Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000
milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di
euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare
dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i
relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito
pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi
resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea
della compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento
del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea.
6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della
sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli
importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e
del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta
comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai
sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la
sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare
spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo
gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per
i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e
assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara
d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di
cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio
nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel
quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla
presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti
correnti alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente
legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento,
per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle
disponibilita' di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di
spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita'
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione
dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni
di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti
e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
euro, a decorrere dall'anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al
fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte
del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica
alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli
concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i
fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un
fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel
corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente
comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del
bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso
dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli,
sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via
temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonche' spese relative agli interessi, alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
segnalazione del servizio di controllo interno quando, con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed
al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell'attivita' non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il decreto del Ministro e' comunicato, anche con evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne da'
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il
tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le
disponibilita' dei capitoli interessati dal decreto di sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale
da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
patto di stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione
europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome,
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di
utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per
cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche
dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli
risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati
in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il
dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo
personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e'
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di
manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la
verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di
stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli
enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
24. Per garantire effettivita' alle prescrizioni contenute nel
programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in
attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di
cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio
di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti
erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di
stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi
titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la
spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la
spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa
finalita'. Nei confronti delle regioni e delle province autonome
viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a
qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto
di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e
crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le
informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di
immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita'
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di
riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le modalita' e lo schema della
comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione e'
inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche
sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali
responsabilita'.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una
dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50
milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei
carabinieri" del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti
alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le
modalita' di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1°
gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la
tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata
tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione
di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo
dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS
Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti
dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente
l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono
superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del
relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i
pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono
superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno
2004.
35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilita'
speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli
articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo
complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato
nell'esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle
contabilita' speciali intestate agli organi periferici delle
amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilita' speciali di
servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e
fiscali, alle contabilita' speciali aperte per interventi di
emergenza e alle contabilita' speciali per interventi per le aree
depresse e per l'innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35
per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della
richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, e' disposto
con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento
delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo
585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti
correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di
quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto
regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati
da oltre un anno, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando
maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo
di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di
euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento puo'
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di
cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del
comma 38 e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni
interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai
pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito
sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, e'
rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione
avviene con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre
2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite
le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai
consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato
per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici
provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe
relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base
all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720.
L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio
nelle contabilita' speciali di tesoreria unica e' disposto in cinque
annualita' entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al
2010.
46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna
amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni
effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo
periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le
quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle
riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono aggiunte le
seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". Per
esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali e' autorizzata la spesa di 17 milioni di
euro per l'anno 2006.
48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961.
49. E' fatto divieto alle Autorita' vigilanti di approvare i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di
aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere
all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni
centrali dello Stato nei confronti di enti, societa', persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle
pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di
corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le
pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di
trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma
digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita'
legale del contenuto, la marca temporale e l'identita' dell'ente
certificatore che presidia il processo. Il concessionario del
servizio postale universale ha facolta' di dematerializzare, nel
rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei
attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i
dirigenti preposti alla certificazione di conformita' del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie
su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da
cui sono tratte se la conformita' all'originale e' assicurata da
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento
nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro
ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per cento. Tale
rideterminazione si applica anche alle indennita' mensili spettanti
ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi
dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico
spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
a) le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti
delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunita'
montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali,
provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunita'
montane;
c) le utilita' comunque denominate spettanti per la partecipazione
ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in
ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre
utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel
loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare
totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e
59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
nonche' agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque
denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1°
gennaio 2006 l'indennita' di carica spettante alla data del 30
settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non puo'
essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti
finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria,
militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento
rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore
della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e'
proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo
complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni,
le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60, nonche' le eventuali economie di spesa che il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria
autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di
contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna
Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge,
versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con
le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con
proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il
termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state
formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai
sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5 per
mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera.
67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e'
riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma
65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso
l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori
economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In
sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del
mercato di competenza. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili a
titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni
delle modalita' e della misura della contribuzione e delle tariffe,
comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate
dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno
2006, nelle more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a
titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro,
che il predetto organismo provvedera' a versare all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' disciplinata l'attribuzione
alla medesima Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici delle
competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di
sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di
attuazione.
68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo
sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e' abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma
39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e' inserito il seguente:
"7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al
controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente
le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di
comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine,
l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".
70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita
dalla seguente: "mille".
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per
la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente
versati all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono
determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di
adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta
all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia
su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di
tesoreria unica".
73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali,
escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio", sono
determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla
legislazione vigente.
74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73
sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate
nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale
delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno
precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74,
considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie,
possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento
percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali di base
dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla
presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal
rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre
esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli
effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e
comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio
consuntivato sulle unita' previsionali di base di cui all'elenco 4
allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati
dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai
commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi
infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati
i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli
interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli
interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento
delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello
stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non
inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale
quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e
correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla
tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano
lombardo, tangenziali di Como e di Varese", in una misura non
inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada
statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al "sistema accessibilita'
della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per
quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle
opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita'
portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno
2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e
Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per
cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico,
viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non
inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale
12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1
milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento
della viabilita' di adduzione e circonvallazione di Alba, in una
misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore
delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un
terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e
biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un
importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonche' gli
interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal
1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume
tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di
Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non
subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere,
attraverso il patrimonio separato, le attivita' connesse agli
interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal
citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da
Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente
legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 81, continuano
ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste
dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta
velocita/alta capacita'", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o
a societa' del gruppo contributi quindicennali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006
e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento
delle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle
attivita' e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei
progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29
settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle
linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona,
e' concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo un
ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006.
85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: "di procedure" sono inserite le seguenti:
"cautelari, di esecuzione forzata e".
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla
rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo
di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilita'
regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'.
La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma
avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al
comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore
fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla
stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo
il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri
connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, e'
ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di
produzione", sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte
nell'esercizio e le quantita' di produzione totale prevista durante
il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio,
l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine
del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono
determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' aggiunto il seguente comma:
"6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed
alle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate si presumono costruiti in conformita' alla
legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente
dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di
documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarita'
urbanistica ed edilizia mancante, in continuita' d'uso, anche in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a)
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b)
quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da
un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata
in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria se
non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c)
denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una
concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo
deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile
ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso
la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita
la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di
quella sopra indicata".
89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio
di funzioni che possono essere svolte piu' proficuamente da soggetti
di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, la cui liquidazione e' stata affidata ad una societa'
direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla
societa' stessa. Le attivita' ed i rapporti giuridici attivi e
passivi cosi' trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad
ogni effetto di legge, della societa'. Gli atti concernenti il
trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e
diritto. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato sulla base
di una relazione di stima redatta da primaria societa' specializzata
scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' di cui al presente
comma. L'onere della predetta relazione di stima e' a carico della
societa' di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della
societa' di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello
Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai
crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente
deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate
ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, per le quali la responsabilita' continua ad essere
limitata all'attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle
liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte
amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter,
del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla
data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalita' tecniche
di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un
contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di
conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del
Corpo della guardia di finanza, nonche' per il miglioramento e la
sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, e'
autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici
anni, nonche' un contributo annuale di 10 milioni di euro per
quindici anni per il completamento del programma di dotazione
infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a
decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri
abitati," sono inserite le seguenti: "ovvero di acquisizione di
immobili ad uso residenziale purche' con titolo di edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve
isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12
aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale".
