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FAMIGLIA
Legge
29 luglio 1975, n. 405 (in Gazz. Uff., 27 agosto, n. 227). --
Istituzione dei consultori familiari.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come
scopi:
a)
l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità
ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e
della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b)
la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione
responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità
fisica degli utenti;
c)
la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d)
la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero
a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti
a ciascun caso.
Articolo
2
La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la
programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del
servizio di cui all'art. 1 in conformità ai seguenti princìpi:
a)
sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori
di assistenza alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi
delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
b)
consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da
enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie
e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione
diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali, quando queste
saranno istituite;
c)
i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e
domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione
dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari,
degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche
e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche
e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b)
adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con
le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma
sanitaria, i consultori di cui alla lettera b)
possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel
territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'art.
6 e secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici
e privati per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra
ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi
specialistici degli enti di assistenza sanitaria.
Articolo
3
Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori
deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti
discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale,
nonchè nell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.
Articolo
4
L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico
dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
Le
altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente
legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri
residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio
italiano.
Articolo
5
Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario
1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio
previsto dalla presente legge.
Il
fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio
di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base
dei seguenti criteri:
a)
il 50% in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b)
il residuo 50% in proporzione al tasso di natalità e di mortalità
infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale
di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della
devoluzione.
Le
somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli
anni seguenti.
Tali
finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle provincie,
dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso
altre forme da essi stabilite.
Alla
copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per
il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento
del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
6
La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro
consorzi nonchè delle esigenze di una articolazione territoriale
del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio
regionale, per finanziare i consultori di cui all'art. 2, sempre
che si riscontrino le finalità indicate all'art. 1 della presente
legge.
Articolo
7
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni emaneranno le norme legislative di cui all'art.
2.
Articolo
8
E' abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente
legge.