D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 -
S.O. )
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25
LUGLIO 1998, N. 286.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del
regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno
e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la
solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della
pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
E m a n a il seguente regolamento:
CAPO I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
Accertamento della condizione di reciprocità
- Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il
Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili
dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei
diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei
suddetti stranieri.
- L'accertamento di cui al comma 1, non é richiesto per i cittadini
stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo
unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di
un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per
motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».
Art. 2
Rapporti con la pubblica amministrazione
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del
presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
- Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati
nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle
autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui
l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte
salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri
é prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2,
del testo unico.
- bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al
comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione
della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta
inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata
anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati.
Art. 3
Comunicazioni allo straniero
- Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento
sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.
- Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o
dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza, con le modalità di cui al comma 3 o quando la persona è irreperibile,
mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
- Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione,
il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della
carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani
proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità
tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non é possibile per
indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza
indicata dall'interessato.
- Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è
altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di Fiducia, con
ammissione, qualora (le sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello
Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra
quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.
Art. 4>
Comunicazioni all'autorità consolare
- L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
- l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua
l'informazione;
- le generalità dello straniero e la sua nazionalità nonché ove possibile gli
estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le
informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
- l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione con
specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un
provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
- il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della
libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
- La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante Fonogramma, telegramma,
o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le
comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad
interessare la rappresentanza competente.
- L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando
lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere
degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici
anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione
all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il
pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine
nazionale di condizioni personali o sociali.
CAPO II
Ingresso e soggiorno
Art. 5
Rilascio dei visti di ingresso
- Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di
competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e,
tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello
straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a
rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente, a
dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.
- Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la
durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta
dal richiedente.
- La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso,
nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto
sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia,
della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività
produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in
esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
- Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per
le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni,
nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni
locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze
degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio
del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle
degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove é diretto, il
motivo e la durata del soggiorno.
- Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto
richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
- la finalità del viaggio;
- l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3,
del testo unico;
- bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri,
rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare
che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio
del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;
- le condizioni di alloggio.
- (Comma abrogato dal d.P.R. n. 334/2004)
- Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto
è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto
diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.
- bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza
diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta
in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che
illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo
ingresso in Italia.
Art. 6
Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
- La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29,
comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente.
La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28,
comma 1, del testo unico;
- documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b),
del testo unico;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3,
lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero
il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
- documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo
29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
- documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a
carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali
autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.
- L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione
di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia
prevedano diversamente,
nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
- Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai
commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero
può avvalersi di un procuratore speciale.
- Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione
presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti
e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico,
nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza
del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le
modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2.
Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta
giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione
all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato
della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
- Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi
novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di
ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione,
in via telematica, allo Sportello unico.
Art. 6-bis
Diniego del visto d'ingresso
- Qualora non sussistano i requisiti previsti
nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo
straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione
delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso é negato anche quando risultino accertate
condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende
la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto
nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le
preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego
é motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento
é consegnato a mani proprie dell'interessato.».
Art. 7.
Ingresso nel territorio dello Stato
- L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei
controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti
dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti
dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le
istruzioni specificamente disposte.
- E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul
passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
- Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi
navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli
dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o
dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e
all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità
marittima o aerea.
- Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato
dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite
dal questore.
- Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in
navigazione da diporto che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato le cui
imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di
posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.
Art. 8
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
- Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non
appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di
polizia di frontiera. è fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul
passaporto il timbro di uscita munito dell' indicazione del valico di frontiera e della
data.
- Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito,
intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di
frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno
o della carta di soggiorno in corso di
validità.
- Lo straniero, il cui documento di soggiorno é scaduto da non più di
sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per
rientrare nel territorio dello Stato é tenuto a munirsi di visto di reingresso,
rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di
sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si é
allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si
estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di
salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo
restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è
tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di
reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore
concernente il soggiorno.
- (comma abrogato dal d.P.R. n. 334/2004)
Art. 8-bis
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero,
deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore
straniero,
nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d),
e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di
abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico,
e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro
del lavoratore nel Paese di provenienza.
- La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo
5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico,
é esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le
modalità previste dall'articolo 35, comma 1.
Art. 9
Richiesta del permesso di soggiorno
- La richiesta del permesso di soggiorno é presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero
intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro
subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al
modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e
corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso
di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da
trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In
luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di
farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
- bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle
previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002,
di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.
- ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso
nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del
visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna
il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato
di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica.
Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
- quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta
consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero,
secondo le
modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
- Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi,
per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
- il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- il motivo del soggiorno.
- Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
- il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la
data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati,
nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
- la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno
nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
famiglia e di lavoro.
- L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando
occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione
della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla
durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3), del
testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
- Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24
del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati
dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
- La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e
per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo
unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c).
- L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità
dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto
alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il
permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui
all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
Art. 10
Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
- Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal
quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso
quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a
trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma
dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6,
comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
- bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni,
gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico
possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di
attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
- Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di
gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo
gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di
passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei
viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza
e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la
attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
- Nel casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno,
munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione,
rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo
per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante
dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento
equipollente all'atto del controllo di frontiera.
- bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di
minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario
promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato
rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la
richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale
rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione
del passaporto degli interessati.
- Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere
presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case,
gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale
provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1
e del permesso di soggiorno.
- Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30
giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
- Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle
frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione
nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo
unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato.
Art. 11
Rilascio del permesso di soggiorno
- Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i
motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei
seguenti altri motivi:
- per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
- per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
- per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero
già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del
procedimento di concessione o di riconoscimento.
- bis) per motivi di giustizia,
su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo
stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia
indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo
380 del codice di procedura penale,
nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico,
previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad
oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal
territorio nazionale;
- quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in
Italia;
- quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 31, comma 3, del testo unico;
- sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di
cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori
stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.
- bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si
trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, é
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di
validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno é immediatamente
revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al
termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso é concesso sulla base
del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.
- Il permesso di soggiorno é rilasciato in conformità al Regolamento
(CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico,
possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le
modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice
fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini
degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono
stabilite le
modalità di consegna del permesso di soggiorno.
- bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento
familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello
unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna
del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
- La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di
cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro
del permesso di soggiorno.
Art. 12
Rifiuto del permesso di soggiorno
- Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore
avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone
i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui
all'articolo 13 del testo unico.
- Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia
dì frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con
l'avvertenza che, in mancanza. si procederà a norma dell'articolo 13 del testo
unico.
- Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via
obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di
assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale,
specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a
dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e
lasciare il territorio dello Stato.
Art. 13
Rinnovo del permesso di soggiorno
- Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in
conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto
Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può
essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali.
- Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità
di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e
dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di
rinnovo.
- bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro é subordinato
alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna
di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un
alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis,
comma 1, lettera a), del testo unico.
- La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identità del richiedente,
rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della
propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui
all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta
stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità
dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale.
- Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo
straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei
mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo
superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri
gravi e comprovati motivi.
Art. 14
Conversione del permesso di soggiorno
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per
motivi familiari
può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione
o rettifica del documento, per il periodo di
validità dello stesso. In particolare:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio
di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente
prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa
vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma,
nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato,
per il periodo di
validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro
é in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore,
per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato
per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato
e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia
può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c-quater).
- L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei
casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal
comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno
é utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
- Con il rinnovo, é rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
- Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20
ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale
di 1.040 ore.
- Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso
definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla
data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di
studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore
età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di
laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
- Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle
condizioni per le quali lo straniero é ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso
di soggiorno per motivi di studio
può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei
limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto
di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso
di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo
unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39,
comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione
ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.
In tali casi la conversione é possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione
frequentato o del tirocinio svolto.
Art. 15
Iscrizioni anagrafiche
- Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 mangio 1989, n. 223, come modificato dal presente
regolamento.
- Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo
del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da
carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro
60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore".
- La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:
"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti
opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i
cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo
della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
- Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei cittadini
stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
- Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente
articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il
termine di quindici giorni.
- Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini
stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di
soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".
- Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza
sociale ed il Garante per la protezione dei dati personali sono determinate le modalità
di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra
gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina
anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere
all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini Stranieri già
iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 16
Richiesta della carta di soggiorno
- Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico,
l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella
approvata con decreto del Ministro dell'interno.
- All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero
risiede, questi deve indicare:
- le proprie generalità complete;
- il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque
anni precedenti;
- il luogo di residenza;
- le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento
pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare.
- La domanda deve essere corredata da:
- copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione
rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data,
anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal
datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai
procedimenti penali in corso;
- fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.
- Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo
unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma
1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le
indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono
riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi,
per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
- lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati
dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti é conforme agli originali, o sono validati dalla stessa
nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano
diversamente. Tale documentazione non é richiesta qualora il figlio minore abbia
fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare;
- la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo
articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi
non a carico
- Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore
straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il
richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del
figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle
condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è
richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
- Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, delle certificazioni comprovanti lo
stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residente in Italia.
- L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà
essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta
di soggiorno.
Art. 17
Rilascio e rinnovo della caria di soggiorno
- La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
- La carta di soggiorno
costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data
del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato,
corredata di nuove fotografie.
CAPO III
Espulsione e trattenimento
Art. 18
Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
- La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo
unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare
italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo
in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia
del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.
- L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie
osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i
propri uffici.
Art. 19
Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
- Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse
opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita
di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello
straniero dal territorio dello Stato.
- bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea
documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la
rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile
residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al
Ministero dell'interno
Art. 19-bis
Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
- La richiesta di
autorizzazione speciale al rientro in
Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, é presentata dal cittadino straniero
espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza,
che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e
autentica della firma del richiedente
nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
- La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il
provvedimento del Ministero dell'interno.
Art. 20
Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
- Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in
relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico, é comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi
3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
- Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere
assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di
fiducia con ammissione ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello
Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia,
sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso
di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
- All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della
forza pubblica.
- Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario
per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti
dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è
convalidato.
- Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo
del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
- bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero
destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione
all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.
Art. 21
Modalità del trattenimento
- Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con
visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo
straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed
i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di
allontanarsi dal centro.
- Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto nei limiti previsti
dalla Costituzione.
- Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza anche telefonica con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le
modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti
di contribuzione alle spese da parte del centro.
- Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del testo unico, o
presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso
sanitario.
- Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi
nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la
competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al
rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede
all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
- Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente
in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede,
sentito il questore può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo
strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
- Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza
pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono
accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i
ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli
appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale,
ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di
appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è
istituito il centro.
- Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone,
nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi
predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e
le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore,
in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle
direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle
modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo
unico.
- Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza
e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di
sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento
delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata.
Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria
collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22
Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza
- Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e
assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le
attività a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o
privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti di associazioni del
volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
- Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il
posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività
per la assistenza compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento,
il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra il decoroso soggiorno nel centro,
anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di
edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta
del Ministero dell'Interno.
- Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i
necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
- Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per
l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica
sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine
di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con
spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23
Attività di prima assistenza e soccorso
- Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al
di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio
dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per
l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
- Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore,
comprese quelle del decreto- legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563.
CAPO IV
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 24
Servizi di accoglienza alla frontiera
- I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del testo unico sono
istituiti presso i valichi di frontiera nel quale è stato registrato negli ultimi tre
anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale,
nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.
- Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni
con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di
solidarietà sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono
definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la
solidarietà sociale.
- Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al
presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati è immediatamente interessato
l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma
dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
Programmi di assistenza ed integrazione sociale
- I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo
unico realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati sono
finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse
assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e
dall'ente locale, nella misura del trenta per cento a valere sulle risorse relative
all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari
opportunità previa valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al
comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità
indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo
18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità per
la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i
rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati
dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
- La Commissione svolge i compiti di indirizzo controllo e di programmazione delle
risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
- esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
- esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti
locali con i soggetti che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione
sociale di cui all'articolo 26;
- selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a
valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con
decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
- verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli
enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione
sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26
Convenzioni con soggetti privati
- I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione
sociale per le finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti
nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo
unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita
convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
- L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma
1 dopo aver verificato:
- l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2,
del testo unico;
- la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale
che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente
assicurati dall'ente locale;
- la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici occorrenti per
la realizzazione dei programmi.
- L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più
adeguato agli obiettivi fissati.
- I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di
assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
- comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
- effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli
stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora
impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti
riconosciuti ai medesimi stranieri;
- presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di
attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del
programma;
- comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di
soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato della
partecipazione al programma.
Art. 27
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
- Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico la proposta
per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
- dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi
iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente
locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
dello straniero;
- dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale
relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel
corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
- Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni
previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari valido per le attività di cui all'articolo 18 comma 5, del testo unico
acquisiti:
- il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al
comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non
dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero conforme
alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25.
- l'adesione dello straniero al medesimo programma previa avvertenza delle conseguenze
previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotti incompatibile
con le finalità dello stesso.
