Decreto Legislativo 18 aprile 1994 n. 362
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998 n.191 - S.O.
n. 139 )
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE
E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.
IL Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra
loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine
necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto
1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22
luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
EMANA il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
- Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
- Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto
dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
- Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone
di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve
intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
- Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente
testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
- Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
- Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, é emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n.
40.
- Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 é trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento é emanato anche in
mancanza del parere.
Art. 2
Diritti e doveri dello straniero (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2, Legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 1)
- Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.
Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocità, essa é accertata secondo i criteri e le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
- La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24
giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
- Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi
previsti dalla legge.
- Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
- La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme
di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorità del Paese di cui é cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico
ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui
appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei
confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal
territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
- Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma
4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
- Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto all'osservanza
degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 2-bis.
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
- E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
- Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
- Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
- Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità
di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3
Politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri
nel territorio dello Stato, che é approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico é emanato, tenendo
conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
- Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,
anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non
governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato,
nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
- Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di
ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle
persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
- Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con
il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello
Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da
attuare a livello locale.
- -bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività
di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
- Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4.
- Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto é emanato anche in mancanza del
parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello stato
CAPO I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
- L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo straniero in possesso di
passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi
di frontiera appositamente istituiti.
- Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità
penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera
- Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia
con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese
di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal
Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di
cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite.
- L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata,
validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella
menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche
i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
- Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica
dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
- Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera
gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e
quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
- L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità
prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5
Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
- Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai
sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici
accordi.
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed é
rilasciato per le
attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di
emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonché
ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze.
- -bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
- La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto d'ingresso, nei
limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
- superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- abrogata
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel
caso di corsi pluriennali;
- abrogata
- superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti
dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
- -bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può superare:
- in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
- -ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso
è revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
- -quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni.
- -quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale
comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
- -sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere
superiore a due anni.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
- -bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
- Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili.
- Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
- Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi é rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione
di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa.
- Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identità e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
- -bis. Chiunque contraffà o altera un visto di
ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è
aumentata se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale.
- Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni
dalla data in cui é stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il
permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Art. 5-bis
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:2
- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
- Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
- Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
Art. 6
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18
giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.
Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima
della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
- Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a
pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono
essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
- Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno, é punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
- Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi
è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
- Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,
l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da
altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
- Salvo quanto é stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa
militare dello Stato. Tale divieto é comunicato agli stranieri per mezzo della autorità
locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
- Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste
dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla
questura territorialmente competente.
- Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello
Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
- Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su modello conforme al
tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non é valido per l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
- Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo é ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
- Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide,
anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero
cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto
ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
- La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello
straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona é alloggiata,
ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta.
- -bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro.
Art. 8
Disposizioni particolari (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
- Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio
e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9
Carta di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.
- La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio
minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato
dell'Unione europea residente in Italia.
- La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia
stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone
la revoca, se é stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui
al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio
della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
- Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
- fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
- accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo che sia diversamente disposto;
- partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando
previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
- Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può
essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero
quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 10
Respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
- La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel
territorio dello Stato.
- Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri:
- che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono
fermati all'ingresso o subito dopo;
- che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessità di pubblico soccorso.
- Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del
presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica
anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo
o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato nello Stato.
- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si
applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico,
il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
- Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di
frontiera.
- I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di
pubblica sicurezza.
Art. 11
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 9)
- Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali.
- bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per
il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della
legge 30 settembre 1993, n. 388.
- Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e
dei relativi contratti é data comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
- Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
- Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le
iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente
testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti
da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
- Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone
uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione
degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti
ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori.
Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro
competente.
- bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno
alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla
realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini
del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio
italiano.».
- Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine
di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
Art. 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
- Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni
del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel
territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in
Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti
nel territorio dello Stato.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con
la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona.
- bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti.
- ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo
alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.
- quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
- quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
- sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del
codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3,
3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286».
- septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3,
si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e
successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni é disposta d'intesa con
la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é obbligatorio l'arresto in flagranza
ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
- Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
- Il vettore aereo, marittimo o terrestre, é tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri
in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli
obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi é disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art.
11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e
alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché
soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere
utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni é redatto processo verbale in appositi moduli, che
é trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
- I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che
vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e
3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
- bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per
mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
- ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità
giudiziaria procedente.
- quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma
8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
- quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei
beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si
applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
- Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica «Sicurezza pubblica».
- bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di
ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla
conducendo la stessa in un porto dello Stato.
- ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
- quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
- quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare
nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in
servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti.
- sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in
quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.».
Art. 13
Espulsione amministrativa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
- Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari
esteri.
- L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
- é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'art. 10;
- si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o annullato,
ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;
- appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art.
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. Quando lo straniero é sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento é sospesa fino a quando l'autorità
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma
4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare
la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'art. 14.
- bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il
nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere
negato ai sensi del comma 3.
- ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento é immediatamente
comunicato al questore.
- quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non é ancora
stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle
cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
- quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima é ripristinata
a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale.
- sexies. Abrogato.
- L'espulsione é sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
- Nei confronti dello straniero che si é trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno é scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne é stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
- bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale é disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale é sospesa fino alla decisione sulla
convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato é anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al
settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso é trattenuto in uno dei centri
di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui é stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili. Quando la convalida é concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non é
concessa ovvero non é osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida é proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve
provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.
- ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'art. 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto
occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
- Abrogato.
- Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art.
14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
- Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto
l'espulsione. Il termine é di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere
sottoscritto anche personalmente, ed é presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, é autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo
straniero é ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare.
Lo straniero é altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, é assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché,
ove necessario, da un interprete.
- Abrogato.
- Abrogato.
- Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso é
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo
Stato di provenienza.
- Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione
lo straniero é punito con la reclusione da uno a quattro anni ed é nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
- bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso é punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da
uno a cinque anni.
- ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis é obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
- Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera
per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un
termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in
Italia.
- Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In
tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.
- L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in lire
4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.».
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
13-bis, secondo periodo, risultante dalle modifiche introdotte
nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo).
Art. 13-bis
Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio
- Se il ricorso di cui all'art. 13 é tempestivamente proposto, il giudice di
pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini é inammissibile. Il ricorso
con in calce il provvedimento del giudice é notificato, a cura della
cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
- L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'art. 14, comma 4.
- Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
- La decisione non é reclamabile, ma é impugnabile per Cassazione.
La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (in G.U. 1a
s.s. 21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
13, comma 5-bis.
La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (in G.U. 1a
s.s. 4/1/2006, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
13, comma 12-bis, secondo periodo risultante dalle modifiche introdotte nel
testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 14
Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
- Quando non é possibile eseguire
con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'art. 2, comma 6, é assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
- Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti
al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo
e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
- L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato é anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla
frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
- La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della
nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di
ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
- bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L'ordine é dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
- ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis, é punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione é
stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art.
13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero
per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione é stata disposta perché il
permesso di soggiorno é scaduto da più di sessanta giorni e non ne é stato
richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
- quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,
che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato é punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo
periodo, la pena é la reclusione da uno a quattro anni.
- quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti
dall'art. 5-ter, primo periodo, e 5-quater é obbligatorio l'arresto dell'autore
del fatto.
- Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
- Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
- Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
- Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri Ministri.
La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223 (in G.U. 1a s.s.
21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14,
comma 5-quinquies.
Art. 15
Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
- Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione
dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
- -bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
Art. 16
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 14)
- Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale nè le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
- L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
- L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
- Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal
giudice competente.
- Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
- Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di
espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
- L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
- La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
- L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
Art. 17
Diritto di difesa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
- Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale é autorizzato a rientrare in Italia
per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali é necessaria la sua
presenza. L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa
o dell'imputato o del difensore.
CAPO III
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
- Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per
taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti
di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
- Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo
offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per
la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le
modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
- Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per
l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei
relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,
nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
- Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di
sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per
motivi di giustizia.
Esso é revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
- Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
- Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i
minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta
per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
- L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5 miliardi per l'anno
1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 19
Divieti di espulsione e di respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
- In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui
lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
- Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma
1, nei confronti:
- degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi;
- degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9;
- degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana;
- delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.
Art. 20
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 18)
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per
rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi
di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono
annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Art. 21
Determinazione dei flussi di ingresso (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30
dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,
comma 13)
- L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in
via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta
di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di
tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per
l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di
lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
- Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle
autorizzazioni di lavoro.
