deposito, l’opera, se non ne è
richiesta la restituzione, viene distrutta.
Come depositare le opere
101 professionisti tra i suoi servizi comprende quello di
attivarsi in suo nome e per suo conto affinché venga
presentata presso la sede centrale della SIAE in ROMA la
richiesta di deposito di un’opera inedita
A tal fine il richiedente deve trasmettere presso il nostro
indirizzo quanto segue:
- La domanda, compilata e sottoscritta sull’apposito modulo
che avremo cura di far pervenire dopo l’attivazione del
servizio in questione;
- Una copia dell’opera inedita, firmata in originale e per
esteso con nome e cognome anagrafici (escludendo gli pseudonimi)
da tutti gli autori e da eventuali altri aventi diritto
su ogni facciata scritta di ciascun foglio, compreso il
frontespizio riportante il titolo. Se l’opera è riprodotta,
anziché su carta, su un supporto tipo videocassetta,
nastro magnetico, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM,
DVD, ecc., la firma per esteso di tutti gli autori e degli
eventuali altri aventi diritto dovrà essere apposta
- insieme al titolo - su una etichetta adesiva applicata
direttamente sul supporto;
È
necessario tenere presente che
se l’istruttoria ha esito negativo, la SIAE provvederà
a rimborsarci l’importo versato, trattenendo per se
l’importo di 27, 50 euro per diritti di procedura. Il rimborso
verrà quindi rifuso al soggetto che ha richiesto
a 101professionisti la registrazione dell’opera inedita.
Costi di deposito di opere inedite
Le tariffe per il deposito di un’opera inedita presso la
SIAE sono:
- Euro 55,00 per gli autori associati
SIAE;
- Euro 110,00 per gli autori non associati
SIAE;
- Euro 220,00 in tutti i casi in cui il
deposito sia richiesto da altri soggetti che abbiano la
disponibilità dei diritti di utilizzazione dell'opera;
- A questi importi devono essere aggiunti 150 euro
a titolo di onorari professionali oltre iva se il richiedente
è persona fisica oppure ritenuta di acconto se il
richiedente è società;
Si avverte che il pagamento degli onorari indicati dovrà
avvenire inizialmente solo per l’importo indicato, mentre
il 20% aggiuntivo per iva o rit. di acc. Dovrà essere
versato allorchè, espletato il servizio, l’utente
riceverà la nostra fattura..