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006,
di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni
di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del
programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali della
classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di
massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito
delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive.
96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005
tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del
servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Poste
italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8
per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente
indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo
2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29
milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.
99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale
di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025,
con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6
milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere
dall'anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli
interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da
calamita' naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci
anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle
medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici
del 1980-81, e' autorizzato un contributo quindicennale in favore
della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di
ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di
Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10
milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di
euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere
dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, e'
concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di
1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006
per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale
maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po,
sentita l'Autorita' di bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi'
autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio
del Molise.
101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti
e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati
mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 e' autorizzata la spesa
annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2006 a favore degli enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102,
e' sostituito dal seguente:
"3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui
all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui
all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo
le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia,
nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La regione
Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri l'assetto del piano aggiornato".
103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilita' civile per i danni derivanti dalla
circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati
ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del
Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla
concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere
utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni
di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non
concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo
dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilita'
speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai
sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzato il rimborso per
ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di
50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo
nonche', relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto
dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto,
per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e
3° super, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico
dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n.
32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche
mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle
piu' competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure
di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni
di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo
periodo.
109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose
per conto terzi".
110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006".
111. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "30
giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' abrogata.
113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si
provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono
mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate
derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2006 e' corrisposto
alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282
milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le
stesse finalita' e' corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno
2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a
decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti
contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico degli
investimenti, che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL
nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al
comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime
agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di
cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo
periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli
usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A
decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo
sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico
e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sei
periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".
119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando
gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2007.
122. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004
e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004,
2005 e 2006".
123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per
l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli.
125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006";
2) le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'85 per cento";
b) al comma 5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "15 per cento".
126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005
dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la
pubblicita', in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al
comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti
dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla
pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il
comma 430, e' inserito il seguente:
"430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le
modalita' di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le
caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati".
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato
all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative
partecipazioni e' assunto al netto delle svalutazioni dedotte a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite
dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte
corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di cui al
comma 1" e le parole: "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti:
"delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il
Ministero dell'interno"; al secondo periodo, le parole: "della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui
al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite
le seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'";
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come
individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6";
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: "L'Agenzia delle
entrate" fino a: "degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti
dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al
comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,", le
parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6", le
parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte"
sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo
le parole: "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni
altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le
parole: "delle imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti:
"degli aiuti corrisposti";
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "del direttore
dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti:
"dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo
periodo,";
f) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva
competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e
per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei
seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso
concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed
alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi
costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle
regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento
della parita' di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il
contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti
fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione
degli aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico
delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneita' al
recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attivita' non
concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti
fiscali ordinariamente applicabili alla generalita' dei contribuenti
nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per
effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere".
133. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta".
134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sette anni".
135. Per la valorizzazione delle attivita' di ricerca avanzata,
alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie di alta formazione europea ed internazionale e
applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30
gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli
accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilita' al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese
nell'ambito "Accessibilita' Fiera di Milano" previsto dalla delibera
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono
autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di
viabilita' per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di
5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno
2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei
collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del
Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006,
di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2008.
137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei
redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue
il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se
l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12
euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite
con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene
comunque presentata non e' dovuto, ai soggetti che prestano
assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a
carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilita' interno
dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e
140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non puo'
essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di
spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli
anni 2007 e 2008, non puo' essere superiore al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli
stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato
ai sensi del comma 143, non puo' essere superiore, per l'anno 2006,
al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004
aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con
esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del
comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere superiore al
corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito
del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio
2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite
inferiore a quella media pro capite della classe demografica di
appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
la riduzione e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa
media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per
l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla
classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in
ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite
sono cosi' individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre,
spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si
applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso
delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143,
non puo' essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato
dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al
complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140
deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione
per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori
bilancio;
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate
da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere
dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti
finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai
sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139
e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che
per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate
da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere
dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti
finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi
del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in
conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di
spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale
nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai
commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le
erogazioni a titolo gratuito e liberalita'.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto
all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 e' calcolato anche al netto delle
spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati
dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte
nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle
finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche'
dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto
riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12
dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in
sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a
statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta
ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
dall'anno in cui e' disponibile la base annua di calcolo su cui
applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo
1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del
2004, le parole: "i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti".
151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15
gennaio 2006". Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39
e' adottato entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
gia' confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1,
comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per
l'anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti
locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2006 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di
stabilita' interno, alla realizzazione degli obiettivi di
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' al
fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni
e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i
commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il
coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in
favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede
nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni
in ordine alla utilizzabilita' delle suddette convenzioni stipulate o
degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di
qualita-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facolta' delle amministrazioni ed enti
regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di
procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri
stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli
enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue
articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo
28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e
individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in
applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica agli organi costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2.
Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli
stessi versata con le modalita' di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2006".
166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti
locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione
sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul
rendiconto dell'esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee
guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno,
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave
irregolarita' contabile e finanziaria in ordine alle quali
l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate
dall'organo di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti,
qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma
166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano
specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente
locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli
e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del
patto di stabilita' interno.
169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la
Corte dei conti puo' avvalersi della collaborazione di esperti anche
estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci
unita', particolarmente qualificati nelle materie economiche,
finanziarie e statistiche, nonche', per le esigenze delle sezioni
regionali di controllo e sino al completamento delle procedure
concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino
ad un massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze
economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale,
collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli
enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al
presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai
sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla
regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto
degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n.
20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure
adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti".
172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: ",
entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,".
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo
superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente
sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo
successivo sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una piu' efficace tutela dei crediti
erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il
procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le
azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura
civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice
civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti puo' avviare
apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di
un contingente complessivo non superiore a cinquanta unita' di
personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in
possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali,
da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti
assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'.
177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono
incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con
specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di
personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti
dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e
dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello
Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni
a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le
amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la
sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di
lavoro, sulla base delle modalita' e dei criteri che saranno
definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli
oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalita' indicate al comma 178, in deroga a quanto
stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della
spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di
euro a decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro
per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per
l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i
comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.
187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non
economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita'
(ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR),
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori ad
ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle
rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di
certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma
189, della compatibilita' economico-finanziaria dei fondi relativi al
biennio precedente.
191. L'ammontare complessivo dei fondi puo' essere incrementato
degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che
non risultino gia' confluiti nei fondi dell'anno 2004.
192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i
criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad
essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi
quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di
altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni
all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad
essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione
d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai
capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di
categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i
predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa
contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche,
ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono
conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e
degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale
a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato
e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla
corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine
alla nullita' ed inapplicabilita' delle clausole contrattuali
difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono
ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso
titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione
degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
personale del Dipartimento della protezione civile, al personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il
personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione
della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e
sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di
traduzione dei medesimi nonche' per la trattazione dei procedimenti
penali relativi a fatti di criminalita' organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie
di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004
diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale
sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti
dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia,
possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al
comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti
all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche' alle altre
specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
altresi' concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma
198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di
funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi
dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni
normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio
2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili
all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali
disposizioni nonche' di quelle previste per i medesimi enti del
Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti
enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal
comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per
gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita
certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da
inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
207. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, che prevede la possibilita' di ripartire
una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il
responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso
che tale quota percentuale e' comprensiva anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi
professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a
carico del datore di lavoro.
