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I redditi di lavoro autonomo
Si considerano redditi di lavoro autonomo i redditi che derivano dall’esercizio
di attività professionali o artistiche ed assimilate.
La definizione dei redditi di lavoro autonomo si trova all'interno del TUIR ,
all'articolo 53, ove si precisa che:
-
l'attività di lavoro autonomo deve essere svolta per professione abituale,
ossia in maniera non occasionale;
-
non è necessario che sia esclusiva;
-
l'attività svolta deve essere diversa da quelle che caratterizzano l'attività
ed il reddito d' impresa;
-
può essere svolta in forma associata.
In buona sostanza, l'attività professionale deve avere quale elemento
prevalente e caratterizzante l'attività intellettuale del professionista,
mentre l'eventuale organizzazione delle risorse umane ed economiche utilizzata
nell'esercizio dell'attività professionale deve risultare solo strumentale
all'attività professionale e non prevalere sull'elemento lavoro.
Vi sono inoltre alcune tipologie di reddito che la legge considera sempre di
lavoro autonomo, elencati dallo stesso articolo 53 su citato, al secondo e
terzo comma: "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
-
[a) ...]
-
i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o
inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali;
-
le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo
41 [recte: art. 44, ossia i redditi da associazione in partecipazione e simili
definiti dall'art. 2554 del c.c.] quando l'apporto è costituito esclusivamente
dalla prestazione di lavoro;
-
le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
-
le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
-
i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di
lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le
disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2."