La responsabilità del medico dipendente dell'Ente gestore del Servizio
sanitario Nazionale
La
responsabilità - nei confronti del paziente danneggiato - del sanitario
dipendente di una struttura pubblica ha natura controversa.
Parte della
giurisprudenza (su tutte Cass. 2750/1988 – 2428/1990) ha ritenuto che
l’accettazione di un paziente all’interno di una struttura
determini l’instaurarsi di un rapporto contrattuale soltanto tra
quest’ultimo e l’Ente. Il medico - agendo nella sua qualità
di “organo” del soggetto pubblico - avrebbe con il malato un
rapporto “giuridicamente indiretto”. Pertanto la sua
responsabilità sarebbe di tipo extracontrattuale con la conseguenza (tra
l’altro) della prescrizione del diritto del paziente al risarcimento nel
termine di 5 anni.
Un diverso orientamento
– introdotto dalla Sentenza della Cassazione n. 2144/1988 – non fa
alcuna distinzione tra la responsabilità dell’ente pubblico
ospedaliero e del medico dipendente: in ogni caso di natura contrattuale di
tipo professionale.
Le decisioni ispirate a
tale principio si basano sul disposto dell’art. 28 Cost. il quale
prescrive che “i funzionari e dipendenti dello stato e degli enti
pubblici, sono direttamente responsabili secondo le leggi penali civili e
amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti”. Su tale
presupposto l’ente e il sanitario risponderebbero ugualmente per
responsabilità contrattuale.
Un più recente,
ma ormai consolidato, orientamento della Suprema Corte (Cass. 589/1999) fa
invece riferimento al cd. “contatto sociale” che si ritiene
dia origine ad un “rapporto contrattuale di fatto”. Il
“contatto” che si crea al momento dell’accettazione del
paziente in ospedale - pur non costituendo formalmente un atto negoziale
– da origine ad una vera obbligazione da parte del sanitario accettante
con la conseguenza che quest’ultimo diviene contrattualmente responsabile
verso il “malato” che abbia subito un danno.
“In altri termini
la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei
confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o
meno alla base un contratto d’opera professionale tra i due. … Da
tutto ciò consegue che la responsabilità dell’ente gestore
del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente ha radice
nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da
parte del medico, per cui accertata la stessa, risulta contestualmente
accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di
entrambi”(Cass. 589/1999).
Ciò premesso, non
bisogna sottovalutare la possibilità - consentita dall’ordinamento
italiano - di cumulare l’azione contrattuale a quella extracontrattuale
nel caso in cui un’unica condotta del medico sia lesiva degli specifici
obblighi nascenti dal contratto (una specifica cura, un trattamento
determinato) e del generico diritto alla salute tutelato dalla costituzione.