Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di
livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di
indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia
giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e,
limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a
quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile
di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli
internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei
delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico»; b) al comma 2, le parole: «Al
personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e'
l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello
straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di
polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di
sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile
con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate
dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto
straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato
di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o
per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli
attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero può essere concessa, con le stesse modalità di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega,
il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad
una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la
sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in
deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione
dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di
quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si
procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma
2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente
il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il
rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto,
ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti
la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione
delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione
o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento. 4-bis. Nei
confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati
dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la
sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n.
642.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al
comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma
11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione
dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a
quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere
comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si
protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale
amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione
e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il
provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale
amministrativo decide allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies e' abrogato.
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute
indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di
eversione dell'ordinamento costituzionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1
e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del
distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero,
nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse
le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 5.
Unità antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia
giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità,
il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative
interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di
specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i
mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili. 2. Quando procede a indagini per delitti di
cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità
investigative interforze di cui al medesimo comma.
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione
delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità
amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati
del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a
fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la
tracciabilità degli accessi, nonche', qualora disponibili,
dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori
di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni
vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del
traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente decreto-legge, salvo
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 2.
All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, le parole «al momento dell'attivazione del servizio.» sono
sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici
riportati su un documento di identità, nonche' del tipo, del numero e
della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed
assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,
dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «,
inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al
comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le medesime
finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei
mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico»,
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate
senza risposta,»
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori
ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,
sono conservati per ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole:
«giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al
traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato
immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice
competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero
non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non
possono essere utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo
anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi
costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie,
nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei
soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche
telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e'
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in
materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione
tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono
le attività di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il
monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei
relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità
dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per
comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste
dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma
4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del
Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.
Art. 7-bis
Sicurezza telematica
1. Ferme restando le competenze dei
Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per
la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione
assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture
critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto
del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture
interessate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e
per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di
agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al
comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui
all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in
collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.
Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di
esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro
dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la
prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali
limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e
impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità
e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1,
possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei
competenti organi internazionali o di intese internazionali cui
l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui
l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando
ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego
o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».
4. La revoca del nulla osta disposta ai
sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Chiunque fuori dei casi
consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o
fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o
pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni».
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del
codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della
legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di
regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli
commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti,
attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre
abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre con
proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli
abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di
addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato,
non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta
preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei
confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello
Stato.
2. Il Ministro dell'interno, per gravi
motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che
l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio
dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti
all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o
internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata
al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui
l'attività stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o
destinazione.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il
mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne
hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle
licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro
titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di
volo, nonche' l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi
titoli rilasciati in altri Paesi.
Art. 9-bis.
Prevenzione antiterroristica negli aeroporti
1. Anche allo scopo di completare i
necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione
antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di
investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le
risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a Sicilia e
Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua,
con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
Art. 10.
Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349, del codice di procedura penale,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Se gli accertamenti
indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva
e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al
prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto,
previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per
iscritto, del pubblico ministero».
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le
seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non
oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti
particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità
consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente».
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice
penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono
inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla
stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 497-bis. (Possesso e
fabbricazione di documenti di identificazione falsi). Chiunque e'
trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo
comma e' aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque
forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso
personale».
4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro».
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di
procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli
accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si
osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349».
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo
349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure
di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191.
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dal seguente: «8. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità
ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 12.
Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato).
«1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la
persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche
sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato
commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si
procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria
competente ai fini dell'applicazione della legge penale.».
Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di
procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o
nel massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.».
3. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un
delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.»;
b) al comma 3, le parole
«specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia
per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti:
«specifici
elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: «2. Se l'inosservanza
riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza
speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il
divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo
periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne
l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del
soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.».
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo
comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi
da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di
flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Congelamento dei beni).
- 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma
dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo
internazionale competente proposte per disporre il congelamento di
fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE
881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, e successive modificazioni e
sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel
frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di
attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza
finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n.
575.».
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della
presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e
giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o
ad altro organismo internazionale competente per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono fondati
elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o
attività terroristiche, anche internazionali.».
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).
- Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra
o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di
materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La
stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
Art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo).
1.
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la
loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad
un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o
altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.». 1-bis. All'articolo
414 del codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia
di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini
contro l'umanità la pena e' aumentata della meta».
Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
(Soppresso).
Art. 17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1. All'articolo 148, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del
riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le
notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in
cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del
presente titolo»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero
dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere
o e' tenuta ad eseguire».
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono
inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55,
comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»;
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni
prima della data dell'udienza.»;
c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da
non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera
a) e' sostituita dalla seguente: «a) nell'udienza dibattimentale, da
uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da
personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni
precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo
anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni
legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398;».
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei
commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere
considerato quale richiamato in servizio. 6. Per i procedimenti
relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le
modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle
altre autorità eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a
guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei
servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle
stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto
e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il
cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o
l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Il Ministro dell'interno, ai fini di
cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le
modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti
dei soggetti concessionari, con particolare riferimento
all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei
mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato
e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in
materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la
contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del
rispetto della dignità della persona.
3. (Soppresso).
3-bis. Per interventi a carico dello
Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un
fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18-bis.
Impiego della forza pubblica
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le
disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152».
Art. 18-ter.
Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali
1. Al fine di implementare le misure di
sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici
invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da
parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee
attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti
e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego
attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno
acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.