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SANITA',
SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Legge
12 febbraio 1968, n. 132 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 68). --
Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera. (RIFORMA OSPEDALIERA)
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica;
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
Assistenza
ospedaliera pubblica.
L'assistenza
ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani
e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
L'assistenza
ospedaliera è anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni
che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti
di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e
cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro
per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione,
nonchè dalle case di cura private, previste dal titolo VII della
presente legge. Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico
si applicano, per la parte assistenziale, le norme della presente
legge.
Inoltre
l'assistenza ospedaliera è svolta dalle cliniche e dagli istituti
universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando quanto
previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si applicano,
limitatamente all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme
della presente legge.
Inoltre,
le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12
e seguenti del codice civile che provvedono istituzionalmente
al ricovero ed alla cura degli infermi, ove posseggano i requisiti
prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, il riconoscimento
come enti pubblici ospedalieri.
Salva
la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanità,
nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne
il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.
Gli
istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti
prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda,
che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie
di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione
delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge.
Articolo 2
Concetti
e compiti dell'ente ospedaliero.
Sono
enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono
al ricovero ed alla cura degli infermi.
Essi
prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche;
partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con
le attività delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono
alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico;
promuovono l'educazione igienico-sanitaria del malato e del suo
nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.
Gli
enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione
dell'ospedale o dalle particolari esigenze tecniche legate alla
forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza
particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione,
i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure
ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità,
siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o
da altri enti pubblici e privati. Sulla necessità del ricovero
decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione
delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme
restando le norme vigenti in materia.
Possono,
inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori,
dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di
malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale,
e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in
ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
La
facoltà prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel
quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in
applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'art. 29.
Articolo 3
Costituzione
degli enti ospedalieri.
Le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri
enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente
legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli
infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
Sono
pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti
ad enti pubblici che abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera
anche finalità diverse.
Ai
fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati
all'amministrazione dello Stato.
Articolo 4
Riconoscimento
di enti ospedalieri esistenti.
Con
decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta
regionale sentito il Consiglio provinciale di sanità, gli enti
pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati
enti ospedalieri.
Con
lo stesso decreto è indicata la composizione del consiglio di
amministrazione secondo il disposto del successivo art. 9.
Il
decreto del Presidente della Regione deve essere emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 5
Costituzione
di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici.
Gli
ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 sono costituiti in
enti ospedalieri con decreto del Presidente della Regione su delibera
della Giunta regionale. Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente
pubblico siano due o più, è costituito un ente ospedaliero unico
per ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero
nella stessa regione, secondo le esigenze dell'assistenza ospedaliera
locale, e secondo le linee del piano ospedaliero nazionale.
In
ogni provincia è costituita una commissione composta dal presidente
del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui
delegato, che la presiede, dal medico provinciale, dall'intendente
di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile
e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipendeva l'ospedale,
col compito di procedere alla individuazione e all'inventario
dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Alla nomina
della commissione provvede il medico provinciale con proprio decreto.
Il
patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al
ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature
che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli
ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente
a beneficio dell'ospedale o degli ospedali.
I
rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al
nuovo ente.
Il
decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del
nuovo ente.
Nel
termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo
comma il medico provinciale nomina un commissario per la provvisoria
gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione
secondo il disposto del successivo art. 9 e ne promuove la costituzione,
da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.
Se
gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 non sono gestiti
direttamente dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente al
quale è affidata la gestione purchè questo abbia i requisiti propri
di ente ospedaliero.
Articolo 6
Costituzione,
fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle
Regioni.
La
Regione promuove e attua l'istituzione di nuovi enti ospedalieri
e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti,
secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
L'ente
ospedaliero è costituito con decreto del presidente della Regione
su conforme deliberazione della giunta regionale.
Titolo II
STRUTTURA
E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Articolo 7
Struttura
dell'ente ospedaliero.
Ciascun
ente ospedaliero comprende uno o più ospedali, quali stabilimenti
dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se situati
in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici specializzati.
Gli
ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel
titolo III della presente legge.
Articolo 8
Organi
dell'ente ospedaliero.
Sono
organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione,
il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari
oppure ii consiglio sanitario centrale.
Articolo 9
Consiglio
di amministrazione.
Il
consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende
almeno un ospedale regionale, è composto:
1)
da sei membri eletti dal consiglio regionale con schede limitate
a quattro nomi;
2)
da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha sede
l'ente ospedaliero;
3)
per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4
della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari
interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai
rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti
ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati
dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale
o gli ospedali.
Il
consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende
almeno un ospedale provinciale, è composto:
1)
da cinque membri eletti dal consiglio provinciale della provincia
ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre nomi;
2)
da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero;
3)
per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4
della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari
interessi dell'ente, designati e nominati noi modi previsti dai
rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti
ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati
dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale
o gli ospedali.
Il
consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende
uno o più ospedali di zona, è composto:
1)
da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia
in cui ha sede l'ente ospedaliero;
2)
da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;
3)
da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei comuni
nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;
4)
per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4
della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari
interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai
rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti
ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati
dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale
o gli ospedali.
I
componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
di cui al primo comma devono essere scelti tra persone estranee
ai consigli regionali.
Partecipano
alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo
il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario
e il direttore amministrativo.
Il
direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
Il
consiglio dei sanitari è sentito obbligatoriamente in tutti i
casi in cui occorra decidere su questioni che interessano la vita
interna degli ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari,
la regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.
Il
consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
Nulla
è innovato in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione
per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione
dell'ospedale Galliera di Genova.
Al
presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con
voto deliberativo è corrisposta una indennità di funzione, determinata
nei modi di legge dalla Regione, tenuto conto della classificazione
e della importanza dell'ente ospedaliero.
