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Versamenti ICI 2007

Da quest'anno ci sono alcune novità che riguardano l'ICI.

Innanzitutto i termini di pagamento sono stati anticipati, e risultano coincidere con i termini per il versamento dell'IRPEF, cioè:

  • l'Acconto ICI relativo al I semestre 2007 va versato entro il 16 giugno (prorogato al 18 giugno 2007 in quanto il 16 cade di sabato)
  • Il saldo ICI 2007 va versato dal 1^ al 16 dicembre, termine che per il quest'anno slitta al 17 Dicembre 2007, essendo il 16 dicembre una domenica.
Pagamento con F24 e possibilità di compensazione

Tre le novità, l'estensione del pagamento mediante F24 a tutti i Comuni. Pertanto, tutti i contribuenti potranno utilizzare il modello F24 per pagare l'ICI, a decorrere dal 2 maggio 2007. E' stato inoltre previsto che si possa utilizzare l'eventuale Credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi per pagare (in tutto o in parte) l'ICI dovuta per il 2007, indicando la compensazione appunto sul modello F24 (come previsto dall'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

Si possono compensare i crediti per IRPEF, IRES, IVA, Contributi o premi, e le addizionali IRPEF. Non si possono utilizzare i crediti relativi a tributi locali.

I titolari di partita IVA che vogliano usufruire della compensazione dovranno utilizzare, anche per il pagamento dell'ICI, il modello telematico.

In aggiunta, sarà possibile pagare - se già previsto dal regolamento comunale - utilizzando ancora i vecchi bollettini ICI, ovviamente se il contribuente non intende utilizzare alcun credito in compensazione (si veda la Nota n. 1184/DPF del 31 gennaio 2007 Min. economia e finanze - Dip. politiche fiscali ).

Come si ricorderà, è previsto un metodo particolare di calcolo dell'acconto ICI.

L'ICI si versa in corso d'anno, in due rate:

  • la prima (che si versa entro il 16 giugno, prorogato al 18 giugno 2007) è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso, e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente; l'imponibile va però calcolato tenendo presente gli immobili posseduti nell'anno in corso e la loro destinazione.
  • la seconda rata, ossia il saldo, si paga tra il 1° e il 16 dicembre; per calcolare il saldo, si calcola l'imposta effettivamente dovuta per l'anno, con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso, e barrando entrambe le apposite caselle Acconto e Saldo sui modelli di versamento.

L'ICI non va versata se di importo inferiore a 2,07 euro, o al maggiore importo deliberato dal Comune.

Non è sanzionato il calcolo del I acconto effettuato con le aliquote e detrazioni approvate per l'anno in corso, anziché utilizzando quelle dell'anno precedente.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno cui si riferisce il versamento, siano state modificate la destinazione d'uso degli immobili (già posseduti nell'anno precedente), ad esempio un immobile acquistato l'anno prime diviene o cessa di essere abitazione principale o siano stati acquistati o venduti immobili, il calcolo del primo acconto ICI dovrà essere effettuato tenendo conto di tali variazioni, ma applicando le aliquote e le detrazioni già in vigore nell'anno precedente, per quella tipologia di immobili. Naturalmente, in calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto dei mesi di possesso ( o di utilizzo come abitazione principale, ecc.) che si sia verificato fino al 30 giugno.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico bollettino/versamento per l'ICI complessivamente dovuta al Comune. Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune. In caso di utilizzo del modello F24, sia cartaceo che telematico, devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

  • 3901: Imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale;
  • 3902: Imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli;
  • 3903: Imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili;
  • 3904: Imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati;

Sul modello va indicato il codice catastale del Comune ove risiedono gli immobili, l'anno di riferimento, e se si tratta di acconto o saldo, oltre all'importo delle detrazioni fruite.

A tal fine, l’elenco dei codici catastali relativi a tutti i Comuni del territorio nazionale, già presente sul sito www.agenziaentrate.gov.it per il pagamento dell’oblazione per gli illeciti edilizi, avrà validità anche ai fini del pagamento dell’Imposta Comunale sugli immobili.

Non residenti

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'ICI, in un'unica soluzione, entro la medesima data del 16 dicembre 2007, anziché in due rate, con applicazione degli interessi (art. 1, comma 4-bis, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75). Si veda lo specifico approfondimento relativo all'ICI per i non residenti.

Per ulteriori informazioni, anche relative alle aliquote ICI deliberate dai Comuni, si segnala il sito dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero per l'Economia e Finanze:

www.agenziaentrate.gov.it
www.finanze.gov.it

3 maggio 2007