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Danni postoperatori - responsabilità del chirurgo

Nel corso del 2003, presso una clinica privata, ho subito un intervento chirurgico allo stomaco. Per mesi la ferita non si è rimarginata e le medicazioni ripetute mi hanno provocato delle profonde cicatrici anche nella zona circostante. A distanza di quasi un anno i segni della ferita sono molto evidenti ed ancora mi sembra di avvertire dolore. A detta di alcuni medici che ho consultato, i problemi sono stati causati da una errata suturazione della ferita prima e da una altrettanta errata medicazione postoperatoria. Vorrei chiedere il risarcimento dei danni al chirurgo che mi ha operato e che mi seguiva già in precedenza ma mi chiedo se sia possibile. Il problema è che le medicazioni sono state eseguite da altri medici e più spesso dagli infermieri; d’altra parte so che anche i punti di sutura molto spesso non sono eseguiti dal primario ma dagli aiuti.

Prima di entrare nello specifico, bisogna premettere che le conseguenze provocate dall'intervento dovranno essere eventualmente valutate non dal giudice personalmente ma da un suo ausiliario: il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU). Si tratta di un tecnico - ovvero di un medico specialista competente in materia - cui è affidato dal Tribunale il compito di valutare l'operato di un collega. Sarà dunque un altro chirurgo, con un’apposita relazione, a riferire la sua opinione sui postumi da Lei riportati a seguito dell’intervento descritto.

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto cui richiedere il risarcimento, la legge impone al responsabile dell’intervento chirurgico - cioè a colui che guida l’equipe medica – l’obbligo di vigilanza fino alla completa risoluzione dell’intervento. Lo stesso, anche se non agisce personalmente, è tenuto a verificare che tutto si svolga regolarmente e che i suoi ausiliari agiscano con dovuta diligenza, competenza e perizia.

In generale il capo équipe, se sussiste un rapporto gerarchico, oltre alla responsabilità specifica conseguente alla sua specializzazione, avrà anche quella di controllare l’operato dei sanitari che con lui collaborano. Altrimenti, se uno di questi incorre in colpa (evitabile con una adeguata vigilanza) entrambi ne risponderanno a diverso titolo.

Infine si può sostenere, con le dovute riserve, che il soggetto investito dell'obbligo di vigilanza sia responsabile oltre che dell'intero svolgimento dell'intervento anche delle fasi successive. Pertanto anche gli esiti cicatriziali derivanti dalla errata medicazione possono essere riferiti all’autore dell’intervento chirurgico. Con Sent. 3492/2002 la Cassazione ritiene infatti che "se l'intervento in senso stretto può ritenersi concluso con l'uscita della paziente dalla camera operatoria, tuttavia un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato certamente grava sul sanitario anche nella fase postoperatoria.

Il medico chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176 c. 1 c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall’art. 1176 c. 2 c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica …”.