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SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Legge 23
dicembre 1978, n. 833 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 360, del 28
dicembre 1978). - Istituzione del servizio sanitario nazionale. (SANITA' RIFORMA)
Preambolo
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente
della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Titolo
I
IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Capo
I
Articolo
1
(I princìpi).
La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela
della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e
della libertà della persona umana.
Il servizio
sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture,
dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed
al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione
di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza
dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario
nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali,
garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio
sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le
attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni
e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo
stato di salute degli individui e della collettività.
Le associazioni
di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario
nazionale dei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Articolo
2
(Gli obiettivi).
Il conseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione
di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria
del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione
delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi
e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia
e la durata;
4) la riabilitazione
degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione
e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di
vita e di lavoro;
6) l'igiene
degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per
le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonchè la prevenzione
e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro
alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina
della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione
dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare
l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione
professionale e permanente nonchè l'aggiornamento scientifico culturale del
personale del servizio sanitario nazionale.
Il servizio
sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a)
il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie
del paese;
b)
la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro
organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla
salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli
strumenti ed i servizi necessari;
c)
le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità
e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi
con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la
madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d)
la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei
servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni
mezzo l'integrazione del soggetti handicappati;
e)
la tutela sanitaria delle attività sportive;
f)
la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere
le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g)
la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo
i servizi pschiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni
forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure
terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati
psichici;
h)
la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera,
delle acque e del suolo.
Articolo
3
(Programmazione
di obiettivi e di prestazioni sanitarie).
Lo Stato,
nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso
delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
La legge
dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui
all'art. 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere,
comunque, garantite a tutti i cittadini.
Articolo
4
(Uniformità
delle condizioni di salute sul territorio nazionale).
Con legge
dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie
di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative
sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento
dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene
e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione,
per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi
personali di protezione;
4) tutela
igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca
e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta,
frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente
sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni
e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica,
fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi
e nell'ambiente esterno.
Articolo
5
(Indirizzo
e coordinamento delle attività amministrative regionali).
La funzione
di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in
materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze
di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonchè agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata,
fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
Fuori dei
casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio
della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in
volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie
di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa
con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro
della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed
emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.
In caso
di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti
da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla
natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
Il Ministro
della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente
ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo
6
(Competenze
dello Stato).
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea
e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi,
nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi
dei presidi sanitari esistenti;
b)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte
la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonchè gli interventi
contro le epidemie e le epizoozie;
c)
la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio
e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli
immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati,
gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati
anche per uso veterinario;
d)
la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per
le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n.
685;
e)
la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f)
l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi
e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande
e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione
delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati
a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonchè degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g)
gli standards dei prodotti industriali;
h)
la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle
bevande alimentari;
i)
la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche
e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k)
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare
e sulla produzione, il Commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l)
il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di
organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m)
la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n)
l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o)
l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 519, ed alla presente legge;
p)
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo
le norme previste dalla presente legge;
q)
la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione
dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle
scuole, nonchè dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r)
il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia
e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi
e come titolo nei concorsi stessi;
s)
gli ordini e i collegi professionali;
t)
il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali
e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u)
la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le
quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento
e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia
di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei princìpi attivi,
degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti
destinati all'alimentazione zootecnica, nonchè quelle relative alla produzione
e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v)
l'organizzazione sanitaria militare;
z)
i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per
il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonchè i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Articolo
7
(Funzioni
delegate alle regioni).
E' delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art.
6, lettera b);
b)
l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai
sensi della lettera u) del precedente art. 6;
c)
i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
e delle altre sostanze pericolose;
d)
il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il
deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
c)
i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni
provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni
obbligatorie e in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.
Il Ministero
della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione
di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di
uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di
profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni
esercitano le funzioni delegate di cui il presente articolo mediante sub-delega
ai comuni.
In relazione
alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo
è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici
nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche
attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente
ed ampio decentramento delle funzioni;
b)
in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti
dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè le dotazioni organiche dei ruoli
delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori,
prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio
della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga
all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero
616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.
Articolo
8
(Consiglio
sanitario nazionale).
E' istituito
il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta
nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della
politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano
sanitario nazionale.
Il Consiglio
è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione
anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti
con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 e alla ripartizione degli
stanziamenti di cui all'art. 51, nonchè alle fasi di attuazione del servizio
sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario
necessario alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso predispone
una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro
della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Consiglio
sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è
presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:
a)
da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione
Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un
rappresentante della provincia di Bolzano;
b)
da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per
ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione,
interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura
e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante
designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica;
c)
dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante
del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze
funzionali al servizio sanitario nazionale.
Per ogni
membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste,
un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
L'articolazione
in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio
sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentito
il Consiglio stesso.
Articolo
9
(Istituto
superiore di sanità).
L'Istituto
superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale
dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.
Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie
locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste
ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni
e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza
nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente art. 6 della
presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g),
k), m) e n).
Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di
sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo
e coordinamento di cui all'art. 5.
L'Istituto,
per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere
agli impianti produttivi nonchè ai presidi e servizi sanitari per compiervi
gli accertamenti e i controlli previsti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1973,
n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle
regioni.
L'Istituto,
in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza,
in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche
a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia
di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale
tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente
l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio
sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi
di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale
e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto
svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere
scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono
inoltre esser richiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore
scientifico.
Con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno
determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità.
Il secondo
comma dell'art. 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente:
«La suddivisione
dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite
con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico
e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'art. 62 della
legge 7 agosto 1973, n. 519».
La lettera
b), primo comma, dell'art. 13 della legge 7 agosto
1973, n. 519, è sostituita dalla seguente:
«b)
da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità
tra personalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere
scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio
nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati
per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti
nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali
esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale».