In
caso di fusione o concentrazione di più enti ospedalieri; nel
consiglio di amministrazione del nuovo ente entrano a far parte
un rappresentante degli originari interessi di ciascuno degli
enti che vengono a fusione o concentrazione. Ove la fusione o
concentrazione avvenga tra tre o più enti ospedalieri, i membri
eletti dal consiglio regionale, per gli enti comprendenti ospedali
regionali, dal consiglio provinciale, per gli enti comprendenti
ospedali provinciali, e dal consiglio comunale del comune ove
ha sede l'ente comprendente ospedali di zona, vengono aumentati
delle unità necessarie a mantenere inalterato il rapporto tra
il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei
rappresentanti degli originari interessi, stabilito dalle altre
disposizioni del presente articolo; se dall'operazione residui
una frazione, questa è riportata all'unità superiore. I consigli
regionali, provinciali o comunali procedono alla votazione con
schede limitate alla metà più una unità, o, se il numero è dispari,
alla metà arrotondata al numero intero immediatamente superiore,
del numero dei rappresentanti da eleggere.
Articolo 10
Funzioni
del consiglio di amministrazione.
Il
consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti
relativi al governo dell'ente ospedaliero.
Lo
statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione:
a)
deliberare le modifiche dello statuto;
b)
deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;
c)
deliberare il regolamento organico del personale e la relativa
pianta organica;
d)
deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno
ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e
gli altri regolamenti similari;
e)
deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo,
nonchè deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate
e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
f)
deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;
g)
deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del
debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali,
l'accettazione di donazioni, eredità e legati nonchè la stipulazione
dei contratti;
h)
deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti
attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;
i)
deliberare la misura della retta di degenza in conformità al disposto
del successivo art. 32, nonchè le tariffe per le prestazioni sanitarie
per i paganti in proprio;
l)
deliberare la nomina del tesoriere nonchè tutte le convenzioni
attinenti all'attività dell'ente ospedaliero;
m)
deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di
durata superiore a tre anni;
n)
deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione
dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonchè i provvedimenti
indicati nell'ultimo comma dell'art. 40.
Per
la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre
la presenza della maggioranza dei componenti.
Il
consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza
dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a)
del secondo comma del presente articolo, per le quali è richiesta
la maggioranza dei componenti del consiglio.
In
caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali
dovrà darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui
all'art. 9, quinto comma.
Articolo 11
Nomina
e funzioni del presidente.
Il
consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.
Il
presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione
alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni
per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero
ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai
regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio
di amministrazione. Assume altresì i provvedimenti ordinari e
straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio
di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente
e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima
riunione.
Ogni
atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario
generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilità
degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della
legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilità deve intendersi
esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente
il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contribuito
agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.
Articolo 12
Collegio
dei revisori.
Il
collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sull'attività
amministrativa dell'ente ospedaliero, è composto da un rappresentante
del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante
della Regione nominato dalla Giunta regionale.
Articolo 13
Il
consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale.
Negli
enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito
il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario
e così composto:
1)
dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e,
nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero
e cura, dai direttori dei medesimi;
2)
da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente
ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate
assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero
nonchè dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari,
ove esistano. Ove il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti
da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;
3)
dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero,
ove esista.
Negli
enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito
il consiglio sanitario centrale, che è presieduto dal sovraintendente
sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti
e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente,
ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma,
anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.
Il
consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano
in carica cinque anni.
Articolo 14
Funzioni
del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale.
Il
consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale è l'organo
di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime
parere:
a)
sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare
importanza diagnostica e terapeutica;
b)
sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente
gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti
lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta
organica e sui regolamenti relativi all'organizzazione dei servizi
sanitari dell'ente;
c)
sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei
reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico
chirurgiche.
Esprime,
inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta
dal presidente dell'ente, dal sovraintendente o dal direttore
sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e può formulare
proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari.
É
in facoltà del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire
alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario
centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva
comunicazione.
Articolo 15
Alta
sorveglianza.
Il
Ministero della sanità, nel rispetto delle competenze proprie
delle Regioni, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli
enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali
dello Stato.
A
tali fini il Ministero della sanità ha il potere di vigilanza
sulla piena rispondenza dell'attività sanitaria svolta dagli enti
ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.
Il
Ministero della sanità esercita l'alta sorveglianza sugli altri
istituti pubblici di ricovero e cura previsti dall'art. 1, esclusi
gli ospedali psichiatrici, per quanto attiene al loro funzionamento
igienico-sanitario ed a tal fine può acquisire tutte le informazioni
e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche attraverso
i medici provinciali.
Articolo 16
Vigilanza
e tutela.
La
vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri è esercitata dalla
Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del
titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi
sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
Il
comitato previsto dall'art. 55 e le speciali sezioni di esso previste
dall'art. 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale,
rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia.
Sono
sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni
dello statuto, quelle previste alle lettere a),
b), c), d),
e), g), ed i)
del precedente art. 10 e nell'ultimo comma dell'art. 40, nonchè
le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore
a nove anni.
Articolo 17
Sospensione
e scioglimento del consiglio di amministrazione.
Il
consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero può essere
sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione
della Giunta regionale, sentito il medico provinciale, in caso
di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo
violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme
di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero
nazionale o regionale.
Con
lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario
per la provvisoria gestione dell'ente.
Il
consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine
di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento
al consiglio disciolto.
Articolo 18
Alta
vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza
ospedaliera.
Il
Ministero della sanità esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti
ed enti ecclesiastici di cui all'art. 1, ultimo comma, che abbiano
ottenuto la classificazione di uno o più ospedali da essi dipendenti
in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine
all'osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi
della programmazione.
I
comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante
degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della
redazione dei piani ospedalieri.
REQUISITI
E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI
Articolo 19
Requisiti
degli ospedali.