209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di
sede la domanda o la disponibilita' o il consenso comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di
servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio
economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di
trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione
dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica
riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo
dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione
della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive
anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai
dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data
del 1° gennaio 2006.
212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come
interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513,
l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo comma
dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonche'
l'indennita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse
le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi
compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica
nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in
quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale
delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova
diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle
specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti
determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto
della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennita' collegate a specifiche posizioni d'impiego
o servizio o comunque rapportate all'indennita' di trasferta,
comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo
13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e
all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite
nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio
all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel
limite delle spese per la classe economica. E' abrogato il quinto
comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni, e' abrogato.
218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito
nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
statale e' inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del
trattamento economico complessivo in godimento all'atto del
trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di
importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla
retribuzione individuale di anzianita' nonche' da eventuali
indennita', ove spettanti, previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della
posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e'
sostituito dal seguente:
"Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e'
a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un
equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente
subita dall'impiegato".
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche' la legge
1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i
decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che,
comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione,
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di
recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative
alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle
Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute
dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o
appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o
infermita' nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio
nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o
in comune sede di corte di appello";
b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal
seguente:
"1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con
sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di
appello".
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo
69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994/1997 e' ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della
legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle
festivita' civili nazionali ricadenti di domenica. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti,
l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il
periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione
del trattamento economico previsto dal terzo periodo e' subordinata
alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e
dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento
previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al
precedente periodo e' sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa
a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti
l'applicazione del suddetto trattamento economico.
226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che
alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non
rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con
esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci
retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici
risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il personale del comparto Ministeri e' stanziata
la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007.
228. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilita', e'
costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale
pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo e'
destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, che attivino mobilita' di personale
di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilita'
collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano
vacanze di organico superiori al 40 per cento.
229. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al
comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo
perfezionamento dei trasferimenti per mobilita'.
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi".
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei
giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti
commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di
appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito
mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio,
sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta
e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non
superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di
primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla
data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria
della sezione di appello.
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al
rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il piu' efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta
alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo
1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due
Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attivita'
produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle
relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.
236. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
n. 37, le parole: ", per l'anno 2005," sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 2005".
237. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, puo' continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonche' i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo
determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
CNIPA e' autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico
sul bilancio del CNIPA.
241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto
di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I
relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio
dell'ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa
sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle societa' Poste italiane Spa e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1,
comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31
dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' assicurata
l'assunzione di 2.500 unita' di personale da impiegare direttamente
in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la
Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita' si provvede con le
procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di continuita' la
prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui ai commi da
237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in
deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di
un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di personale
a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati
presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili
professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento,
inclusi quelli per i quali e' richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra
le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma
4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del
fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a
trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi
autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte
per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le
modalita' previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le
amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi
del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali
di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato
con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per
ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a
tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al
comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica
dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro
diretti ad assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali
nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste
dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un
importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di
cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate
alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle
occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei
vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative
amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo
determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze
procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 247 a 252.
254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite
le seguenti: ", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli
appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e'
scelto il Commissario,";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e
cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle
rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi
quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli
organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni
di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio
del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza".
255. Per le finalita' di cui al comma 254 e' autorizzata la spesa
di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le
commissioni di certificazione istituite presso le direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
257. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le
assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le
modalita' previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata
legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole: "300.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "230.000 abitanti", dopo le parole: "un contributo
complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e le parole: "a
tempo determinato" sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalita'
all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una
piu' razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della
Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n.
121,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "nel termine massimo di tre anni dal
conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel
termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo
d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima
dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se piu'
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e
l'indennita' di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga
anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato".
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro
anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il
trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di
buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B, con analoga anzianita' di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque
anni di anzianita' nella qualifica, la promozione alla qualifica di
dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno
precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, e'
sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di
carattere funzionale si provvede:
a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle
funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei
commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina
autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto
legislativo n. 334 del 2000.
262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e
260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno
2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti
di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006
in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263,
lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di
euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:
a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni
di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del
predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione
di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a
titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei
bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,
evidenziate nella contabilita' del predetto Istituto ai sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per
un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS
previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' soppresso.
268. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli
annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della
Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni,
la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e'
determinata dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente
liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione
siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982,
n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma
ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del
primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del
comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Dal 1° gennaio 2008 e' istituito un Fondo di garanzia per agevolare
l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di
fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto
Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e'
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni
tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi
dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero
ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi
interessi";
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: "2006" e' sostituita
dalla seguente: "2008" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 176 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008";
c) la Tabella A e' sostituita dalla seguente:
"TABELLA A
(prevista dall'articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali".
270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e'
rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007
in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di
euro.
271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per
gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad
Ustica il 27 giugno 1980 e' riconosciuta una indennita' nel limite di
spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del
Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' per l'attuazione
del presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,
sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri
derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme.
274. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore
sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a
mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli
ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima
intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio
nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di
piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi
direttori generali;
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i
seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche
a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi
dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile finalizzata al
raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi
- comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare
l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica al riscontro
del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema
della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel
citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione
dell'indennita' forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il
termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti
accordi regionali, non e' imputabile sulle risorse del Servizio
sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi
regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del
corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime
regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti
ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica
dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione
reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo
come tale quello individuato con il decreto del Ministro della
sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993.
276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2006";
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e' riconosciuto per gli
anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da
definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di
categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
cui al comma 12";
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di
cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di
2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la
mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e
8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette
il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei
servizi vari competente per territorio, per i conseguenti
adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale
dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello
Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta
associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto
previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente
non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso
di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non e'
responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato
rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara' comunque fede a
tutti gli effetti";
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati
delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini
di responsabilita', anche amministrativa o penale, solo previo
riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti".
277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio,
nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006,
si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente
normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e
delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte".
278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della
spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo e' da
ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalita' concessive
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le
regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della
spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.
L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura
del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra
tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' subordinato all'espressione, entro il termine del 31
marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo
schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonche', entro il
medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da
allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel
termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto
della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da
parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle
regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni
interessate si applicano direttamente i parametri temporali
determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede
di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del
cittadino, il recepimento, da parte delle unita' sanitarie locali,
dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale
in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati
in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui
all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi
sono assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento
dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non
quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa
vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il
perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei
tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni
del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera
scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via
prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di
uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di
attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli
interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei
tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui
all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 e' altresi'
subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto
registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un
incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al
200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione
interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze, ovvero all'integrazione di accordi gia' sottoscritti ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le
attivita' di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti,
operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i
casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e'
legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza
semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la
Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui
sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di
informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del
Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di
linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo
dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni,
nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e
aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e' fissata la
composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di
esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale
e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto
del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della
Commissione. Alla Commissione e' altresi' affidato il compito di
fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il
solo trattamento di missione. A tal fine e' autorizzata la spesa
annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al
comma 282 e' applicata la sanzione amministrativa da un minimo di
1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili
delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000
euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in
attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue
finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di
presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di
degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250
ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di
posti letto non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al
rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi
attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere,
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle
strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione e'
promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel
mondo, di seguito denominata "Alleanza". Gli enti del Servizio
sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalita' con
essa preventivamente definite, le informazioni relative alla
disponibilita' delle attrezzature sanitarie in questione allegando il
parere favorevole della regione interessata.
287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite,
a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonche'
a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili.