Articolo
10
(L'organizzazione
territoriale).
Alla gestione
unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali.
L'unità
sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei
comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito
territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale
di cui alla presente legge.
Sulla base
dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o
le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari
di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di
primo livello e di pronto intervento.
Articolo
11
(Competenze
regionali).
Le regioni
esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed
esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi
regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti princìpi:
a)
coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici,
sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b)
unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando
la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c)
assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni
svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale
e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive
norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo,
predispongono piani sanitari regionali, previa consulazione degli enti locali,
delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonchè
degli organi della sanità militare territorialmente competenti.
Con questi
ultimi le regioni possono concordare:
a)
l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili
nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b)
l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire
al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni,
sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità
sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione
dei servizi sociali.
All'atto
della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono
altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità
di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
Articolo
12
(Attribuzioni
delle provincie).
Fino all'entrata
in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle provincie
approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei
presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali
di cui al quinto comma del precedente art. 11.
Articolo
13
(Attribuzioni
dei comuni).
Sono attribuite
ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni
esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata
mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun
sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni,
singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile
1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori
della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti
degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968,
n. 132 e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività
delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari,
nonchè al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del
servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari triennali
delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei
compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione
degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Articolo
14
(Unità
sanitarie locali).
L'ambito
territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in
base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti,
tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della
zona.
Nel caso
di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine
di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti
limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito
delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
a)
all'educazione sanitaria;
b)
all'igiene dell'ambiente;
c)
alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d)
alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla
tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e)
all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado;
f)
all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
g)
alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h)
all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i)
all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare,
per le malattie fisiche e psichiche;
l)
all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m)
alla riabilitazione;
n)
all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o)
all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
p)
alla profilassi e alla polizia veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti
di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione
zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q)
agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale
spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative
ai servizi di cui alla lettera z) dell'art. 6.
Articolo
15
(Struttura
e funzionamento delle unità sanitarie locali).
L'unità
sanitaria locale, di cui all'art. 10, secondo comma, della presente legge,
è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane.
Organi della
unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea
generale;
2) il comitato
di gestione e il suo presidente.
L'assemblea
generale è costituita:
a)
dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale
coincide con quello del comune o di parte di esso;
b)
dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n.
616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello
complessivo dei comuni associati;
c)
dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale
coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio della
unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità
montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.
In armonia
con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione
dei consigli circoscrizionali all'attività delle unità sanitarie locali e
quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può
attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla
presente legge.
L'assemblea
generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b)
del presente articolo è formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti
con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato
con legge regionale.
La legge
regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei
singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei
comuni.
L'assemblea
generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina
il proprio presidente.
Il comitato
di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria
locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi,
dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del
personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato
di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
Le competenze
del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente,
alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il territorio di
questa coincida con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. La
legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento
delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per:
1) assicurare
l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il
loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione
di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere
un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente
per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto
all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi
e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo
art. 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza
in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre
bilanci e conti consuntivi da parte dell'unità sanitaria locale, secondo quanto
previsto dal primo comma dell'art. 50;
4) emanare
il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante
organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme
di cui all'art. 47;
5) predisporre
l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui
al successivo art. 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati.
La legge
regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata
dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel
territorio.
Articolo
16
(Servizi
veterinari).
La legge
regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello
regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale
più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive
del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione
e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione
delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei
mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta
contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La
legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola
il funzionamento ai sensi dell'art. 18.
Articolo
17
(Requisiti
e struttura interna degli ospedali).
Gli stabilimenti
ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti
minimi di cui all'art. 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni
nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione
dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione
tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento
tra servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in rapporto alle esigenze di
definiti ambiti territoriali, nonchè a quello della gestione dei dipartimenti
stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo di valorizzare
anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto
all'art. 34 della presente legge.
Articolo
18
(Presidi
e servizi multizonali).
La legge
regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi
e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità
specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche,
svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa
più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa
legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente
comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce
norme particolari per definire:
a)
il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con
quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b)
gli indirizzi di gestione dei predettti presidi e servizi e le procedure per
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c)
la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione
generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
d)
la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente
per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche
esigenze della gestione.
Articolo
19
(Prestazioni
delle unità sanitarie locali).
Le unità
sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura,
di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione
i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
3.
Ai cittadini
è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura
nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti
del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente
aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti
hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza
di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari
hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano
servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati,
che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi
di assistenza della località in cui si trovano.
Articolo
20
(Attività
di prevenzione).
Le attività
di prevenzione comprendono:
a)
la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività,
di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire
il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art.
4, nonchè al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art.
27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche
di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati
nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite
dall'art. 14;
b)
la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza,
anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente
che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta
gestione degli strumenti informativi di cui al successivo art. 27, e le rappresentanze
sindacali;
c)
la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio
ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro in applicazione delle norme
di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi
del primo comma, lettere a), b),
c), d) ed e)
dell'art. 7;
d)
la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare
le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche
ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e)
la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee
a prevenirne l'insorgenza;
f)
la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della
compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali
e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente
sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione
e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio
delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie
locali, garantendo per quanto alla lettera d) del
precedente comma la tutela del segreto industriale si avvalgono degli operatori
sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali
di cui al successivo art. 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro
competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura
e riabilitazione.
Gli interventi
di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del
lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla
base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali
ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi
collettivi applicati nell'unità produttiva.
Articolo
21
(Organizzazione
dei servizi di prevenzione).
In relazione
agli standards fissati in sede nazionale, all'unità
sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti
attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione,
di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione
di quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela
della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unità sanitarie
locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro
anche prevedendo, ove essi non esistano presidi all'interno delle unità produttive.