Gli
ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica
ospedaliera, devono avere almeno:
a)
un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti
per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione
dei ricoverati, divisi per sesso;
b)
idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle
prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c)
locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme
diffusive;
d)
adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
e)
servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
f)
biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
g)
servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria,
bagni, cucina, dispensa;
h)
servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
i)
poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera
dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione
sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della
zona;
l)
servizio di assistenza religiosa;
m)
sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento
di polizia mortuaria e di quella locale.
In
base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo
e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale
competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di
sanità, la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli
la relativa qualifica.
Articolo
20
Categorie
di ospedali.
Gli
ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per
convalescenti.
Gli
ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
a)
ospedali di zona;
b)
ospedali provinciali;
c)
ospedali regionali.
Gli
ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi
in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.
Gli
ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli
infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente
riconosciute.
Per
le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale
specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
Articolo 21
Ospedali
generali di zona.
Sono
ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni
di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e
di una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi
speciali, nonchè di poliambulatori anche per altre più comuni
specialità medico-chirurgiche.
Il
piano regionale ospedaliero può prevedere in questi ospedali,
in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni
di ortopedia-traumatologia.
Articolo 22
Ospedali
generali provinciali.
Sono
ospedali generali provinciali quelli dotati di distinte divisioni
di medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia,
pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte divisioni o almeno
sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, neurologia,
dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia, malattie infettive,
geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che ad alcune di
dette specialità non provvedano ospedali specializzati viciniori.
Gli ospedali generali provinciali devono inoltre essere dotati
di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e
istologia patologica; analisi chimico-cliniche e microbiologia;
anestesia e rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.
Possono
inoltre avere: servizi di ricupero e rieducazione funzionale,
servizi di neuropsichiatria infantile, servizi di dietetica, servizi
di assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina legale
e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri
professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri
e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico.
Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni
caso ad istituire uno o più di tali od altri servizi o scuole
ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.
Devono,
altresì, provvedere all'assistenza dei convalescenti che può essere
affidata anche ad ospedali viciniori.
Articolo 23
Ospedali
generali regionali.
Gli
ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno
un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione
tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica
e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano
prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.
Essi,
oltre a possedere le unità di ricovero e cura e i servizi previsti
per gli ospedali provinciali dovranno anche disporre di almeno
tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali
cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia
plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute
dal Ministero della sanità, secondo le indicazioni contenute nel
piano regionale ospedaliero.
Inoltre
gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia,
di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di medicina
legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a collaborare
nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale
e all'aggiornamento del personale medico nonchè scuole per l'addestramento
del personale ausiliario e tecnico.
Ogni
Regione deve avere almeno un ospedale regionale.
Articolo 24
Ospedali
specializzati provinciali e regionali.
Gli
ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali
o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero,
sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone,
dell'hinterland di servizio, dell'organizzazione
tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica
e delle caratteristiche della specializzazione.
Gli
ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza
di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio
previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali
in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato.
Ospedali
per lungodegenti e per convalescenti.
Gli
ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati
come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni
del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti
letto di cui l'ospedale dispone, dell'hintertand
di servizio, nonchè dell'organizzazione tecnica e della dotazione
strumentale e diagnostica posseduta.
Gli
ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre,
possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie
degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura
dell'ospedale.
Titolo IV
PROGRAMMAZIONE
OSPEDALIERA
Articolo 26
Legge
di programma ospedaliero.
Con
legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma
economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione
ospedaliera regionale:
a)
il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della
legge per gli ospedali nonchè per le esigenze didattiche e scientifiche
delle università;
b)
la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attività
ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della
rete ospedaliera nazionale;
c)
la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno
di cui al punto a);
d)
i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale,
sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e
di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali,
il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata,
nonchè la distribuzione dei posti-letto secondo le esigenze definite
al punto b), e tenuto conto delle previsioni
dei piani urbanistici;
e)
i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare
un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a
costituire il sistema sanitario nazionale.
Con
la predetta legge verranno altresì indicati i mezzi finanziari
dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di
nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento
di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature
di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni
nelle medesime attività.
Il
disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi è
presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di concerto
con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica,
per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva
competenza. Sul relativo schema di disegno di legge è sentito
il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui
al successivo art. 28.
Articolo 27
Piano
nazionale ospedaliero.
Il
Ministro per la sanità, attenendosi alle direttive del programma
economico nazionale, della presente legge, della legge di programma
di cui il precedente art. 26, nonchè, limitatamente ai territori
meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di cui
alla legge 26 giugno 1965, n. 717, recepisce le indicazioni fornite
dalle singole Regioni ed elabora d'intesa con i Ministri per il
bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori
pubblici e per la pubblica istruzione, per la parte di relativa
competenza, il piano nazionale ospedaliero, previo parere del
Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al
successivo art. 28, e lo sottopone all'approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica. Il predetto
piano è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro
per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il
piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di durata
della legge di programma di cui al precedente art. 26, stabilisce
i criteri per l'impiego dei mezzi finanziari statali di cui al
secondo comma dell'articolo precedente e dei mezzi di cui dispongono
gli enti ospedalieri a norma del successivo art. 34.
A
tal fine il piano:
a)
determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa
dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;
b)
definisce i criteri territoriali e qualitativi per l'utilizzazione
del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo art. 33.
Al
piano nazionale ospedaliero, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto
con il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate,
nel corso del quinquennio, per riconosciute esigenze sopraggiunte,
varianti relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito
per le università.
Tali
varianti possono comprendere aumenti dei posti letto in misura
non superiore al 15 per cento del fabbisogno stabilito per le
università. Al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione
di tale eccedenza, si provvede con i fondi a disposizione del
Ministero della pubblica istruzione.
Articolo 28
Comitato
nazionale per la programmazione ospedaliera.
É
istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera,
nominato dal Ministro per la sanità, che lo presiede, e composto:
a)
dagli assessori regionali della sanità;
b)
da tre esperti nominati dal Ministro per la sanità;
c)
da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali
dei lavoratori più rappresentative;
d)
da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati
dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
e)
da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e due designati
dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico
universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati
dalle rispettive associazioni;
f)
da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia
e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni
d'Italia;
g)
da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate,
di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente
dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione
e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio
e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Disimpegna
le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva
amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore
a ispettore generale.