- l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della
struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
- Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta
la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
- bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico,
può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale
tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi
di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
- ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione,
la sola dicitura «per motivi umanitari» ed
é rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di
soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante
il ricorso a codici alfanumerici.
Art. 28
Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il
respingimento
- Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso
di soggiorno:
- per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul
territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di
soggiorno per minore età é rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato
medesimo ed é valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle
indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
é immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza.
- bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;
- per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate
circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico;
- per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria
nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma
2, lettera d), del testo unico;
- per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di
cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.
CAPO V
Disciplina del lavoro
Art. 29
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
- I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla
indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo
unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni
sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal
Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale
sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
- Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi del propri uffici
centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e,
mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 30
Sportello unico per l'immigrazione
- Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico,
diretto da un dirigente della carriera prefettizia o
da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro,
é composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da
almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale
del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore.
Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che
può individuare anche più unità operative di base.
Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione
di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme
di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per
l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite
allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente
regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
- Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni,
efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.
Art. 30-bis
Richiesta assunzione lavoratori stranieri
- Il datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la
concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa,
tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa
o quello della provincia ove
avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22,
comma 2, del testo unico.
- In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano
l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali:
- complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa,
la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende
assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei
lavoratori da assumere;
- il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di
contratto di soggiorno per lavoro;
- 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
- Alla domanda devono essere allegati:
- autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed
artigianato, per le
attività per le quali tale iscrizione é richiesta;
- autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la
tipologia di azienda, la
capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
- la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o
stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e,
nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per
l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio,
trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo,
la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che
ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di
lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento
economico tenendo
già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
- Il datore di lavoro specifica nella domanda se é interessato alla trasmissione del nullaosta, di
cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici
consolari tramite lo Sportello unico.
- La documentazione di cui ai commi 2 e 3 é presentata allo Sportello unico, anche in via telematica,
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro é quello del luogo in cui
verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo
Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente
la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
- Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della
regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1,
nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica
dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la
congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro,
in relazione alla sua
capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della
congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro
affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un
lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
- Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico
invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione.
In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per
la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro
stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Art. 30-ter
Modulistica
- Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica,
anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze
dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 30-quater
Archivio informatizzato dello Sportello unico
- I soggetti che trasmettono i dati
da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2,
sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del
responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il
Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio
dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
- I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori
informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con
decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
- Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori
misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi
regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il
Garante per la protezione dei dati personali.
- L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali
per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei
documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo
che, secondo le concrete
possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con
differenziazioni territoriali.
- La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.
Art. 30-quinquies
Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego
- Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via
telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro
per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del
richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo
24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
- Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede,
per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al
datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di
disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali
certificazioni negative.
- Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello
unico ed al datore di lavoro la
disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa
al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto
della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 30-sexies
Rinuncia all'assunzione
- Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies,
comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di
disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende
revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 31
Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
- In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso
di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi
20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore
della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti
del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e,
nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
- Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a
domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante
ed i componenti dell'organo di amministrazione della
società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti
si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura
di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
- Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica,
la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3,
comma 4 e 21, del testo unico.
- In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti
di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio
del nullaosta, la cui
validità é di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
- Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il
parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le
modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
- Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai
sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi
2 e 3, ivi compreso il codice fiscale,
nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione
per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato
della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
- Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al
fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente, entro i termini di
validità del nullaosta.
- La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui
al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia,
previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice
fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone
comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di
presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.
Art. 32
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
- Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in
attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate
ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo
determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle
domande di iscrizione.
- Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su
modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis,
con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
- Paese d'origine;
- numero progressivo di presentazione della domanda;
- complete generalità;
- tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
- capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di
lavoratori, qualifica o mansione;
- conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o
di altra lingua;
- eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in
altri Paesi;
- l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto
o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro stagionale.
- Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza
diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica
formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento,
alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del
lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.
- L'interessato iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha
facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
Art. 33
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
- I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.)
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del
S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste
dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli
articoli 30 e 31 del presente regolamento.
- Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa,
per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista,
a parità di requisiti professionali.
Art. 34
Prestazione di garanzia
- Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 233 del testo unico i
cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un
permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una
capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui
confronti non sussistano le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3.
- La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e
deve riguardare:
- l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
- la disponibilità di un alloggio idoneo;
- la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo
unico;
- il pagamento delle spese di rimpatrio.
- La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è
prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi
presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione
all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:
- immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
- a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il
visto di ingresso non è stato concesso;
- a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma
dell'articolo 36.