In applicazione
di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta
del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria
locale, nonchè ai presidi e servizi di cui al successivo art. 22 assumano
ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente
all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale
di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori
del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonchè la facoltà di diffida prevista
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520.
Contro i
provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni
di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale
che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente
della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
Articolo
22
(Presidi
e servizi multizonali di prevenzione).
La legge
regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti
industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli artigianali
e di lavoro a domicilio:
a)
individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi
multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b)
definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi
e servizi multizonali;
c)
prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale
e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.
I presidi
e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità
sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui
all'art. 18.
Articolo
23
(Delega
per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro).
Il Governo
è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto
avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del
Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione sono rappresentati
i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio
e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività
sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio
della delega deve uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale
per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive
che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
sul lavoro;
b)
prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto
nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro
e della produzione.
All'Istituto
sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione
delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione
con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature
e dei processi produttivi, nonchè di determinazione dei criteri di sicurezza
e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine,
di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione
e dei prototipi.
L'Istituto
svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di
consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere
g), i), k),
m), n), della presente legge,
e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie
locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richiesta di queste
ultime, fornendo le informazioni e le consulenze necessarie per l'attività
dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità
della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito
dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'art.
5.
L'Istituto
ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni
per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi
di lavoro è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento
dei compiti previsti dal precedente comma.
L'Istituto
organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi
di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli
infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
L'Istituto,
anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto
collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività
con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per
l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti
di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere
chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati
di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti
con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche
professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione
interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo della unitarietà della azione
di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla
formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione
delle unità sanitarie locali.
L'Istituto
provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli
incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette
ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero
dell'interno.
Nulla è
innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse
con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Articolo
24
(Norme
in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni).
Il Governo
è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro
della sanità, con il concerto dei Ministri competenti, un testo unico in materia
di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e
della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, nonchè in materia di omologazioni, unificando e innovando
la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione
al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo
i princìpi generali indicati nella presente legge.
L'esercizio
della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare
l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di
vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi
internazionali riconosciuti;
2) prevedere
l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento
della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla
esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere
l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica
e prevenzionale;
4) prevedere
la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni
che presentino particolare rischio, nonchè le cautele alle quali occorre attenersi
e le relative misure di controllo;
5) definire
le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti
preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonchè di salute dei lavoratori
esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche
al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente
di lavoro;
6) stabilire:
a)
gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la
vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti
e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro
e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature,
prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche
domestico;
b)
i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti
di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire
i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di
consentirne l'agibilità, nonchè l'obbligo di notifica all'autorità competente
dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica
di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative,
per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere
l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo
che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in
particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione
dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire
le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni
in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire
le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno
che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;
11) indicare
i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente,
alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto
d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature
e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio
accertate;
12) determinare
le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze
e di prodotti pericolosi;
13) prevedere
disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni
che comportino rischi specifici;
14) stabilire
le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite
dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo
comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
15) prevedere
le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti
di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole
e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di
sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere
il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti
all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza
del lavoro;
17) garantire
il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle
esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni, al fine di assicurare
unità di indirizzi ed omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
18) definire
per quanto concerne le omologazioni:
a)
i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi
di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente
n. 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche
predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
b)
i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c)
le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al
tipo omologato.
Le norme
delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni
contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni
e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire 10 milioni.
Sono escluse
dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative:
all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio
di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione
marittima, aerea ed interna; nonchè le norme in materia di igiene del lavoro
relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.
Articolo
25
(Prestazioni
di cura).
Le prestazioni
curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni
medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate
sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza
medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato
del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel
comune di residenza del cittadino.
La scelta
del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.
Il rapporto
fiduciario può cessare in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico;
in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
L'assistenza
medico-specialistica è prestata di norma presso gli ambulatori dell'unità
sanitaria locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori convenzionati
ai sensi della presente legge. Le prestazioni specialistiche possono essere
erogate anche a domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione
dei ricoveri ospedalieri.
Le prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio sono fornite, di norma, presso
le strutture delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, o presso
le strutture convenzionate ai sensi della presente legge, o presso gli ospedali
pubblici e gli istituti convenzionati del territorio. Detti presidi debbono
rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione
funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio
nazionale secondo uno schema tipo.
L'assistenza
ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri
istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza
dell'utente.
Nell'osservanza
del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali
pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto
ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina
i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati
o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio
territorio, nonchè i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie
di assistenza indiretta.
Articolo
26
(Prestazioni
di riabilitazione).
Le prestazioni
sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa,
sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità
sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente,
vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla
legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì
garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con
le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale sono approvati
un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione
periodica.
Articolo
27
(Strumenti
informativi).
Le unità
sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario
personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali
sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti
sanitari obbligatori di cui al successivo art. 33. L'unità sanitaria locale
provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale,
i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati
conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel
libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità militare, gli accertamenti
e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto
è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può
essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della protezione
della salute dell'intestatario.
Con decreto
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato
il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e
di lavoro.
Con lo stesso
provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a
tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
Con decreto
del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative
e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base
ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione
collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici,
allo scopo di pervenire a modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi
derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il
segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall'Istituto
superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività
sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero
della sanità.
Articolo
28
(Assistenza
farmaceutica).
L'unità
sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di
cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati,
tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43
e 48.
Gli assistiti
possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione
di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici
e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale.
L'unità
sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'art.
18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41,
42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui
al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui
sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori
e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto
di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità
sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonchè il coordinamento dell'attività
delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.
Articolo
29
(Disciplina
dei farmaci).
La produzione
e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti
con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale
del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.
