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Compensazione e rateizzazione del versamento – UNICO 2007

Compensazione sul modello F24 tra crediti e debiti

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Inoltre, dal 2007, è possibile per tutti i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, per compensare, con il mod. F24, l’ICI dovuta per l’anno 2007.

Da quest’anno, i contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell’articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l’operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione. Si ricorda che il modello F24 ove si operi la compensazione deve essere presentato anche se a saldo zero.

Come è noto, sul modello F24 si indicano nelle apposite colonne gli importi a credito in corrispondenza del codice tributo che risulta a credito, e a debito. Si versa quindi la differenza tra crediti e debiti.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Il limite massimo compensabile è di euro 516.456,90, per anno solare.

Rateizzazione

Ogni contribuente può scegliere di rateizzare sia il saldo che il primo acconto dovuti, nonché i contributi risultanti dal quadro RR per la parte eccedente il minimale. Il numero di rate mensili massimo è 6, in pratica si versa a rate fino a Novembre 2007.

Come per lo scorso anno, sugli importi sono dovuti gli interessi nella misura del 6% annuo, calcolato con il metodo commerciale (30 giorni per mese), in giorni,tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Il n. di rate in cui si intende ripartire il pagamento, ed il numero della rata che si sta versando, devono essere indicati sul modello F24 (ad esempio, la seconda rata su 4 si indicherà come 02/04 nell’apposito campo Rateizzazione del modello).

Per i soggetti non titolari di partita IVA, le scadenze sono:

  • La prima rata entro il 18 giugno 2007 ,ovvero entro il 16 luglio 2007 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
  • La seconda rata deve essere versata entro il 2 luglio 2007, con l’applicazione degli interessi dello 0,20 per cento ovvero entro il 31 luglio 2007 con l’applicazione degli interessi dello 0,25 per cento.

Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Sulle istruzioni è riportato un prospetto di calcolo.

Per i contribuenti titolari di partita IVA, le scadenze sono:

  • La prima rata entro il 18 giugno 2007 ,ovvero entro il 16 luglio 2007 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
  • La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2007 con l’applicazione degli interessi dello 0,47 per cento ovvero, entro il 16 agosto 2007 con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Si può consultare il prospetto inserito nelle istruzioni di UNICO per le somme dovute alle scadenze successive.