Il
comitato dura in carica cinque anni.
Articolo 29
Piano
regionale ospedaliero.
Ciascuna
Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore
ospedaliero con la legge di approvazione del piano quinquennale
degli interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa
ha potestà legislativa.
La
predetta legge si uniforma alle scelte del programma economico
nazionale nonchè ai princìpi della presente legge e della legge
di programma di cui al precedente art. 26 e indica la previsione
degli interventi regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali,
all'impianto, trasformazione, ammodernamento o soppressione degli
ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto
distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti, alla
efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Parimenti,
nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione, salvo
adattamenti dovuti ad esigenze di funzionalità, potrà essere realizzata
se non sia prevista nella predetta legge.
Il
piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia
in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a
cinquantamila abitanti; di almeno un ospedale provinciale che
sia in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila
abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.
La
legge regionale prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri,
la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione
alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto
dei criteri di economicità di gestione.
Nessun
ente pubblico, nè alcuno degli enti o istituti ecclesiastici,
che abbiano ottenuto la classificazione di propri ospedali ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, potrà istituire nuovi stabilimenti
di ricovero e cura che non siano previsti nella legge di cui ai
commi precedenti, salvo, per le università, quanto previsto dall'art.
27, ultimo comma.
Parimenti,
nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento
potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge
ad eccezione degli istituti e cliniche universitarie di ricovero
e cura, per trasformazioni, ammodernamenti e costruzioni, purchè
non comportino aumenti di posti-letto.
Nella
legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per
la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione
o l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle
relative attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione
in relazione agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il
settore ospedaliero.
Qualora
la Regione non provveda a quanto disposto dal presente articolo
il Ministro per la sanità promuove gli atti necessari per la convocazione
d'ufficio del consiglio regionale.
Articolo 30
Comitato
provinciale di coordinamento.
In
ogni provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento
nominato e presieduto dal medico provinciale e composto dai presidenti
dei consigli di amministrazione e da un rappresentante di ogni
consiglio di sanitari degli enti ospedalieri operanti nella provincia,
oltre che, ove esista, da un rappresentante della facoltà di medicina
della università degli studi.
Il
comitato ha il compito di coordinare l'attività ospedaliera nell'ambito
della provincia in relazione anche alle attività in essa esercitate
dagli altri presidi sanitari.
Articolo 31
Finanziamento
del piano regionale ospedaliero.
Nei
bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in relazione
ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero
dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente
art. 29, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali,
l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali
esistenti, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di
primo impianto.
La
realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sarà effettuata
secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.
Titolo V
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE PER GLI ENTI OSPEDALIERI
Articolo 32
Retta
di degenza.
La
retta giornaliera di degenza è determinata con apposita deliberazione
del consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.
La
retta giornaliera di degenza è determinata sulla base del costo
complessivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera prestata agli
infermi.
La
retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per
la retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la
cura ed il mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere
i compiti previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, e
47 della presente legge, nonchè ogni altra spesa che concorra
a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera.
Nella
retta devono essere comprese, altresì, le spese a carico dell'ente
ospedaliero iscritte nel bilancio dell'anno cui si riferiscono
le spedalità, per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento
delle attrezzature ospedaliere per una quota non superiore complessivamente
al quattro per cento della retta determinata a norma dei precedenti
commi.
Le
spese di gestione dei centri per le malattie sociali e del lavoro
non possono determinare aggravi sulla retta di degenza in misura
superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in
misura eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.
I
proventi delle rette ospedaliere possono, solo e fino ad un ventesimo
del loro ammontare, essere ceduti in delegazione per la stipulazione
di mutui destinati al finanziamento delle opere previste al successivo
art. 34.
Per
i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione
di ciascun ente ospedaliero determina una retta differenziata
riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.
Le
tariffe per le prestazioni professionali nei riguardi dei ricoverati
in sale speciali sono di massima quelle previste dalla tariffa
minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.
Articolo 33
Fondo
nazionale ospedaliero.
Nello
stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sarà
iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero.
Il
fondo è destinato alla concessione da parte del Ministero della
sanità di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo
delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento
e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di
degenza prevista nel quarto comma dell'art. 32 non riesca a coprire
le spese occorrenti, osservando le norme dell'art. 5 della legge
26 giugno 1965, n. 717; nonchè al pagamento dell'integrazione
a carico dello Stato degli assegni ai medici interni secondo le
norme di cui al successivo art. 47.
All'onere
derivante dall'applicazione della presente norma, calcolato per
l'anno 1967 in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante riduzione
di una somma di pari importo dal capitolo n. 5381 iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i
provvedimenti legislativi in corso.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Al
fondo previsto dal presente articolo affluiscono altresì i proventi
di donazioni, eredità e legati che pervengano allo Stato con destinazione
all'assistenza ospedaliera.
Il
fondo nazionale ospedaliero viene inoltre annualmente incrementato
a partire dal 1968 con somme stanziate con la legge ordinaria
di bilancio e destinate alla concessione da parte del Ministero
della sanità di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali
degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità
in rapporto alle finalità di cui all'art. 2.
Articolo 34
Garanzia
per l'assunzione dei mutui.
La
Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati
a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e le province
possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la costruzione
di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento
degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici già costruiti,
purchè rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonchè
per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il tesoro, saranno definite le modalità relative al conferimento
delle delegazioni.
Gli
enti di previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per cento
delle disponibilità investibili in beni patrimoniali a concedere
mutui agli enti ospedalieri.
Titolo VI
ORDINAMENTO
DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Articolo 35
Struttura
interna degli ospedali.
Gli
ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni, servizi speciali
per diagnosi e cura e servizi generali.
Articolo 36
Struttura
interna degli ospedali generali.