Con legge
dello Stato sono dettate norme:
a)
per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in
commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione
farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b)
per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità
medicinali in armonia con le norme e tal fine previste dalle direttive della
Comunità economica europea;
c)
per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia
per la valutazione dei costi;
d)
per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità
della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione
in commercio;
e)
per la brevettabilità dei farmaci;
f)
per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio
dei farmaci da banco;
g)
per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci
e dell'attività degli informatori scientifici;
h)
per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della
Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea
di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
Articolo
30
(Prontuario
farmaceutico).
Il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio
decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa
proposta di un comitato composto:
dal Ministro
della sanità, che lo presiede;
dal direttore
generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;
dal direttore
dell'Istituto superiore di sanità;
dai direttori
dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore
di sanità;
da sette
esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari
di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o
clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le
strutture del servizio sanitario nazionale;
da un rappresentante
del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
da due esperti
di economica sanitaria designati dal Ministro della sanità su proposta del
Consiglio nazionale delle ricerche;
da cinque
esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente
del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni,
e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia
di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
Il comitato
di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre
anni.
Il prontuario
terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai princìpi
dell'efficacia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità
e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco.
Il Ministro
della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario
terapeutico con la procedura di cui al primo comma.
Fino all'approvazione
del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente
articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'art. 9 del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni nella legge 17 agosto
1974, n. 386.
Articolo
31
(Pubblicità
ed informazione scientifica sui farmaci).
Al servizio
sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci
e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari
delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
E' vietata
ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti
all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti
nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'art 30.
Sino all'entrata
in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'art. 29,
il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità
per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da
quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione
sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità
economica europea.
Il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte
delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni
e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti
universitari e di ricerca, nonchè dall'industria farmaceutica, predispone
un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato
anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione
del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.
Nell'ambito
del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese
di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione
scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.
Il programma
per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità
per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.
Articolo
32
(Funzioni
di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria).
Il Ministro
della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale e a parte di esso comprendente più
regioni.
La legge
regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario
provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili,
e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime
materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze
di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale.
Sono fatte
salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria
o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze
armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì
fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi
vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
Articolo
33
(Norme
per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi
di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello
Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori, secondo l'art. 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del
sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un
medico.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari
pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione
da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre
il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative
di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi
e comunità.
Nel corso
del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare
con chi ritenga opportuno.
Chiunque
può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento
con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste
di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti
di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento
revocato o modificato.
Articolo
34
(Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale).
La legge
regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi
generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a
struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative
relative alla salute mentale.
Le misure
di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei
confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono
attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui
al primo comma.
Il trattamento
sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi
non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze
che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta
di cui al terzo comma dell'art. 33 da parte di un medico della unità sanitaria
locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente
comma.
Nei casi
di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali
generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno
delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i
presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica.
I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto
nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Articolo
35
(Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni
di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).
Il provvedimento
con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art.
34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'art.
33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato entro 48
ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune.
Il giudice
tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli
eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di
mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento
di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune
diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco
di questo ultimo comune, nonchè al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma
del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi
in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo
giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile
del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare,
in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero,
il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli
adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando
l'ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario
di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di
dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle
condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì
la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso.
Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario,
ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora
ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti
che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione
delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo
che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione
di atti di ufficio.
Chi è sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre
al tribunale competente per territorio, ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare.
Entro il
termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al
secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso
avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
Nel processo
davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di
difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente
del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce
al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonchè al
pubblico ministero.
Il presidente
del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento
medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta
di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere
assunto le informazioni e raccolto le prove disposte d'ufficio o richieste
dalle parti.
I ricorsi
ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione
del processo non è soggetta a registrazione.
Articolo
36
(Termalismo
terapeutico).
Le prestazioni
idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli
appositi presidi e servizi di cui al presente articolo, nonchè presso aziende
termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art 6, lettera
t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44, sono garantite
nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle
forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
La legge
regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti
termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce
altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
Gli stabilimenti
termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabile
in base agli articoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti
in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati
e sono disciplinati a norma dell'art. 18.
Le aziende
termali già facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per
l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista
dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 e dall'art. 1- quinquies della legge 21 ottobre
1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie
locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione
agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette
aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
Articolo
37
(Delega
per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini
del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante).
Il Governo
è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e
della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, secondo i princìpi generali della presente legge e con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
a)
dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta,
la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto,
ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il
periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa,
qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da
leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art.
3;
b)
dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni
dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti
pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonchè ai contrattisti stranieri,
che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari,
istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti
pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c)
dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria
ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi
che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'art. 3, non possono
essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa
della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano
salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone
aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonchè
in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il
termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile,
dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria
per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, secondo i princìpi generali e con l'osservanza
dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni
specifiche di detto personale.
Articolo
38
(Servizio
di assistenza religiosa).
Presso le
strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza
religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.
A tale fine
l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza
religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio;
per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti
per territorio.
Articolo
39
(Cliniche
universitarie e relative convenzioni).
Fino alla
riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i
rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio
sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Al fine
di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali,
le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto
l'aspetto finanziario:
1) l'apporto
nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione
da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento,
di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime
ai compiti didattici e di ricerca della università.
Tali convenzioni
una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo
comma dell'art. 11.
Con tali
convenzioni:
a)
saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai
fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri
della pubblica istruzione e della sanità;
b)
al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di
ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà
di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato
e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate
le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle
quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le
strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni
didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni
previste nelle lettere a) e b)
del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione
di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti
della regione.
Le convenzioni
devono altresì prevedere:
1) che le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente
gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento,
rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani
sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione
di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche
e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle
regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.
In caso
di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della
convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi
di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e
la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni
di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione
delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche
convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che
disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate
nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.
129.
Le convenzioni
previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da
emanare entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, approvati
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite
le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
Articolo
40
(Enti
di ricerca e relative convenzioni).
