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SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (in Suppl. ordin. alla Gazz. Uff., 9 agosto,
n. 186). -- Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Preambolo
Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947.
Articolo unico
E' approvato l'unito testo unico delle leggi
sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine
nostro, dal capo del governo, primo ministro segretario di Stato, ministro
segretario di Stato per l'interno.
Preambolo
TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO I
Ordinamento e attribuzioni
dell'amministrazione sanitaria.
Capo I
Organizzazione dei servizi
e degli uffici.
Articolo 1
-- La tutela della sanità pubblica spetta al
ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria,
del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque
sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente
provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità
pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie
e alle istruzioni del ministro per l'interno.
Articolo 2
-- Gli organi centrali dell'amministrazione
sanitaria presso il ministero dell'interno sono: la direzione generale della
sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità.
Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia.
Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza
il medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podestà è l'autorità sanitaria del comune
ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario
provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e
di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario
comunale.
Articolo 3
-- I comuni provvedono alla vigilanza igienica
e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati
ai bisogni locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già
capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti,
hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario
di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento
comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti.
Articolo 4
-- All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica
gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione
gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai
luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate
altrimenti, provvedono i comuni.
E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte
sanitarie per la generalità degli abitanti.
I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo
di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita,
in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia
dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio,
e approvate dal prefetto.
Articolo 5
-- Le province provvedono ai servizi sanitari
loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari
che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti
dagli art. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento
di tali servizi.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Della direzione generale della
sanità pubblica.
Articolo 6
-- La direzione generale della sanità pubblica
è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e
dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti
inerenti al servizio della sanità pubblica e per la specializzazione del personale
addetto ai servizi stessi nel regno.
Articolo 7
-- L'istituto di sanità pubblica comprende
i seguenti reparti:
1. laboratorio di micrografia e batteriologia
applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e
prodotti affini;
2. laboratorio di chimica applicata all'igiene
e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
3. lavoratorio di fisica applicata all'igiene
e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione
e profilassi della malaria;
5. laboratorio per gli accertamenti di biologia
interessanti la sanità pubblica;
6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria
e igiene del suolo e dell'abitato;
7. laboratorio di accertamenti epidemiologici
e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. biblioteca e museo.
Con decreto del ministro per l'interno, di concerto
con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti
o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.
Il direttore generale della sanità pubblica
è direttore dell'istituto; può essere sostituito in tale compito dall'ispettore
generale medico capo.
Articolo 8
-- Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo
ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza
dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al
personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche
affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni
statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato.
Articolo 9
-- I programmi dei corsi, indicati nell'articolo
precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito
il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio
superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto
e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in
carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire
ai lavori di detta commissione.
Un funzionario facente parte del personale della
direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita
le funzioni di segretario.
Articolo 10
-- Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento
nell'istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici
delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione.
Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata
al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette è determinata
con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
L'importo delle tasse è devoluto all'erario.
Articolo 11
-- Per le ricerche e per gli studi di carattere
scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del ministro
per l'interno, all'istituto di sanità pubblica da altre amministrazioni dello
Stato, debbono essere accreditati, a favore del ministero stesso, i fondi
occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle
forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
L'istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione
del ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta
di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato
dal ministro per l'interno, di concerto con quello delle finanze, è determinata
la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare
all'erario a titolo di rimborso di spesa.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Del consiglio superiore di
sanità.
Articolo 12
-- Il consiglio superiore di sanità è composto:
di sedici dottori in medicina e chirurgia dei
quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica;
di un biologo;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;
di due dottori in veterinaria, particolarmente
versati in igiene veterinaria;
di un farmacologo;
di un consigliere di Stato;
di una persona esperta nelle scienze agrarie;
di una persona esperta nelle materie amministrative;
di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene;
di un rappresentante del partito nazionale fascista,
uno dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della
Croce Rossa italiana e uno dell'Opera nazionale per la protezione della maternità
e dell'infanzia, rispettivamente designati dal segretario del partito nazionale
fascista e da ciascuno degli enti predetti.
Essi sono nominati con decreto reale, su proposta
del ministro per l'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Fanno inoltre parte del consiglio stesso:
il direttore generale della sanità pubblica;
il direttore generale dell'amministrazione civile;
il commissario per le migrazioni e la colonizzazione
interna;
il direttore generale dell'istruzione superiore;
il direttore generale degli italiani all'estero;
un direttore generale del ministero delle colonie,
designato dal ministro per le colonie;
un direttore generale del ministero delle corporazioni,
designato dal ministro per le corporazioni;
il tenente generale medico, capo del corpo sanitario
militare;
il tenente generale medico, direttore centrale
della sanità militare marittima;
il capo dell'ufficio centrale di sanità della
regia aeronautica;
il presidente del comitato medico del consiglio
nazionale delle ricerche;
il primo presidente della corte d'appello della
capitale;
il direttore generale della marina mercantile;
il presidente dell'istituto centrale di statistica;
il capo dell'ufficio sanitario delle ferrovie
dello Stato;
il direttore generale delle acque e degli impianti
elettrici;
il direttore generale della bonifica integrale;
il colonnello veterinario capo del corpo e del
servizio veterinario militare;
un rappresentante dei medici chirurghi, uno
dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri,
designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute,
secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su
proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.
Il ministro per l'interno nomina per ciascuna
sessione ordinaria del consiglio superiore di sanità il presidente e il vice
presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria
successiva. Il presidente e il vice-presidente esplicano le loro mansioni
anche in seno alle sezioni del consiglio superiore di sanità.
E' in facoltà del ministro per l'interno di
intervenire alle adunanze del consiglio superiore di sanità riunito in adunanza
generale o di sezione, assumendone la presidenza.
Il ministro per l'interno designa a segretario
del consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso
la direzione generale della sanità pubblica il quale non ha voto.
Articolo 13
-- Il consiglio superiore di sanità:
1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene
e la sanità pubblica del regno sui quali riferisce il direttore generale della
sanità pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste
e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi
di sanità pubblica;
3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.
Articolo 14
-- Il voto del consiglio superiore di sanità
è obbligatorio:
a) su tutti i regolamenti
generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque
interessino l'igiene e la sanità pubblica;
b) sull'elenco dei colori
nocivi;
c) sulla determinazione
dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal ministero
delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e nei modi di distribuzione
di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art.
315;
d) sulla determinazione
dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni
sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con
particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne
e dei fanciulli;
e) sui grandi lavori
di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica
utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle
quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino
più province e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi
nei quali ne è richiesto per legge;
f) sulle domande di
attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande
e commestibili di qualsiasi natura;
g) sulle modificazioni
da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;
h) in tutti i casi nei
quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato
da una amministrazione centrale.
E' in facoltà del ministro per l'interno di
richiedere il parere del consiglio superiore di sanità in tutti quei casi
nei quali lo ritenga opportuno.
Articolo 15
-- Il consiglio superiore di sanità si divide
in quattro sezioni.
Alla composizione del consiglio si provvede
con decreto reale all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si
determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione
dei membri nelle medesime.
Articolo 16
-- Il consiglio superiore di sanità delibera
in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a)
e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle
opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e)
dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per
disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni,
richiesti al consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge
o regolamento, sono resi dalla sezione competente.
Quando siano in discussione questioni che interessino
la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle
sezioni interessate riunite in unica assemblea.
Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati
con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza
dei componenti residenti nella capitale.
TESTO UNICO [2/2]
Capo IV
Del consiglio provinciale di
sanità.
Articolo 17
-- Il consiglio provinciale di sanità è presieduto
dal prefetto ed è composto di:
a) tre dottori in medicina
e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
b) una persona esperta
nelle materie amministrative;
c) una persona esperta
nelle scienze agrarie;
d) il segretario federale
del partito nazionale fascista;
e) il medico provinciale;
f) il veterinario provinciale;
g) l'ufficiale medico
in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia;
h) il presidente del
tribunale civile e penale del capoluogo;
i) l'ufficiale sanitario
del capoluogo;
l) un rappresentante
dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici
ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive
associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini
e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per
l'interno e per le corporazioni.
I componenti di cui alle lettere a),
b) e c) sono nominati con
decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica tre
anni e possono essere rinominati.
Il prefetto designa a segretario del consiglio
un funzionario amministrativo di gruppo A il quale
non ha voto.
Articolo 18
-- Il consiglio provinciale di sanità:
1° prende in esame tutti i fatti riguardanti
l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;
2° propone al prefetto i provvedimenti e le
investigazioni che giudica opportuni;
3° designa un componente della commissione provinciale
per la licenza ad esercizi pubblici;
4° propone il regolamento dei premi ai proprietari
e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e
nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;
5° provvede alla compilazione dell'elenco per
la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali
arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
in agricoltura.
Articolo 19
-- Il voto del consiglio provinciale di sanità
è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:
a) sui regolamenti locali
di igiene e sanità;
b) sui regolamenti speciali
per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale
a scopo igienico;
c) sul regolamento provinciale
di polizia veterinaria;
d) sul regolamento per
gli ufficiali sanitari della provincia;
e) sui regolamenti per
i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;
f) sulla costituzione
coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione
d'ufficio di opere di tale natura;
g) sulla variazione
al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni
di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;
h) sulle piante organiche
delle farmacie;
i) sulla costituzione
e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni
regolatrici dei consorzi stessi;
l) sulla conferma e
la dimissione degli uffici sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinati
contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;
m) sulle relazioni annuali
del medico provinciale e del veterinario provinciale;
n) in tutti i casi nei
quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
E' in facoltà del prefetto di richiedere il
parere del consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo
ritenga opportuno.
Articolo 20
-- Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati
con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza
della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.
TESTO UNICO [2/2]
Capo V
Disposizioni comuni al consiglio
superiore di sanità
e ai consigli provinciali di
sanità.
Articolo 21
-- Il consiglio superiore di sanità, in adunanza
generale, ed il consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione
ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore
di sanità due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente
i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario
di convocarli, rispettivamente il ministro per l'interno ed il prefetto.
Per la validità delle adunanze è necessaria
la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti
negli art. 16 e 20.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano
ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla
carica. La decadenza è pronunciata dal ministro per l'interno o dal prefetto,
sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del consiglio
superiore o del consiglio provinciale di sanità.
Articolo 22
-- E' in facoltà del ministro per l'interno
o del prefetto di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio
superiore e del consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo,
per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee
ai predetti consessi.
Articolo 23
-- Ai componenti del consiglio superiore di
sanità e dei consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione
dello Stato, può venire assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita
con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
Ai componenti dei predetti consigli che facciano
parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei consigli
medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, può essere
assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti
preveduti nell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti dei consigli anzidetti che non
risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità
di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite
dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate
con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
TESTO UNICO [2/2]
Capo VI
Dell'ufficio sanitario provinciale.
Sezione I
Articolo 24
-- Il medico provinciale esercita le attribuzioni
a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed
inoltre:
a) informa il prefetto
di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e
propone i provvedimenti necessari;
b) propone la convocazione
del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve
essere sentito;
c) propone i provvedimenti
di competenza del prefetto relativi al personale sanitario ed agli esercenti
non autorizzati;
d) dà voto sulle deliberazioni
dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla
nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e
amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
e) dà parere su progetti
di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento
e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
f) si tiene in corrispondenza
con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda
l'igiene e la sanità pubblica;
g) vigila sui servizi
sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari
della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
h) vigila sull'igiene
delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
i) vigila sugli istituti
ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;
l) redige la relazione
annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della
provincia;
m) riceve dagli esercenti
la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze
che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando
l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art.
4 del codice di procedura penale.
Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia
notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne
denuncia mediante rapporto.
Articolo 25
-- Nelle province, dove manchi temporaneamente
il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente
medico del consiglio provinciale di sanità può essere incaricato dal ministero
di esercitarne provvisoriamente le funzioni.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Del veterinario provinciale.
Articolo 26
-- Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio
sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:
a) riceve le denunce
delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
b) raccoglie e coordina
i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
c) informa il prefetto
sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda
la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità
pubblica;
d) esercita la vigilanza
veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi
e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
e) dà voto sulle deliberazioni
dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari
e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
f) propone al prefetto
i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
g) redige la relazione
annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.
Articolo 27
-- Il prefetto può incaricare uno o più veterinari
di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia,
quando l'estensione della provincia stessa e la quantità del bestiame in essa
esistente lo richiedano.
Nelle province dove manchi il veterinario provinciale,
le sue funzioni possono essere provvisoriamente affidate dal ministero dell'interno
al veterinario di una provincia vicina, o ad un componente veterinario del
consiglio provinciale di sanità.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione III
Dei servizi sanitari per scali marittimi,
per le frontiere di terra e per gli aeroporti.
Articolo 28
-- Nei porti e negli aeroporti del regno, sono
stabiliti uffici di sanità.
Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità
marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad
apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della
sanità pubblica.
Negli altri porti e scali provvede il prefetto
mediante incarichi.
Al servizio sanitario di frontiere ed agli aeroporti,
nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari,
provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal ministero
dell'interno.
Articolo 29
-- Il capitano o padrone di nave, nell'approdare
ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie
prescritte nel regolamento di sanità marittima.
Sono estese alle infrazioni delle disposizioni
contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di
arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita
nel codice stesso.
Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni
del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave.
Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano
della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia
nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo
indicato nell'art. 358.
Articolo 30
-- Il capitano o padrone di nave, nell'approdare
ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica
sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo
unico.
Il diritto di pratica sanitaria è applicato
con le stesse norme e modalità della tassa e sopratasse di ancoraggio, di
cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.
Articolo 31
-- Il comandante di aeromobile che approda
in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite
nell'apposito regolamento, che è emanato dal ministro per l'interno di concerto
con quello per l'aeronautica.
Articolo 32
-- Alla visita sanitaria degli animali, delle
carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli
animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di
porto.
Detti veterinari debbono proibire l'ingresso
nello Stato di animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti
di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti
non sani.
Debbono proibire del pari l'uscita dal regno
di animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti
di esserlo.
La visita alla frontiera è soggetta alla percezione
di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella
misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.
E' fatta eccezione per i soli animali importati
per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.
Gli animali vivi, anche se in transito, sono
soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto.
I prodotti ed avanzi animali in transito con
diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento
del diritto fisso.
TESTO UNICO [2/2]
Capo VII
Dell'ufficio sanitario comunale
e dei servizi di vigilanza
igienica e di assistenza sanitaria
nei comuni.
Sezione I
Dell'ufficiale sanitario comunale e delle
sue attribuzioni.
Articolo 33
-- I comuni provvedono isolatamente o uniti
in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.
Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione
di tali consorzi.
Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si
applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico
della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella sezione
IV del presente capo.
Quando, per lo scarso numero della popolazione,
per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni
con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza
igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può
affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.
Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto
ed approvato dal ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di
sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica
nella provincia e per gli ufficiali sanitari.
Articolo 34
-- L'ufficiale sanitario, sia comunale che
consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per
il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.
Il concorso può essere indetto per singoli comuni
quando si tratta di comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie
o anche di comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Possono partecipare al concorso pubblico per
il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina
e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano
oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:
a) i medici provinciali
ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio
effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica;
b) i sanitari, nominati
in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come
ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso
reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Articolo 35
-- Il prefetto, sentito il consiglio provinciale
di sanità previa autorizzazione del ministro per l'interno, può far precedere
al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente,
un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva
conseguita a seguito di concorso.
Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali
e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio
effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica.
Articolo 36
-- Il ministero dell'interno nomina le commissioni
giudicatrici dei concorsi e ha facoltà di affidare il giudizio di più concorsi
ad una stessa commissione.
La commissione giudicatrice forma la graduatoria
dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita
e osservate le preferenze stabilite per legge.
E' in facoltà della commissione predetta di
dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi
a concorso.
Il prefetto approva la graduatoria e provvede
alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in
rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato
di concorrere.
In caso di mancata accettazione da parte del
prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi
sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente,
secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati
idonei.
Le spese del concorso sono a carico dei comuni
interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto; se il
giudizio della commissione riflette concorsi di più province, il riparto per
provincia è fatto con provvedimento del ministro per l'interno.
Articolo 37
-- La nomina al posto di ufficiale sanitario
in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso
il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato
ed il consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo
di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.
Il decreto del prefetto col quale si provvede
alla dimissione deve essere motivato genericamente.
Il periodo di prova è ridotto ad un anno per
coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune
o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.
I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi
del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma
dell'art. 36, sono definitivi.
Articolo 38
-- L'ufficiale sanitario, assunto in servizio
in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza,
la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.
La formula della promessa è la seguente:
«Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi reali
successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato;
che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo,
per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, serbando scrupolosamente
il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità
dell'impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che
non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi
doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempirò a tutti i miei doveri,
al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria».