Negli
ospedali generali la sezione e l'unità funzionale che deve comprendere
non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli
stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche
un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore
a 15. Queste sezioni ove non esista la relativa divisione, sono
di regola aggregate ad una divisione affine.
La
divisione è composta da 2 o più sezioni e comprende non meno di
50 e non più di 100 posti-letto.
Negli
stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere
anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non
può essere inferiore a trenta.
I
servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate
e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero
che, comunque, non può essere superiore a quello previsto per
le sezioni di specialità.
Articolo 37
Struttura
interna degli ospedali specializzati.
Negli
ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno
di quindici posti-letto e non più di venti.
Negli
stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta
posti-letto e non più di ottanta.
Articolo 38
Struttura
interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti.
Negli
ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono
comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli
stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80
e non più di 120 posti-letto.
Articolo 39
Personale
degli enti ospedalieri.
Il
personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario,
amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e di
assistenza religiosa.
Il
personale sanitario è costituito dai medici e dai farmacisti.
Il
personale amministrativo è costituito dal segretario generale
o direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto
e d'ordine.
Il
personale sanitario ausiliario è costituito dalle ostetriche,
dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali,
dalle vigilatrici dell'infanzia, dalle assistenti sociali, dai
terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri
generici e dalle puericultrici.
Il
personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati per i
laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.
Il
personale esecutivo è costituito dai portantini, dal personale
di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.
Possono
essere istituiti altri ruoli speciali di personale sanitario e
tecnico con compiti rispettivamente direttivi e ausiliari in relazione
alle reali esigenze dell'ente ospedaliero.
Il
personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del
culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di confessione
cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all'assistenza
dei ministri dei rispettivi culti.
Articolo 40
Norme
delegate sull'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei
servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di
ricovero e cura e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri.
Il
Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare
di 10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la
sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la parte
di sua competenza, con il Ministro per la pubblica istruzione,
previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie
interessate, compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti
universitari, e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere
designati dalla relativa associazione, uno o più decreti aventi
forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:
1)
ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
2)
ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e
degli istituti universitari di ricovero e cura;
3)
stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, salvo quanto
stabilito nel comma seguente.
Il
rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli istituti
normativi di carattere economico, è stabilito, previ accordi nazionali
tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri,
dai singoli enti ospedalieri con delibere soggette ai controlli
di legge.
Articolo 41
Princìpi
e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri.
Le
norme delegate di cui all'art. 40 concernenti l'ordinamento interno
dei servizi dovranno disciplinare:
a)
l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio
della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata
la necessità e della possibilità di ricorso da parte dell'infermo;
b)
il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto
ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua
assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale;
c)
l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi
al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della
cura e delle nuovo funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali
ed alla necessità di assicurare la direzione, il coordinamento
ed il controllo dei servizi e di ogni altra attività ospedaliera.
Articolo 42
Princìpi
direttivi per lo stato giuridico del personale.
Le
norme delegate di cui all'art. 40 concernenti l'assunzione e lo
stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri
dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di
impiego, ispirandosi ai seguenti princìpi:
1)
che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico
concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni
per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali
categorie del personale esecutivo. Resta la facoltà dei consigli
di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni
con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi
con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
2)
che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri
di uniformità e in conformità dei princìpi delle leggi vigenti
che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovrà adeguarsi
il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.
In
ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dal personale già in servizio.
Articolo 43
Princìpi
e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri.
Le
norme delegate di cui all'art. 40 dovranno altresì disciplinare
l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in due categorie:
medici con funzioni igienico-organizzative e cioè ispettori sanitari,
vicedirettori sanitari, direttori e sovrintendenti sanitari, e
medici con funzioni di diagnosi e cura e cioè assistenti, aiuti
e primari, ispirandosi ai seguenti princìpi:
a)
l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo
esclusivamente per pubblico concorso per titoli, stabiliti con
criteri uniformi e rigorosamente determinati, nonchè mediante
esami consistenti in una relazione scritta su un caso clinico
e in prove pratiche; con previsione che gli atti del concorso
e le valutazioni, che devono essere motivate, possono essere dati
in visione a chiunque ne abbia interesse. Il punteggio a disposizione
della commissione esaminatrice sarà assegnato per tre quinti ai
titoli e per i rimanenti due quinti alle prove di esame. A tale
concorso sono ammessi coloro che abbiano superato una prova di
idoneità per esami, uguali per tutte le categorie di ospedali
e per ciascuna qualifica e specialità, su base nazionale per i
primari e i direttori sanitari, e su base regionale per gli altri
sanitari. L'assunzione dei sovrintendenti ha luogo esclusivamente
per concorso per titoli tra i direttori sanitari. I direttori,
i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti
e gli assistenti in servizio di ruolo al momento dell'entrata
in vigore delle norme delegate di cui al presente articolo, possono
adire direttamente i concorsi a posti di pari qualifica e specialità
presso altri enti ospedalieri della stessa categoria;
b)
agli esami di idoneità per direttore e vicedirettore sanitario
sono ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni di laurea
e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche universitarie
o negli istituti universitari d'igiene ovvero in talune amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici espressamente determinate, che
abbiano anche conseguito la idoneità come ispettori; agli esami
di idoneità ad ispettore sono ammessi i medici abilitati all'esercizio
professionale. Agli esami di idoneità per primario sono ammessi
i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera
in qualità di aiuto o assistente di ruolo negli ospedali o nelle
cliniche universitarie; agli esami di idoneità per aiuto sono
ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea
e di carriera in qualità di assistente di ruolo negli ospedali
o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneità per assistente
sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale. L'esame
di idoneità è svolto con prova scritta su temi o tesi scelti per
sorteggio da un elenco prefissato e pubblicato a cura del Ministero
della sanità e comporta un punteggio della prova da valutarsi
adeguatamente nei titoli del concorso locale;
c)
le commissioni per gli esami di idoneità annuali a direttore,
vicedirettore e ispettore sanitario sono nominate annualmente
dal Ministro per la sanità e sono costituite da tre sovraintendenti
o direttori sanitari, da un professore universitario di ruolo
o fuori ruolo d'igiene e da un funzionario medico del Ministero
della sanità; le commissioni per gli esami di idoneità annuali
a primario, aiuto e assistente sono nominate annualmente dal Ministro
per la sanità e sono costituite da tre primari della materia,
di cui uno designato dalla federazione nazionale dell'ordine dei
medici o dall'ordine competente per territorio, mediante sorteggio;
da un professore universitario della materia o, in mancanza, di
materia affine di ruolo o fuori ruolo e da un funzionario medico
del Ministero della sanità. Le commissioni di concorso per l'assunzione
dei sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed ispettore sanitari
sono nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal
presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due
sovrintendenti o direttori sanitari e da un professore universitario
di ruolo o fuori ruolo di igiene, nonchè da un funzionario medico
del Ministero della sanità; le commissioni di concorso per l'assunzione
dei primari, aiuti ed assistenti sono nominate dal consiglio di
amministrazione e costituite dal presidente dell'ente ospedaliero
o da un suo delegato, da due primari appartenenti a ospedali di
categoria pari o superiore a quella dell'ospedale per cui il concorso
è bandito, della materia messa a concorso, di cui uno nominato
dall'ordine dei medici competente per territorio, mediante sorteggio
provinciale, e da un professore universitario di ruolo o fuori
ruolo della materia stessa, o qualora sia necessario per assicurare
una scelta effettiva, di materia affine e di materia che la comprenda,
nonchè da un funzionario medico del Ministero della sanità.