L'Alleanza provvede, altresi', alla produzione di un rapporto
biennale sulle attivita' svolte indirizzato al Ministero della salute
e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i
finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i
cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, e'
realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo
sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni
svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la
revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1°
febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del
sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato
dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche'
del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31
marzo 2006, sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalita' di cui al comma 288, il Ministero della
salute puo' avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della
collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e
strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel
campo della valutazione degli interventi sanitari, nonche' di esperti
nel numero massimo di 20 unita'. Per la copertura dei relativi oneri
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita
dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a
svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su
richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei
farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi
questione concernente i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definiti i criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di
cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una
rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di
assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e
quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e,
corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro
della salute, si provvede alla modifica di quanto gia' previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto
1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura
di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la
prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel
livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il
repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalita' di cui al comma 292, lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le
tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta
del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero
della salute, a servizi e finalita' di sanita' pubblica nonche' al
pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al
personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati
agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia";
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per
cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della
stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa";
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro
della salute sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni mobili
del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31
dicembre 2004".
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al
comma 295.
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA
finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti
dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti
stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica
complessiva della medesima Agenzia e' determinata dal 1° gennaio 2006
nel numero di 190 unita', con oneri finanziari a carico del bilancio
della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sara'
determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6,
comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre
2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio
sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro
della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una
relazione mensile.
298. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: "al netto" sono sostituite dalla seguente:
"decurtate".
299. Le regioni che si sono avvalse della facolta' di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in materia di
riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: "di
formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione
specialistica";
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
e da una parte variabile, ed e' determinato annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli
ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potra'
eccedere il 15 per cento di quella fissa";
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento della
formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell'economia e delle finanze";
c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di
formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto
legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007";
e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a
decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui
all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-
2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257".
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL
sulla base delle finalita' annualmente individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della
salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i
singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun
anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e
regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL e'
approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
delle compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica assunti con
il patto di stabilita' e crescita.
302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina
risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere
nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di
innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione
internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le
modalita' di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca
sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche'
l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il
programma straordinario e' realizzato, sono adottate con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere
nazionale di cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai
sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303,
previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli
alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonche' sulla salute e il
benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca
sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi
finanziamenti, e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni
di euro.
306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione gia' dispongono
di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei
farmaci di automedicazione".
308. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e
compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di
liste di attesa, e in particolare per l'attivita' di supporto al
Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonche'
ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, il Ministro della salute puo' disporre presso l'Agenzia
medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita' di
personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita'
dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico
piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente
comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', la
realizzazione del programma di attivita', connesso allo specifico
piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la
riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e
successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni
2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002,
n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per
l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli
accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono
risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i
quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non
risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo
temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di
spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non
ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla
sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli
accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i
quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o
provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto
all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal
Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale,
i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data
di inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi
medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di
quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni
effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la
sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonche' per gli
interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture
necessarie all'attivita' liberoprofessionale intramuraria, per le
strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici
universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti
zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia'
assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo
programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o
della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine
perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
essere disposto che la risoluzione degli accordi gia' sottoscritti,
di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di
spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti,
corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la
provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta
di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
313. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la
ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato
dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di
favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca
e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede
ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da
parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di
appositi accordi di programma che prevedono in particolare
l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le
attivita' e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna
azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura
o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con
il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori;
valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in
rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di
sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato
coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia
viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la
registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea;
valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera
vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i
prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al
comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entita' non
puo' superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli
investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo,
nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli
accordi individuano, altresi', le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati
derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle norme
vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i
rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello
complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al
comma 278, puo' fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello
fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno
2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' corrispondentemente ridotta.
317. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del
Ministro della salute" fino a: "Comitato interministeriale per la
p
rogrammazione economica (CIPE)," sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e'
erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione
destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, puo' apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui
all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote
annuali come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per cento
e, a decorrere dall'anno 2003, e' ridotta di un ulteriore 1,5 per
cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni
annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A),
le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di
rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma.
A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli
importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi
dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di
cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non puo' essere
superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun
anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle
misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui
all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 e'
attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF e' commisurata allo 0,9 per
cento dall'anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario
in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono
corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui
all'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del
2000 si tiene conto, dall'anno 2006, delle risorse individuate ai
sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del
2000. Il comma 2 del citato articolo 6 e' abrogato.
324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'aliquota provvisoria".
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 102, e' inserito il seguente:
"Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per
l'esercizio di alcune attivita' regolate). - 1. Le quote di
ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle
seguenti attivita' regolate sono deducibili nella misura determinata
dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto
non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma
1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene
dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili
cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria
delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n.
166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre
2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di trasporto e
distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio
entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita
utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30
gennaio 2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione
di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e
vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento
ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene
e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione
alla durata del possesso.
4. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento
anticipato o per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a
quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2,
deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas successivamente all'entrata in vigore della presente
disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote
di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione
delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla
formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Per i
beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi
l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente
all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei
beni".
326. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 102-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni
ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie
di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".
327. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
328. E' soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo
11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi
delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente
comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno
2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al
sostegno delle famiglie e della solidarieta' per lo sviluppo
socio-economico, e' istituito presso lo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione
finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle
finalita' previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 e' concesso per ogni
figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di
nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per
iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di
zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con
riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica
dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di
nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma
332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta'
sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche' residente, cittadino
italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con
un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno
di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al
comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare
s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della
sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente
comma e' autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di
apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte
dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite
convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI
Spa.
334. Per le finalita' di cui ai commi da 331 a 333 e' autorizzata
la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese
documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non
superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi,
spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per
cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per l'anno 2006 e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di
euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in
aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari
finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti
all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da
parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di eta' non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF,
inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di
lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a
una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e
sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di
imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per
mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi
all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti,
risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al
riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse, sentite le
Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalita' di
cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme
affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito
fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti
d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
costituire una fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi
di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli
anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza
con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio
rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio
sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante
l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate,
l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di
geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM)
provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche
innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del
territorio. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno
sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a
decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato
con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al
bilancio dello Stato.
344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i
risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del
default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti e dei
rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema
bancario nonche' del comparto assicurativo e finanziario, definiti
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento
sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti
e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti
di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro
notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata attraverso
qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle pensioni
e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma e' fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo";
b) all'articolo 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente
testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera
del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed
assicurativi";
c) all'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e
alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri
emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80
del 2005";
d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: "a decorrere dal
primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui
all'articolo 1, sesto comma";
e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: "di cui al presente
comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al
presente comma";
f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: "38,
primo e secondo comma,".
347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresi'
stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che
fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del
citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria
autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali
diverse dall'INPDAP.
348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati l'entita' e i criteri del rimborso, nonche' le
modalita' di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi
non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al
coordinamento delle attivita' di contrasto dello sfruttamento
sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo
80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. E' istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti
regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza,
con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di
cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro
il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter e'
aggiunto il seguente:
"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al
riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di
brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni
ornamentali".
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto
erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a
titolo di contributo o liberalita', dalle societa' e dagli altri
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) in
favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS
e l'ISPESL, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al
comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella
sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli
onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi
del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera c) e' abrogata. All'articolo 14 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e' abrogato.
356. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante anche
l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "restituito al cedente" sono
inserite le seguenti: ", recante anche l'indicazione degli estremi
del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di
ottenere il visto doganale".
357. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito
denominato "fondo", destinato a finanziare i progetti individuati dal
Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel
quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio
europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005,
nonche' interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e
i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati
sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie
con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di
ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la
Commissione europea in termini di compatibilita' con gli impegni
comunitari in sede di valutazione del programma italiano di
stabilita' e crescita.
359. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi
individuati dal Piano di cui al comma 357, nonche' tra gli interventi
di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal
Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale
stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi in
base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento
dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico
nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, nonche' di riduzione del costo del lavoro, a decorrere
dal 1° gennaio 2006 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero
dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel
limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere
sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali
l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e'
dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto
percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi
sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al
comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternita'
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi
al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania,
Siracusa e Ragusa il cui termine e' stato prorogato al 30 giugno 2006
dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17
dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato al
30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo
periodo del medesimo comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL e'
rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio
medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle
singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonche' degli oneri che
concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle
gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 e' disposta in
presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il
30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede
ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28
febbraio 2006.
366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalita' di
individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con
l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di
riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione, secondo principi di sussidiarieta' verticale ed
orizzontale, anche individuando modalita' di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali.
367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi,
turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai
fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata
l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle
disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate
per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette
di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun
esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri
parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate
e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di
mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le
somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in
contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui
al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa
consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e
l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di
osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata
di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati.
In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria,
l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base
al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione
del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che
vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti
unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei
dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al
concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicita'
per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti
possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con
gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli
stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze
ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto
ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a
quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora
espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese
aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di avere
verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei
presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari,
sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento
amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonche' per la
sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole
alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle
imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita' previste dal
presente numero, i distretti comunicano anche in modalita' telematica
con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di
comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalita'. I distretti
possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche
dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono stabilite le modalita' applicative delle
disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a
qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di
disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di
cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i
relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che
forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che
possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per
l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti
possono altresi' provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della
garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a
rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative
della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per conto delle
imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di
mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle
relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la CONSOB,
sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da
una pluralita' di banche o intermediari finanziari alle imprese
facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica societa'
cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di
cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato
dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento
delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei
confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni
stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai
distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non
procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di
cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei
distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare
riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro
dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti
per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai
confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro
operativita'; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di
cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai
confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di
valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che
ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle
banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti
di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale
di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole e
medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione
di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, e'
costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca
ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione
e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed
applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed
internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici
e privati che ne condividono le finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non
regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo
sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita' per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e'
soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma
366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai
sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi
dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai
consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989,
n. 83.
370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo
industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317".
371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via
sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con il
decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale,
l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
progressivamente.
372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare
oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente
alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui
al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' sostituito dai seguenti:
"8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e
annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle
imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita' commerciali
di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento
dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero delle
attivita' produttive integra la modulistica in uso con gli elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti
previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro
sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le
variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo,
secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate dalle parti.
Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti
previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del
portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle
disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento
dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita
richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007
gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del
registro delle imprese anche in riferimento alle domande di
iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1°
gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato".
375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe
elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i
criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione
della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie
economicamente disagiate.
376. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del
Mezzogiorno e' costituita, in forma di societa' per azioni, la Banca
del Mezzogiorno, di seguito denominata "Banca". Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto
di cui al comma 377, e' istituito il comitato promotore con il
compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi gia' contenuti
negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto,
secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza,
all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio
patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato,
regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione
di soci fondatori;
c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
limiti delle necessita' operative della stessa Banca, di rami di
azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate
da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche
sottoutilizzate.
378. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al
capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite
le seguenti: "prodotti e";
b) alla lettera h), dopo la parola: "titoli" sono inserite le
seguenti: "e prodotti finanziari".
380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti
e".
381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la
diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle societa'
nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono
prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare
categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile,
anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che
attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto
di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni,
anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari
partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in
relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione
del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i
diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo
gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a
favore di uno o piu' azionisti, individuati anche in base
all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la
determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via
generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli
strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di
un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione
dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione
puo' essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di
azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonche' quelle
di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384
sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione
delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di
approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio puo' prevedere, con le maggioranze previste per
l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle
deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il
triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata
all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso
non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con
l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da
381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto
disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto
l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
nonche' relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli
intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,
eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel
biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla
cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione
dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalita'
previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e
senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non
impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione
del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una
successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in
conformita' alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la
restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale
termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate,
dopo l'escussione delle garanzie.
387. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di
sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso
puo' essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 71, e' inserito il seguente:
"71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare
che l'incremento del valore nominale delle nuove passivita' non
superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella
preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il
rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che
all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini
percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario".
389. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n.
130, e successive modificazioni, le parole: "67, terzo comma" sono
sostituite dalle seguenti: "67, quarto comma".
390. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui
veicoli e' effettuata dai dirigenti del comune di residenza del
venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di
cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al
distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai
funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dai
funzionari del pubblico registro automobilistico gestito
dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie
automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.
264, presso le quali e' stato attivato lo sportello telematico
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono
disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui
al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della
progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma
390.
392. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i
commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i
seguenti:
"3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica
gia' avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale
proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di
soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al
comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia
avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una
quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una
quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a societa' di
capitali, anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante
fusione di almeno due societa' affidatarie di servizio di trasporto
pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di
una societa' consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le
societa' interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di
societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione
ovvero in bacini di traffico uniti da contiguita' territoriale in
modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo
parametri di congruita' definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare
ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A
tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il
contratto di servizio pubblico gia' in essere ai sensi dell'articolo
19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il
sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive
modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi,
sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in
particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita' ed
efficacia dei servizi offerti nonche' della qualita'
dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita' ai servizi in
termini di frequenza, velocita' commerciale, puntualita' ed
affidabilita';
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilita'
ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto,
attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al
comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si
applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale.
Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti
locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi
di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita' di
trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi
dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a soggetti privati o a societa', purche' non
partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali
affidatari dei servizi.
3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore proroga di cui
ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non
possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul
resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi".
394. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
395. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa
data" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data".
396. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "delle piccole e
medie imprese", sono aggiunte le seguenti: "nonche' le attivita'
relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico
al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".
397. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' a fronte di
attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".
398. Per il sostegno del settore turistico, e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero
delle attivita' produttive si provvede all'attuazione del presente
comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: "da
cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti
dall'articolo 31";
b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) la residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o
principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale
ove e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende
a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di
programmazione".
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica previsti nel patto di stabilita' e crescita,
favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo
attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi
gli enti morali, e non piu' utili al perseguimento delle esigenze
istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione
dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di
destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso
l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonche' gli
eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e
paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione,
il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale
impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare,
a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla
prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze
connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute e'
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di
durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n.
532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei
posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici
centrali del Ministero della salute, previo superamento di
un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo
dell'influenza aviaria e' consentita, per l'anno 2006, la deroga alle
limitazioni di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi
veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero
complessivo massimo a livello nazionale di 300 unita' di personale
veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga e' subordinata
alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le
regioni delle predette unita' di personale e per la definizione delle
misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi
da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo
di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e' incrementato
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
406. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni
e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attivita'
regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al
Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della
pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le
risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e
forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attivita' dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a
partire dall'anno 2006.
407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede,
a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
408. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui
al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla
lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci
comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale,
nella misura del 60 per cento del superamento".