- La prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante specifico
impegno di chi ne ha la disponibilità corredata delle certificazioni richieste
dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
- Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico
le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:
- sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e
seguenti;
- nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome
collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3;
- la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
- Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o
associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, nei
limiti delle risorse finanziarie patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a
norma dei rispettivi ordinamenti.
- Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso è corredata
di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della
documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti, tenuto conto delle
garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è la copia autentica della
deliberazione.
Art. 35
Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
- La garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi
prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la
residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione
nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui
all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa
è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse,
nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui all'articolo 23,
comma 4, del testo unico.
- L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della
garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa
verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi
all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di
chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 34. Copia
dell'autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.
- Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta
le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati che
possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
- L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che
presta la garanzia allo straniero interessato ed è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso,
entro il termine di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico.
- Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e
consolari rilasciano il visto di impresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi
indicati nell'articolo 23, comma 4, del testo unico, nel limiti e con le modalità
stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.
- Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Art. 36
Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
- Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto
rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per
l'inserimento nel mercato del lavoro nel termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del
testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a
richiedere tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione
nelle liste di collocamento esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla questura.
- Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di
un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro
competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
- Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo,
assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può
richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno
per
motivi di lavoro a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico.
La durata di tale permesso di soggiorno è:
- di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
- pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro
stagionale o a tempo determinato.
- Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 1.
Art. 37
Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento
del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
- Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della
normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha
assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego
competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego
procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina
generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini
della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del
periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che
per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora
il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di
mobilità si applica la disposizione del comma 2.
- Quando il licenziamento é disposto a norma delle leggi in vigore per il
licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne
dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego
competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di
disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11,
del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere
la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il
proprio permesso di soggiorno.
- Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore
nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della
posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene
l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore a sei mesi.
- Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10
giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle
liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità
del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì,
le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di
soggiorno.
- Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello
Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il
permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi
dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione
nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso é subordinato
all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero
nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.
- Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero
deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno
ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
- Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per
un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido
civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1
e 2.
Art. 38
Accesso al lavoro stagionale
- Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento
di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta é rilasciato
dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro
stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle
richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli
articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la
richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto
di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma
4, del testo unico
- bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui
all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione
della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che,
nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori
nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a
ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies.
I termini ivi previsti sono ridotti della metà.
- ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego
o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di
decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo
Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura
- Ai Fini dell'autorizzazione i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente
per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o
nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione
nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
- Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere
presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
- La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella
stagione, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma
3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche
cumulativa, presentata contestualmente ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse
ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi purché nell'ambito
del periodo massimo previsto.
- Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali
di categoria lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui
all'articolo 24, comma 5, del testo unico eventualmente stipulate.
- (comma abrogato dal d.P.R. 334/2004)
- I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i
quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale,
ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla
questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9
del presente regolamento.
Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente
articolo.
Art. 38-bis
Permesso pluriennale per lavoro stagionale
- Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al
lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico,
accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo
le modalità di cui all'articolo 38.
- Il nullaosta triennale é rilasciato con l'indicazione del periodo di
validità, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo
unico.
- Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di
ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che
provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro
8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di
soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.
- Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di
ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro
estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei
flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.
Art. 39
Disposizioni relative al lavoro autonomo
- Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali é richiesto il possesso di
una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero
la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo é tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa,
anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi
ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque
denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello
stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che
richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il
Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo
competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle
capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
- La dichiarazione é rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni
e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9,
l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto
permesso di soggiorno.
- Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo straniero é tenuto ad acquisire presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il
luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il
competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per
l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in
Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla
capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
- La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre
anni.
- La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e
della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3
devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura
territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini
dell'ingresso.
- Il nullaosta provvisorio é posto in calce alla dichiarazione di cui al
comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non
sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al
soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La
dichiarazione provvista del nullaosta é rilasciata all'interessato o al suo
procuratore.
- La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e
5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la
quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo
unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e
della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel
rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e
all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.
- La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso
di soggiorno.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di
formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta
dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso
per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo
unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello
unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Art. 40
Casi particolari di ingresso per lavoro
- Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico,
quando richiesto, é rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle
lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo
espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo
unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e
quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro é
rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico.
- Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al
lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto
di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il
predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di
due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21
il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del
nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
- Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del
presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta
al lavoro é rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e
della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere
utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni
degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del
questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
- Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5,
comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso
di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per
il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non é richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in
possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività
come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello
stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli
impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con
la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata
all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non
può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque
anni. Al termine del trasferimento temporaneo é possibile l'assunzione a tempo
determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
- Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del
testo unico, il nullaosta al lavoro é subordinato alla richiesta di assunzione
anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione
superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
- Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo
unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato,
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere
in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di
lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale
di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati,
rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto
paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente
vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio
dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari
competenti.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere
rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
- La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce
agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità
produttive del nostro Paese:
- attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al
completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero
- attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento
temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
- Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non é richiesto il
nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione
viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6
dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo,
redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui al comma 9, lettera
b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta
dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa.
Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo,
contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla
regione.
- Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo
unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o
impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite
all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza
specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso
trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo
unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati
all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si
osservano le specifiche.
- disposizioni di legge che disciplinano la
materia e non é necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti
d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro
termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di
cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave
anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto
nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il
rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per
il rilascio dei visti di transito.
- Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del
testo unico, é previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle
dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione
di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di
appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere
residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da
richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione,
da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore
interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul
territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari,
nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo
del codice fiscale, é rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego -
Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per
il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per
un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di
cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze,
soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il
rilascio del nullaosta é comunicato, anche per via telematica, allo Sportello
unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro.
- I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni
di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono
rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività
per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il
visto é stato rilasciato.
- Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e
comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro é sostituito dalla
dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo
professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle
prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa di assenso é richiesta anche quando si tratti
di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione nominativa d'assenso é comunicata, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle
prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui
al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il
trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della
medesima federazione.
- Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono
considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma
5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi
stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive
federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo
straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o
per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote
fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
- Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI
riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta
dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società
destinataria della prestazione sportiva.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo
unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il
nullaosta al lavoro non é richiesto.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo
unico, il nullaosta al lavoro é rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli
accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo
diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate
alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di
giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.
Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro,
nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al
lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso
dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro,
per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi
con lo stesso datore di lavoro.
- Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del
testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico
titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia
pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a
tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro
interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale
previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione
della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura
sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
- Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni
di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di
fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale é,
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di
prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il
programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la
corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa
richiesta, é necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro
autonomo, in applicazione della presente disposizione.
- Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente
articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma
1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro,
salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del
richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento
dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo
unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la
qualifica di assunzione coincida con quella per cui é stato rilasciato
l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11,
del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi
di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere
convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.
Art. 41
Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
- Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo e i centri per
l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla
ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura
e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno é utilizzato, a norma
dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
Analoga comunicazione al predetto Archivio é effettuata, in via informatica o
telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo
dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o
variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di
quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo
testo unico.».
CAPO VI
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 42
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui
all'articolo 34, comma 1, del testo unico, e per il quale sussistono le condizioni ivi
previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è
iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda
unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio
ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità
di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di
condizioni con il 'cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni
di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
- In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6,
commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del
permesso di soggiorno.
- Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la
durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno.
- L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato
rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati
alla U.S.L. a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione
parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
- L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del
testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a),
i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività
ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per se
e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3,
del testo unico, L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per affari.
- Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista
dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina
di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che
abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi può chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto.
Art. 43
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni
previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico, Gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla
unità sanitaria locale (USL) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di
prestazioni sanitarie di elezione.
- Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le
norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari
pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma
3, del testo unico.
- La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri
privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35,
comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero
Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla
STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un
numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche
per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e
private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di
farmaci erogabili. a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini
italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
- Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo
unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti. comprese le quote di
partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente
per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie
lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento
alla U.S.L.. Ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato
d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente
sanitario erogante.
- La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è
effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con
l'indicazione della diagnosi del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si
chiede il rimborso.
- Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure
di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti di profughi o sfollati assistiti al Servizio sanitario nazionale per effetto di
specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
- Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi intenzionali di
reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L.
chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le
direttive emanate dal Ministero della sanità in attivazione del predetti accordi.
- Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure
essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono
essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi
sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od
ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi
esperienza specifica.
Art. 44
Ingresso e soggiorno per cure mediche
- Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei
relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni
stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5,
comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo
permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate
le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale,
in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del
costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere
versato alla struttura prescelta;
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse
sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto
e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore;
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La
certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in
lingua italiana.
- Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico, sono
stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti
dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui
all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 44-bis
Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca
- E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di
studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le
modalità definite dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46.
- E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di
studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri,
di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:
- maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o
d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata,
verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione
acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di
cui all'articolo 5, comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o
pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
- minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o
tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso
istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni
accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali
approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività
culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio,
limitatamente ai maggiori di anni quindici, é consentito in presenza dei
requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di
adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire
in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
- E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di
borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da
fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da
organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 3.
- E' consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini
stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di
preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio
nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra
quelle previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo
visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità
stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
- Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto
di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati
da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati
al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle
competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato
all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui
al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i
tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto l997, n. 28l, e
successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, é
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi
di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e
consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre
il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei
requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in
detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le
annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti
rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di
programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può
eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente.
Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga
effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente.
CAPO VII
Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni
Art. 45
Iscrizione scolastica
- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo
scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri
nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti
per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
- L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei
corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi
sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i
dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti
all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può
determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
- Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in
cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
- Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli
alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo
possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per
facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della
lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi
di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
- Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per
la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche
attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di
mediatori culturali qualificati.
- Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il
Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le
rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di
stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di
educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo
studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
- Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni
scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età
adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua
italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola
dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del
diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale
e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalità previste dalle disposizioni in vigore.
- Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente,
detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono
le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro
migliore integrazione nella comunità locale.
Art. 46
Accesso degli stranieri alle università
- In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri
all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in
applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria,
stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla
immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno
accademico successivo. anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e
della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria
con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di
protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo,
nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi
medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è comunque subordinata alla
verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle
prove di ammissione.
- Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al
comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i
conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine,
la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie
prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore
ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o
privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino
che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
- Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni
formative con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi
gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso
di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2,
nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua
italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
- I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti
che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni
successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore,
debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo
studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero
complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni
oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente
rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la
durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
- Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli
studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di
cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati
alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed
i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 della
stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei
richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e
tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli
studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri é
valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi
sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche
italiane competenti per territorio. Tale documentazione é resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove
esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla
locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali
del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso
gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni,
opportunamente documentate, di particolare disagio economico.
- Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini
dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo
contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui
fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono
determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato
sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47
Abilitazione all'esercizio della professione
- Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle
documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il
diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di
abilitazione all'esercizio professionale.
- Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre
condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali,
indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta
a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque
anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.
Art. 48
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
- La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore
dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di
qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli
istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro
autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali
in materia e le convenzioni internazionali.
- Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento
entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel
caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è
sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari.
- Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di
cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può
presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo,
può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare
l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in
assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del
Ministero o della pronuncia dell'università è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al
comma 1 è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni
vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi.
Art. 49
Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
- I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi
agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del
presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono
richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori
autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
- bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli
stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta
la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per
lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie é,
comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
- Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319,
compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
- Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al
comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente,
cui é presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che
il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel
superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura
compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la
stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle
regioni e delle province autonome.
- bis. Nel caso in cui il riconoscimento é subordinato al superamento di una
misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un
visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della
suddetta misura compensativa.
- Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di
titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.
Art. 50
Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
- Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
- Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si osservano per quanto
compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma
I nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
- L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al
comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità
stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione,
gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli
interessati.
- (comma soppresso dal d.P.R. n. 334/2005)
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
- Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità
provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti
all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
- La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami
di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale
fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il
parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi
speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e
dei Paesi dell'Unione europea.
- bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il
professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le
professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento
perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.
Art. 51 (Articolo non ammesso al "Visto"
della Corte dei conti).
CAPO VIII
Disposizioni sull'integrazione sociale
Art. 52
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli
immigrati
- Presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi
privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo
unico. Il registro è diviso in tre sezioni:
- nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che
svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art.
42 del testo unico;
- nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a
prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del
lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
- nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli
stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
- L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per
accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le
amministrazioni statati al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui
all'articolo 45 del testo unico.
- Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi
privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di
amministrazione e di controllo siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una
misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o
risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento
che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli
effetti della riabilitazione.
Art. 53
Condizioni per l'iscrizione nel Registro
- Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per
l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti
requisiti:
- forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno,
l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro
obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi
natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i
beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell'assemblea degli aderenti;
- sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed
eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
- esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali,
ricreative, sociali religiose ed artistiche: della formazione, dell'assistenza e
dell'accoglienza degli stranieri.