Convenzioni
analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'art.
39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti
di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali
organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo,
nonchè la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini
della presente legge.
Articolo
41
(Convenzioni
con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica).
Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente
per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne
il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonchè degli ospedali
di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente
per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre
1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della
XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità,
sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera,
ai princìpi di cui alla presente legge.
I rapporti
delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti
ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione
ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n 132, nonchè con l'ospedale Galliera
di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite
convenzioni.
Le convenzioni
di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità
a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni,
nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali devono
tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
Articolo
42
(Istituti
di ricovero e di cura a carattere scientifico).
Le disposizioni
del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni
sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica
biomedica.
Il riconoscimento
del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro
della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite
le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti
per la parte assistenziale sono considerati presìdi ospedalieri multizonali
delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti
di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni
che esse esercitano nei confronti dei presìdi ospedalieri delle unità sanitarie
locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti
organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo
degli istituti.
Per gli
istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle
regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di
detti istituti.
I rapporti
tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli
articoli 41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo
sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto
pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali, è esercitato nelle
forme indicate dal primo comma dell'art. 49. L'annullamento delle deliberazioni
adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga
sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto,
mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della
ricerca scientifica.
Il Governo
è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a)
la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità
giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti
delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
b)
i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale,
sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che
per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della
loro autonomia;
c)
le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti
di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo
in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello
nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri
della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati
nel piano sanitario nazionale con riferimento a detti piani, il Ministro della
sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato
per l'attuazione dei programmi di ricerca;
d)
la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale
degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza
con quello del personale del servizio sanitario nazionale.
Sino all'adozione
dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento
di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività
di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e
la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'art. 79,
provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente
articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti.
Gli istituti
a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico,
ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica;
con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed
il personale, nonchè i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi
degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento
abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati
ai sensi del successivo art. 43.
Articolo
43
(Autorizzazione
e vigilanza su istituzioni sanitarie).
La legge
regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma,
che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio
1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende
termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende
devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non
inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità
sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui all'art. 5.
Gli istituti,
enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma che non abbiano ottenuto
la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni
a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente
a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali,
possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini
stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche
tecniche e specialistiche, siano considerati, al fini dell'erogazione dell'assistenza
sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati,
sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti
dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono
regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni
di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi
tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro
forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli
delle unità sanitarie locali.
Sino alla
emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore
gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato
ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonchè gli articoli
194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero
della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente
della giunta regionale.
Articolo
44
(Convenzioni
con istituzioni sanitarie).
Il piano
sanitario regionale di cui all'art. 55 accerta la necessità di convenzionare
le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente
di quelle già convenzionate.
Le legge
regionale stabilisce norme per:
a)
le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui
all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale
e garantendo l'erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
b)
le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'art.
36.
Dette convenzioni
sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati
dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le convenzioni
stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti
per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali
del territorio nazionale.
Articolo
45
(Associazioni
di volontariato).
E' riconosciuta
la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi
la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio
sanitario nazionale.
Tra le associazioni
di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni
a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su
prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente
riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine
le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta
regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove
ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste
nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione
di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
Sino all'entrata
in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni
restano disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche
e integrazioni.
I rapporti
fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del
loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite
convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria
regionale.
Articolo
46
(Mutualità
volontaria).
La mutualità
volontaria è libera.
E' vietato
agli enti, imprese ed aziende pubbliche, contribuire sotto qualsiasi forma
al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite, aventi
finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata
dal servizio sanitario nazionale.
Articolo
47
(Personale
dipendente).
Lo stato
giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato,
salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i princìpi
generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione
a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa
del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione
delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale,
disciplinare e retributivo.
Il Governo
è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente
del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, previa consulazione delle associazioni sindacali delle
categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo,
lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) assicurare
un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare
i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire
le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle
amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate
mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di
previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi
di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
4) garantire
con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale
per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti
universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici
di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con la legge regionale sono stabiliti
le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;
5) prevedere
misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio
delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando
per ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico;
6) fissare
le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere
disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per
equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale
sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli
del personale delle unità sanitarie locali.
Ai fini
di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le
norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117,
ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri
generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli
nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto
ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in
servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli
in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità.
Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni
e dei concorsi;
2) criteri
generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri
generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della
mobilità del personale;
4) disposizioni
per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione
su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie
da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;
5) disposizioni
volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione
avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti
delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme
riguardanti:
a)
i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi
e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture
sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma
dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;
b)
la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un
tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo
presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonchè
le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
c)
le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n.
1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo
addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data
non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge presso regioni, comuni, provincie, loro consorzi e istituzioni
ospedaliere pubbliche.
Le unità
sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in
relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di
ricerca previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le
divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e
prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati,
a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione
del servizio a tempo pieno.
In riferimento
al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono
il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento
economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego
di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico,
di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione
del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti
è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso
la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo
nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I
competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del
suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E' fatto
divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità
o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente
il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma.
Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel
servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia
di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli
di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Il Ministero
della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni
professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale
delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale.
Articolo
48
(Personale
a rapporto convenzionale).
L'uniformità
del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale
è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata
triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati
tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni
e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente:
dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo
nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I
competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del
suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi
collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto
ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di
libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria
locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione
e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri,
per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici
ambulatoriali;
3) l'accesso
alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo
a tempo definito;
4) la disciplina
delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto
ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del
lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero
massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta
a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
e generici da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili
la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del
numero degli assistiti o delle ore: il divieto di esercizio della libera professione
nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili
con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al
numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno
essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo
determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità
con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi
rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche.
Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste
dal precedente punto 4);
7) la differenziazione
del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato
in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura
e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite,
per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale
annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti
compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici
e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati
esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme
di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonchè le ipotesi di
infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione,
le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale
e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della
contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche
di disciplina;
9) le forme
di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente
disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale
dei medici;
10) le modalità
per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità
per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento
del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme
di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle
strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione
e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione
dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti
sanitari personali di rischio.
I criteri
di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni
con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi
con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi
criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che
erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare
da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art.
28.
E' nullo
qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni
professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta
la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare
convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresì
nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui
al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni
degli ordini nazionali, nonchè i collegi professionali, nel corso delle trattative
per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive
categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di
carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle
convenzioni uniche.
Gli ordini
e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno
ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare
sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso
di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione
interessata provvede a farne denuncia al Ministero della sanità e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine.
Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina
di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia,
per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando
non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie
professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le
modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.
Capo
V
Controlli,
contabilità e finanziamento.
Articolo
49
(Controlli
sulle unità sanitarie locali).
Il controllo
sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato dai comitati regionali
di controllo di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 - integrati
da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale - nelle
forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.
Le modificazioni
apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei
controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle provincie s'intendono
automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
I controlli
di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le provincie
autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi
statuti.
I comuni
singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in base
a criteri e princìpi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio
delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale
sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate
nel corso dell'esercizio.
Il presidente
della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione
generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la
situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione
degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve
essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole
voci, delle unità sanitarie locali.
Articolo
50
(Norme
di contabilità).
Entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con
legge a discipinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle
unità sanitarie locali in conformità ai seguenti princìpi:
1) la disciplina
amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai princìpi
della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente;
2) i competenti
organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane interessati
cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno
bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi, da comunicare
immediatamente ai sindaci o ai presidenti delle comunità competenti per l'adozione
dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;
3) i bilanci
devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto
in termini di cassa;
4) i predettti
bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali,
devono essere strutturati su base economica;
5) i conti
consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione oltre che dei risulati
finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze
complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonchè dei conti consuntivi
delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio
di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle
comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unità
sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali
cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti
iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane
per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi
affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per
altre finalità;
8) i contratti
di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori
a 90 giorni;
9) alle
unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a
qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del
tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato.
Le unità
sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in
cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonchè dei debiti e crediti
dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando
gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al
n. 8) del primo comma, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.
La regione
a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro
secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario
nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento
governativo.
Ove dalla
comunicazione di cui al n. 2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione
trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo, risulti che
la gestione manifesta un disavanzo complessivo e ciò anche avendo riguardo
ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, e le comunità
montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi
deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio
il conto di gestione della unità sanitaria locale.
Articolo
51
(Finanziamento
del servizio sanitario nazionale).
Il fondo
sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale
è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli
della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente,
negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero
del bilancio e della programmazione economica.
Le somme
stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte
le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni
contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici
e di standards distintamente definiti per la spesa
corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards
devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con
le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali
e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto
capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
All'inizio
di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono
alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
Le regioni,
sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge
regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono
a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento
delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5% per interventi
imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni
uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro
assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono
sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento
regionale, all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie
locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la quota ad
esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori
e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono
responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla
quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da
esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari
di mobilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con
la riserva di cui al quarto comma.
Articolo
52
(Finanziamento
per l'esercizio finanziario 1979).
Per l'esercizio
finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente,
da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle
spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle
provincie, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione
17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente
legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.
Ai fini
della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979 sulle
spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
a)
le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari
o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, compreso
quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b)
la maggiorazione del 7% delle spese impegnate per la fornitura di beni e servizi
per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c)
le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente
contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno
1977.
Fatte salve
le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale
e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra
le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'art.
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa
rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo,
maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.
Le regioni,
tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61 e sulla base
degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
461, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari
agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio
sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità
sanitarie locali.
Agli enti
medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui
ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 50.
Gli enti
e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti
di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50.
Ove dai
rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto
al piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente,
la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in
equilibrio il conto di gestione.
Titolo
II
PROCEDURE
DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Articolo
53
(Piano
sanitario nazionale).
Le linee
generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali
del servizio sanitario nazionale sono stabilite dal Parlamento attraverso
il piano sanitario nazionale.
Il piano
sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro
della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, in conformità agli
obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono
nel paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano
ha, di norma, durata triennale e viene presentato al Parlamento entro il 30
giugno dell'ultimo anno di validità del piano sanitario precedente.
Il piano
sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
a)
gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto
dall'art. 2;
b)
l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51, da iscrivere annualmente
nel bilancio dello Stato;
c)
gli indici e gli standards nazionali da assumere per
la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare
in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi,
anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di
intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli
investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionali e regionali relativi
ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti
il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali
la dotazione di posti letto e di altri presìdi e strutture sanitarie risulti
inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione
della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità,
nelle varie regioni, di posti letto, presìdi e strutture sanitarie di istituzioni
convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento
(se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti
ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri
presìdi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
d)
gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della
quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;
e)
i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale
per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge
e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f)
le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonchè le fasi
o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente
adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g)
gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo
art. 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi
di cui alla precedente lettera a);
h)
gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del
personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità
quantitative dello stesso;
i)
le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione
del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
l)
le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca
biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
Ai fini
della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad
avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica
e sanitaria, per la formazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie
necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.
La remunerazione
delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico.
Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi
nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
Articolo
54
(Primo
piano sanitario nazionale).
Il piano
sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al Parlamento
entro il 30 aprile 1979.
Articolo
55
(Piani
sanitari regionali).
Le regioni
provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base a piani
sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale,
finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle
prestazioni nel territorio regionale.