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi
prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' approvata con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura
sono stabilite: 1) le modalita' di alimentazione e aggiornamento
della banca dati del Ministero della salute necessarie alla
istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi
medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2)
le modalita' con le quali le aziende sanitarie devono inviare al
Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei
dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5
dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in
caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni
di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti
previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli
obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo
restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente
articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici
erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita,
con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la
data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati
unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le
aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi
medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le
attivita' di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari,
ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti,
nonche' la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili,
contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere dalle
aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le
aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici
versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo
pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese
per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti
sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i
commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al
Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma
3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da
norme vigenti con finalita' di controllo e vigilanza sui dispositivi
medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino
applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n.
46 del 1997. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla
comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero
della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La
tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi
derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, alle competenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute.
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il 31 dicembre
2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza
soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia'
stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti
delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza
aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3,
comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi
del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero
possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori
coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere
destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni
d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
412. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli strumenti
di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi
di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione,
secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per
insufficienza di disponibilita'";
b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti: "Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle
agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse
sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate.
In tal caso l'istanza e' completata, a pena di decadenza, con la
comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi
trenta giorni".
413. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "in attuazione
delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata
legge n. 289 del 2002 e".
414. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "eventualmente integrati" fino
alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la
gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del
territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita
riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per
spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai
comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il
servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela
del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione
della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni
risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415,
favorendo criteri di mercato e tempestivita'.
417. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005, n. 71, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "A valere sulle risorse del fondo di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la
ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con
particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate
dagli imprenditori agricoli".
418. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo
di societa' di cui all'articolo 2359 del codice civile, la
partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attivita' di
direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del
codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto
dall'articolo 2545-septies del codice civile".
419. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' esteso agli imprenditori
agricoli".
420. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "giovani imprenditori agricoli,"
sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
societa' subentranti, alla data di presentazione della domanda,
devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei
territori di cui all'articolo 2".
421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000
tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente di
200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su
autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a
seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione,
realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Con il
medesimo decreto e' altresi' determinata la quota annua di
biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato
nazionale".
422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 e' destinato per l'anno
2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a
20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare
con le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo comma 421,
nonche' fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
nel campo bioenergetico. Il restante importo e' destinato alla
costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo
delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di
certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di
biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee
di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo
comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo
11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei
soggetti operanti la raccolta dei giochi" sono inserite le seguenti:
" nonche' l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli ";
b) al comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" sono
aggiunte le seguenti: ", sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse
dei cavalli";
c) il comma 5 e' abrogato.
425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si
interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle
immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad
oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni
diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di
titolarita' dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non puo' esercitare
la propria attivita' mediante l'apertura di sportelli distaccati
presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta
delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della
promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura
gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca
nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto
di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalita'.
A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
427. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006
per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi
dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
428. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, le parole: "anche per gli interventi di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" sono
sostituite dalle seguenti: "per le finalita' di cui al comma 2".
429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della
Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare,
limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi
comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal
medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in
vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui
all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo
di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per
l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a
lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilita' da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresi'
analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto
all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai
fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno
2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' di rilevante
valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal
2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e'
iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
50 per cento da destinare per le finalita' di cui al decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di
difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di
Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e
ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse
nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale
delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure
fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province,
i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione
d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento
urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di
valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo
e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario
degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie per ogni
area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita'
per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434
concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei
limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese
quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
nonche' con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
436. L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il
soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprieta'
dell'area. Il trasferimento della proprieta' avviene trascorsi
centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia
stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza,
caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, e' in ogni caso fatta
salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilita'
del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di
cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in
favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela
dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno
ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non
siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa
vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il
ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata
direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica
entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha
provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile,
oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di
sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno
accertato. L'ordinanza e' emessa nei confronti del responsabile del
danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva
2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno e' effettuata sulla base del
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto
dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle
norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II
alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente
comma e del comma 439 e' esclusa la possibilita' che si verifichi un
aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una
azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari
di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire
in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse
proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui e' ingiunto il pagamento
con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si
applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino
conclusione entro il 28 febbraio 2006, ne' alle situazioni di
inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata
la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
443. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente,
al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni,
in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione
o piena conoscenza.
444. L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennita' di
occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla
formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle
zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti
urbanistici.
445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente:
"venticinque".
446. Restano fermi i criteri e le modalita' applicati per
l'articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si
provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni.
448. Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di
trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra
Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno
preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa
adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e
verificata dallo stesso Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai
commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di
fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del
risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare,
anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento,
bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle
aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale, nonche' altri interventi per la protezione dell'ambiente
e la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate
dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale
diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non e' stato adottato alcun
provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle
iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della
disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, introdotto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "reale o figurativo", sono
inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi".
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi
abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e' abolito l'obbligo della contiguita' delle aree e detti
interventi possono essere localizzati in piu' ambiti all'interno
della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu'
corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati
in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.
455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei
contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi
sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche,
sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi
complessivamente ammissibili.
456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla
presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di
quelli previsti dal comma 11,";
c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981,
n. 416" sono aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e
di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il
contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si
applica l'aumento previsto dal comma 11".
457. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il
requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' elevato a cinque anni per
le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di
cambiamento della periodicita' della testata successivo al 31
dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla
nuova periodicita'.
458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle
provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative
editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti
professionisti, pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano
soltanto alle imprese editrici che abbiano gia' maturato, entro il 31
dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma
2-bis.
460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai
commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
richiede i contributi;
b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non
partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di
ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese
editrici interessate decadono dalla possibilita' di accedere ai
contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle
imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia' maturato il diritto ai contributi. In tal caso
nel calcolo del contributo non e' ammesso l'affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4,
7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle
provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un
anno dalla richiesta.
462. L'entita' del contributo riservato all'editoria speciale
periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649, e' fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10
milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003,
2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui
all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2004, e' aumentato di 20 milioni di
euro.
465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle
seguenti: "0,2 euro".
466. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta
dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per
cento. L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte sul
reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto
proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei
compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e
rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla
violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al
fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente alle predette attivita' e ad altre attivita', sono
deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli
altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attivita' e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento
alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i
relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale,
cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonche'
ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di
incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da
immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti
gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le
disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente
comma nel periodo d'imposta precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero
123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con
esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di
contenuto pornografico".
468. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 25-bis, e' inserito il seguente:
"25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non
e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il
personale delle societa' concessionarie addetto a tali attivita' e'
trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e
19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attivita'.".
469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di
cui al comma 473, puo' essere eseguita con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del
31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale e' stata eseguita.
471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento
per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, e' versata entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con
riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o
in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,
incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004
ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
contabilita', essere annotati alla medesima data nei registri di cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione
deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa
categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte
categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione
urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorche' previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni
successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria
dell'area.
475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469
e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'
stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il potenziamento dell'attivita' di riscossione delle
entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo
degli obiettivi inclusi nel patto di stabilita' interno, garantendo
effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti
soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma
2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate
esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies
e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita'
esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa
vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e
2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di
tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le
modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione di
entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di
locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie
esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla
scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una
riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del
canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime
amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla
valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attivita' istituzionali dell'Agenzia
del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' operante, nell'ambito
dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruita'
delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a
vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprieta'
dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di
amministrazioni dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla
osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni
dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di
investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, nonche' gli enti inseriti nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da
finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio
dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi
sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli
obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilita' e
crescita.
481. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento
immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata,
alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato
nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa'
di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato,
una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede
a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per
comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la
suddetta ritenuta".