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto
pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali
successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato;
che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo,
per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, serbando scrupolosamente
il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità
dell'impiego.
«Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni
o partiti, la cui attività non si concili coi doveri dei mio ufficio.
«Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al
solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria».
Articolo 39
-- Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà
o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente
dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.
Articolo 40
-- L'ufficiale sanitario:
a) vigila sulle condizioni
igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato
il medico provinciale;
b) vigila sull'igiene
delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e
in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone
al podestà e al medico provinciale;
c) denuncia al podestà
e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari,
fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365
del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;
d) riferisce sollecitamente
al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità
pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
e) assiste il podestà
nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità
comunale, sia delle autorità superiori;
f) raccoglie tutti gli
elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi
alle istruzioni del medico provinciale.
Articolo 41
-- Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari,
nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza
del servizio, dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio
provinciale di sanità.
Tali stipendi minimi non possono comunque essere
superiori a quelli, già attribuiti per i posti di ufficiale sanitario, risultanti
dopo l'applicazione delle riduzioni sancite nel Regio Decreto-legge 20 novembre
1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Contro il provvedimento della giunta provinciale
amministrativa è ammesso ricorso al ministro per l'interno.
Articolo 42
-- Per il rilascio dei certificati, concernenti
gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario,
è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati
sono domandati nell'esclusivo interesse privato.
La misura del compenso e i casi per i quali
esso è dovuto sono stabiliti con decreto del ministro per l'interno.
La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
Articolo 43
-- Le somme riscosse dal comune, per i compensi
indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi
igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto all'ufficiale
sanitario ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato
negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale
sanitario.
La quota spettante all'ufficiale sanitario ed
al personale tecnico predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante
l'anno, la metà dell'ammontare complessivo dei rispettivi stipendi, esclusa
dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.
Articolo 44
-- Le sanzioni disciplinari che possono essere
inflitte agli ufficiali sanitari sono:
a) la censura;
b) la riduzione dello
stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima
di mesi sei;
c) la sospensione dal
grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
d) la revoca;
e) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono applicate dal
prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente
del consorzio.
Articolo 45
-- Le sanzioni disciplinari sono inflitte con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato,
e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando il prefetto ritiene di applicare una
sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione
dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale,
dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le
proprie discolpe.
Articolo 46
-- In caso di urgenza o quando la gravità dei
fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve
essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia
sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.
La sospensione è applicata dal prefetto. Essa
ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e
la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del
sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore
ad un terzo dello stipendio.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza
o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo
escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed
egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia
stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Nel caso di procedimento disciplinare, se gli
sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado
con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono
essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti,
dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare
l'anzianità perduta.
All'infuori dei casi elencati nel terzo comma,
l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare
e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio,
deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.
L'ufficiale sanitario condannato con sentenza
passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non
sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è
sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione
della pena.
Articolo 47
-- L'ufficiale sanitario è collocato a riposo,
con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età.
Può, inoltre, essere dispensato o collocato
a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale
di sanità, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di
posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi
all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo,
è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati
ai sensi del comma precedente il ministro per l'interno decide sentito il
consiglio superiore di sanità.
Articolo 48
-- L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio
dimissionario:
a) quando perda la cittadinanza
italiana;
b) quando, senza giustificato
motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
E', inoltre, dichiarato dimissionario, senza
pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio
o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e
la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso
altri impiegati del comune.
Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni
individuali e le personali responsabilità, nel caso preveduto dal precedente
comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello
stipendio o la revoca dall'impiego.
In ogni caso indipendentemente da quanto è disposto
nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni
predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi
doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del
podestà o del medico provinciale.
Articolo 49
-- Le dimissioni volontarie dell'ufficiale
sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente
del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.
Le dimissioni non hanno effetto se non sono
accettate dal prefetto.
L'ufficiale sanitario dimissionario non può
abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finché
non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione può essere rifiutata o ritardata
per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto
a procedimento disciplinare.
Articolo 50
-- L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni
compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento
dei proprii doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali
direttive politiche del governo, può essere dispensato dall'impiego.
All'interessato deve essere assegnato un termine
per la presentazione delle sue discolpe.
La dispensa è pronunciata dal prefetto con provvedimento
definitivo.
Articolo 51
-- Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso
per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o
dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorché in via
provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui
ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi
i termini per la produzione dei detti ricorsi.
Articolo 52
-- Contro i provvedimenti, relativi al rapporto
di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al
consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
Articolo 53
-- Si applicano agli ufficiali sanitari le
disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81,
relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla cassa di
previdenza per le pensioni dei sanitari.
Articolo 54
-- Al personale medico addetto agli uffici
sanitari comunali, preveduti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo
unico, si applicano le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli
ufficiali sanitari.
Il potere di nominare, dimettere per fine del
periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le
punizioni disciplinari compete al podestà, salva l'applicazione dell'art.
50 che spetta al prefetto.
Per tale personale funziona la commissione di
disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti,
non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del
servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47.
Nei riguardi del predetto personale resta ferma
la competenza della giuria provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica.
Articolo 55
-- L'assistenza medico-chirurgica nel territorio
del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta
da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti
nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri.
Dove risiedono più medici e più levatrici, il
comune stipendia uno o più medici-chirurghi, una o più levatrici, secondo
l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.
I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione
di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica
ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti
a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.
Dove esistono opere pie od altre fondazioni
che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla
somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati
a completarla.
Articolo 56
-- I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare
alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati
dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori; nell'ambito
della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e
quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso
obbligo.
Articolo 57
-- Il prefetto ha facoltà di provvedere al
servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere
altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario,
uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo
dei sanitari della provincia.
Il decreto del prefetto contiene l'indicazione
del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo
prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere
inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
L'assunzione dell'incarico è obbligatoria.
Il contravventore è punito con l'arresto fino
a sei mesi e con l'ammenda da lire 500 a 5000.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano,
inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni prevedute nell'ultimo
comma dell'articolo stesso.
Articolo 58
-- Nei comuni nei quali il servizio di condotta
medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza con personale nominato e stipendiato da questo,
i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità
dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli articoli 67 e
70.
Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte
negli articoli 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda
la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano
le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno
diritto di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa.
Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello
stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione
di pubblica beneficienza sia avocato al comune.
Al personale, di cui al presente articolo, possono
essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento
stabilito nell'articolo 74.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione III
Dell'assistenza e vigilanza veterinaria.
Articolo 59
-- I comuni, nei quali esistono notevoli quantità
di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli
dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati
con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.
I comuni hanno l'obbligo di procedere secondo
le norme fissate dal regolamento, alla compilazione di uno speciale elenco
dei possessori di bestiame che hanno diritto alle prestazioni gratuite da
parte dei veterinari condotti.
Articolo 60
-- Il prefetto ha facoltà di provvedere al
servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa
essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'articolo 57 incaricandone,
per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti,
inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.
Articolo 61
-- Per il rilascio dei certificati, concernenti
gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto
è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati
sono domandati nell'escluso interesse privato.
La misura del compenso e i casi per i quali
esso è dovuto sono stabiliti con decreto del ministro per l'interno.
La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
Articolo 62
-- Le somme riscosse dal comune, per i compensi
indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi
igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario
condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato
negli accertamenti. Se questo machi, tale ultima somma è devoluta al veterinario
condotto.
La quota spettante al veterinario condotto ed
al personale tecnico predetto non può eccedere, durante l'anno, per ciascuno
di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa nel
computo qualsiasi indennità accessoria.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione IV
Articolo 63
-- I comuni, che per le loro condizioni economiche
e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un
proprio medico-chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali
condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto,
in deroga a quanto è prescritto nell'art. 55, ad unirsi in consorzio con altri
comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico-chirurgica
ed ostetrica.
Per quanto riguarda il servizio veterinario,
i comuni che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 59 e non sono
in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio
per assicurare il servizio stesso.
Articolo 64
-- Nel caso di modificazione nella costituzione
di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilità
ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere
una delle condotte che verranno costituite per i comuni già consorziati.
Quando si verifichi l'unione in consorzio di
più condotte, il posto di sanitario è attribuito mediante concorso per titoli
fra i sanitari delle condotto medesime che avevano già conseguito la stabilità.
Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla
nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il
termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero,
se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta,
il diritto alla liquidazione di una indennità una volta tanto, pari a tante
mensilità di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta,
della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilità.
I sanitari che, per effetto delle disposizioni
del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto,
durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di
adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di età.
Nei casi preveduti nei primi due comma del presente
articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianità di servizio.
Le disposizioni contenute nei precedenti comma
si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.
Articolo 65
-- La costituzione, l'organizzazione e la cessazione
dei consorzi sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi,
la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella
legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione V
Disposizioni comuni ai sanitari condotti.
Articolo 66
-- Uno speciale regolamento per ciascun comune
o consorzio, approvato dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere
del consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche,
veterinarie e ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento
economico del personale sanitario in analogia con quanto è disposto per i
dipendenti del comune nella legge comunale e provinciale, sempre che non sia
provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la
sua esecuzione.
Il provvedimento della giunta provinciale amministrativa
è definitivo.
Articolo 67
-- La giunta provinciale amministrativa, sentito
il parere del consiglio provinciale di sanità, fissa gli stipendi minimi dei
sanitari condotti, distribuendo i comuni in speciali categorie, in relazione
all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza
sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte e alle presumibili
fonti di reddito professionale di esse.
Tali stipendi minimi non possono comunque essere
superiori a quelli, già attribuiti per i posti di sanitario condotto risultanti
dopo l'applicazione del regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14
aprile 1934, n. 561.
Contro il provvedimento della giunta provinciale
amministrativa è ammesso ricorso al ministro per l'interno.
Articolo 68
-- La nomina dei sanitari condotti, stipendiati
dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà o dalla rappresentanza
consorziale in seguito a pubblico concorso.
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti
del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa
professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età.
Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi
al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio
con nomina divenuta definitiva.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per
il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.
Articolo 69
-- Il ministero dell'interno nomina le commissioni
giudicatrici dei consorzi ed ha facoltà di affidare il giudizio di più concorsi
ad una stessa commissione.
La commissione giudicatrice forma la graduatoria
dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita
ed osservate le preferenze stabilite per legge.
La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
è approvata e pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione all'ordine della
graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente
dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al podestà od alla
rappresentanza consorziale, per la nomina.
Ai concorsi preveduti nel presente articolo
si applicano le disposizioni del terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36
del presente testo unico.
I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi
del presente e del precedente articolo sono definitivi, salvo per quanto riguarda
il reparto delle spese del concorso.
Articolo 70
-- Il sanitario condotto, all'atto delle assunzione
in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità,
il giuramento, preveduti nell'art. 38.
Egli acquista diritto alla stabilità dell'ufficio
e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio
di comuni.
Il servizio interinale, seguito, senza interruzione,
dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio
di prova.
Il periodo di prova è ridotto a un anno per
coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune
o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.
Articolo 71
-- La dimissione del sanitario condotto per
fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata
dal podestà o dal presidente del consorzio, non più di sei mesi e non meno
di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve
essere motivata genericamente.
Contro la deliberazione è ammesso ricorso per
legittimità al consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
Articolo 72
-- Il sanitario condotto, dimesso durante il
periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio
di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio
agli effetti del compimento del periodo di prova.
Articolo 73
-- Nel caso di unificazione di due o più condotte
dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito,
mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano
conseguito la stabilità.
Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario
che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove
condotte.
Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano,
inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64.
Articolo 74
-- Ai sanitari condotti possono essere inflitte
le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44.
Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente
del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le
discolpe.
Quando si ritenga di applicare una sanzione
disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio
per un mese, deve essere sentita la commissione di disciplina per i sanitari
condotti, composta dal vice-prefetto, presidente, del medico provinciale o
del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di
un componente del consiglio provinciale di sanità designato dal prefetto,
di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale
e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale,
giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Le disposizioni, prevedute nella legge comunale
e provinciale, relativa alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni,
si applicano anche ai sanitari condotti.
Articolo 75
-- Qualora gli organi competenti dell'amministrazione
comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari
a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere
entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità
prescritte per i procedimenti disciplinari.
Ove il prefetto ritenga di dover applicare una
sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il
parere della commissione di disciplina.
Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha
sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello
stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.
Contro il provvedimento di sospensione superiore
a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito,
al consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento
del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al consiglio stesso.
Articolo 76
-- Il sanitario condotto è collocato a riposo
quando ha compiuto sessantacinque anni di età.
Può inoltre essere dispensato o collocato a
riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto.
In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento
a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Il provvedimento adottato ai sensi del precedente
comma deve essere motivato e preceduto dal parere del consiglio provinciale
di sanità.
Le disposizioni contenute negli art. 48, 49,
50 e 51 si applicano anche ai sanitari condotti ed i provvedimenti relativi,
salvo quanto preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podestà o della
rappresentanza consorziale.
Articolo 77
-- Il consiglio di Stato, nelle controversie
riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere
che sia sentito prima della decisione il parere del consiglio superiore di
sanità.
Articolo 78
-- L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile
con la professione di commerciante, nonchè con ogni altra occupazione che,
a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile
con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.
Articolo 79
-- Gli stipendi dei sanitari condotti sono
pagati a rate mensili posticipate.
Quando il pagamento non segua alla scadenza,
gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne
sia il caso, i provvedimenti d'ufficio della giunta provinciale amministrativa.
Verificandosi nel corso dell'anno un secondo
ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare
che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente
dall'esattore.
Articolo 80
-- L'esattore delle imposte dirette, sia o
non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la
mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai
prefetti in favore dei sanitari condotti, col diritto di percepire a carico
del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta
anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte
di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
L'obbligo predetto è subordinato alla condizione
che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente
l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere, entro lo
stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati
all'esattore.
Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica
di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi
subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione,
firmata dal podestà e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle
casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.
L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine
di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni
prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle
imposte dirette.
L'ammontare delle indennità di mora è però devoluto
a beneficio della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Articolo 81
-- Si applicano ai medici e ai veterinari condotti
le disposizioni relative alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni
dei sanitari.
Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni
stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli
enti locali.
TESTO UNICO [2/2]
Capo VIII
Dei servizi di assistenza e
profilassi demandati alla provincia
Articolo 82
-- L'amministrazione provinciale provvede all'impianto
e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della
provincia.
Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate
nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentito il consiglio provinciale
di sanità e la giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità,
tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza
industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio
di vigilanza igienica.
Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio
provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico
della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della
popolazione.
Articolo 83
-- Il laboratorio provinciale è costituito
di due reparti: l'uno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento
diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico.
Al laboratorio sono addetti vigili sanitari
per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei
comuni della provincia.
Al laboratorio sovraintende il medico provinciale,
il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego
del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e
indirizza le attività dei due reparti.
Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio
provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo
le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.
Articolo 84
-- Il rettorato provinciale delibera il regolamento
e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il
laboratorio provinciale.
Ciascun reparto deve avere un direttore, uno
o più coadiutori, uno o più assistenti.
Gli assistenti sono nominati dal preside in
seguito a pubblico concorso.
Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal
rettorato provinciale per promozione in seguito a concorso interno; il primo,
fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi
luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio
sfavorevole della commissione giudicatrice del concorso interno, anche le
nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.
Articolo 85
-- Ai concorsi pubblici per il personale dei
laboratori provinciali si applicano le norme stabilite nell'art. 36.
Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive
specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o
della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio
della professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età.
Indipendentemente dai limiti predetti, possono
essere ammessi ai concorsi:
1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà
di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso
le università e gli istituti di istruzione superiore;
2° coloro che alla data del bando di concorso
prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo
Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per
effetto di pubblico concorso.
Articolo 86
-- Il personale tecnico dei laboratori presta,
all'atto dell'assunzione in servizio, la promessa solenne di fedeltà e, dopo
aver conseguito la stabilità, il giuramento, preveduti dall'art. 38.
Detto personale acquista diritto alla stabilità
dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova.
Il periodo di prova è ridotto ad un anno per
coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni
pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro
laboratorio comunale, provinciale o di Stato.
Articolo 87
-- Le funzioni di direttore, di coadiutore
e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale
sanitario e di sanitario condotto.
Al detto personale è, inoltre, vietato:
a) di applicarsi, direttamente
od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria
soggetti a vigilanza igienica;
b) di attendere, direttamente
o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione
di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio
al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;
c) di comunicare i risultati
o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.
Articolo 88
-- Per le indagini di interesse privato, eseguite
nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico
dei richiedenti.
La misura del compenso e i casi per i quali
è dovuto sono stabiliti con decreto del ministro per l'interno.
