Il regime doganale del Traffico di Perfezionamento
Attivo
1.Il vincolo al regime di Perfezionamento Attivo, dà la possibilità
all’operatore interessato di sottoporre, all’interno della Comunità, le merci
non comunitarie a qualsiasi trattamento per la riparazione, la messa a punto e
la trasformazione, senza essere obbligato al pagamento dei diritti doganali
(dazi ed IVA) e senza che alla merce in oggetto vengano applicate misure di
politica commerciale. L’operatore, in ogni caso, dovrà prestare un’apposita
garanzia per l’ammontare dei diritti non percepiti dallo Stato.
Questa modalità di applicazione del regime in oggetto è definita “sistema della
sospensione”. Esiste, tuttavia, una seconda procedura detta “sistema del
rimborso”, che prevede diversamente il pagamento del dazio al momento del
vincolo al regime e successivamente il rimborso dello stesso all’atto della
riesportazione dei prodotti trasformati o riparati. I prodotti trasformati o
riparati vengono definiti “prodotti compensatori”.
Affinché il regime di perfezionamento attivo possa essere messo in atto è
necessario che siano adempiute una serie di formalità. Innanzitutto è
necessario essere autorizzati dall’agenzia delle dogane. Si deve presentare la
domanda secondo il formulario degli allegati DAC, dove il richiedente dovrà
descrivere all’Agenzia delle Dogane le operazioni che saranno oggetto
dell’autorizzazione. Si tratta di dare indicazioni precise sulle quantità di
materie prime o semilavorati che verranno temporaneamente importati per essere
sottoposti a lavorazione, sul tipo di lavorazione, sulla quantità/numero di
prodotti che verranno riesportati e sulla resa della trasformazione e quindi la
percentuale di scarto prevista.
Dovranno, inoltre, essere stabiliti quali saranno rispettivamente l’ufficio di
vincolo, l’ufficio di controllo ed infine quello di appuramento.
Esiste anche la possibilità che, per i casi meno complessi come ad esempio
riparazione o messa a punto delle merci, l’autorizzazione al perfezionamento
attivo avvenga implicitamente al momento stesso dell’accettazione della
dichiarazione doganale, dando in questo modo la possibilità agli operatori
economici di snellire le pratiche doganali.
Qualora, invece, per ragioni di varia natura, i prodotti compensatori non
vengano riesportati come stabilito dal regime, dopo aver subito le lavorazioni
previste, sono dovuti i diritti doganali che erano restati in sospeso
all’ingresso delle merci. In aggiunta è stabilito un interesse compensativo sul
dazio liquidato che va a coprire il danno subito dall’Agenzia delle Dogane per
il tardato pagamento. L’ammontare di quest’ultimo verrà stabilito su base
semestrale con regolamento comunitario.
I riferimenti normativi riguardanti il regime del perfezionamento attivo sono
rispettivamente gli artt. da n.114 a n.129 del C.D.C. (Reg. Cee n. 2913/92 -
Codice doganale comunitario) e n.549 e seguenti del D.A.C. (Reg. Cee n. 2454/93
- Disposizioni di applicazione del codice comunitario).
Il Codice Doganale definisce espressamente il TPA come “un regime che consente
di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far
subire loro una o più operazioni di perfezionamento:
-
merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio
doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere
soggette ai dazi all'importazione né a misure di politica commerciale;
-
merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi
all'importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della
Comunità sotto forma di prodotti compensatori.
2. S’intende per:
-
sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma
prevista al paragrafo 1, lettera a);
-
sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma
prevista al paragrafo 1, lettera b);
-
operazioni di perfezionamento:
-
la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il
loro adattamento ad altre merci,
-
la trasformazione di merci,
-
la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a
punto,
-
l'utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del comitato,
che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono o
facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante
la loro utilizzazione;
-
prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di
perfezionamento;
-
merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci
d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori;
-
tasso di rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti compensatori
ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci
d'importazione”.
Vale la pena precisare che per quanto riguarda i prodotti introdotti nel
territorio doganale temporaneamente, il diritto doganale dà due possibilità: il
perfezionamento attivo e l’ammissione temporanea. Si ricorda che nel caso
dell’ammissione temporanea le merci precedentemente introdotte, al momento
dell’uscita fisica dal territorio della Comunità, dovranno essere tali e quali.
Questo è il motivo per cui l’ammissione temporanea è normalmente utilizzata nel
caso di prodotti introdotti nel territorio doganale e destinati a fiere,
attrezzature professionali, ecc., e quindi merce non destinata ad essere
trasformata.