Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove
norme sulla
cittadinanza.
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38.
Il
regolamento di esecuzione, è contenuto nel D.P.R. 12 ottobre 1993,
n. 572, riportato al n. XXII.
Con
riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
-
Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C -56/U.D.G; Circ.
17 ottobre 1997, n. Lev.
C. 58/U.D.G.
1. 1. È cittadino per
nascita:
a) il figlio di padre o di
madre cittadini;
b) chi è nato nel
territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,
ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge
dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino
per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica,
se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
2. 1. Il riconoscimento o
la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età
del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente
legge.
2. Se il figlio riconosciuto
o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza,
ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione
giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero,
di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o
maternità non può essere dichiarata, purché sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli
alimenti.
3. 1. Il minore straniero
adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma
1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia
revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana,
sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca
l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca
intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in
possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque
rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa.
4. 1. Lo straniero o l'apolide,
del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, diviene
cittadino:
a) se presta effettivo servizio
militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare
la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego
alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare
la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della
maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio
della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler
acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia,
che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare
la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta
data.
5. 1. Il coniuge, straniero
o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando
risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero
dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione
legale.
6. 1. Precludono l'acquisto
della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei
delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice
penale;
b) la condanna per un delitto
non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore
nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non
politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una
autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta
in Italia;
c) la sussistenza, nel caso
specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica.
2. Il riconoscimento della
sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto
dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto
il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera
b).
3. La riabilitazione fa cessare
gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza
è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata
promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a)
e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente
il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo
comma 1, lettera b), secondo periodo.
7. 1. Ai sensi dell'articolo
5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza
dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente
autorità consolare.
2. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana va,
ora, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità
consolare, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, riportato al n. XXIII. Vedi, anche, l'art. 8 dello stesso decreto.
8. 1. Con decreto motivato,
il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano
le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti
alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme
parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta
dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto
di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione
dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso
il termine di due anni.
9. 1. La cittadinanza italiana
può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale
il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado
sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni,
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
c);
b) allo straniero maggiorenne
adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione;
c) allo straniero che ha prestato
servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato;
d) al cittadino di uno Stato
membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro
anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede
legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica;
f) allo straniero che risiede
legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.
2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa
allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero
quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
10. 1. Il decreto di concessione
della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta,
entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere
fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato.
11. 1. Il cittadino che possiede,
acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana,
ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza
all'estero.
12. 1. Il cittadino italiano
perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica
pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale
cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato
estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo
italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il
servizio militare.
2. Il cittadino italiano che,
durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia
abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato
servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia
acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana
al momento della cessazione dello stato di guerra.
13. 1. Chi ha perduto la
cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio
militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla
riacquistare;
b) se, assumendo o avendo
assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero,
dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla
riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione,
la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data
in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa
rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per
non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica
accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale,
ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla
riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni
nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la
carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione
di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il
riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma
2.
3. Nei casi indicati al comma
1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto
se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati
motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può
intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni
stabilite.
14. 1. I figli minori di chi
acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano
la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi,
se in possesso di altra cittadinanza.
15. 1. L'acquisto o il riacquisto
della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma
3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le
formalità richieste.
16. 1. L'apolide che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana
per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi
del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto
rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge
o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini
dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti
al servizio militare.
17. 1. Chi ha perduto la
cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della
legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione
in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
18. 1. Le persone già
residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austroungarica
ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in
linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma
1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della
Repubblica.
19. 1. Restano salve le
disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri
dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per
la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato
di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi
il 10 febbraio 1947.
20. 1. Salvo che sia espressamente
previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente
legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in
vigore della stessa.
21. 1. Ai sensi e con le
modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può
essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano
prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette
anni dopo l'affiliazione.
22. 1. Per coloro i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto
la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, cessa ogni obbligo militare.
23. 1. Le dichiarazioni per
l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza
e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese
all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o
intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero,
davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di
residenza.
2. Le dichiarazioni di cui
al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita,
alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti
nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine
dell'atto di nascita.
24. 1. Il cittadino italiano,
in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per
essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal
raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante
dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero,
se residente all'estero, all'autorità consolare
competente.
2. Le dichiarazioni di cui
al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di
cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli
obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione
della sanzione amministrativa è il prefetto.
25. 1. Le disposizioni necessarie
per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua
entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il
parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia.
26. 1. Sono abrogati la legge
13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge
1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n.
517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123,
l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986,
n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2. È soppresso l'obbligo
dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile
1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n.
180.
3. Restano salve le diverse
disposizioni previste da accordi internazionali.
27. 1. La presente legge entra
in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.