I
primari ospedalieri ed i professori universitari componenti le
commissioni di esame saranno prescelti per sorteggio da elenchi
prefissati con eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri
e dei professori universitari saranno compilati dal Ministero
della sanità di concerto, per quanto riguarda i professori universitari,
col Ministero della pubblica istruzione: il sorteggio su di essi
sarà effettuato presso il Ministero della sanità per gli esami
a base nazionale e regionale e presso i consigli di amministrazione
dei singoli enti ospedalieri per gli esami a base locale;
d)
lo stato giuridico deve prevedere il «tempo definito» con determinazione
degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di diagnosi
e cura, e l'incompatibilità con l'assunzione di altri rapporti
di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio professionale
in case di cura private, consentendo, però, nelle ore libere,
l'esercizio professionale, anche nell'ambito dell'ospedale, entro
limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte
del compenso dovuto al sanitario - compenso da stabilirsi dal
consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio
dei sanitari e del consiglio sanitario centrale - sia devoluta
all'ente. L'amministrazione dell'ente può, su richiesta del medico,
consentire il «tempo pieno». Le medesime norme, comprese quelle
riguardanti l'incompatibilità con l'assunzione di altri rapporti
d'impiego presso altri enti pubblici e con l'esercizio professionale
presso le case di cura private, valgono per il personale sanitario
medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati.
Le
norme limitative dell'esercizio dell'attività professionale nelle
case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano,
fino alla fine dell'anno 1975, solo ove, a giudizio delle amministrazioni
interessate, risulti la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente
idonei per il libero esercizio dell'attività professionale, secondo
le norme che saranno stabilite nel decreto delegato di cui all'art.
40, salvo l'applicazione per tutti i sanitari delle disposizioni
di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336;
e)
nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo
precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere
valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio,
nonchè ai fini del trattamento di quiescenza;
f)
ai sanitari ospedalieri eletti a cariche pubbliche si applicano
le stesse norme che regolano il collocamento in aspettativa dei
professori universitari.
Articolo 44
Scuole
ospedaliere di specializzazione.
Negli
ospedali regionali può essere svolta, a cura di personale medico
ospedaliero particolarmente qualificato, attività didattica di
carattere applicativo complementare di quella universitaria nei
confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione
delle università, con trattamento economico del personale medico
ospedaliero insegnante non inferiore a quello degli altri docenti,
osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle
singole università e secondo modalità che saranno stabilite con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con
il Ministro per la sanità, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 45
Tirocinio
obbligatorio.
Per
essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio
professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver
compiuto un anno di tirocinio, in qualità di interno, presso gli
istituti clinici universitari, o presso gli ospedali regionali
o presso altri ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto
del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione.
Per
gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di
sanità militare di Firenze la durata del tirocinio, limitatamente
alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, è ridotta rispettivamente
di due mesi e di un mese.
Articolo 46
Posti
di internato.
Durante
il tirocinio di cui al precedente art. 45, i laureati in medicina
e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie
per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale
sotto il controllo dei direttori delle cliniche universitarie
o dei primari ospedalieri.
Con
decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità,
i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per cento
del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del
70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di
cui all'art. 1. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità
circa l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.
Articolo
47
Trattamento
economico e certificato dell'avvenuto tirocinio.
I
laureati ammessi all'internato non hanno alcun rapporto di impiego
ed osservano gli orari fissati per gli assistenti.
Essi
hanno diritto al vitto gratuito e ad un assegno mensile corrisposto
dall'università per quanto riguarda gli istituti clinici universitari,
direttamente gestiti dalle stesse, o dall'ente ospedaliero, la
cui misura sarà fissata dal decreto delegato previsto dall'art.
40 e non potrà essere superiore al terzo dello stipendio minimo
attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero, esclusa ogni altra
indennità.
Il
tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina
e per tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia e per
i rimanenti due mesi in altre specialità mediche.
Il
certificato di compiuto tirocinio sarà rilasciato dal direttore
dell'università competente, sentiti i direttori degli istituti
clinici universitari o dal presidente del consiglio di amministrazione
dell'ente ospedaliero presso il cui ospedale viene compiuto il
tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i primari
competenti.
Articolo
48
Copertura
delle spese.
Non
hanno diritto all'assegno previsto dall'art. 47 i laureati che
godono di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa
di studio è di importo inferiore, si farà luogo soltanto al pagamento
della differenza.