I piani
sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli
indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e riferirsi agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta
regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto
attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed
organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono
approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni
triennio.
Ai contenuti
ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti
emanati dalle regioni.
Articolo
56
(Primi
piani sanitari regionali).
Per il triennio
1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati
entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
a)
l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio
della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
b)
le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione, l'unificazione
delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera
f) dell'art. 53;
c)
gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità
sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
Articolo
57
(Unificazione
dei livelli delle prestazioni sanitarie).
Con decreti
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto
previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, sono gradualmente
unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni
sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali
e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.
Con decreti
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto
previsto dalla lettera f), quarto comma, dell'art.
53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva
degli assistiti nonchè le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione
della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del
presente articolo.
Sono comunque
fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e
protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore
degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti
e degli invalidi civili.
Nulla è
innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria
curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla
iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 12 della presente legge, agli invalidi
del lavoro ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di
questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale
è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali
gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare
le finalità medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge.
Articolo
58
(Servizio
epidemiologico e statistico).
Nel piano
sanitario nazionale di cui all'art. 53 sono previsti specifici programmi di
attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche
statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale
e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi
di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente
art. 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.
Le regioni,
nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di
informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni
del servizio sanitario nazionale.
Con decreto
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale sono dettate
norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per
la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.
Articolo
59
(Riordinamento
di Ministero della sanità).
Con legge
dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero
della sanità, che dovrà essere strutturato per l'attuazione dei compiti che
gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali
e dei princìpi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le
funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate
dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità,
sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento del
Consiglio sanitario nazionale.
Con la stessa
legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalità per la composizione
del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo alla natura
di organo consultivo tecnico del Ministero della sanità e in funzione dei
compiti assunti dal Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario
nazionale.
In attesa
della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
costituisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria,
in relazione alle esigenze di cui all'art. 53, e l'ufficio per l'attuazione
della presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti
legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario
nazionale, e provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportando
le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai
predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono
preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti
nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentate di tre
unità.
Per le esigenze
degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti,
con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B
della richiamata tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei
posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede
ai sensi dell'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.
INT[DL 29.05.1979
n. 163 ART n. 75] INT[L 11.07.1980 n. 312 ART n. 169]
Articolo
60
(Costituzione
del Consiglio nazionale).
Entro 45
giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il Consiglio
sanitario nazionale di cui all'art. 8.
Il Consiglio
sanitario nazionale, a partire dalla data del suo insediamento e fino alla
conclusione delle operazioni di liquidazione degli enti e gestioni autonome
preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico assume
i compiti attribuiti al comitato centrale di cui all'art. 4 della legge 29
giugno 1977, n. 349.
Fino all'adozione
dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 61 sono prorogati i compiti
e i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli articoli 3 e 7 della legge
29 giugno 1977, n. 349.
Alle sedute
del Consiglio sanitario nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di
cui al secondo comma partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri
proposti dal CNEL di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno
1977, n. 349.
Per l'assolvimento
dei propri compiti il Consiglio sanitario nazionale si avvale, sino al riordinamento
del Ministero della sanità di cui al precedente art. 59, dell'esistente segreteria
del comitato centrale di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Articolo
61
(Costituzione
delle unità sanitarie locali).
Le regioni,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme
di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unità
sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione
l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione
delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.
Con provvedimento
da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti
le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.
Le regioni,
con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:
a)
per il graduale trasferimento ai comuni, perchè siano attribuiti alle unità
sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono
attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente
legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario
nazionale;
b)
per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale
già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a)
che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali,
nonchè per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli
organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di
quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente art. 15;
c)
per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a)
a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo
di fissare limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale
e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della
spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
Fino a quando
non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente
articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non
abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata,
con l'osservanza dei princìpi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971,
n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute
dal CONI, secondo i propri regolamenti.
Articolo
62
(Riordinamento
delle norme in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive
e diffusive).
Il Governo,
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato nel rispetto
dei princìpi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare
e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi
internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffusive,
ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo
conto dei princìpi, delle disposizioni e delle competenze previste dalla presente
legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano, in quanto
non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le altre disposizioni
vigenti in materia.
Articolo
63
(Assicurazione
obbligatoria).
A decorrere
dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per
tutti i cittadini.
I cittadini
che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto
mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario
nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del
disciolto INAM.
A partire
dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti
all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi al fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente,
anche per i famigliari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente
comma, un contributo per l'assistenza di malattia secondo le modalità di cui
ai commi seguenti.
Con decreto
del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
è stabilita nel piano nazionale la quota annuale da porre a carico degli interessati
per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni
previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente
per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.
Gli interessati
verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in
conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di
Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
Con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno
stabilite le modalità di accertamento dei soggetti tenuti al pagamento, in
collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonchè i tempi con i controlli
relativi ai versamenti di cui al precedente comma.
Per il mancato
versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni
previste per tali casi nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
Titolo
III
NORME
TRANSITORIE E FINALI.
Articolo
64
(Norme
transitorie per l'assistenza psichiatrica).
La regione,
nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento
degli ospedali psichiatrici o neuro-psichiatrici e la diversa utilizzazione
correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e
di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire
il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta,
coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che
necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera;
tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
Entro la
stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici
con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.
E' in ogni
caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare
come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La regione
disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68,
la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti
pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono,
per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero
ed alla cura degli infermi di mente, nonchè la destinazione dei beni e del
personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di
assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi
interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.
La regione,
a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'art.
35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in
cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche,
la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire
i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali,
disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture
psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario,
l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento
di tali presidi.
Sino all'adozione
dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto
comma dell'art. 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità
dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di
un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei provvedimenti
delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore,
dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
quelle stabilite, rispetivamente, dagli articoli 4 e 5 dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Sino all'adozione
dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art.