La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
Articolo 89
-- Le somme riscosse dalla provincia, per i
compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della
gestione del laboratorio, detratto il cinquanta per cento che è devoluto a
favore del personale addetto al laboratorio.
La quota spettante a ciascun funzionario del
laboratorio non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo
dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.
Articolo 90
-- Si applicano al personale tecnico dei laboratori
provinciali le disposizioni degli art. 74, 75 e 76.
Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini
dell'art. 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano
ai competenti organi dell'amministrazione provinciale.
La commissione di disciplina per detto personale
è composta dal vice-prefetto, presidente, di due membri del consiglio provinciale
di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside
della provincia e di un rappresentante designato dall'associazione sindacale
giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Si applicano pure al personale dei laboratori
provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli art.
79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla
cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto
al reparto medico-micrografico, e alla cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.
Articolo 91
-- I vigili sanitari provinciali sono assunti
in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia.
La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata
con decreto del prefetto.
Essi:
a) vigilano sulle condizioni
igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla
salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici
esercizi;
b) compiono, alla dipendenza
dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale
o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli
stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti
attuati;
c) vigilano sull'esecuzione
delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
d) esercitano tutte
le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte
dalle leggi.
Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza
sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili
comunali.
Essi non possono entrare in funzione se non
dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.
Articolo 92
-- Le province hanno facoltà di integrare i
servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando
condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze
per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.
Se particolari condizioni sanitarie della provincia
lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto,
sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa,
può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai
servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni
o altre istituzioni pubbliche non provvedano.
Nei casi preveduti nel precedente comma, le
spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali,
vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni
interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il
prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni
finanziarie non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di
contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.
Il decreto indica la qualità dei servizi sanitari
integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni
eventualmente esonerati dal contributo.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento
del prefetto il ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore
di sanità e il consiglio di Stato.
Articolo 93
-- Le province hanno facoltà di provvedere
all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.
Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie,
sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere
adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259,
il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale
amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia
di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone l'estensione,
sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi
e degli istituti di assistenza e profilassi.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento
del prefetto il ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore
di sanità ed il consiglio di Stato.
Quando non sia diversamente provveduto con leggi
speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente
articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi
vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati.
Articolo 94
-- L'amministrazione provinciale concorre,
nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese
di spedalità sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero
degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertà, salvo
che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la
tubercolosi, a termini dell'art. 281 del presente testo unico.
Provvede inoltre al trattamento gratuito negli
istituti e negli ambulatori antirabici, per le persone ammesse alla assistenza
gratuita, a norma dell'art. 55.
Articolo 95
-- Ai servizi indicati negli art. 92, 93 e
94, le province possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate
le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Articolo 96
-- Al personale sanitario addetto ai servizi
di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituti stabilmente
dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli art. 92 e 93,
si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico
degli uffici sanitari comunali.
Articolo 97
-- Salva la competenza amministrativa del preside
o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei
servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovraintende
il medico provinciale.
Articolo 98
-- Il medico provinciale, in relazione alle
disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma
di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi
della provincia.
Il programma è deliberato dal preside della
provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il consiglio
provinciale di sanità.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO II
Esercizio delle professioni
e delle arti sanitarie e di
attività soggette a vigilanza
sanitaria.
Capo I
Dell'esercizio delle professioni
sanitarie.
Articolo 99
-- E' soggetto a vigilanza l'esercizio della
medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni
sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera
diplomata.
E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale
espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico
ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima
categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con regio decreto, su proposta del ministro
per l'interno, sentiti il ministro dell'educazione nazionale ed il consiglio
di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che
comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo
le norme che sono determinate nel decreto medesimo.
La vigilanza si estende:
a) all'accertamento
del titolo di abilitazione;
b) all'esercizio delle
professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.
Articolo 100
-- Nessuno può esercitare la professione di
medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria
visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia
conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma
delle vigenti disposizioni.
Chiunque intende esercitare in un comune una
di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare
il diploma nell'ufficio comunale.
Non sono soggetti a tale obbligo i medici e
i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire duecento a duemila.
Articolo 101
-- Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia
dell'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria,
può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata
abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio
di essa.
Articolo 102
-- Il conseguimento di più lauree o diplomi
dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti
sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato
con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I sanitari che facciano qualsiasi convenzione
con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non
ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172,
sono puniti con l'ammenda da lire 500 a 5000.
Articolo 103
-- Gli esercenti la professione di medico-chirurgo,
oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
a) A denunciare al podestà
le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
b) A denunciare in modo
circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento,
ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del
quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.
La denuncia, il cui contenuto deve rimanere
segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il
sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale
e dell'art. 4 del codice di procedura penale.
c) A denunciare al podestà
e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato
assistenza, la nascita di ogni infante deforme.
d) A denunciare alle
autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da
essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro,
anche parziale, di carattere permanente.
e) Ad informare il medico
provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità
pubblica.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 100 a lire 1000.
L'autorità giudiziaria comunica al prefetto,
per estratto, la sentenza passata in giudicato.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Del servizio farmaceutico.
Sezione I
Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare
una farmacia.
Articolo 104
-- L'autorizzazione ad aprire ed esercitare
una farmacia è data, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale
di sanità e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in
modo che non vi sia più di una farmacia per ogni cinquemila abitanti.
Quando particolari esigenze dell'assistenza
farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità,
lo richiedano, può stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio
della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni nuova farmacia
sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti.
Il numero delle autorizzazioni per le farmacie
rurali è determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso
quello della popolazione.
Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni
o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
Chiunque apra od eserciti una farmacia senza
la autorizzazione anzidetta, è punito con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire 500 a 2500.
Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia
all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.
Articolo 105
-- L'autorizzazione ad aprire ed esercitare
una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non può essere
concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto
e giudicato da apposita commissione, presieduta dal vice prefetto e composta
del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di una farmacista
e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno,
su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute,
competenti per territorio.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 106
-- L'ammissione al concorso, indicato nel precedente
articolo, non può essere consentita se non a chi:
sia cittadino italiano, maggiore di età e nel
possesso dei diritti civili;
sia iscritto nell'albo professionale dei farmacisti;
dimostri di possedere mezzi sufficienti per
il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione
o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.
Articolo 107
-- Nella graduatoria del concorso hanno titolo
di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista,
la cui farmacia sia stata messa a concorso, purché siano abilitati all'esercizio
della professione.
Articolo 108
-- L'apertura e l'esercizio di una farmacia
sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella
tabella n. 3 annessa al presente testo unico.
Il pagamento avviene in tre rate annuali, la
prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia.
Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dall'autorizzazione.
Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie
esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
In caso di morte del farmacista le rate non
scadute non sono più dovute.
La tassa predetta è ridotta alla misura di un
quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si
tratti di farmacia succursale, istituita, ai sensi dell'art. 116.
Articolo 109
-- Nel decreto di autorizzazione, indicato
nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere
la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica
locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione
è valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti
della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.
E' tuttavia data facoltà al prefetto, sentito
il consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello
stesso comune, di una farmacia da una sede a un'altra, quando in quest'ultima
sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate nella
pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura
di nuove farmacie nel comune, in dipendenza di quanto è disposto negli art.
104 e 375.
In mancanza di domanda e nella ipotesi preveduta
nel precedente comma, il prefetto, sentiti il podestà del comune, il consigliere
provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può autorizzare
l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica,
anche in deroga alle disposizioni contenute nei su richiamati articoli del
presente testo unico.
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi
degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.
Articolo 110
-- L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia,
che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario, di
rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste
e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuto nella farmacia
e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi
eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del
reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione
dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.
La commissione indicata nell'art. 105 accerta
la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e,
in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia,
con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste
e dotazioni.
Articolo 111
-- L'apertura e l'esercizio di una farmacia
non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta
dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste,
la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena
garanzia di buon esercizio.
Articolo 112
-- L'autorizzazione ad aprire ed esercitare
una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita
ad altri.
E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni
in una sola persona.
Chi sia già autorizzato all'esercizio di una
farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla
prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione
notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato
del concorso.
Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data
ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria, e, in mancanza, è bandito
un nuovo concorso.
Articolo 113
-- La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio
di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108
e 111:
a) per la dichiarazione
di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza
di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice
di commercio;
b) per mancato adempimento,
da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;
c) per volontaria rinuncia
dell'autorizzato;
d) per chiusura dell'esercizio
durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al
prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
e) per constatata, reiterata
o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri
fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno
alla incolumità individuale o alla salute pubblica;
f) per cancellazione
definitiva dall'albo dei farmacisti;
g) per perdita della
cittadinanza italiana;
h) per morte dell'autorizzato.
La decadenza stessa, escluso il caso indicato
nella lettera h), è pronunciata, con decreto, dal
prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.
Articolo 114
-- Le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione,
possono essere autorizzate dal prefetto, sentiti il consiglio provinciale
di sanità e la giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacie interne,
esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.
La decadenza dalla relativa autorizzazione è
pronunciata nel modo e nelle forme stabilite nell'articolo precedente:
a) per la fine dell'ente
o della istituzione;
b) per volontaria rinuncia;
c) per abituale negligenza
e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del
divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto
alla legale rappresentanza dell'ente.
Articolo 115
-- Per i comuni o centri abitati con popolazione
inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato
deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima,
è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato
in seguito a concorso.
L'indennità di residenza, in misura non superiore
alle lire quattromila annue, è determinata dalla commissione indicata nell'art.
105, sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere
relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte
del ministero dell'interno.
L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere,
in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà
corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto
comma dell'articolo 104.
Le disposizioni relative alla misura e alle
modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote
delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con
regio decreto su proposta del ministro per l'interno di concerto con quello
per le finanze.
Articolo 116
-- Per provvedere ai bisogni dell'assistenza
farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale
di sanità, può autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie
succursali, limitatamente a un periodo dell'anno che viene determinato nel
decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni,
ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia
stato dispensato dal costituire l'azienda separata.
Alle farmacie predette si applicano, in quanto
possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.
Articolo 117
-- L'autorizzazione preveduta nel precedente
articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite
negli art. 105 e seguenti del presente testo unico.
Al concorso possono partecipare soltanto i titolari
delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o
luogo di cura.
Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia,
è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al
titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso fra i titolari delle
farmacie della provincia.
Nei concorsi preveduti nel presente articolo,
a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore
vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione
o luogo di cura.
Articolo 118
-- Il titolare autorizzato all'esercizio della
succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata
inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120.
La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio
principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
DEll'esercizio della farmacia.
Articolo 119
-- Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia
è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa,
e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari
che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento
definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle
varie località e tenuto conto del riposo settimanale.
Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio
da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.
Il titolare di una farmacia, che intenda sospendere
o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno
un mese prima.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 500 a 2000.
Articolo 120
-- Il farmacista, autorizzato all'esercizio
della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva direzione
un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta
nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del
decreto di autorizzazione.
La designazione del farmacista direttore deve
essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni
prima dell'apertura della succursale.
L'obbligo della notificazione sussiste ugualmente
per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.
Articolo 121
-- Le farmacie delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza, prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore
responsabile un farmacista iscritto nell'albo professionale.
Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza
nella farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione
dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento
del prefetto è definitivo.
Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio
interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile,
un farmacista diplomato.
Articolo 122
-- La vendita al pubblico di medicinali a base
o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata
nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di
medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti
composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati
secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialità medicinali
debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione
esatta dei componenti con la indicazione delle fasi; la denominazione deve
essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 500 a 5000.
Articolo 123
-- Il titolare della farmacia deve curare:
a) che la farmacia sia
provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea
ufficiale;
b) che in essa si conservino
e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della
tariffa ufficiale dei medicinali;
c) che sia conservata
copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro
ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette
originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate
e dandone copia all'acquirente che la domandi.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 100 a 2000.
Il titolare deve inoltre curare che i medicinali,
dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso
di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'articolo
443 del codice penale.
Nei casi preveduti nel presente articolo, il
prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione
dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva,
può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113,
lettera e).
Articolo 124
-- Il ministero dell'interno ogni cinque anni
rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:
a) l'elenco dei prodotti
che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta
medica, anche quando detti prodotti sono parte di medicamenti composti o di
specialità medicinali;
b) l'elenco dei prodotti
la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizione;
c) l'elenco dei prodotti
che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza
delle speciali condizioni e restrizioni che sono determinate dal regolamento,
con l'indicazione delle quantità minime di vendita.
Articolo 125
-- Ogni due anni, a cura del ministero dell'interno,
è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.
I prezzi indicati nella tariffa non possono
essere superati.
Su tali prezzi è stabilito lo sconto minimo
che i farmacisti debbono, in ogni caso, concedere alle amministrazioni pubbliche
e private tenute per legge, regolamenti, statuti o tavole di fondazione alla
somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, e che abbiano, comunque,
carattere di opere di assistenza e beneficienza.
Il prezzo, cui possono essere venduti al pubblico
le specialità medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili
e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonchè i sieri, vaccini,
virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati deve essere segnato sull'etichetta.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 500 a lire 2000 e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un
mese.
Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto
può ordinare la chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva
può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai termini dell'art.
113.
Articolo 126
-- Il prefetto, quando la somministrazione
di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente
dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del
prodotto e di ordinarne il sequestro.
Articolo 127
-- Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie
debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni
straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale
è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia
o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.
Se il risultato dell'ispezione non sia stato
soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro
un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia
la decadenza dall'autorizzazione.
Articolo 128
-- I titolari delle farmacie sono tenuti al
pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella
tabella n. 3 annessa al presente testo unico.
La tassa predetta è ridotta alla misura di un
quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si
tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116.
La riscossione della tassa ha luogo con le forme
e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette,
in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli
uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.
Articolo 129
-- In caso di sospensione o di interruzione
di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali
sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale,
il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito
e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a),
per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio,
ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di
un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione
del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Delle professioni sanitarie
ausiliarie.
Sezione I
Delle infermiere diplomate.
Articolo 130
-- Le università con facoltà di medicina e
chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficienza e altri enti
morali, possono essere autorizzati con decreto del ministro per l'interno,
di concerto col ministro per l'educazione nazionale e sentito il consiglio
superiore di sanità, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Gli enti indicati nel comma precedente, quando
dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono
essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti
sanitarie visitatrici.
Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei
ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.
Articolo 131
-- Speciali comitati costituiti allo scopo
possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente,
ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Dette scuole possono essere erette in ente morale,
con decreto del ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di
sanità ed il consiglio di Stato.
Articolo 132
-- Il ministro per l'interno, sentito il consiglio
superiore di sanità, di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva
i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole
e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.
Articolo 133
-- Le scuole convitto professionali per infermiere
debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina
e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione
al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala,
infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno,
delle corsie dell'ospedale.
Qualora, in una determinata località, non sia
possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali
pubblici, il ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione
nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti
privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.
Articolo 134
-- Nelle scuole-convitto professionali per
infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici
competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere
affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana
il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti
negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio,
funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del
regno.
Articolo 135
-- Nelle scuole convitto le allieve compiono
un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.
Quelle che alla fine del biennio abbiano superato
apposito esame conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione
di infermiere.
Presso le scuole-convitto può essere istituito
un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.
Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma
di Stato per l'esercizio della professione di infermiere, abbiano superato
con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale
certificato di abilitazione.
Articolo 136
-- Nelle scuole specializzate per assistenti
sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste
del diploma per l'esercizio della professione di infermiera.
Esse compiono un corso annuale che comprende:
a) nozioni teorico-pratiche
impartite da insegnanti competenti;
b) un tirocinio pratico,
sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta
competenza e comprovata pratica.
Le allieve, che alla fine del corso abbiano
superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della
professione di assistente sanitaria visitatrice.
Articolo 137
-- Il diploma per l'esercizio della professione
di infermiera, conseguito ai sensi dell'art. 135, è necessario per ottenere
la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione
a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle
istituzioni pubbliche di beneficienza e di altri enti morali.
Il certificato di abilitazione a funzioni direttive,
indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione
di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera
negli ospedali indicati nel comma precedente.
Il possesso del diploma di assistente sanitaria
visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio
nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene
e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale
medico.
Articolo 138
-- Per la costruzione delle scuole prevedute
negli art. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle
vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il ministero dell'interno può concedere contributi
per il funzionamento di dette scuole.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Articolo 139
-- La levatrice deve richiedere l'intervento
del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto
o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi
fatto irregolare.
A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti
i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.
In caso di inosservanza di tale obbligo è punita
con l'ammenda fino a lire 500 e nei casi gravi, anche con l'arresto fino a
tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del codice penale quando
il fatto costituisca reato.
La levatrice ha inoltre l'obbligo di denunciare
al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale
abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante deforme.