Le
spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute
fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede
con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'art. 33, restando
la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale
viene compiuto il tirocinio, anche se questo è effettuato presso
ospedali clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
Per
il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici,
direttamente gestiti dalle università, il Ministro per la pubblica
istruzione, con suo decreto, provvede annualmente a ripartire
tra le università le somme occorrenti alla copertura delle spese
non coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal fondo destinato
a borse di studio, di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966,
n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo
stesso.
Articolo
49
Sottocommissioni
esami di Stato di abilitazione.
I
primari degli ospedali regionali e degli ospedali ritenuti idonei
al tirocinio saranno chiamati a far parte delle sottocommissioni
di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo.
Articolo
50
Convenzioni
tra università ed enti ospedalieri.
Qualora,
in ordine alla stipula di convenzioni tra università ed enti ospedalieri,
si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due
parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime
da parte delle autorità vigilanti, ogni decisione è demandata
ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità o, a richiesta
di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Articolo
51
Requisiti
da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità.
Le
case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
della sanità.
Il
Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio
superiore di sanità, stabilisce:
a)
le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed
i servizi di cui devono essere dotate le case di cura in relazione
al tipo di attività in esse esercitato;
b)
le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
c)
i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di «direttore
sanitario responsabile».
La
denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta
o seguita dalla indicazione «casa di cura privata»: non possono
essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione
con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.
Articolo
52
Autorizzazione
all'apertura di case di cura private. Infrazioni.
Chiunque
intende aprire una casa di cura privata o ampliare o trasformare
una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al medico
provinciale, indicando la speciale natura dell'attività sanitaria
che in essa dovrà essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie
e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire.
Alla
domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un
regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda
casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio
continuativo di guardia medica.
Il
medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità,
rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata
in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni
previste dalla legge.
I
progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione
di case di cura private devono essere approvati dal medico provinciale,
sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il
medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità,
in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge
e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare
la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine da stabilire
nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della
casa stessa, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento.
Nel
caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il
medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma,
può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, revocare l'autorizzazione
di apertura.
Articolo
53
Direttore
sanitario responsabile. Convenzioni.
Ogni
casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile
al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa
di cura privata stessa quando sia dotata di oltre 150 posti-letto,
e che risponde personalmente al medico provinciale dell'organizzazione
tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.
In
particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia
medica e adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni
di malattie infettive soggette a denunzia informandone immediatamente
il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente.
Ogni
convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti
mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti
è soggetta all'approvazione del medico provinciale, il quale provvederà
con decreto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, dopo
avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel
quadro delle direttive dei piani di programmazione, la casa di
cura privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare
una adeguata assistenza sanitaria in regime mutualistico-assicurativo
e l'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della
convenzione.
Gli
enti pubblici e gli istituti mutualistici e assicurativi possono
stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con
le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'art.
1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonchè con gli
istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'art. 1, previo
il riconoscimento da parte del medico provinciale dell'esistenza
dei requisiti richiesti dal precedente comma.
Titolo
VIII
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Articolo
54
Istituzione,
riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme
transitorie.
Fino
a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario
e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente
della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati
dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la sanità di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti
di cui agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti
di cui all'art. 6, sulla base delle indicazioni contenute nei
piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero
transitorio; l'atto di approvazione di cui all'art. 9, decimo
comma, è di competenza del Ministro per la sanità; l'atto di classificazione
degli ospedali previsto dall'art. 19 viene adottato dal medico
provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità; e il
rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto
dall'art. 12 è sostituito da un rappresentante della provincia,
ove ha sede l'ente ospedaliero.
Articolo
55
Norme
sull'amministrazione degli enti ospedalieri.
Entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione
parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, è delegato
a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme
fondamentali sull'amministrazione e contabilità dell'ente ospedaliero
integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge
17 luglio 1890, n. 6972, e nel relativo regolamento di esecuzione
di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e successive modificazioni
e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con
le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento
di un'effettiva autonomia nonchè la salvaguardia delle competenze
conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri
e lo Stato, le Regioni, le provincie e i comuni, lasciando, comunque,
impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione.
Articolo
56
Amministrazione
dell'ente ospedaliero.
Per
quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti
ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n.
6972 e successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio
1891, n. 99, e nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto
compatibili con le norme contenute nella presente legge, intendendosi
sostituito al prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico
provinciale.
Fino
a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo
previsti dal capo terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, la vigilanza sugli enti ospedalieri è esercitata dal medico
provinciale nelle forme e con le modalità previste dalla legge
17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5 febbraio 1891,
n. 99, e il controllo di merito è esercitato, a norma del precedente
art. 16, ultimo comma, da un comitato provinciale per l'assistenza
ospedaliera, presieduto dal medico provinciale e composto da cinque
rappresentanti della provincia e da un rappresentante del comune
capoluogo della provincia eletti nei modi previsti per i rappresentanti
degli stessi enti nel comitato provinciale di assistenza e beneficenza,
ed inoltre da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno,
dei lavori pubblici e del lavoro della provincia, designati, rispettivamente,
dal prefetto, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Esercita la funzione di segretario
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero
della sanità.
Per
le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto
1) del primo comma dell'art. 9 sono designati dal Consiglio provinciale
della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.
Articolo
57
Gestione
finanziaria delle attività diverse da quella ospedaliera.
Per
il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente
legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione
di cui al comma sesto dell'art. 5, gli enti pubblici contemplati
nel secondo comma dell'art. 3 devono tenere una distinta gestione
per le attività diverse da quelle ospedaliere, alla quale non
possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo
V della presente legge.
Articolo
58
Finanziamento
per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere.
Fino
a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario,
il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro
per la sanità, sulla base delle previsioni contenute nel piano
nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede
agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto
1949, n. 589, e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti
da questa stabiliti.
Articolo
59
Trasferimento
del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero.
