D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. 54 (GU n. 083 Suppl.Ord. del 09/04/2002)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea. (Testo A).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge
24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999,n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e di soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di circolazione e di soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo
2001;
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto:
Titolo I Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art. 1. (L)
Ingresso nel territorio dello Stato
1 .
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero
ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni
derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela
dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica
in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e
agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative
disposizioni di attuazione.
2 .
Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle
Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in
vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in
possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge
nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e
sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli
agenti di pubblica sicurezza.
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
1 .
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a
soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3.
2 .
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui
all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui
all'articolo 5.
3 .
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa
comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i
cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri
eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio
di particolari attività.
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno
1 .
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività autonoma;
b)
appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato
istitutivo della Comunità europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari
di una prestazione di servizi;
d)
siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a
titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad
università o istituti universitari statali o istituti universitari
liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro.
2 .
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno
di cui all'articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non
superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati
sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore
di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce
titolo valido per il soggiorno;
b)
i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro
vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione
ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui
territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.
3 .
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il
soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza,
ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di
tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in
favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di
provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti
del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4 .
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno è riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia,
infortunio e per maternità;
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche
tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i
soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito
complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale
reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da
lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per
malattia professionale.
Il
diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del
titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione
che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano
titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio
e per maternità;
2) il
nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non
costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di
un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo
29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
5 .
Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del
diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i
cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego
nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
6 .
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro
Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano
ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta
speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme
al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 4. (L)
Permanenza del diritto di soggiorno
1 .
Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d) ed e), sussiste finché i beneficiari soddisfino le
condizioni ivi previste.
Titolo II Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art. 5
(R)
Richiesta della carta di soggiorno
1 .
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre
mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura
competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una
scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel
quale siano riportati:
a) le complete generalità dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento
di soggiorno.
2 .
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in
formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più
esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3 .
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento
di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonché:
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di
assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali,
di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri
in una delle suddette categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di
cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione
dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della
titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia,
infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di
sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova è
fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità
del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di
apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
comprovante la disponibilità del reddito medesimo o da altro documento
che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla
documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al
corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il
certificato di durata del corso.
4 .
Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa
carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3
e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto;
b) i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano
a loro carico.
5 .
Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione
delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di
parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata
delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le
relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma
3, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16,
commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna
delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si
tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione
europea, il passaporto o documento equipollente.
6 .
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o
esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1,
munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio
e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui
potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno
richiesti. Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma
4 di età maggiore.
7 .
I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari
per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati
gratuitamente.
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
1 .
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea è rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto
del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta.
L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio, fino a
quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di
soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si
prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di
tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2 .
La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio
della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio
ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in
relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), la carta non può avere durata superiore alla
durata del corso di studi, salvo rinnovo.
3 .
La carta è rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui è rilasciata per la durata di cinque anni;
c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.
4 .
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale
per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il
rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione
aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
5 .
Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le
interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le
assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di
obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai
cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo fatto
che non esercitino più un'attività in seguito ad incapacità temporanea
dovuta a malattia o infortunio.
Art. 7. (L)
Presupposti e limiti del potere di allontanamento
1 .
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso
o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione
europea nel territorio della Repubblica, nonché al loro allontanamento
dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati
esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.
2 .
La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente
giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
3 .
La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel
territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e
3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4 .
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello
Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono
portati a conoscenza dell'interessato.
5 .
Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso
o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate
nell'allegato A al presente decreto.
6 .
Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento
di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6,
non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della
Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art. 8 (L)
Allontanamento dal territorio
1 .
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non
può essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di
ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo
del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio
della Repubblica.
2 .
Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza
provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il
foglio di via obbligatorio.
Art. 9. (R)
Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato
1 .
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di
soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio
della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo
stesso, è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il
parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato può
farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che
dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2 .
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno
ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio
avvisa l'interessato della facoltà di essere ascoltato davanti, alla
Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro
il quale può depositare difese scritte. Il parere della Commissione è
richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni
dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei
successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.
3 .
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso il Ministero
dell'interno, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è
composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre
membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione
o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari
esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un
funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di
segretario della Commissione.
Art. 10. (L)
Validità per l'espatrio della carta d'identità
1 .
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n.
224, è sostituito dal seguente: "La carta d'identità è titolo valido
per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri
dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.".
Art. 11. (L)
Condizioni particolari per l'espatrio
1 .
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso
del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita
la tutela.
2 .
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato
all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3 .
Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di
espatrio, rilasciato dalle autorità italiane, anche se questo è scaduto
di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia
contestata.
Art. 12. (L)
Validità quinquennale dei passaporti
1 .
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi
negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una
attività indipendente oppure subordinata, è stabilita in anni cinque.
Art. 13. (L)
Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1 .
I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini
che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure
subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea
sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il
rimborso del costo dello stampato.
2 .
Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati
necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art. 14. (R)
Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1 .
Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli
institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243
del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola
copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro
qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del
luogo dove ha sede la ditta.
Art. 15. (L)
Abrogazioni
1 .
È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL D.P.R.
COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA
CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 358
Annesso A
Allegato A (previsto dall'art. 7, comma 5) ELENCO
A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:
1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena,
indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio
1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3) sifilide;
4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto
di disposizioni di protezione per i cittadini.
B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:
1) tossicomania;
2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi
d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi
confusionale.