482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della
difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio,
individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in
deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno
1909, n. 454, nonche' alle norme della contabilita' generale dello
Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico
contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio che puo' avvalersi del
supporto tecnico-operativo di societa' pubblica o a partecipazione
pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza
commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e'
decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo
parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata
dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo
o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri
della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto
in possesso di comprovata professionalita' nella materia. Con la
stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i
criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita
degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal
Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso
Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a
quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero
della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui
all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine
alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale
interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro
novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere
di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto
della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della
concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio
provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara";
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. E' abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento del processo di
liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno
dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di
principi comuni in materia di concorrenza e parita' di trattamento
nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di
derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date
di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui
interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma
487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28
febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo
unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600
euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal
canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo
di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella
misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano
congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto
non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1°
gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un
miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali
dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data
di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice
Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1
euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti
medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio,
la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un
terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare
nell'ambito della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullita' della
proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai
commi precedenti l'entita' degli investimenti effettuati o in corso o
deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi
successivi le amministrazioni competenti possono verificare la
congruita' degli investimenti autocertificati. Il mancato
completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati
o in corso e' causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e
secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche puo' anche
prevedere il trasferimento della titolarita' del ramo d'azienda
relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i
rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo
concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la continuita'
gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle
amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative
determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti
terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti,
che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del
tribunale territorialmente competente, che operano secondo
sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di
mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione e attuano i principi
comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data
4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri
ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono
assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota
degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia
elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti
erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che
gia' fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio
dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse
derivanti dall'attuazione del presente comma, i trasferimenti
erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di
Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale,
l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano
quote significative delle loro risorse al settore delle vendite
immobiliari, avvalendosi delle facolta' rispettivamente previste dal
titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, e di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della
cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in
deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito
della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al
versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al
precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio
comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle
cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per
le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio
di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto
della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio,
la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli
onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei
loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale
alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli
esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o
i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
L'accettazione della programmazione fiscale determina
preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della
liquidazione, se di durata inferiore, per le societa' in
liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attivita'
svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile
eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attivita'
produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attivita' diversa da quella
esercitata nell'anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall'attivita' svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una
dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per
l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che
hanno presentato per tale annualita' una dichiarazione con dati
insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione fiscale e' formulata
sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo
conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei
parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per
distinti settori economici di attivita', della coerenza dei
componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione
disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruita' dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con
l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell'attivita' svolta, esclusi gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attivita'
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
avvisi di accertamento o rettifica, nonche' di inviti al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma
501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale e'
comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo
termine la proposta puo' essere altresi' definita in contraddittorio
con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con
l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il
contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati
contabili e strutturali presi a base per la formulazione della
proposta.
504. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti
o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quella
applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', sono
ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai
fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti
previdenziali di diritto privato, nonche' la facolta' di effettuare i
versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica
esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria
in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma,
secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle
dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia
delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto della programmazione nonche', per l'imposta sul valore
aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o
compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di
documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di
mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei
parametri.
507. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma,
lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato
differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti
gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il
contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di
cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito
effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a),
e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito
di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi
da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la
formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di
imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui
ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche' le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al
presente comma non operano qualora la difformita' dei dati ed
elementi sia di scarsa entita' tale da determinare una variazione
degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi
restando la maggiore imposta comunque dovuta nonche' i relativi
interessi.
509. Nel caso in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari nel
corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di
avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si e'
verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, e' possibile individuare
le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione
della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i
periodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui
confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi
d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sono approvate le note metodologiche per la formulazione della
proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di invio delle
proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente
ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione
di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresi' una
proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo,
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre
2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o
compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate
dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa'
di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per cento e
per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si
perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi di
cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi
calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere
inferiori a 3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500 euro per
gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni
ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente per
l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro
per le societa' di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il
50 per cento dell'importo eccedente puo' essere versato entro il
successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso
versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo,
a titolo definitivo, nonche' alla notifica delle relative cartelle
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del
versamento, ed e' dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli
interessi legali. Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
516. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma
510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E' altresi'
escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito
d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative
ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonche' il rimborso
risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il
primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di
processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a
seguito di attivita' istruttorie effettuate ai sensi degli articoli
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonche' di
inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, relativi ai periodi d'imposta
di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilita' delle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di
cui al comma 510;
b) che non erano in attivita' in uno dei periodi di imposta di cui
al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall'attivita' svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o
che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei
redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le annualita' d'imposta oggetto
di definizione o che hanno presentato per tali annualita' una
dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i
periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre
antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal
comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le
annualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che
si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i
versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo
d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante
dalla programmazione medesima.
520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'
di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non
trova applicazione la programmazione fiscale.
521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "un diciottesimo".
522. Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e riducendo il risultato del 20 per cento".
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo
restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive e secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in
materia di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, conseguono
maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi
assicurativi evasi nonche' per sanzioni amministrative e civili. A
tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e
l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in
materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione
di appositi piani di intervento, anche mediante attivita' congiunta,
finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori
a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonche'
attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale
ispettivo nell'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto
pianificato per l'anno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, e' altresi' autorizzato, in deroga al divieto di
procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei
concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del
16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta a 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si
attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o
intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla
macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio
in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano
esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto
delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono
connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare
sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e
degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali
possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente
lettera".
526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico,
fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non puo' essere inferiore all'8
per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
"13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti
dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
528. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7".
529. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi,
e' necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86,
terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalita' definite con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi
pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e
della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti
dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di
concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per
cento delle somme giocate;
c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai
concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo
massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in
relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla
lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
funzionamento degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle
somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 12
per cento delle somme giocate.
532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari
ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive modificazioni, il termine della concessione per la
conduzione operativa della rete telematica e' prorogato al 31 ottobre
2010.
533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti
che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta
delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31
marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco
dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7,
la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi
da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre
aree aperte al pubblico od in circoli privati".
535. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della
polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai
fornitori di connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di
altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di
giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in
difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti
dall'Amministrazione stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione
alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle
scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a
tal fine misure tecniche idonee in conformita' a quanto stabilito con
uno o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000
euro per ciascuna violazione accertata. L'autorita' competente e'
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della
Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e
537, secondo i criteri e le modalita' individuati
dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo le parole: "apposita autorizzazione", sono inserite le
seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo
visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e
vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo
stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle
sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario".
541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e'
consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o
nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed
associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero,
limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di
spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".
542. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
"8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a
quindici giorni e' punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al
comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma
8".
543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal
codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7
sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o
congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra
specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore della
violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o
l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di
cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
544. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti:
"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che
non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai
sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione
degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal
provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto
e' presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al
luogo in cui e' stata commessa la violazione. Per le violazioni
previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore
dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le
pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti
dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168".
545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o
autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi
provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari
della licenza di cui all'articolo 88".
546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al
numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle
violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un
periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita'
competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma
del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria".
547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al
tempo delle violazioni stesse.
548. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad
apparecchi e congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di
procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il
controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli
apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici od
elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma
1.
Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito
dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1,
risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di
interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle
imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle
procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1
devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il
pagamento dell'imposta.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente provvede a pagare, con le modalita' indicate
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma
2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi,
l'ammontare delle sanzioni amministrative previste e' ridotto ad un
terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA
sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli
14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con
l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le
violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli
intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e
14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA".
549. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La disposizione
di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque
giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione";
c) al quarto periodo, le parole: "di cui al secondo e terzo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto
periodo".
550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.
76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui
tabacchi lavorati, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite
con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta,
determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di
ciascun trimestre solare".
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.
825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di
base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di
assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni
successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 e'
estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel
limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e
nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per
la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono
tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266.
554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese
sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti
universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite
di 25 milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono
successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
che ne fissa i criteri e le modalita'.
556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato
all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze". Presso il Dipartimento di cui al presente comma
e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili"
per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione
e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione
finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
che, nella misura del 5 per cento, e' destinata ad attivita' di
comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto
tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove
forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
cento del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale
decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i
criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle
istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili
anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in
conformita' ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione
delle attivita' gia' convenzionalmente assicurate dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per le proprie finalita' istituzionali.
Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' alla
convenzione in essere, criteri e modalita' di funzionamento per
regolamentare la prosecuzione delle suddette attivita'. Per
l'attuazione delle suddette finalita' viene annualmente destinata, a
valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo
e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo
di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed i
criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando
l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi,
compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al
15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio
dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente
comma".
559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "servizi radiotelevisivi" sono inserite le
seguenti: "nonche' alle singole emittenti radiofoniche locali
risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle
comunicazioni".
560. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti
per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata
esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico
ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione
della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si
procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione". Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente
comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le
installazioni gia' realizzate, sia quelle in corso di realizzazione
ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della
previgente normativa.
561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono
aggiunte le seguenti:
"p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
95 del 24 aprile 1995".
562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia'
previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo
a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni
di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli
altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o
nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche
di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che
abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali
consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di
qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e
che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e
le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite
massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di
monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma
promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown
Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini delle ricadute sul sistema
produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per
lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del
Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, e' assegnato al
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8
milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo
scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche
agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma
SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la
durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate
dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di
certificazione gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004,
emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai
mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in
deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel
rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a
stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione
delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia
negoziale e del principio di economicita'.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi
internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e
specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di
partecipazione competitiva dell'industria nazionale, e' autorizzata
la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle
imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 e' iscritto nell'ambito
delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa il quale con propri atti provvede
all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei
contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui
corrispondere i contributi stessi.
572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di
radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di
quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del
Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di
essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno
in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non
abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un
apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun
costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali
televisivi in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari a
90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31
dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006.
Il contributo e' riconosciuto a condizione che sia garantita la
fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in
chiaro e che siano fornite prestazioni di interattivita', anche da
remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e
riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 18 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche' a
condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica
analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a
sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocita' V90/V92,
fino a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre
tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di
telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive,
campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il
contributo e' riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a
disposizione del pubblico. La concessione del contributo e' disposta
entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa
intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina
anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse
finanziarie gia' stanziate sulla base dell'estensione delle aree
soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno
aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita
deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le
imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai
contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non
possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella
del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei
contributi.
575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono inserite le
seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".
576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: "societa'" sono inserite le seguenti: "di
cartolarizzazione, associazioni riconosciute".
577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre
2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del
diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli
delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno
esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della
funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le
amministrazioni interessate, sono individuate le unita' di personale
destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonche' la data di
decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo
transito.
578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
garantire continuita' alle iniziative di sviluppo tecnologico del
Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di
44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata
in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in
100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4,
comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese,
anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di
finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli
investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che
possono essere emessi dalle societa' per azioni a ristretta base
azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un
tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di
mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del
prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di
invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere
disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per
certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio
termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio
2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione
dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, e'
concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e
agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento
delle attivita' di ricerca e sviluppo industriali nel settore
oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel
settore, e' destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere
sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato
ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti
statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio
bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare
fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilita' di cui al
presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a
valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i
soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alla regione interessata proposte relative alla
realizzazione di insediamenti turistici di qualita' di interesse
nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi,
esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalita'
turistico-ricreative gia' operanti ai sensi dell'articolo 03, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante
la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma
583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. La misura del canone e' determinata dall'atto
di concessione. Una quota degli introiti dei canoni e' attribuita
nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura
del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente
al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato
dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da 583
a 593 sono caratterizzati dalla compatibilita' ambientale, dalla
capacita' di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto
circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello
dei servizi erogati e dalla idoneita' ad attrarre flussi turistici
anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui
ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base
occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non
inferiore a 250 unita'. La realizzazione e la gestione degli
insediamenti per il turismo di qualita' sono effettuate secondo le
procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le
disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti
locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di
cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed
eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonche'
i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e
finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilita'
ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento
del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in
particolare nel settore della mobilita', nonche' la previsione di
eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte
secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La
realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi puo' essere
affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento
turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite
dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della
fattibilita' e della qualita' costruttiva, urbanistica e ambientale,
nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', del costo di
gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per
la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere
pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le
proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse
sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica
l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche
comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta,
provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle
che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai
comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni
e le attivita' culturali e a tutte le altre amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e
tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero,
in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592,
entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le
amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione,
entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di
prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione
promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le
amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente
la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e
attivita' previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di
determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto
delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione di
beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di
programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta
presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo
37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai
commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere
l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui
all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' l'esenzione, ovvero
l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli
immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e' autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui
all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino
al medesimo termine il personale a tempo determinato non puo'
superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.
596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il
patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli
immobili di proprieta' degli Istituti medesimi. Il decreto, da
emanare previo accordo tra Governo e regioni, e' predisposto sulla
base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
598. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e
regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia determinato in
proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi
regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge
8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto
all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario
unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione
dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario,
subentrino, con facolta' di rinunzia, nel diritto all'acquisto,
nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il
convivente more uxorio purche' la convivenza duri da almeno cinque
anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione
di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti
da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il
recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di
famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano
richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni
previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei
programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti
proprietari possono affidare a societa' di comprovata
professionalita' ed esperienza in materia immobiliare e con
specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la
gestione delle attivita' necessarie al censimento, alla
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di
spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.
608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3613):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 30 settembre 2005.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, l'11 ottobre 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 2'ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 13 - 19 - 20 - 21 -
25 - 26 - 27 - 28 - 31 ottobre 2005; 1° - 2 - 3 - 4 e 10
novembre 2005.
Relazione scritta annunciata il 7 novembre 2005 (atto
n. 3613-3614-A relatori sen. Azzolini e Ciccanti).
Esaminato in aula l'11 ottobre 2005, 7 - 8 - 9 e 10
novembre 2005 e approvato l'11 novembre 2005.
Nella seduta dell'11 ottobre 2005 e' stato effettuato
lo stralcio dell'art. 2 che forma l'atto S. 3613 bis;
dell'art. 60 (commi 1, 2 e 3) che forma l'atto S. 3613 ter;
dell'art. 61 che forma l'atto S. 3613 quater; dell'art. 62
che forma l'atto S. 3613 quinquies.
Camera dei deputati (atto n. 6177):
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro,
programmazione), in sede referente, il 16 novembre 2005,
con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione il 22 - 23 - 24 - 29 e 30
novembre 2005; 1° - 2 - 5 - 6 - 7 e 14 dicembre 2005.
Esaminato in aula il 12 - 13 - 14 - 15 e 19 dicembre
2005 e approvato con modificazioni, il 20 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3613-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 20 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 20 e 21 dicembre
2005.
Esaminato in aula il 21 e approvato il 22 dicembre
2005.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 13 gennaio 2006 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Allegato: omissis.