- I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato
per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea
iscritti nelle liste di collocamento.
- -bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
- -ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto
sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori
stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di
tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
- Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può
predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei
Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai
governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
- Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale
informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori
stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
- L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 350 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,
comma 13)
- In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
- Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
- Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
- Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste
di
cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole
altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
- Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
- Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
- Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
- Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
- Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4.
- La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
- Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
- Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro
in Italia.
- I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 23
Titoli di prelazione
- Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche
in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono
essere previste attività di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
- L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
- Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
- Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.
Art. 24
Lavoro stagionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
- Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in
Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta,
redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale
offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
3.
- Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
- L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
- Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
- Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
- Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.
Art. 25
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
23)
- In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro
specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
- In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro é tenuto a
versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
- Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli
ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
- Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri
sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
- Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'art. 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E' fatta
salva la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 26
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
- L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea
che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea.
- In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di
capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di
disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio
della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo
straniero intende svolgere.
- Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
- Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in
vigore per l'Italia.
- La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione
all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce,
nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
- Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
- Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
- -bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Art. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30
dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
- Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle
seguenti categorie di lavoratori stranieri:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in
Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di
società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione
e di ricerca operanti in Italia;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno,
rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a
lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i
quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi
di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla
pari";
- -bis infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private;
- In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari
dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione
rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue
sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla
osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione é rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di
personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati
a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono
cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di
turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
- Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività.
- Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle
convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei
lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
- L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione
europea é disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
- -bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Art. 28
Diritto all'unità familiare (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
- Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei
familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per
asilo, per studio o per motivi religiosi.
- Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente
legge o del regolamento di attuazione.
- In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176.
Art. 29
Ricongiungimento familiare (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
- Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia
dato il suo consenso;
- genitori a carico;
- parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione
italiana.
- Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18
anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
- Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilità:
- di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età
inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si
tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
- -bis figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- genitori a carico qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
- abrogata
- É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno
o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, é consentito l'ingresso, al
seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali é possibile
attuare il ricongiungimento.
- Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito l'ingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore
naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
- La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana,
è presentata allo sportello unico
per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale
ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
- Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
- Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma
5.
Art. 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
- Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di
soggiorno per motivi familiari é rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare
nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al
figlio minore;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea
residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare é convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La
conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di
soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In
tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato anche a prescindere
dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente
non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
- -bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di
soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai
sensi dell'articolo 29 ed é rinnovabile insieme con quest'ultimo.
- Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno
di cui all'articolo 9, é rilasciata una carta di soggiorno.
- In caso di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il
permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di
attività di lavoro.
- Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare
ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma é valutato in lire 150
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 31
Disposizioni a favore dei minori (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
- Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione
giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale é affidato e segue la
condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo dell'iscrizione.
- Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario é
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
- Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico
e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel
territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente
legge. L'autorizzazione é revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un
minore straniero, il provvedimento é adottato, su richiesta del questore, dal tribunale
per i minorenni.
Art. 32
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 30)
- Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per
accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
- -bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- -ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età
del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si
trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla
legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.
- -quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4.
Art. 33
Comitato per i minori stranieri (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
- Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
- le regole e le modalità per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in età superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
- le modalità di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del
Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni
interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
- -bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma
2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
- Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché distruzione, alloggio, partecipazione alla
vita pubblica e integrazione sociale.
CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 34
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 32)
- Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
- gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli
di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale é assicurato fin dalla nascita il
medesimo trattamento dei minori iscritti.
- Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei
commi 1 e 2 é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al
servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese
un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini
italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo é determinato con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non
può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
- L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta:
- dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio;
- dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo
europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato
e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
- I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale
forfetario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
- Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non é valido
per i familiari a carico.
- Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale é iscritto nella azienda
sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
Art. 35
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
- Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
- Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
- Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva
a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con
le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n.
194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica
dei relativi focolai.
- Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti
qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione
alla spesa a parità con i cittadini italiani.
- L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le
norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano.
- Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse
economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario
nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di
emergenza.
Art. 36
Ingresso e soggiorno per cure mediche (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
- Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e
la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di
una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il
periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio
o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi
abbia interesse.
- Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure
mediche é altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
- Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta
del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate.
- Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
CAPO II
Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professione
Art. 37
Attività professionali (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
- Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, é consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai
predetti albi o elenchi é condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche
con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che
sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione,
salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
- Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio
delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
- Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle
quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
- In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento retributivo e
previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 38
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
36, legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
- I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad
essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di
accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
- L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato, dalle Regioni e
dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
- La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore
da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
- Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una
rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
- Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli
interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
- l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
- la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
- la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola
secondaria superiore;
- la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
- la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
- Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i
diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o
istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli
degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingue e cultura di origine.
- Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
- delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei
corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di
insegnamento;
- dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei
paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
- dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
- dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 39
Accesso ai corsi delle università (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
- In materia di accesso
all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio
é assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
- Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli
obiettivi del documento programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso
degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità
studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
- Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
- gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti
di sostentamento da parte dello studente straniero;
- la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da
parte dello straniero titolare;
- l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
- i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c);
- la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
- il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
- In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, é
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto é trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
- è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di
specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero
o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei
titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso
per studio.
CAPO III
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
Art. 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
- Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e
le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad
ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze
alloggiative e di sussistenza.
- -bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia.
- I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi
ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove
possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento
sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
- Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove
possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza
socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
- Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi
o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di
maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture
alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva.
- Abrogato
- Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.
Art. 41
Assistenza sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
- Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel
loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse
quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo
per le politiche migratorie
Art. 42
Misure di integrazione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 2)
- Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze,
anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
- rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo
di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
- la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri
nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle
amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine;
- la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo
prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o
provenienti da essi;
- la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro
di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,
linguistici e religiosi;
- l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una
società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che
hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di
immigrazione.
- Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
- Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo
di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla
rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, é istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un
organismo nazionale di coordinamento.
I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni
sull'applicazione del presente testo unico.
- Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3,
comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, é istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a
far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al
comma 3, in numero non inferiore a sei;
- rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
- rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in
numero non inferiore a quattro;
- rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di
lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
- otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
- otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- -bis esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a
dieci.
- Per ogni membro effettivo della Consulta é nominato un supplente.
- Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto
al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
- Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento
della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
- La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente
articolo e dei supplenti é gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di
viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano
nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
Art. 43
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 41)
- Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
- In ogni caso compie un atto di discriminazione:
- il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia
od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità;
- chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia,
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
- il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e
dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della
loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente
all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
- Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti
o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini
di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44
Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
- Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su
istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
- La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella
cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
- Il tribunale in
composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
- Il tribunale in
composizione monocratica, provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se
accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
- Nei casi di urgenza il tribunale in
composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione
delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando
all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il tribunale in
composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto.
- Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale nei termini di
cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
- Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il
convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
- Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é punito ai sensi dell'articolo 388, primo
comma, del codice penale.
- Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico,
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può
dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i
fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
- Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in
modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina
al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
- Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43
posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi
vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, é immediatamente
comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del
beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
- Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni
di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del
presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 45
Fondo nazionale per le politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito il Fondo nazionale per
le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, é stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno
1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo é annualmente
ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
- Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento
da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma.
- Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, é destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale destinazione é disposta per l'intero ammontare delle predette
somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 46
Commissione per le politiche di integrazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
- Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali é istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
- La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione
delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di
adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo.
- La Commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali
e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica
istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
solidarietà sociale. Il presidente della commissione é scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed é collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
- Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria
della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai
membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
- Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la Commissione può affidare
l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a
singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale
necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
- Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Norme finali
Art. 47
Abrogazioni (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
- Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
- gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
- il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Restano abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
- gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
- l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
- All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le
parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte
salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in
via di sviluppo".
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del
regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 48
Copertura finanziaria (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
- All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente
testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
- quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
- quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49
Disposizioni finali (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
- Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, del
presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste
delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il
collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia criminale.
- -bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in
possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il
1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento
programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa
domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può
essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli
anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo
3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza
dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano
le misure previste dal presente testo unico.
- All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni
per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel
rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
- -bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle
persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già
in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.