La trasgressione a tale obbligo è punita con
l'ammenda da lire 100 a 1000.
TESTO UNICO [2/2]
Capo IV
Delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie.
Articolo 140
-- Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria
delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere
munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire
l'insegnamento delle arti medesime.
I limiti e le modalità di esercizio delle singole
arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del ministro per
l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.
La istituzione delle scuole indicate nel primo
comma è autorizzata con decreto reale promosso dal ministro per l'interno,
di concerto con quello per l'educazione nazionale.
Articolo 141
-- Chiunque, non trovandosi in possesso della
licenza prescritta nell'articolo precedente o dell'attestato di abilitazione
rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico,
esercita un'arte ausiliaria è punito con la multa da lire 500 a 1000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni
sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte
sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio
di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 142
-- Le licenze di abilitazione rilasciate ai
sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella
misura stabilita nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico.
TESTO UNICO [2/2]
Capo V
Dell'esercizio di attività
soggette a vigilanza sanitaria.
Sezione I
Articolo 143
-- Sono soggetti a vigilanza, agli effetti
della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e
preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi
minerali.
Sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della
tutela della sanità pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di
gas tossici.
Le autorità sanitarie possono, nell'interesse
della sanità pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio
delle sostanze indicate nei comma precedenti.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Delle officine di prodotti chimici e di preparati
galenici.
Articolo 144
-- L'apertura di nuove officine di prodotti
chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposto ad autorizzazione
del ministro per l'interno, il quale la concede sentito il consiglio superiore
di sanità, tenuta presente la opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze
del servizio e previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica
e per idoneità dei locali, dà affidamento per l'ottima qualità delle produzioni
e delle preparazioni.
L'autorizzazione è in ogni caso negata o revocata
quando risulti che l'officina non è diretta in modo continuativo da persona
munita di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in farmacia o di diploma
in farmacia e iscritta nell'albo professionale.
E' vietato il cumulo nella stessa persona della
direzione tecnica di più officine. E' pure vietato il cumulo della direzione
di una farmacia con la direzione di una officina, tranne che questa sia di
proprietà del farmacista e in diretta comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione,
ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti
è punito con l'ammenda da lire 500 a 5000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, ordina la chiusura dell'officina quando questa sia stata aperta senza
autorizzazione o sia diretta da persona non munita del titolo prescritto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 145
-- Nel corso di ciascun biennio le officine
indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale,
che può anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale
è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da
un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto.
Se il risultato dell'ispezione non è soddisfacente,
il proprietario o conduttore dell'officina è diffidato dal prefetto a mettersi
in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente,
il prefetto ordina la chiusura.
I proprietari o conduttori delle officine predette
sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura
stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati
di farmacie.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione III
Del commercio di sostanze velenose.
Articolo 146
-- Chiunque, non essendo farmacista o commerciante
di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere,
vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di
prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio
della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite
in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto
e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino
a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 2000.
Articolo 147
-- I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti
di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori
o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze
velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano
munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome
e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno
delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione.
In ogni caso debbono notare in un registro speciale
da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la
qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome
e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 2000. A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio
della professione o dell'arte fino a tre mesi.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione IV
Del commercio di sostanze stupefacenti e dei
provvedimenti per reprimerne gli abusi.
Articolo 148
-- L'elenco delle sostanze tossiche aventi
azione stupefacente è approvato con decreto del ministro per l'interno, sentito
il consiglio superiore di sanità, tenuto conto di quanto sia stabilito nelle
convenzioni internazionali.
Articolo 149
-- La coltivazione del papavero (papaver
somniferum L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver
luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del ministro per l'interno,
che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura
e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali è subordinata.
Chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi
il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie,
alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da lire 500 a 5000.
In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.
Articolo 150
-- La produzione dell'oppio grezzo e di altre
sostanze o preparati ad azione stupefacente non può aver luogo senza autorizzazione
del ministro per l'interno.
Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze
o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto
da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2000 a 10.000.
In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.
Articolo 151
-- Chiunque intende importare, esportare, ricevere
per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio
grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione
del prefetto della provincia nella quale risiede.
In caso di violazione si applicano le pene stabilite
nell'art. 446, comma primo, del codice penale.
Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione
le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze
anzidette a dose o forma di medicamento.
Articolo 152
-- Chiunque, essendo autorizzato a vendere
sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento,
lo vende e somministra senza prescrizione, o in quantità superiore a quella
prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o altro documento
equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina, cocaina
e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso
dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del ministro per l'interno,
sentito il consiglio superiore di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da lire 1000 a 10.000, sempre che il fatto non
costituisca reato più grave.
Articolo 153
-- Le pene stabilite nell'art. 446 del codice
penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo
scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni
contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una
necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.
Articolo 154
-- I medici chirurghi ed i veterinari, che
prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente, debbono
indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo
indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano
ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la
dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione
o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione
stessa la data e la firma.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 2000.
I direttori di ospedali, ambulatori, istituti
di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati
per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni
per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantità
occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case
e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel primo comma. Essi
debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati
acquistati, nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime.
Articolo 155
-- Chiunque, essendo autorizzato a vendere
sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione
di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o
a persona che non sia munita di carta di identità o di documento equivalente,
ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare
la prescrizione nel registro copia-ricette o di conservarla in originale è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 2000 a lire 5000.
In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto
oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari
a quella della pena inflitta.
Articolo 156
-- Il sanitario che assiste o visita persona
affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione
stupefacente, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica
sicurezza.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 2000.
Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda
è sostituito l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio
della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.
Articolo 157
-- Chi, a causa di grave alterazione psichica
per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque
pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente
ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.
L'ammissione nella casa di salute deve essere
chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica
sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.
In caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente
dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità
giudiziaria.
A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile,
le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.
Articolo 158
-- Il prefetto, indipendentemente dalla denuncia
all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione
alle disposizioni contenute nella presente sezione o a quelle sancite dagli
art. 445, 446, 447, 729 e 730 del codice penale, può ordinare la chiusura
temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni
stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 159
-- Con decreto del ministro per l'interno possono
essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli
affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti
nella materia.
Articolo 160
-- Ferma l'iniziativa del pubblico ministero
per i fatti che costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza
delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col regolamento,
spettano al ministro per l'interno, che li esercita a mezzo dei prefetti,
coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica
e, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi,
dalle capitanerie di porto e dai comandi di aeroporto.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione V
Della produzione e del commercio di specialità
medicinali.
Articolo 161
Art. 161. -- Nessuna officina di prodotti chimici
usati in medicina o di preparati galenici può produrre, a scopo di vendita,
una specialità medicinale, senza l'autorizzazione del ministro per l'interno.
Il proprietario o conduttore delle officine
predette che contravvenga alle disposizioni del precedente comma è punito
con l'ammenda da lire 200 a 2000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, può, in caso di recidiva, ordinare la chiusura dell'officina.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 162
-- Nessuna specialità medicinale può essere
messa in commercio senza registrazione da parte del ministero dell'interno.
La registrazione può essere concessa anche per
determinate serie e categorie di specialità.
Prima di concedere la registrazione, il ministero
ha facoltà di sottoporre la specialità a un esame diretto ad accertare:
a) se abbia una composizione
qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;
b) se i prodotti che
la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
c) se le eventuali indicazioni
terapeutiche corrispondano alla reale composizione del prodotto.
Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione,
alcuna responsabilità.
Articolo 163
-- Non possono in nessun caso essere registrate
specialità che vantino:
a) proprietà ed effetti
contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;
b) virtù terapeutiche
speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento.
Articolo 164
-- L'autorizzazione a produrre specialità medicinali
e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono
soggette a revoca.
Articolo 165
-- Le specialità medicinali registrate, che
venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere
una nuova registrazione da parte del ministero dell'interno.
Articolo 166
-- Le specialità medicinali provenienti dall'estero,
pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza
la preventiva registrazione del ministero dell'interno, a meno che non sia
diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.
A tali specialità sono estese, per quanto applicabili,
le disposizioni della presente sezione.
Articolo 167
-- E' data facoltà al ministro per l'interno,
sentito il consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità
medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico,
la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art.
123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della
ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.
Articolo 168
-- I produttori e commercianti di specialità
medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità,
delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata
la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
da lire 1000 a 5000.
A tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre
mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata
prodotta la specialità.
Il ministro per l'interno, indipendentemente
dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialità ovunque si
trovi e può ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata
prodotta la specialità non registrata o della quale sia stata revocata la
registrazione.
Articolo 169
-- Il farmacista che abbia messo in vendita
o detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle
quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata
la composizione, è punito con l'ammenda da lire 1000 a 3000, e con la sospensione
dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena
è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire 2000 a 6000 e della
sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai
quindici ai trenta giorni.
In caso di recidiva, può pronunciare la decadenza
dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113.
Articolo 170
-- Il medico o il veterinario che ricevano,
per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa,
allo scopo di agevolare, con prestazioni mediche o in qualsiasi altro modo,
la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico,
sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire 2000 a 5000.
La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.
Se il fatto violi pure altre disposizioni di
legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei
reati.
La condanna all'arresto importa la sospensione
dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata
della pena inflitta.
Articolo 171
-- Il farmacista che riceva per sé o per altri
denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare
in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati
nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali
abbia pure accettata la vendita, è punito con l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda da lire 2000 a 5000.
La pena è sempre dell'arresto in caso di recidiva.
Se il fatto violi altre disposizioni di legge,
si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei
reati.
La condanna all'arresto importa la sospensione
dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata
della pena inflitta.
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione
penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per
un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza
dall'esercizio della farmacia.
Articolo 172
-- Le pene stabilite negli art. 170 e 171,
primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette
al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità.
Se il fatto sia commesso dai produttori o dai
commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli,
il ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale,
può ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale
ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso
di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.
Il ministro può, inoltre revocare la registrazione
delle specialità medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per
la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
Articolo 173
-- E' vietato il commercio, sotto qualsiasi
forma, dei campioni medicinali.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 500 a 2000.
Articolo 174
-- Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione
a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere
registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di
vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel
regolamento.
Nel regolamento sono determinati anche i prodotti
che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialità medicinali
e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi
forma, relativa al commercio di esse.
Articolo 175
-- Il parere del consiglio superiore di sanità
deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione
di una specialità medicinale.
Articolo 176
-- A cura del ministero dell'interno è pubblicato,
ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale
delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per
le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta
la revoca della registrazione.
Articolo 177
-- E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere
in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialità
medicinali registrate dal ministero, indicato nell'articolo precedente.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 50 a 200.
Articolo 178
-- I produttori di specialità medicinali sono
tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella n.
5 annessa al presente testo unico.
Le forme e i mezzi per la riscossione di tali
tasse sono stabiliti nel regolamento.
Articolo 179
-- Con decreto del ministro per l'interno possono
essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli
affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti
nella materia.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione VI
Della fabbricazione e vendita e dell'impiego
dei sieri, vaccini e prodotti assimilati e della preparazione degli autovaccini.
Articolo 180
-- Nessuno può fabbricare senza l'autorizzazione
del ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine
e ogni altro prodotto simile determinato con decreto del ministro stesso.
La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti
sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne
la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorità sanitaria
comunale.
Il ministro per l'interno, sentito il consiglio
superiore di sanità, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti,
prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo
nell'istituto di sanità pubblica, per verificarne l'innocuità, la purezza
ed eventualmente l'efficacia.
La spesa del controllo è a carico del produttore.
Articolo 181
-- Lo smercio nel regno dei prodotti indicati
nell'articolo precedente, preparati all'estero, può essere autorizzato dal
ministro per l'interno, su parere favorevole del consiglio superiore di sanità,
quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie
equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.
E' salvo in ogni caso il diritto di sottoporre
a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche
se il controllo medesimo sia fatto all'estero.
Articolo 182
-- I prodotti opoterapici, quelli chimici chemioterapici,
con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od
organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico
sono soggetti alle norme della presente sezione.
Il parere del consiglio superiore di sanità
deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi
di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel
comma primo dell'art. 180.
Articolo 183
-- Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine
e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e
curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere
fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali,
i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.
Articolo 184
-- L'impiego a scopo profilattico o terapeutico
di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonché di prodotti
opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri
che possono essere determinati con decreto del ministro per l'interno, sentito
il consiglio superiore di sanità, anche se non preparati a scopo di vendita,
e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella
presente sezione, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero,
siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto,
sotto la responsabilità del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio
nel quale avviene l'impiego stesso.
Dell'applicazione il dirigente deve conservare
esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'amministrazione o
dell'ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono.
Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati
nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con
la indicazione delle persone trattate, anche all'ufficiale sanitario comunale
e da questo al medico provinciale.
Articolo 185
-- Il prefetto, sentito il medico provinciale,
può, in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo
precedente.
Il prefetto dà comunicazione del divieto al
ministero dell'interno e, a mezzo del podestà, al capo dell'amministrazione
interessata.
Articolo 186
-- La preparazione degli autovaccini deve essere
effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza
igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione dal ministero dell'interno
a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio
e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato.
Articolo 187
-- Il ministero dell'interno pubblica annualmente
l'elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli art.
180, 181 e 182.
Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio
nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Articolo 188
-- Il contravventore alle disposizioni della
presente sezione è punito con l'ammenda da lire 1000 a 3000 e, in caso di
recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 2000 a 6000.
Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata
a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la
sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.
Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale,
può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata
revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina
o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione VII
Del commercio di presidi medici e chirurgici.
Articolo 189
-- I presidii medici e chirurgici non possono
essere posti in commercio senza autorizzazione del ministro per l'interno.
Il regolamento determina i presidii ai quali
debba essere applicata tale disposizione e le modalità che debbono essere
osservate nel commercio di essi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino
a tre mesi e con l'ammenda da lire 1000 a 5000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da
tre mesi a un anno delle fabbriche, depositi o rivendite: può inoltre procedere
al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi
in commercio ovunque si trovino.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione VIII
Della fabbricazione e vendita di oggetti di
gomma destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili.
Articolo 190
-- E' vietato importare, fabbricate, vendere
o ritenere per vendere:
a) poppatoi a tubo,
nonché parti staccate di essi destinate a comporli;
b) succhiatoi o succini
per bambini non formati di gomma elastica piena.
Il contravventore a tale divieto è punito con
l'ammenda da lire 100 a 1000.
Articolo 191
-- La gomma elastica vulcanizzata, con la quale
sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle,
gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili,
fabbricati nel regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio,
arsenico o altra sostanza nociva.
Gli oggetti di gomma predetti debbono portare
la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.
Il contravventore a tali prescrizioni è punito
con l'ammenda da lire 100 a 1000.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione IX
Dell'assistenza sanitaria negli ospedali,
negli ambulatori, negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti.
Articolo 192
-- Spetta all'autorità sanitaria centrale e
all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento
sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti.
L'ordinamento dei servizi sanitari e quello
del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive
amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto reale, su proposta
del ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di sanità e il
consiglio di Stato.
Articolo 193
-- Nessuno può aprire o mantenere in esercizio
ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica,
gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico,
case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto,
il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale
di sanità.
L'autorizzazione predetta è concessa dopo che
sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge
di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si dà alloggio per mercede.
Il contravventore alla presente disposizione
ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione,
è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 5000 a 10.000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica
o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte
o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto
può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali
fossero constatate violazioni delle prestazioni contenute nell'atto di autorizzazione
od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere
superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione X
Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici,
di cure fisiche ed affini. -- Delle acque minerali naturali ed artificiali.
Articolo 194
-- Non possono essere aperti o posti in esercizio
stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche
di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano,
anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione
del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio
provinciale di sanità.
Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti
o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione del prefetto
o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione,
è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, ordina la chiusura degli stabilimento, gabinetti o ambulatori suddetti,
aperti o esercitati senza l'autorizzazione. Il provvedimento del prefetto
è definitivo.
Articolo 195
-- Chiunque possiede apparecchi radiologici,
usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al
prefetto.
Chiunque detiene sostanze radioattive comunque
confezionate, per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a
enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale
autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della
taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione
delle sostanze radioattive.
Il contravventore alle disposizioni predette
è punito con l'ammenda da lire 200 a 1000.
Articolo 196
-- L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art.
194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate
al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa
al presente testo unico.
I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti
medici preveduti nell'art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa
annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.
La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai
possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo
precedente.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette,
per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficienza,
di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.
Articolo 197
-- E' vietato l'impiego dei raggi Röntgen e
dal radio a scopo terapeutico ai sanitari che non siano provvisti di diploma
di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta
nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano
ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 500 a 5000.
La disposizione del primo comma non si applica
per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle cliniche
universitarie e negli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato
o che siano stati giuridicamente riconosciuti.
