Malformazione del feto: risarcimento per mancata di informazione
Nel corso del 2003 è nato mio figlio affetto da gravissime
malformazioni scheletriche agli arti. Tutti gli esami eseguiti da mia moglie
(ecografie e amniocentesi) durante la gestazione hanno dato esito negativo e,
anche per questo motivo, l'evento ha causato un grave shock a tutta la
famiglia. La mancanza di informazione ci ha impedito di valutare la
possibilità di praticare l'interruzione di gravidanza. Secondo voi quali
sono le possibilità di ottenere un risarcimento?
Il caso posto alla nostra attenzione deve essere esaminato da diversi punti di
vista:
-
esecuzione degli esami
diagnostici;
-
possibilità di praticare l'interruzione di gravidanza;
-
risarcimento per il nascituro e per i congiunti.
In primo luogo è necessario accertare se gli esami effettuati dalla madre
erano quelli comunemente ritenuti necessari per il genere di gravidanza che la
stessa stava portando avanti.
E' infatti chiaro che se una gravidanza presenta dei rischi specifici (ad es.
particolari malattie in famiglia, traumi subiti dalla madre ...) il ginecologo
debba prescrivere degli esami mirati a ricercare quelle peculiari anomalie del
feto. Diversamente, se la gestazione prosegue normalmente e non ci sono
indicatori di rischio, gli esami prescritti possono essere quelli di routine.
Il secondo passo consiste nel confronto tra il tipo di esame eseguito e la
malattia riscontrata alla nascita: diverse malformazioni vanno ricercate con
diversi tipi di indagine. Altro fattore importante da valutare è
l’epoca in cui gli esami sono eseguiti: nella diagnosi prenatale ogni
“malattia” deve essere ricercata in un periodo specifico.
Nel nostro caso è assolutamente irrilevante la modalità di
esecuzione dell'esame amniotico che, essendo rivolto alla ricerca di anomalie
cromosomiche, non è idoneo a rilevare malformazioni scheletriche.
Ciò che rileva è invece l'esecuzione degli esami ecografici:
i soli idonei a mostrare lo scheletro del bambino.
In assenza di una precisa datazione relativa alle ecografie eseguite nel caso
in oggetto, ci limiteremo ad una generica indicazione dei parametri che
l'ecografista era tenuto a seguire e che sono valutabili anche da un "non
tecnico" e permettono di avere una chiave di lettura dei referti medici.
Dalla letteratura scientifica si rileva che lo screening ecografico delle
malformazioni, in generale, deve essere effettuato tra la 20a e la 22a
settimana di gestazione; l'epoca migliore per la visualizzazione degli arti e
delle estremità (mani e piedi) è quella tra la 18a e la 24 a
settimana di gestazione perché in tale periodo la quantità di
liquido amniotico è maggiore rispetto al volume occupato dal feto:
ciò permette che i movimenti siano più ampi e frequenti...
Trattandosi di una materia particolare, sarebbe di fondamentale importanza la
consulenza di un tecnico del settore al quale demandare un giudizio
sull'operato dei sanitari coinvolti. D'altre parte, con ogni
probabilità, anche il giudice eventualmente investito della decisione in
merito si avvarrebbe del c.d. CTU (consulente tecnico di ufficio) ovvero lo
specialista in materia tenuto a valutare l'operato di un suo collega.
In ultimo (non certo in ordine di importanza) deve essere valutata la concreta
possibilità di praticare l’interruzione di gravidanza nella
fattispecie in esame, alla luce della legge 194/1978.
Entro il primo trimestre di gestazione l’aborto può essere
motivato: da un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna,
dalle disagiate condizioni economico-sociali, dalle circostanze del
concepimento, o da previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.
(art. 4)
Dal 90° giorno di gravidanza, solo le specifiche condizioni previste dagli
artt. 6 e 7 della menzionata legge giustificano una siffatta decisione:
pericolo di vita per la donna; l’impossibilità di vita autonoma
del feto e, allo stesso tempo, un processo patologico (fisico o psichico) in
atto per la madre che possa degenerare recando un danno grave alla sua salute.
Non essendo a conoscenza di specifiche informazioni in merito, si può al
limite sostenere che se l'anomalia scheletrica poteva essere accertata nel
primo trimestre di gravidanza, verosimilmente, il diritto della signora di
praticare l’interruzione è stato violato con ogni conseguenza ai
fini del risarcimento. Più difficoltoso sarebbe sostenere questa tesi se
le malformazioni potevano essere osservate solo in epoca successiva (come
abbiamo visto la legge impone dei vincoli molto rigorosi).
Tenga comunque presente che, qualora il ginecologo avesse commesso un errore
sarebbe comunque risarcibile il danno da mancata informazione in quanto
è stata tolta, a tutta la famiglia, la possibilità di prepararsi
psicologicamente all’evento negativo.