- I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
- dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
- copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
- eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
- ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
- dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente
l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui
al comma 3, dell'articolo 52.
- (Comma abrogato dal d.P.R. n. 334/2004)
- (Comma abrogato dal d.P.R. n. 334/2004)
- Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), possono
iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione
dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del
testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli
organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto
attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro
le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in
condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
- Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum
attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
- la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni
con carattere di continuità, ancorché volontarie;
- la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione
sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
- i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
- la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano
svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica
finalità, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica,
tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le modalità di prestazione di assistenza
sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario
all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
- l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
- l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di
cui al comma 3 dell'articolo 52.
- A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non
abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6,
purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella
sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono
presentare una dichiarazione dalla quale risultino oltre ai requisiti indicati dal comma
6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54
Iscrizione nel Registro
- L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro
di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente
all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).
- L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
provvede all'alloggiamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal
fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il
30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale
di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato
tempestivamente.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può
effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di
comportamenti non compatibili con le tonalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la
cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
- L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al
registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Art. 55
Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie
- La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui
all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto
vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42
del testo unico.
- Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i
rappresentanti del Consigli territoriali. di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
- I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
- La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria
segreteria composta da personale in sevizio presso il Dipartimento per gli affari sociali,
che assicura il supporto tecnico-organizzativo.
- La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nel l'integrazione degli immigrati ai fini della
predisposizione del documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in
relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla
loro integrazione a livello economico, sociale e culturale, verifica lo stato di
applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello
territoriale: elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e
cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle
informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore
dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia
di dati personali.
- Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono
stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di
cui all'articolo 56.
Art. 56
Organismo nazionale di coordinamento
- L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo
unico, opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4
dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di
osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali,
etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle
politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo
sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la
loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
- La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
- L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del
C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57
Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione
- I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo
unico con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. è
responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti
Consigli. Essi sono così composti:
- dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato;
- dal Presidente della provincia;
- da un rappresentante della regione;
- dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato nonché dal sindaco, o da un
suo delegato dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
- dal Presidente della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o da
un suo delegato;
- da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro;
- da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri
extracomunitari operanti nel territorio;
- da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza agli Immigrati.
- Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti
delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche
interessati agli argomenti in trattazione.
- I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione
delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo
42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una
coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al
fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei
relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui
all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
- Nell'adozione del decreto di cui al comma 1, del presente articolo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali
per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i
comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58
Fondo nazionale per le politiche migratorie
- Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto
con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote
percentuali:
- una quota pari all'80% dei Finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione
sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
- una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere
statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del
testo unico.
- (Abrogato).
- Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del
comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di
scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.
- Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono
quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle
politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei
propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le
risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
- Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
- della presenza degli immigrati sul territorio;
- della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra
immigrati e popolazione locale;
- delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socioeconomica delle aree di riferimento.
- Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di
interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati,
incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di
soggiorno dei genitori.
- Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e
delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del testo unico.
- I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono Finalizzati allo
svolgimento di attività volte a:
- favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini
italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
- promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
- prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
- tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
- consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
- Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la
conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati
statistici e socioeconomici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei
programmi regionali e statali che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari
sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5) e dell'articolo
60, comma 4.
Art. 59
Attività delle regioni e delle province autonome
- Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano
al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i
programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono
realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi
è condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.
- Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione
con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con
la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei
programmi regionali.
- I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti
all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131. comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma
con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da
realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i
risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei
propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e
delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui
all'articolo 52 comma 1, lettera a).
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro un anno dalla data di
erogazione del finanziamento presentano una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla
loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da
adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato
di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei
programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai
rispettivi bilanci.
- Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei
termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro
dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno
contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentita la Conferenza Unificata, provvede alla revoca del finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
- L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione
nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle
regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli
stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore
del presente regolamento
Art. 60
Attività delle Amministrazioni statali >
- Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono Finanziati ai sensi
dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal documento
programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
- Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri
interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli
affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.
- Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle
associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore
iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
- Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo
stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi sulla loro
efficacia sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art. 61
Disposizione transitoria
- La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 61-bis
Sistemi informativi
- Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni
pubbliche si avvalgono
degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la
razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché
dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente
regolamento. Le modalita tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione
di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di
cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti
informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono
anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189
del 2002.
- I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.