Articolo 198
-- I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi
radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome
e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente
risiede.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino
a lire 300.
Articolo 199
-- Non possono essere aperti o posti in esercizio
stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali,
senza autorizzazione del ministro per l'interno.
L'autorizzazione è pure richiesta per l'importazione
nel regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti
comma è punito con l'ammenda da lire 200 a 5000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati
senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 200
-- La concessione per la ricerca e l'utilizzazione
di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono
dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione XI
Della pubblicità in materia sanitaria.
Articolo 201
-- E' necessaria la licenza del prefetto per
la pubblicità, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente
mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali,
presidii medici e chirurgici, ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica
o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali,
idropinici, idroterapici, di cure fisiche e affini, acque minerali, naturali
o artificiali.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto
può sentire l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta,
competente per territorio.
Il contravventore alle disposizioni contenute
nel primo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da
lire 1000 a 5000.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO III
Dell'igiene del suolo e dell'abitato.
Capo I
Delle condizioni igieniche
concernenti
Articolo 202
-- Ferme le disposizioni riguardanti le acque
pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre
leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle
acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei
luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni
contenute nei regolamenti locali d'igiene.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 2000 e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Delle condizioni igieniche
per la coltivazione delle piante
Articolo 203
-- La macerazione del lino, della canapa e
in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica,
essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con
le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali
regolamenti approvati dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia
corporativa e il consiglio provinciale di sanità.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino
a lire 200.
Articolo 204
-- La coltivazione del riso è soggetta per
ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale,
intesi i podestà dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione,
il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia
corporativa, ed approvato con decreto reale su proposta del ministro per l'interno,
sentito quello per le corporazioni.
Articolo 205
-- Il regolamento deve determinare:
a) le distanze minime
di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
b) le norme relative
al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
c) le tolleranze, quanto
alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non
sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
d) le condizioni alle
quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non
ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente
testo unico;
e) la durata e la distribuzione
dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura
del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
f) le norme per l'assistenza
medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative
alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
g) le altre norme occorrenti
a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
Articolo 206
-- Chiunque intenda attivare nuove risaie deve,
entro il mese di novembre, presentare al podestà apposita dichiarazione nella
quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.
La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio
deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestà
e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.
Agli effetti di questa disposizione la risaia
è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione
del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto
conto della rotazione agraria.
Articolo 207
-- Ogni controversia relativa all'attivazione
di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza
del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il
termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.
Decorso detto termine il prefetto provvede,
entro un mese, con decreto motivato inteso il consiglio provinciale dell'economia
corporativa.
Articolo 208
-- Il prefetto, intesi i podestà dei comuni
interessati e il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può vietare
la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
Articolo 209
-- Quando le risaie siano attivate od estese
in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il prefetto ingiunge
al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il
quale ordina con suo decreto la distruzione delle risaie a spese del contravventore
stesso.
Le spese per la distruzione sono ricuperate
coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge
comunale e provinciale.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 5000.
Articolo 210
-- Il divieto della coltivazione a riso e la
distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non dànno diritto
ad indennizzo.
E' invece ammessa la revisione dell'estimo catastale,
agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione
o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi
o regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base
alla coltura a riso.
Articolo 211
-- La somministrazione gratuita del chinino
a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente
o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico
del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro
di zone dichiarate malariche.
La relativa spesa è ripetuta dalla provincia
nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316.
Il contravventore all'obbligo predetto è punito
con l'ammenda da lire 200 a 5000.
Articolo 212
-- I comuni, nei quali si verifica la temporanea
immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso,
sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica
e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.
La spesa relativa è anticipata dal comune ed
è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo
applicato in base alla aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa
e il reddito totale imponibile delle terre predette.
Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari
in aggiunta alla sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso
con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette,
a mezzo degli esattori comunali.
Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso
del contributo.
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente,
il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune,
salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.
Articolo 213
-- Le abitazioni dei lavoratori, impiegati
nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate
alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi
temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono
possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento,
prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture
di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.
I dormitori dei lavoratori avventizi debbono
inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli
uomini dalle donne.
In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate
squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per
la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale
protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio
isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra
malattia infettiva e diffusiva.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 5000.
Articolo 214
-- Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia,
il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua
potabile di buona qualità e quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente
impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente
immigrati.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte
del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze
alimentari di buona qualità.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 5000.
Articolo 215
-- Ferma la competenza generica degli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza
sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza
necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori,
nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Delle lavorazioni insalubri.
Articolo 216
-- Le manifatture o fabbriche che producono
vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo
pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in
due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono
essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda
quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore
della sanità, è approvato dal ministro per l'interno, sentito il ministro
per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione
dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura
che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta
nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale
che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele,
il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura
compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso
per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse
della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate
cautele.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 2000.
Articolo 217
-- Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli
di acqua, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche,
possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà
prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo
e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere
di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale
e provinciale.
TESTO UNICO [2/2]
Capo IV
Dell'igiene degli abitati urbani
e rurali
Articolo 218
-- I regolamenti locali di igiene e sanità
stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle
abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal ministro per l'interno.
I detti regolamenti debbono contenere le norme
dirette ad assicurare che nelle abitazioni:
a) non vi sia difetto
di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle
acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo
da non inquinare il sottosuolo;
c) le latrine gli acquai
e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni
dannose o infiltrazioni;
d) l'acqua potabile
nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.
I regolamenti prefettizi debbono, inoltre, contenere
le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche
e per il loro smaltimento.
Articolo 219
-- Il prefetto, sentito il consiglio provinciale
di sanità e quello dell'economia corporativa, determina le modalità secondo
le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo
nei riguardi della salubrità degli abitati rurali, avute presenti le speciali
condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia.
In ogni caso, debbono essere determinate le
condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori
avventizi, quelle per l'approvigionamento idrico, per le latrine e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
Articolo 220
-- I progetti per le costruzioni di nuove case,
urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni,
che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti
debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere
dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.
Articolo 221
-- Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo
precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il
quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un
ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in
conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati
e che non sussistano altre cause di insalubrità.
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni
del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.
Articolo 222
-- Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario
o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa
o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Articolo 223
-- Il proprietario di casa rurale adibita per
abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà,
è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite
nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino,
ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.
In caso che il proprietario non provveda, il
podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce
al prefetto, il quale richiede all'ufficio del genio civile la perizia dei
lavori occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al
proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti
strettamente necessari.
Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione
dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti
nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Articolo 224
-- I proprietari di fondi coltivati mediante
l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel
comune o nei comuni dove i fondi sono posti, ha l'obbligo di provvedere gli
operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto
conto delle condizioni e della natura della località.
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio
con le modalità stabilite nell'articolo precedente.
Articolo 225
-- Quando i contratti per l'esecuzione di lavori
a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici
includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei
lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione
medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le
norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura,
ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei
rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone
alloggiate.
Il prefetto, quando lo ritenga necessario per
il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi
o perchè vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare,
sentiti il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia
corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute
degli operai.
L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme
contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito dal
provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme
stesse.
Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti
comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto
ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della
legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a
carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante,
che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione
dal medesimo prestata.
Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso
il ricorso al ministro per l'interno.
Articolo 226
-- Non può essere in alcun caso permessa l'apertura
di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali,
sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque
insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono
in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire
all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque
siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano
state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale
di igiene e sanità.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 1000 a 2000.
Articolo 227
-- E' vietato immettere nei corsi di acqua,
che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto
indicati nell'articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente
sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria.
Il prefetto, sentito il consiglio provinciale
di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della
velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado
di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e
della piscicoltura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla
quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua
senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie
prima della immissione.
Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre
l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti
nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Articolo 228
-- I progetti per la costruzione di acquedotti,
fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni
genere, preparati da comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col
concorso dello Stato, sono sottoposti al parere del consiglio provinciale
di sanità; e del consiglio superiore di sanità quando importano una spesa
superiore alle lire 500.000.
L'approvazione dei progetti medesimi e l'approvazione
dei mutui relativi hanno luogo, in ogni caso, secondo le disposizioni della
legge comunale e provinciale e della legge sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
Sono ugualmente sottoposti a preventivo esame
del consiglio superiore di sanità i progetti per la costruzione delle opere
sopraindicate da parte di altri enti pubblici, anche se queste debbano essere
costruite a spese o col concorso dello Stato.
Articolo 229
-- I progetti di opere per la provvista di
acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case
e borgate rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale,
sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità; e del consiglio
superiore di sanità se si tratta di acquedotti rurali o di altre opere che
interessano più province.
Articolo 230
-- Sono sottoposti al parere del consiglio
superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori
particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano
regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti.
Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale
di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli
altri comuni.
Articolo 231
-- Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione
prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai
fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podestà, che la concede
su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.
Contro il provvedimento del podestà, è ammesso
ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.
La decisione del prefetto è definitiva.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 1000.
Articolo 232
-- La vigilanza sulle prescrizioni igieniche
sugli alberghi, oltre che al podestà, spetta anche all'ente nazionale per
le industrie turistiche.
Il podestà, anche su proposta dell'ente nazionale
delle industrie turistiche, sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo
è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei
locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere
all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Se
l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura
dell'albergo.
Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura
oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso
al prefetto che decide sentito il medico provinciale.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Quando un albergo si trovi posto in zona malarica
e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura,
debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario,
misure efficaci di difesa antianofelica.
TESTO UNICO [2/2]
Capo VI
Delle stalle e concimaie.
Articolo 233
-- Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite
a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad
evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 100 a 1000.
Articolo 234
-- Le dimensioni minime, in rapporto al numero
medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche
delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni,
della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza
locale, con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia
corporativa.
Articolo 235
-- Sono esonerati dall'obbligo della concimaia
i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
Articolo 236
-- Chiunque tiene in esercizio una stalla è
tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito
di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo
precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze
immediate delle abitazioni.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino
a lire 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
Articolo 237
-- I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione
e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione
del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.
Le dimensioni e le altre caratteristiche di
tali depositi, nonchè le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione
del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato
dal comune in conformità delle norme date dal consiglio provinciale dell'economia
corporativa.
Articolo 238
-- Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati
urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia
propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti
entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti
ai sensi dell'articolo precedente.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 100 a 1000.
Articolo 239
-- Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi
debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento.
Articolo 240
-- La violazione delle norme indicate negli
art. 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti
di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari
e dagli agenti comunali.
Articolo 241
-- Gli istituti che esercitano il credito a
favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento
rateale in dieci anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente
capo.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO IV
Della tutela igienica dell'alimentazione, dell'acqua
potabile e degli oggetti di uso personale.
Sezione I
Della vigilanza igienica sulla genuinità e
salubrità degli alimenti e delle bevande.
Articolo 242
-- Sono soggetti a vigilanza, per la tutela
della sanità pubblica, i fabbricanti e i commercianti di sostanze alimentari
e di bevande di ogni specie.
A tale scopo le autorità sanitarie possono fare
eseguire ispezioni e visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze
e bevande anzidette.
Articolo 243
-- Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, può disporre la chiusura dell'esercizio da un mese a un anno contro
chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce
per il consumo sostanze destinate per l'alimentazione, che siano riconosciute
non genuine o corrotte o adulterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Nei casi di recidiva o di particolare gravità,
il prefetto può ordinare la chiusura definitiva dell'esercizio.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Del consumo del granturco per l'alimentazione
dell'uomo.
Articolo 244
-- Chiunque detiene per il commercio, pone
in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco
immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia
in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che,
sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque
deteriorati è punito con la multa da lire 300 a 2000.
Articolo 245
-- E' vietata l'introduzione nel regno, per
uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche
se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini
di deposito.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 300 a 2000.
Articolo 246
-- Sono soggette ad autorizzazione del prefetto
o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione
e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco
e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.
La mancanza della predetta autorizzazione dà
luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni
penali.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 300 a 2000.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione III
Dell'igiene dei recipienti destinati alla
preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande.
Articolo 247
-- Chiunque con la cattiva stagnatura, o in
altro modo, rende nocivi alla salute utensili o recipienti destinati alla
preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per
il commercio o pone in commercio tali oggetti è punito con l'ammenda da lire
300 a 2000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, può ordinare la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione IV
Articolo 248
-- Ogni comune deve essere fornito, per uso
potabile, di acqua pura e di buona qualità.
Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente
ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto
del prefetto, obbligato a provvedersene.
Articolo 249
-- Chiunque contamini l'acqua delle fonti,
dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua
potabile è punito con l'ammenda da lire 300 a 5000, salvo l'applicazione delle
pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa
per la salute pubblica.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione V
Dei colori nocivi alla salute.
Articolo 250
-- Il ministro per l'interno, sentito il parere
del consiglio superiore di sanità, approva l'elenco dei colori nocivi, che
non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari
e delle bevande e di quelli che non possono essere usati per la colorazione
delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte destinate a involgere sostanze
alimentari o altri oggetti di uso personale o domestico.
Chiunque impiega in qualsiasi modo i colori
compresi nel suddetto elenco per la colorazione delle sostanze od oggetti
sopra specificati, ovvero vende tali sostanze od oggetti è punito con l'ammenda
da lire 200 a 2000.
In caso di recidiva il prefetto può ordinare
la chiusura dell'opificio o del negozio per un periodo non superiore a tre
mesi.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione VI
Dell'uso di alcool diversi dall'etilico.
Articolo 251
-- E' vietato importare, fabbricare, detenere
per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o
altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti,
profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura
o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in
generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico
o altri alcool diversi dell'etilico.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 1000 a 3000.
Articolo 252
-- Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo
precedente:
a) Le piccolissime quantità
di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute
in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande
stesse come le acquaviti e prodotti similari.
La quantità di alcool metilico o di altri alcool
diversi dall'etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita
dal ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.
b) Le soluzioni di formaldeide
e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità
di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO V
Provvedimenti contro le malattie
infettive e sociali.
Capo I
Delle misure contro la diffusione
delle malattie infettive
Articolo 253
-- Il ministro per l'interno determina con
suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanità, quali siano le
malattie infettive che dànno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese
nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
Articolo 254
-- Il sanitario che nell'esercizio della sua
professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva
o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente
farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli,
se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione
delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 300 a 5000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto
fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti
disciplinari del caso.
Articolo 255
-- Le denuncie di malattie infettive e diffusive
o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente
comunicate dal podestà al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale,
dal prefetto al ministero dell'interno. Quando la gravità del caso lo esiga,
il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali,
delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare
medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per
assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone
sollecitamente il ministro per l'interno.
Articolo 256
-- I medici condotti e gli altri medici esercenti
nei comuni nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere
epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria
per i servizi di assistenza e di profilassi.
Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente
chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.
Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito
con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500 a 5000.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che
siano iscritti alla cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto
nel testo unico 1° maggio 1930, n. 680; a quelli non iscritti si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi
sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
Articolo 257
-- Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato
all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire
o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia
stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal ministro per l'interno,
a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario
risiede.
Sono applicabili ai medici preveduti nel presente
articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo
comma dell'articolo precedente.
Il contravventore alle disposizioni date dal
prefetto o dal ministro per l'interno è punito con l'arresto fino a sei mesi
e con l'ammenda da lire 500 a 5000.
Articolo 258
-- Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune
in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è
tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle
prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali
venga richiesto dal podestà.
Il provvedimento del podestà è preso su parere
dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.
Il contravventore è punito coll'arresto fino
a tre mesi e coll'ammenda da lire 200 a 2000.
Articolo 259
-- I comuni provvedono ai servizi di profilassi,
assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante
consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge
comunale e provinciale.
Il prefetto può dichiarare obbligatori tali
consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo
comma dell'art. 93.
Articolo 260
-- Chiunque non osserva un ordine legalmente
dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo
è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200 a 4000.
Se il fatto è commesso da persona che esercita
una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.
Articolo 261
-- Il ministro per l'interno, quando si sviluppi
nel regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze
speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di
servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la
diffusione della malattia stessa.
Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Articolo 262
-- Non possono essere addette alla preparazione,
manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente
subito la visita dell'ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone
medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di
essa che le mettano in condizione di contagiare altri.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 2000.
Chiunque assume o trattiene in servizio, per
la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona che,
anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia
risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con la reclusione
da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a carico di chi, malgrado
la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle
condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione,
manipolazione e vendita di alimenti e bevande.
Il podestà, quanto ritenga che possano sussistere
i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli
opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari alla
tutela della salute pubblica.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Delle misure d'igiene contro
le mosche.
Articolo 263
-- Il ministro per l'interno è autorizzato
a emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per impedire la moltiplicazione
e la disseminazione delle mosche. Speciali misure dovranno essere ordinate:
a) negl'istituti di
ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività;
b) negli stabilimenti
di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi
pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.
Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del regno e possono avere vigore il giorno stesso della loro
pubblicazione.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Delle misure contro la diffusione
delle malattie infettive
Articolo 264
-- I veterinari, i proprietari o detentori,
a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori
di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà del luogo,
dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame,
accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non
riferibile a malattia comune già accertata.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 100 a 1000.
L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze,
può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le
disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la
diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.
Il contravventore a tali disposizioni è punito
con l'ammenda da lire 200 a 2000.
Articolo 265
-- Nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonite
contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario
provinciale, può, con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione
degli animali riconosciuti infetti quando ciò sia necessario a impedire la
diffusione della malattia.
In tali casi ai proprietari è concessa un'indennità
fino alla metà del valore dell'animale e in ogni caso non superiore a lire
600 per ogni capo di bestiame.
L'importo della indennità è a carico dello Stato
e della provincia in parti uguali.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
TESTO UNICO [2/2]
Capo IV
Delle misure speciali di profilassi
e assistenza per alcune
Sezione I
Della vaccinazione antivaiolosa e della conservazione
del vaccino.
Articolo 266
-- La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria
entro il primo semestre dalla nascita e deve essere ripetuta nel semestre
successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo
i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non
poter subire la vaccinazione, la quale dovrà, però, essere eseguita nel semestre
successivo od appena cessino le ragioni della contro indicazione.
E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo
anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria
per pericolo di diffusione del vaiolo.
Articolo 267
-- Il vaccino antivaioloso è conservato in
luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è
inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano
richiesta alla prefettura.
Sono a carico della provincia le spese occorrenti
per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale
e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.
Sono a carico dei comuni le spese per il servizio
di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.
E' in facoltà della provincia di integrare il
servizio di vaccinazione e rivaccinazione.
Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria
con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel secondo comma dell'art.
92.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Disposizioni per combattere la tubercolosi.
Articolo 268
-- Spetta al ministero dell'interno la direttiva
tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro
la tubercolosi.
E' sottoposto a vigilanza del ministero dell'interno
e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi
ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi
e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo
della medesima malattia
Il ministero dell'interno vigila sull'esecuzione
delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi
a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.
Articolo 269
-- Ad assicurare i servizi di profilassi e
di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:
1° i consorzi provinciali antitubercolari, le
province, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la
cura della tubercolosi;
2° l'Istituto nazionale fascista della previdenza
sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità
stabilite dalle leggi speciali o dal rispettivi statuti.
Articolo 270
-- Il consorzio provinciale antitubercolare,
istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:
a) di promuovere e agevolare
la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi,
anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;
b) di coordinare e disciplinare
il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere
la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze
per i provvedimenti di competenza;
c) di vegliare alla
protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo
al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore
le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la
cura della tubercolosi;
d) di integrare con
i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso,
di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;
e) di promuovere e disciplinare,
nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del ministero dell'interno,
la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.
Articolo 271
-- Il consorzio provinciale antitubercolare
è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.
Quando l'istituzione di opere antitubercolari
è promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo
precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed
il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata
con decreto del ministro per l'interno, sentiti i consigli provinciali di
sanità e le giunte provinciali amministrative delle province interessate.
Articolo 272
-- La provincia e i comuni che la compongono,
nonchè gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia
azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale
antitubercolare.
Possono farne parte, su loro domanda, anche
le congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali
legalmente riconosciute, nonchè le associazioni private, gli istituti di previdenza
e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono
la loro attività nella provincia.
Lo statuto del consorzio determina la misura
del contributo consorziale.
Al consorzio provinciale sono applicabili le
disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale
e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.
Articolo 273
-- Il consorzio provinciale antitubercolare
è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo
presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto,
dei quali uno scelto fra i componenti del consiglio provinciale di sanità,
uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente
riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti
consorziati.
I componenti elettivi durano in carica tre anni
e possono essere rinominati.
Il direttore del consorzio interviene alle sedute
del comitato con voto consultivo.
Articolo 274
-- Il ministro per l'interno, per gravi ragioni
di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere
il comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario,
il quale esercita tutte le attribuzioni del comitato stesso.
Articolo 275
-- Il consorzio provinciale antitubercolare
sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio
al prefetto per l'approvazione.
Copia del bilancio, appena approvato, viene
dalla prefettura comunicato al ministero dell'interno.
Articolo 276
-- L'amministrazione provinciale ha l'obbligo
di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio
provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli
uffici stessi.
Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio
è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione
provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.
Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano,
il consorzio può, con deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa,
sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale
proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria,
fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo
e secondo comma del presente articolo.
In tal caso uno speciale regolamento, deliberato
dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla giunta provinciale amministrativa,
provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.
Articolo 277
-- Il personale addetto ai servizi tecnici
del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:
a) del direttore del
consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
b) del personale medico
del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
c) delle assistenti
sanitarie visitatrici.
Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario
provinciale, ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico
chirurgo.
Articolo 278
-- Il personale addetto ai servizi tecnici
del consorzio è nominato in seguito a pubblico concorso, indetto dall'amministrazione
del consorzio.
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti
del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione,
purchè non abbiano oltrepassato i quarant'anni di età.
La nomina è fatta nella persona del vincitore
del concorso per la durata di un quinquennio e può essere confermata per successivi
quinquenni.
Si applicano a detto personale le disposizioni
stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati
della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli Istituti
di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e
prestiti e degli istituti di previdenza.
Articolo 279
-- La prefettura prima di procedere all'esame
dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e
tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio
provinciale anti-tubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue
eventuali osservazioni.
Articolo 280
-- Il ricovero d'urgenza degli ammalati di
tubercolosi è disposto dal podestà o dal prefetto secondo le norme della legge
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente
del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto nazionale fascista
per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza.
Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute,
le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici
un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo
di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso
nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statuarie, estendono
la loro azione.
Articolo 281
-- La competenza passiva delle spese di spedalità
per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata:
a) per i ricoveri di
urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di
beneficienza;
b) per il ricovero degli
assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi.
In tutti gli altri casi le spese di spedalità
sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso
da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale
scopo nel bilancio.
Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari
le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa
nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà. E',
però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all'amministrazione
della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico
degli stessi.
Articolo 282
-- In appositi capitoli del bilancio del ministero
dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare
in:
a) contributi per il
funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;
b) contributi ai comuni,
alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficienza, ai consorzi ed
altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi
tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i
bambini al contagio;
c) sussidi diretti a
favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza
agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;
d) sussidi per corsi
di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico
specializzato, medico e ausiliario.
Le somme disponibili alla fine dell'esercizio
finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate
in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.
Articolo 283
-- I contratti, aventi per oggetto la donazione,
l'acquisto, la costruzione, l'adattamento o l'arredamento di pubblici istituti
di cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle
ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione III
Disposizioni per combattere il tracoma.
Articolo 284
-- I medici sono tenuti a denunciare qualunque
caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione
e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 300 a 5000.
Articolo 285
-- Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate
in appositi capitoli del bilancio del ministero dell'interno:
a) le somme da erogare
in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi
e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;
b) le somme da erogare
in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoriale ed ospedaliera
del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche
oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.
Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio
finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.
Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine
di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito
o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione IV
Disposizioni per combattere la lebbra.
Articolo 286
-- Le persone affette da manifestazioni contagiose
di lebbra sono accolte e curate negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche
o degli ospedali comuni.
Le spese di spedalità per gli ammalati poveri,
limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello
Stato e gravano sul bilancio del ministero dell'interno.
E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri,
aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano,
per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei
rispettivi statuti e regolamenti.
Articolo 287
-- Il ministro per l'interno, per l'istituzione,
nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente,
stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti
i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni
per l'ammissione alla cura e la retta di spedalità.
Questa non può superare la media fra la retta
di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria,
si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione
dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.
Articolo 288
-- I medici condotti e gli altri medici esercenti
non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione
ai poveri che siano affetti da lebbra.
La vidimazione è fatta senza spese.
Articolo 289
-- Il ministro per l'interno ha facoltà di
concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi
e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti
indicati nell'art. 286, nonché degli speciali luoghi di cura destinati al
ricovero degli infermi di lebbra.
Possono pure essere concessi sussidi ai comuni
per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi,
dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.
Articolo 290
-- Per ciascun esercizio finanziario è stanziato
in speciale capitolo del bilancio del ministero dell'interno il fondo necessario
per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione V
Disposizioni per la profilassi delle malattie
veneree.
Articolo 291
-- Agli effetti del presente testo unico si
intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione
sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiosità.
Articolo 292
-- I medici sono tenuti a denunciare qualsiasi
caso di malattia venerea accertato:
negli istituti di ricovero e di cura, negli
opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari;
nei locali di meretricio e in persona delle
meretrici soggette a vigilanza.
Debbono inoltre denunciare qualsiasi caso di
sifilide trasmessa per baliatico di oftalmoblenorrea.
Chi trascuri di eseguire le denuncie è punito
con l'ammenda da lire 300 a lire 5000.
Articolo 293
-- Il medico, che visiti o abbia in cura un
malato affetto da malattia venerea, è tenuto a renderlo edotto della natura
e della contagiosità della malattia, come pure della necessità che si sottoponga
a cura radicale e delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che
trasmetta il contagio.
Articolo 294
-- L'autorità sanitaria, quando abbia fondato
motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose,
una persona, la quale può diffonderla ad altri per mezzo della professione
o del mestiere che esercita, ha facoltà di ordinare che la persona medesima,
nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto
o un medico designato dall'ufficio sanitario provinciale. L'ufficio sanitario
predetto potrà, per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato
da medico di fiducia.
Se entro il termine sopraindicato la persona
non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato
della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la
presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, l'autorità sanitaria
dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico
nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione
della malattia.
Tali misure cessano di avere effetto appena
una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza
di malattia venerea con manifestazioni contagiose.
Articolo 295
-- Alla profilassi delle malattie veneree si
provvede:
a) con dispensari pubblici
gratuiti;
b) con la cura gratuita
delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti
di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
c) con l'assistenza
medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di
medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri.
Articolo 296
-- Gli ospedali, quando hanno servizio di consultazioni
esterne, non possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree,
anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero.
Articolo 297
-- I comuni capoluoghi di provincia e quelli
aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi
dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.
Quando le condizioni locali lo consentano possono
due o più comuni riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario.
I dispensari debbono essere preferibilmente
costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.
Il ministero dell'interno contribuisce alla
spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che è prelevato
dall'apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non può superare
la metà della spesa.
La misura del sussidio, le modalità del funzionamento
dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune
e il ministero dell'interno. Se manca il consenso del comune sulla misura
del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del ministro
per l'interno.
Articolo 298
-- I comuni, aventi popolazione inferiore ai
trentamila abitanti, possono istituire dispensari per la cura gratuita delle
malattie veneree col concorso governativo.
La misura del concorso viene stabilita con speciali
accordi fra il ministero dell'interno e il comune.
Nei detti comuni la istituzione dei dispensari
è resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole
diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessità.
La dichiarazione dell'obbligatorietà è fatta
per delega del ministero dell'interno con decreto del prefetto, sentito il
medico provinciale. La misura del concorso governativo viene stabilita nei
modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente.
Articolo 299
-- Oltre ai dispensari indicati nei precedenti
articoli, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie
può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal ministero dell'interno
direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo,
determinato in apposita convenzione.
Articolo 300
-- Nei principali porti del regno il ministero
dell'interno provvede all'istituzione e al funzionamento di dispensari governativi
per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale
della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalità.
Articolo 301
-- Nei comuni, nei quali mancano dispensari
pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto può
ordinare la istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come
media annuale, più di duemila operai, ovvero nelle località ove esistono diversi
stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, più di duemila
operai.
In via temporanea, l'istituzione di tali dispensari
può essere disposta dal prefetto anche nelle località ove esistono uno o più
stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero, quando, per
la frequenza di malattie veneree se ne riscontra la necessità.
Le spese di impianto e funzionamento per questi
dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti.
Articolo 302
-- I medici dei dispensari comunali per malattie
veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina è fatta per
un quinquennio e può essere confermata per successivi periodi quinquennali,
previo parere del medico provinciale.
Le norme per il concorso e per il capitolato
di servizio vengono determinate dal ministro per l'interno.
Articolo 303
-- La cura ospedaliera per le manifestazioni
contagiose di malattie veneree è di regola limitata alle donne; per gli uomini
si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e solo eccezionalmente
con quella ospedaliera.
Le spese di cura, limitatamente al periodo in
cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato e le rette di spedalità
gravano sul bilancio del ministero dell'interno, tranne che il ricovero avvenga
in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri fini la cura gratuita di
dette malattie o l'obbligo di erogare tutte o parte delle loro rendite per
la cura gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli
infermi delle malattie veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi
statuti e regolamenti.
In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri
specializzati il ricovero avviene nelle infermerie comunali.
Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi
all'obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano
sezioni o reparti speciali tranne che si tratti di istituti fondati al fine
di curare solamente determinate malattie.
Articolo 304
-- Il ministero dell'interno, per la istituzione
dei reparti ospedalieri indicati nell'articolo precedente, stipula apposite
convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le
modalità per il loro funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di
ammissione alla cura e la retta di specialità.
Questa non può superare la media fra la retta
di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria
si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore
della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree.
La direzione dei reparti può essere affidata
temporaneamente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree
quando l'ospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato.
Articolo 305
-- I medici condotti e gli altri medici esercenti
sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai
poveri affetti da malattie veneree.
La vidimazione è fatta senza spese.
Articolo 306
-- Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti
di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti
la profilassi di dette malattie, il ministro per l'interno ha facoltà di nominare
ispettori dermosifilografi per una o più province alla dipendenza dell'autorità
sanitaria provinciale.
La nomina viene fatta a seguito di concorso
pubblico bandito dal ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo
stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni
tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi,
escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.
Articolo 307
-- Il ministero dell'interno stabilisce con
regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e
delle case di meretricio.
La vigilanza viene esercitata dall'autorità
sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale
e dell'ispettore dermosifilografo.
La nomina del medico visitatore viene fatta
dal prefetto secondo le istruzioni date dal ministero dell'interno; essa ha
la durata di un biennio, può essere rinnovata per bienni successivi, revocata
per motivi di servizio, ed è escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di
impiego a qualsiasi titolo.
Il compenso per il servizio prestato dal medico
visitatore è a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.
Articolo 308
-- Il fondo speciale, indicato nell'articolo
precedente, è fornito mediante contributi versati dagli esercenti i locali
di meretricio e da sussidi o versamenti eventuali da parte di enti o privati.
Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi
per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il
medico provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree.
Le modalità per la costituzione di detto fondo
e per la sua erogazione sono stabilite dal ministero dell'interno.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione VI
Disposizioni per la tutela igienica del baliatico.
Articolo 309
-- L'esercizio del baliatico è subordinato
ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo visita medica, la
quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia,
tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.
L'autorità sanitaria locale esercita, inoltre,
la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie
indicate nel primo comma.
Il podestà revoca l'autorizzazione concessa,
quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie
suddette.
Il contravventore alle disposizioni del primo
comma è punito con la ammenda da lire 200 a 2000.
Articolo 310
-- Quando sia denunciato un caso di sifilide
trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera
gratuita della nutrice infetta.
La cura può anche, con l'assenso dell'autorità
anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi
e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.
Debbono inoltre essere adottate tutte le altre
misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione
della malattia.
Quando non si possa, senza pericolo, provvedere
altrimenti, l'autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della
nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il
ricovero stesso.
Articolo 311
-- Nei limiti della disponibilità del fondo
stanziato nel bilancio del ministero dell'interno per la profilassi delle
malattie infettive, possono essere concessi, a titolo di incoraggiamento,
speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura, ai dispensari per
lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli
per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini
a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide.
Articolo 312
-- Nel regolamento che stabilisce le norme
di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche
determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata l'autorizzazione
alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini
riconosciuti affetti da sifilide.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione VII
Disposizioni per diminuire le cause della
malaria.
Articolo 313
-- Le zone di malattia endemica per ciascuna
provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con regio decreto,
su proposta del ministro per l'interno.
Una zona di territorio è dichiarata malarica,
quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi
di febbre malarica contratta nel luogo.
Articolo 314
-- In ogni provincia, che abbia territori dichiarati
zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale
per la lotta antimalarica.
Il comitato ha per fine di combattere l'infezione
malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando
con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del ministero
dell'interno.
Il comitato è presieduto dal preside della provincia
o da un rettore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto: il medico provinciale,
l'ingegnere capo del genio civile, il direttore della cattedra ambulante di
agricoltura e il segretario federale del partito nazionale fascista.
Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti,
i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati
alla lotta antimalarica.