Il
personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il
personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di
archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali
di cui al secondo comma dell'art. 3, passa alle dipendenze dell'ente
ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando
in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al
momento del trasferimento.
Il
passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale d'intesa
con le rispettive amministrazioni.
Articolo
60
Composizione
transitoria del comitato nazionale di programmazione ospedaliera.
Per
le Regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera
a) dell'art. 28 sono sostituiti dai presidenti
dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui
all'art. 62.
Articolo
61
Piano
nazionale ospedaliero transitorio.
Sino
alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente
ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri
di cui ai precedenti articoli 26 e 27 sono stabiliti con decreto
del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la pubblica
istruzione, per la parte di sua competenza.
Il
piano nazionale ospedaliero transitorio è elaborato, nel quadro
della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli
Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro
per la sanità, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per la
programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici
e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua
competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione
ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico
nazionale ed ai principi della presente legge, nonchè, limitatamente
ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento
e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965,
n. 717. Il piano è sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica.
Il
piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresì i criteri
per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale
dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi
per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione
e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle
relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli
interventi delle Regioni nelle medesime attività.
Articolo
62
Comitato
regionale per la programmazione ospedaliera.
Per
i territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato regionale
per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo
di Regione a norma dei successivi commi del presente articolo,
elabora, entro sei mesi dalla sua costituzione, un piano regionale
ospedaliero avente durata non superiore a quella del programma
economico nazionale, sentito il comitato regionale per la programmazione
economica e consultati i comitati provinciali di cui all'art.
30 della presente legge. Il predetto piano è approvato con decreto
del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il
bilancio e per la programmazione economica.
Il
piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi
e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio,
indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto
di nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento
e soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno
dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla
efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Il
piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale
in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la
rete dei presidi sanitari locali.
Il
piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona
che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila
fino a cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale
provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila
abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
Il
piano prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione
e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze
di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri di
economicità di gestione.
Nessun
ente pubblico potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti
nel piano.
Parimenti,
nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento
potrà essere realizzata se non sia prevista nel piano, ferme le
norme di cui agli articoli 26, 27 e 29 per la costruzione di opere
destinate al ricovero e alla cura da parte dell'università e degli
enti e istituti ecclesiastici previsti dall'ultimo comma dell'art.
1.
Il
comitato regionale per la programmazione ospedaliera è composto:
a)
da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale della
Regione, due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza
della minoranza eletti dal rispettivo consiglio provinciale;
b)
da un rappresentante dell'amministrazione comunale dei capoluoghi
di provincia, eletto dal consiglio comunale;
c)
da tre rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati
dalle associazioni di categoria;
d)
da un rappresentante degli istituti ed enti di cui al quinto comma
dell'art. 1;
e)
da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative della Regione;
f)
da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato
dalla federazione degli ordini dei medici;
g)
dai medici provinciali della Regione;
h)
dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
i)
da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;
l)
da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
m)
da due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia delle
università esistenti nella Regione;
n)
da un rappresentante delle case di cura private eletto dalle rispettive
associazioni di categoria.
Il
comitato elegge nel proprio seno il presidente.
Il
comitato viene nominato, entro 40 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro per la sanità e
dura in carica 4 anni.
Articolo
63
Norme
transitorie riguardanti il tirocinio.
Sono
abrogate le norme relative al tirocinio di pratica semestrale
di cui alla tabella XVIII annessa al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, ed ogni altra disposizione diversa o contraria,
salvo quanto previsto dal successivo comma.
Le
disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che
abbiano già compiuto il tirocinio di pratica semestrale in base
alle norme della tabella XVIII del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, o che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia
entro l'anno accademico 1968-1969. Questi ultimi, per altro, possono
essere ammessi, a domanda, a compiere il tirocinio secondo le
norme della presente legge.
Articolo
64
Norme
transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo.
Le
norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere
in adeguata considerazione, in base alla loro particolare natura,
i servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo,
ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo
sia straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione
agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo
nei concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di
entrata in vigore delle norme delegate.
Articolo
65
Trasformazione
degli istituti pubblici di ricovero e cura.
Gli
enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della presente
legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e
infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati
fra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a
domanda, e semprchè il piano regionale ospedaliero ne ravvisi
l'opportunità e la possibilità dal punto di vista tecnico-sanitario,
logistico e territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale
a trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti
dalla presente legge.
Gli
istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non venga
ravvisata tale opportunità e possibilità di trasformazione non
potranno esercitare l'attività ospedaliera a partire da un anno
dall'entrata in vigore del piano regionale.
Gli
enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati,
ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli
enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.
Articolo
66
Estensione
delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge
10 maggio 1964, n. 336.
Le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n.
336, relative al mantenimento in servizio fino al compimento del
70° anno di età dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori
di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche nei
confronti del predetto personale che sia stato successivamente
trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.
Articolo
67
Regioni
a statuto speciale.
Le
Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in
materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare
la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti
dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al
precedente art. 26.
Articolo
68
Durata
in carica dei consigli di amministrazione esistenti.
Fino
al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione
degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di amministrazione
esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
Articolo
69
Pio
Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.
Al
Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano
tutte le disposizioni previste dalla presente legge. Peraltro,
sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, continuano
ad aver vigore le attuali norme relative agli organi di vigilanza
e di tutela, alle modalità di esercizio del controllo e agli atti
sottoposti al controllo.
Articolo
70
Disposizione
finanziaria.
Le
somme di cui al terzo comma dell'art. 33 che non siano state impiegate
o impegnate nell'esercizio 1967 possono essere impegnate ed utilizzate
nei tre esercizi successivi, in deroga al disposto dell'art. 1
della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
71
Abrogazione
di norme incompatibili.
É
abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute
nella presente legge.
Fino
a quando non verranno emanate le norme delegate di cui all'art.
40 continueranno ad aver vigore per la parte non in contrasto
con la presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto
30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.