Il comitato ha sede in locali forniti gratuitamente
dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del
personale della amministrazione provinciale.
Articolo 315
-- Nelle province, che hanno territori dichiarati
zone malariche, l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli
operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi
lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari,
designati dal consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento
preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico
provinciale.
L'obbligo della somministrazione gratuita del
chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia
degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica.
Alla distribuzione del chinino, fornito dalla
provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per
mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonchè del personale ausiliario alla
loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.
Le disposizioni, contenute nei precedenti comma,
si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di
stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la
vecchiaia.
Articolo 316
-- Entro il mese di febbraio di ciascun anno
la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del
chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza,
il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia
medesima.
La spesa, anticipata da ciascuna provincia e
accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte
indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine
di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia
mediante l'applicazione di un contributo, determinato in base all'aliquota
risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile
sui terreni e sui fabbricati.
Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari
in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed
è rimosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle
imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.
Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso
del contributo.
Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere,
opifici o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente
addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione,
la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari
somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non è compresa nella
somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma
deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa.
Articolo 317
-- Agli operai e ai coloni, addetti in modo
permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di
miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche,
e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino
dello Stato, di cui all'art. 315, è gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore
o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio
o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di
cura, nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti
per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del
servizio sanitario e in conformità delle norme impartite dal ministero dell'interno.
Le disposizioni, contenute nel precedente comma,
si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti
preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 1000 a 10.000.
Quando la bonifica sia dichiarata ultimata,
ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano
le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i
servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata
con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92.
Per l'esecuzione di questi servizi il ministero
dell'interno può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento
nel suo bilancio.
Articolo 318
-- In tutti i progetti di opere pubbliche dello
Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate
malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le
prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorità che approva il
progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza
della detta previsione.
Articolo 319
-- Il ministero dell'interno, di intesa con
quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre,
quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio nelle quali
si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati
nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la
somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli
di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente
attrezzati allo scopo.
In tal caso, i concessionari e gli appaltatori
non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati
a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra indicato, i contributi
per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.
Articolo 320
-- Gli assuntori di opere, indicati nell'art.
317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione
del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello
di allontanamento.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 100 a 1000.
Articolo 321
-- Gli operai e i coloni, indicati nell'art.
317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni,
debbono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito
documento comprovante il loro stato di salute.
Qualora abbiano contratta infezione malarica,
deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la
somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata
di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro,
a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori
dichiarati malarici.
In caso di riconosciuta necessità, il ministero
dell'interno può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei
limiti dello speciale stanziamento di bilancio.
Articolo 322
-- Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia
o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza
sanitaria possono essere in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati
contributi:
1° da parte del ministero dell'interno, da prelevarsi
dallo speciale stanziamento di bilancio;
2° da parte del commissariato per le migrazioni
e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile
1931, n. 358;
3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica,
sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal sottosegretario
per la bonifica integrale;
4° da parte degli assuntori delle altre opere
pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle
autorità competenti;
5° da parte della provincia, a norma dell'art.
92;
6° da parte di altri enti e di privati.
Articolo 323
-- La provincia e gli altri enti, designati
a norma dell'art. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria,
debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono
impartite dal ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti
della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente
articolo.
Nei casi di urgenza e su richiesta del ministero
dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme
necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità.
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste
e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle
somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale
e di lavori pubblici di rispettiva competenza.
Il ministro per l'interno approva preventivamente
l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai
servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.
I ministri per l'interno e per le finanze hanno
pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare
la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente
legge.
Articolo 324
-- Nelle zone malariche, i locali situati in
aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza,
del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle
ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere
difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori
di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle
istruzioni del ministro per l'interno.
Il riconoscimento delle circostanze, che determinano
l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti
aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale
e il comitato provinciale per la lotta anti-malarica.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
E' in facoltà del prefetto, sentito il comitato
predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni
e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.
Il concessionario o appaltatore di lavori, che
contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con
l'ammenda da lire 1000 a 10.000.
Articolo 325
-- I regolamenti locali d'igiene e sanità dei
comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica
e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani
e a quelli intorno ai centri abitati.
Il podestà, quando accerti l'esecuzione di lavori
e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere
e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori
necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.
In caso di ritardo o di impedimento il podestà
provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.
Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche
statali il podestà ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti
dell'amministrazione competente.
Articolo 326
-- Il podestà, quando lo ritenga necessario
per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle
campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario,
l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte
di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre
quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per
i quali provvede il ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le
disposizioni sulla bonifica integrale.
L'applicazione di tali interventi è a carico
dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in
conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.
Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di
inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l'applicazione d'ufficio
di detti interventi.
Articolo 327
-- Ferme restando le disposizioni delle leggi
sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura
di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre
opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono
indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare
ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.
Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto
obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto,
sono puniti con l'ammenda da lire 100 a 2000, salvo al podestà di provvedere
di ufficio nei modi indicati nell'art. 325.
Articolo 328
-- Nello stato di previsione della spesa del
ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause
della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione
dell'azienda del chinino, accertati nell'ultimo rendiconto dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio
finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi
finanziari successivi.
Articolo 329
-- L'infezione malarica non è compresa fra
i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti
dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati
nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso
cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli
infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento
di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente
testo unico.
La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti,
coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni
stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con regio decreto
31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità
delle disposizioni contenute nel regio decreto medesimo.
Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa,
di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art.
317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario
dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi
sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente,
un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti
collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della
somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando
la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione VIII
Disposizioni per la prevenzione e la cura
della pellagra.
Articolo 330
-- Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve
essere denunciato nei modi stabiliti negli art. 254 e 255.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 300 a 5000.
Articolo 331
-- I comuni, nei quali sia accertata endemia
pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme
stabilite negli art. 223, 333 e 334.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 332
-- Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra,
sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative
e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del
granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per l'esecuzione del
presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa,
inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa e il consiglio provinciale
di sanità.
Articolo 333
-- Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra,
il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di
uno o più essiccatoi per granturco, di capacità corrispondente ai bisogni
locali.
L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte
nel regolamento.
Il prefetto ha parimenti facoltà di invitare
il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente
adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina
di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la
quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.
All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione
o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici,
stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
Articolo 334
-- Quando siano affette da pellagra persone
iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione
alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale
razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo
di cura.
Il podestà forma e tiene al corrente l'elenco
dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere
l'alimentazione curativa.
I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata
la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere
ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.
La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale
ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti
uguali a carico del comune e della provincia.
Articolo 335
-- E' stanziata annualmente, in apposito capitolo
del bilancio del ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per
l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione IX
Disposizioni per combattere il cancro e i
tumori maligni.
Articolo 336
-- Per ciascun esercizio finanziario, in speciali
capitoli del bilancio del ministero dell'interno, è stanziata:
a) una somma da erogare
in sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento
di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori
maligni in genere, nonchè per l'acquisto di radio da destinare in dotazione
al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'istituto di sanità
pubblica;
b) una somma da erogare
per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici
per l'addestramento di personale medico specializzato.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO VI
Articolo 337
-- Ogni comune deve avere almeno un cimitero
a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia
mortuaria.
Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità
sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.
I piccoli comuni possono costruire cimiteri
consorziali.
Articolo 338
-- I cimiteri debbono essere collocati alla
distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. E' vietato di costruire
intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il
raggio di duecento metri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino
a lire 1000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di
nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il prefetto, quando abbia accertato che a causa
di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere
la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento
metri dai centri abitati.
Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale
e il podestà, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali
non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento
degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.
I provvedimenti del prefetto sono pubblicati
nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati
dagli interessati nel termine di trenta giorni.
Il ministero per l'interno decide sui ricorsi,
sentito il consiglio di Stato.
Articolo 339
-- Il trasporto di cadaveri da comune a comune
del regno è autorizzato dal prefetto. L'introduzione di cadaveri dall'estero
è autorizzata dal ministero per l'interno, oppure, per delegazione di esso,
dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di
polizia mortuaria.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 500.
Il prefetto, che autorizza il trasporto di un
cadavere in un comune appartenente ad un'altra provincia del regno, deve dare
avviso dell'autorizzazione concessa al prefetto della provincia cui appartiene
il comune nel quale il cadavere deve essere trasportato.
Articolo 340
-- E' vietato di seppellire un cadavere in
luogo diverso dal cimitero.
E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri
nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza
dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
Il contravventore è punito con l'ammenda da
lire 200 a 500 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere
al cimitero.
Articolo 341
-- Il ministro per l'interno ha facoltà di
autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri
in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi
di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel
regolamento di polizia mortuaria.
Articolo 342
-- L'autorizzazione relativa al trasporto,
alla tumulazione e all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati,
è vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa
al presente testo unico.
L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione
di cadaveri in località differenti dal cimitero è pure vincolata al pagamento
di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.
Il pagamento di una di dette tasse non esime
dal pagamento dell'altra.
L'autorizzazione ministeriale, indicata nel
secondo comma del presente articolo, è esente da tassa quando si tratti di
salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.
Articolo 343
-- La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi
autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono
concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione
dei crematoi.
Le urne cinerarie contenenti i residui della
completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o
tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione
stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO VII
Dei regolamenti locali di igiene
e sanità e di polizia
Articolo 344
-- I regolamenti locali di igiene e sanità
contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle
altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria,
l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità
e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione
delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione
delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e
rimuovere ogni causa di insalubrità.
I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti
locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo
unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1000.
Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni
contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la
conciliazione amministrativa.
Articolo 345
-- I regolamenti locali di igiene e sanità
e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati
dal podestà, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere
del consiglio provinciale di sanità.
Il prefetto può assegnare al comune un termine
per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli
altri regolamenti preveduti nei primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso
inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato di ufficio.
Il prefetto trasmette copia dei regolamenti
al ministro per l'interno, che può annullarli in tutto o in parte, quando
siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio
superiore di sanità e del consiglio di Stato.
Dopo intervenuta la prescritta approvazione,
i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio
per quindici giorni consecutivi.
Articolo 346
-- Ogni provincia deve avere il regolamento
di polizia sanitaria veterinaria. Ad esso è allegato il decreto del ministro
per l'interno, indicato nell'art. 61, concernente i compensi dovuti ai comuni
per le visite e gli accertamenti eseguiti nell'interesse privato.
Il regolamento è approvato dal prefetto, sulla
proposta del rettorato provinciale, inteso il consiglio provinciale di sanità
e la giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Si applicano a tale regolamento le disposizioni
contenute nel quarto comma dell'articolo precedente e nell'ultimo comma dell'art.
344.
I contravventori alle prescrizioni del regolamento
locale di polizia sanitaria veterinaria, quando non si applichino pene stabilite
nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino
a lire 500.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO VIII
Disposizioni speciali per il
governatorato di Roma.
Articolo 347
-- Nel territorio del governatorato di Roma
sono devolute al governatore le attribuzioni in materia sanitaria attribuite
al prefetto e al podestà, ai termini del presente testo unico e di ogni altra
legge e regolamento, fatta eccezione per quelle concernenti i servizi di sanità
marittima e quelli sugli arrivi per le vie dell'aria, i trasporti di salme
da comune a comune, la vigilanza sul meretricio, il commercio degli stupefacenti,
i rapporti con gli organi sindacali competenti degli esercenti le professioni
e le arti sanitarie e i provvedimenti relativi alla transumanza del bestiame.
Articolo 348
-- Le funzioni del consiglio provinciale di
sanità sono esercitate, per quanto riguarda il territorio del governatorato
di Roma, da una commissione composta degli stessi membri del consiglio provinciale
di sanità.
Il governatore fa parte della commissione, in
sostituzione del prefetto e la presiede.
Articolo 349
-- Le attribuzioni dell'ufficio sanitario provinciale,
nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute all'ufficio d'igiene
e sanità del governatorato.
Con decreto del ministro per l'interno, sentito
il governatore, sono stabilite le norme del concorso per la nomina a medico
direttore dell'ufficio d'igiene e sanità del governatorato.
Articolo 350
-- Lo statuto del consorzio provinciale antitubercolare
per la Provincia di Roma è approvato dal prefetto, di concerto col governatore.
Articolo 351
-- Le attribuzioni conferite al prefetto dalle
disposizioni del presente testo unico per l'apertura ed esercizio delle farmacie,
nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute al governatore.
Per il governatore la commissione indicata nell'art.
105 è nominata dal governatore ed è presieduta dal vice-governatore. Di essa
fa parte il medico direttore dell'ufficio d'igiene del governatorato.
I provvedimenti del governatore, adottati ai
sensi dei precedenti comma, sono definitivi.
Articolo 352
-- Il governatorato di Roma provvede alla fornitura
del chinino nelle zone malariche comprese nel territorio del governatorato,
ripartisce le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari
accertamenti e rimborsi a termini delle disposizioni del presente testo unico.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO IX
Articolo 353
-- Quando, a causa di malattie epidemiche o
per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta
e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri
o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere
di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle
disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell'art. 7
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
Articolo 354
-- Sono a carico dello Stato le indennità per
ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa nell'interesse pubblico
e tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare a tutela
della sanità pubblica o per soccorrere province e comuni colpiti da epidemie
o da epizoozie.
Articolo 355
-- Sono obbligatorie per i comuni e per le
province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente
testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi
altra disposizione legislativa.
Articolo 356
-- In caso di contestazione sulla competenza
passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia
o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della
giunta provinciale amministrativa.
Articolo 357
-- Salvo che la legge non disponga altrimenti
contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso
ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il
parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative
inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.
Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli
annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali
stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Articolo 358
-- Un regolamento, approvato con decreto reale,
sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione
del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento
generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale
sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione
delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano
applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino
a lire 2000.
Articolo 359
-- E' abrogata ogni disposizione contraria
al presente testo unico o con esso incompatibile.
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO X
Disposizioni transitorie.
Capo I
Disposizioni relative ai servizi
di vigilanza igienica e di
assistenza sanitaria dei comuni
e delle province.
Articolo 360
-- Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario,
preveduti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere
ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando
di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso
comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina
prefettizia anche provvisoria, purchè siano stati assunti precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Articolo 361
-- Ai concorsi per posti di sanitario condotto,
preveduti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere
ammessi, indipendentemente dai limiti di età, i sanitari che dimostrino di
avere già prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Articolo 362
-- I laboratori, che alla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni
provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine
di due anni dalla data predetta, secondo le modalità stabilite nel regio decreto
16 gennaio 1927, n. 155.
Al personale dei detti laboratori si applicano
le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori
provinciali.
Articolo 363
-- Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti
entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono
essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data
del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di
incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi
dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purché assunti precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Articolo 364
-- L'applicazione delle disposizioni relative
al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del
personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del
presente testo unico avrà inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del
comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo
la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari
che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni
di servizio e di quelli che abbiano compiuti settanta anni di età e trentacinque
di servizio.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Disposizioni relative all'esercizio
delle professioni ed arti
sanitarie e di attività soggette
a vigilanza sanitaria.
Sezione I
Disposizioni relative all'esercizio delle
professioni sanitarie.
Articolo 365
-- Sono autorizzati all'esercizio delle professioni
di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti
del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:
a) i cittadini italiani
delle nuove province del regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio
delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico,
o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati)
con provvedimento della competente autorità del detto cessato impero, nei
limiti stabiliti dal Regio Decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, che determina
i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie
conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal
Regio Decreto-legge del 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia
del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;
b) coloro che, muniti
di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto
con decreto del ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel
regno la loro professione ai sensi del regio decreto-legge 22 marzo 1923,
n. 795, che disciplina l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da
parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra.
Articolo 366
-- Sono autorizzati all'esercizio della professione
nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati
all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n.
455, relativa all'istituzione degli ordini dei sanitari, si trovavano da oltre
tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile,
derivanti dall'esercizio professionale.
Articolo 367
-- Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria
e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione
di medico-chirurgo:
a) coloro che siano
stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori
al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755 concernente l'esercizio dell'odontoiatria
e protesi dentaria;
b) i cittadini italiani
delle nuove province del regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio
della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato impero
austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187,
concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle
nuove province del regno e dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che
estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno.
Alle persone che si trovano nelle condizioni
sopra indicate si applicano le disposizioni del precedente testo unico, relative
all'esercizio delle professioni sanitarie.
INT[L 21.03.1958 n. 235 ET]
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Disposizioni relative al servizio farmaceutico.
Articolo 368
-- Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi
dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione
del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, è riconosciuto il diritto di
continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia.
Il titolare di due o più farmacie deve, entro
il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia,
se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al
ministero dell'interno, per quale di esse intende optare. Trascorso inutilmente
detto termine, il prefetto od il ministro per l'interno, secondo la rispettiva
competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza
farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto
di continuare, vita durante, l'esercizio.
Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni
contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione
del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:
a) che la vendita abbia
luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
b) che la vendita sia
fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.
Le farmacie che, allo scadere del termine indicato
nella lettera a) non siano state vendute, sono messe
a concorso ai sensi dell'art. 105.
L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi
titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o
trasferita ad altri.
Articolo 369
-- Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto
il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente
articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi
o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a
favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia
può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto,
sebbene non farmacista, purché sia avviato agli studi farmaceutici o almeno
iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.
Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo
avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza
delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio
della farmacia al nome del nuovo titolare.
L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo
titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta
o trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di
figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente
articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino
al completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia
si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'art. 379.
Articolo 370
-- Alle farmacie legittime, ai sensi dell'art.
26 della legge del 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute
nel secondo comma dell'art. 368.
Le farmacie stesse possono essere trasferite,
esclusivamente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo
precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista
e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.
Articolo 371
-- Ai comuni, alle istituzioni di assistenza
e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonché alle società cooperative
di previdenza e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari
di farmacie, è riconosciuto il diritto di continuarne l'esercizio.
Articolo 372
-- Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali
indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente
testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento
di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati e salariati degli enti locali.
I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti
alle farmacie comunali sono indetti dal prefetto e giudicati dalla commissione
indicata nell'art. 105 del presente testo unico.
Articolo 373
-- Alle società ed agli enti non preveduti
nell'art. 371, i quali siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell'art.
25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni dell'art.
368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della
farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31 marzo 1934.
Articolo 374
-- Ai proprietari delle farmacie di antico
diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'art. 28
della legge 22 maggio 1913, n. 468, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni
contenute negli art. 112 e 113 del presente testo unico, per sé e i loro eredi
e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la
durata di anni trenta dalla pubblicazione della predetta legge; scorso il
quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente
estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di
continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale
apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate
come sopra, è sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali,
entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104, salvo il caso preveduto
nell'art. 109.
Articolo 375
-- Nei territori annessi in base agli art.
3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920,
n. 1778, si applicano, in sostituzione dei precedenti art. 368, 369, 370 e
374, le seguenti disposizioni:
1° Ai proprietari delle farmacie di diritto
reale ora esistenti ed in esercizio nei territori annessi, secondo la legge
austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è riconosciuto per sé e i loro
eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nelle
sedi attuali, per la durata di anni trenta dalla pubblicazione del regio decreto
13 maggio 1923, n. 1238; scorso il quale termine, il privilegio dei detti
proprietari si intende definitivamente estinto.
Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti,
il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della
loro vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale
apertura di nuove farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in
parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti
di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso
preveduto nell'art. 109.
2° Ai proprietari delle farmacie di diritto
personale ora esistenti e in esercizio nei territori annessi, secondo la legge
austriaca del 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è riconosciuto, per sè e per
i loro eredi e aventi causa e per la durata di venti anni dalla pubblicazione
del regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238 , il diritto all'esercizio della
farmacia rispettiva, nella sede attuale.
Rimane però fermo nei detti proprietari, che
siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della
loro vita.
3° A misura che le farmacie indicate nei due
precedenti numeri vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute
negli art. 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono
essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto
e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente
testo unico.
Articolo 376
-- Nella città di Fiume e nel relativo territorio,
annesso al regno in virtù del Regio Decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211,
si applicano, in sostituzione dei precedenti art. 368, 369, 370 e 374 le seguenti
disposizioni:
1° Ai proprietari delle farmacie di diritto
reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il §
131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e i loro
eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella
sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del
regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio
dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.
Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti,
il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della
loro vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale
apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie
in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i
limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo
il caso preveduto nell'art. 109.
2° Ai proprietari delle farmacie di diritto
personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il
l § 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e
per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di
pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia
rispettiva, nella sede attuale.
Rimane però fermo nei detti proprietari, che
siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della
loro vita.
3° A misura che le farmacie, indicate nei due
precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute
negli art. 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono
essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto
e sotto l'osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente
testo unico.
Articolo 377
-- Alle farmacie indicate negli art. 375 e
376, num. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli art. 57, 58 e 60 del regolamento
13 luglio 1914, n. 829.
Articolo 378
-- Le farmacie il cui titolare non sia farmacista
debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art.
121, un farmacista inscritto nell'albo professionale.
Articolo 379
-- Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art.
374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo
stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina
e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini
stabiliti negli art. 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli
art. 368, 369, 371 e 373.
Articolo 380
-- Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti
i podestà dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il
consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica
delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento
del prefetto è definitivo.
Le farmacie risultanti in soprannumero alla
pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento
della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate
decadute.
Articolo 381
-- Il ministro delle finanze è autorizzato
a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa
del ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 115.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione III
Disposizioni relative all'esercizio delle
professioni sanitarie ausiliarie.
Articolo 382
-- In via transitoria e fino al 5 novembre
1935, la direzione delle scuole-convitto professionali per infermiere può
essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole-convitto
professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto
con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera
in un reparto ospedaliero del regno, nonchè ad infermiere diplomate in scuole-convitto
straniere.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione IV
Disposizioni relative all'esercizio delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Articolo 383
-- Sono autorizzati all'esercizio delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato
di abilitazione a termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264,
concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Articolo 384
-- Gl'infermieri che alla pubblicazione della
legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio
presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima
furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della
speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio
della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno
o dell'altro dei titoli anzidetti.
Articolo 385
-- Fino a quando non siano state istituite
le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del ministro
per l'interno, sentito quello per l'educazione nazionale, di indire nuove
sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo
e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano
un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione V
Disposizioni relative all'esercizio di attività
soggette a vigilanza sanitaria.
Articolo 386
-- Possono essere autorizzati all'impiego dei
raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta
nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo
non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.
L'autorizzazione è concessa con decreto del
ministro per l'interno.
Articolo 387
-- Le disposizioni contenute negli art. 195,
196, 167, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli
impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive,
entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Disposizioni relative all'igiene
del suolo e dell'abitato.
Articolo 388
-- Le stalle rurali esistenti alla data di
pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'art. 234, dovranno, entro
il termine di cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora
non lo siano, della concimaia prescritta.
Il proprietario che non abbia ottemperato alle
dette prescrizioni è punito con l'ammenda da lire 300 a 500. Egli, inoltre,
decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta
dallo Stato per le stalle o per il bestiame in relazione all'unità colturale
in cui la stalla si trovi e non potrà di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette
o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dell'articolo
citato.
Articolo 389
-- E' fatta salva l'applicazione della disposizione
contenuta nell'art. 2 del Regio Decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa
alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditori
alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le isole e presso l'alto commissariato
di Napoli.
TESTO UNICO [2/2]
Capo IV
Disposizioni relative ai provvedimenti
contro le malattie
Sezione I
Disposizioni per combattere la tubercolosi
Articolo 390
-- Al fine di provvedere alle opere per la
costruzione e l'adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale
od ospedaliero-sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare
riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio
militare di guerra, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere,
fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle province, anche riuniti in consorzio,
mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni
e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche
dell'ente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli art.
75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con regio decreto 2 gennaio
1913, n. 453 (libro II, parte I).
I mutui, che la cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui
fondi degli istituti di previdenza.
I mutui possono anche essere concessi a istituti
di assistenza e beneficienza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la
concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale,
sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta
la durata del mutuo, non superiore a un trentennio.
Articolo 391
-- La somma complessiva per i mutui concessi
o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni.
Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma
di 800.000 lire.
Lo Stato assume a suo carico gli interessi,
che corrisponde alla cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti
sono gli anni di ammortamento.
Tale contributo non può superare in alcun caso
quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio
d'interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entreranno
in vigore. I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del ministero dei
lavori pubblici.
Le somme disponibili alla fine dell'esercizio,
sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.
Il concorso dello Stato può essere concesso
anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla cassa depositi
e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un
onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con
la cassa depositi e prestiti.
Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo
precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative
vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore
e col concorso dello Stato.
Articolo 392
-- I benefici, indicati negli art. 390 e 391,
sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali
per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.
La spesa per il concorso dello Stato ai relativi
mutui in favore grava sullo stesso fondo stanziato per l'esecuzione di detti
articoli.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Disposizioni per diminuire le cause della
malaria.
Articolo 393
-- Con Regio Decreto, su proposta del ministro
per l'interno, di concerto coi ministri per le finanze, per i lavori pubblici
e per l'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale
trasformazione dell'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.
Lo stesso regio decreto determinerà la destinazione
del patrimonio dell'ente nel caso di soppressione.
TESTO UNICO [2/2]
Capo V
Disposizioni relative alla
polizia mortuaria.
Articolo 394
-- I comuni che, alla data di entrata in vigore
del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione
secondo l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni
dalla data predetta.
A tale scopo il prefetto assegna un termine
entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto
relativo.
In caso di inadempimento, il prefetto provvede
di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa,
ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale
e provinciale.
Allegato 1
Tabella N. 1.
Dei diritti di pratica sanitaria, preveduti dall'art. 30.
====+===========================================+=================
| |
| INDICAZIONE DELLE NAVI | Ammontare della
| | tassa
| |
----+-------------------------------------------+-----------------
| |
1 | Per navi provenienti dall'estero che ap- |
| prodano in un porto dello Stato, percen- |
| tuale sulla tassa di ancoraggio (1) .... | 1 %
| |
| Idem, entro i 30 giorni dal precedente |
| approdo, solo se soggette a misure sani- |
| tarie (1) .............................. | 0,50 %
| |
2 | Per navi provenienti dalle colonie ita- |
| liane o dalle coste del regno, che ap- |
| prodano in un porto dello Stato, solo se |
| soggette a misure sanitarie, percentuale |
| sulla tassa di ancoraggio (1) (2) ...... | 1 %
| |
| Idem, entro i 30 giorni dal precedente |
| approdo (1) (2) ........................ | 0,50 %
| |
3 | Per navi da diporto, provenienti |
| dall'estero, per ogni approdo .......... | lire 10,00
| |
4 | Per navi da diporto, provenienti dalle |
| colonie italiane o dalle coste del re- |
| gno, solo se soggette a misure sanita- |
| rie, per ogni approdo .................. | >> 5,00
| |
5 | Per galleggianti muniti di licenza a te- |
| nore degli art. 31 e 35 della legge 23 |
| luglio 1896, n. 318, solo se soggette a |
| misure sanitarie, per ogni approdo: |
| a) se di stazza da 50 tonnellate in su | >> 2,00
| b) se di stazza inferiore a 50 tonnel- |
| late ............................... | >> 1,00
| |
(1) Ragguagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta
per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento.
(2) Importo minimo da pagare L. 2.
Allegato 2
Tabella N. 2.
Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed
avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 32.
============================+==================+==================
| |
INDICAZIONE | Diritti per la | Diritti per la
DEGLI ANIMALI E | visita sanitaria | visita sanitaria
PRODOTTI ANIMALI | di importazione | di esportazione
| |
----------------------------+------------------+------------------
| |
Cavalli (per capo) ........ | 16 -- | 8 --
| |
Muli (per capo) ........... | 8 -- | 4 --
| |
Asini (per capo) .......... | 4 -- | 2 --
| |
Bovini (per capo) ......... | 8 -- | 2 --
| |
Pecore e capre (per capo) . | 0,80 | 0,40
| |
Suini fino a chilogrammi 20 | 1 -- | 0,40
| |
Suini oltre chilogrammi 20 | 2 -- | 0,40
| |
Pollame vivo e morto, al | |
quintale ................. | 8 -- | 4 --
| |
Carni fresche, conservate, | |
salate o comunque prepara- | |
te; budella fresche e sala-| |
te, al quintale .......... | 8 -- | --
| |
Pelli crude, non buone da | |
pellicceria e da pellicce- | |
ria: | |
fresche, al quintale .... | 6 -- | --
secche, al quintale ..... | 8 -- | --
| |
Grassi e strutto, al quinta-| |
le ....................... | 2 -- | --
| |
Lane naturali o sudicie, e | |
lavate, al quintale ...... | 1 -- | --
| |
Cascami di lana, al quintale| 1 -- | --
| |
Peli, setole e crini, al | |
quintale ................. | 1 -- | --
| |
Pesce secco, salato e affu- | |
micato, al quintale ...... | 1 -- | --
| |
Pesce marinato, sott'olio o | |
altrimenti preparato, al | |
quintale ................. | 1 -- | --
| |
Allegato 3
Tabella N. 3.
Tassa di concessione per l'autorizzazione all'apertura ed
esercizio di una farmacia e tassa d'ispezione delle farmacie
(art. 108, 128 e 145).
==================================+===============+===============
| |
| Tassa | Tassa
FARMACIE | di | di
| concessione | ispezione
| |
----------------------------------+---------------+---------------
| |
I. -- Nei comuni con popolazione | |
non superiore a 5000 abitanti .. | 144 -- | 25 --
| |
II. -- Nei comuni con popolazione | |
superiore a 5000 e non a 10.000 | |
abitanti ....................... | 720 -- | 25 --
| |
III. -- Nei comuni con popolazione| |
superiore a 10.000 e non a 15.000| |
abitanti ....................... | 1.440 -- | 40 --
| |
IV. -- Nei comuni con popolazione | |
superiore a 15.000 e non a 40.000| |
abitanti ....................... | 2.160 -- | 40 --
| |
V. -- Nei comuni con popolazione | |
superiore a 40.000 e non a | |
100.000 abitanti ............... | 6.000 -- | 80 --
| |
VI. -- Nei comuni con popolazione | |
superiore a 100.000 abitanti ... | 12.000 -- | 200 --
| |
N.B. La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo
censimento.
Allegato 4
Tabella N. 4.
Tassa di concessione per le licenze
di abilitazione
all'esercizio di un'arte ausiliaria
delle professioni sanitarie
(art. 142).
a) per le arti dell'ottico,
del meccanico ortopedico ed ernista, lire 50;
b) per gli odontotecnici
e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti
idroterapici, lire 30.
Allegato 5
Tabella N. 5.
Tassa di concessione per l'autorizzazione
a produrre ed a
mettere in commercio specialità
medicinali (art. 178).
1° Tassa annua per ogni officina di specialità
medicinali:
a) per officine che
non impieghino complessivamente più di cinque persone (escluso il personale
di amministrazione), lire 200;
b) per officine che
non impieghino complessivamente più di dieci persone (escluso il personale
di amministrazione), lire 500;
c) per officine che
non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di
amministrazione), lire 2000;
d) per officine che
impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione),
lire 5000.
2° Tassa di autorizzazione alla produzione di
specialità medicinali:
a) per officine che
non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di
amministrazione), lire 200;
b) per officine che
non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di
amministrazione), lire 500;
c) per officine che
non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di
amministrazione), lire 2000;
d) per officine che
impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione),
lire 5000.
3° Tassa per registrazione sanitaria di specialità
medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità,
lire 1000.
4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per
specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità,
serie o categoria di specialità, lire 100.
5° Tassa annua per ogni specialità estera o
nazionale, serie o categoria, di specialità registrate, lire 250.
6° Tassa per registrazione sanitaria di specialità
estere o nazionali, già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929, per
ogni specialità, serie o categoria di specialità, lire 500.
Allegato 6
Tabella N. 6.
Tassa di concessione governativa
per l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 196 (primo comma)
........... Lire 200
Tassa annua di ispezione (art.
196):
a) per apparecchi di
tensione uguale o superiore a 100 mila volta, lire 200;
b) per apparecchi di
tensione inferiore a 100 mila volta, lire 100.
I possessori di due o più apparecchi di ciascuna
delle categorie a) e b) sono
tenuti al pagamento dell'intera tassa annua di ispezione per il primo e della
metà della tassa per ciascuno degli altri.
Allegato 7
Tabella N. 7.
Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle,
coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa
(art. 329).
============================================+========================
|
| Sesso
Età dell'operaio deceduto |
+------------+-----------
| uomini | donne
--------------------------------------------+------------+-----------
| |
dai 12 ai 15 anni compiuti ................ | 3.000 | 2.250
| |
dai 15 ai 23 anni compiuti ................ | 6.000 | 3.000
| |
dai 23 ai 55 anni compiuti ................ | 7.500 | 3.750
| |
dai 55 ai 65 anni compiuti ................ | 4.500 | 2.250
| |
Allegato 8
Tabella N. 8.
Tassa di autorizzazione per il
trasporto, tumulazione ed
esumazione di cadaveri, concessa
a richiesta di privati
(art. 342):
a) se rilasciata dal
ministro per l'interno o dal prefetto per delegazione del ministro, lire 540;
b) se rilasciata dal
prefetto nella propria competenza, lire 180.
Tassa di autorizzazione per la
tumulazione di cadaveri in
località differenti dal cimitero
(art. 342) L. 300.