6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici
e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle
amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati
secondo le procedure applicate da ciascun ente prima della entrata in vigore
della presente legge.
Tra gli
operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono
compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con regio
decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera
q) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede
all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella
previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute
mentale delle unità sanitarie locali.
Restano
in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 13 maggio
1978, n. 180.
Articolo
65
(Attribuzione
per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli
enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi).
In applicazione
del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge
29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto
del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle finanze, i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate
prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e
gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per
territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.
Con legge
regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al
precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati
dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento
dei presidi sanitari, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad
essi connessi.
Alle operazioni
di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori
di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì al
trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza
sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.
I rimanenti
beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi,
sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 77 ad eccezione
dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al
patrimonio dello Stato.
Articolo
66
(Attribuzione,
per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti
locali).
Sono trasferiti
al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione
alle unità sanitarie locali:
a)
i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle provincie o
a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi
i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;
b)
i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli
ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale
dipendenti dalle provincie o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art.
64, nonchè degli altri statuti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari
extraospedalieri dipendenti dalle provincie o da consorzi di enti locali.
I rapporti
giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità
sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.
E' affidata
alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle
attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio
di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.
Le regioni
adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i
trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali
attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma.
Ai trasferimenti
di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti
dall'art. 61.
Con le stesse
modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere
a) e b) del primo comma perdono,
ove l'abbiano, la personalità giuridica.
Con legge
regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al
primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e
di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione
o trasformazione, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi
connessi.
Articolo
67
(Norme
per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni
sanitarie soppresse).
Entro il
30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della sanità
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali confederali
rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per amministrazione
od ente e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del
personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale
da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri
enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti
esigenze:
a)
per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali
e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b)
per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati
ai sensi dell'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano
dai provvedimenti attuativi dell'art. 25 della suddetta legge.
I medici
ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti
al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'art. 47,
salvo diversa necessità della regione.
I contingenti
numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente,
alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti
ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 detto
personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto,
sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento
dei requisiti di cui al precedente art. 47, fatta eccezione per quello rappresentato
dal limite di età.
Entro il
31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977,
n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,
il comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei
contingenti di cui al pnmo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione
fissati dal Consiglio sanitario nazionale.
Entro la
stessa data i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n.
349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,
con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri
oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando
del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.
Allo scadere
dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato
sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n. 386,
e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito
alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso
cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente
a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento
stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3),
dell'art. 47.
Il personale
non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei
ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con le
procedure e i criteri di cui all'art. 1 quater decies
della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nella posizione giuridica e di livello
funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato
in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della legge
21 ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento
definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il trattamento
economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti
degli enti o delle gestioni di provenienza.
Il personale
già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'art. 6 della legge
29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente
ed è assegnato, a domanda, all'ammmistrazione presso la quale presta servizio,
unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre
1975 n. 698.
Fino a sei
mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la
possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'art. 48, terzo
comma, numero 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli articoli 67,
68, 72, 75, già autorizzati in base alle vigenti disposizioni.
Articolo
68
(Norme
per il trasferimento del personale di enti locali).
Con legge
regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al quarto comma, n. 1), dell'art. 47 del personale dipendente
dagli enti di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dell'art. 66 nonchè dai comuni che risulti addetto ai servizi
sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno
1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla
entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima
legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, e parimenti
iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario,
trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti
di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari
comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni
e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di
appartenenza entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui
all'art. 47 della presente legge.
Parimenti
il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali
può essere inquadrato, se ne fa richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio
sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso art. 47, comma
quinto, lettera c).
Il personale
di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella
posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente
di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'art. 47,
terzo comma, n. 3).
Sino all'entrata
in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'art.
47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento
vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi
previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai
decreti applicativi delle medesime, nonchè dall'art. 13 della legge 29 giugno
1977, n. 349.
Articolo
69
(Entrate
del fondo sanitario nazionale).
A decorrere
dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
a)
i contributi assicurativi di cui all'art. 76;
b)
le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle provincie,
dai comuni e loro consorzi, nonchè da altri enti pubblici al finanziamento
delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a
quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14%;
c)
i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni
per le unità sanitarie locali;
d)
gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
e)
i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie
locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonchè da recuperi, anche
a titolo di rivalsa.
Le somme
di cui alla lettera b) possono essere trattenute,
a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti
ivi indicati.
Sono altresì
versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti
derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli
enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'art.
12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito
nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
I versamenti
al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi
di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'art.
24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b)
entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento
di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c)
ed e) nonchè di quelli di cui al terzo comma entro
15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera
d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi
della gestione.
Alla riscossione
delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato
nei termini previsti, nonchè ai relativi interessi di mora, provvede l'intendenza
di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639,
relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
Cessano
di avere vigore, con effetto dal 1° gennaio 1979, le norme che prevedono la
concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui
finanziamento è previsto dalla presente legge.
Articolo
70
(Scorporo
dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione).
Con effetto
dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per
essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria
dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente
alle sue originarie finalità, nonchè i beni mobili ed immobili destinati ai
predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del
relativo contingente.
Per il trasferimento
dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni
di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare,
su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa,
uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dell'Associazione
della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione
dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico
della Associazione stessa;
2) i compiti
dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità
statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni
internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società
di Croce rossa nazionali;
3) le strutture
dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere
articolate su base regionale;
4) le cariche
dovranno essere gratuite e dovrà esserne prevista l'elettività da parte dei
soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.
Articolo
71
(Compiti
delle Associazioni di volontariato).
I compiti
di cui all'art. 2, lettera b), del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche
dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente art. 45, in base a
convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto
riguarda le competenze delle medesime.
Articolo
72
(Soppressione
dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione - ANCC).
Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata
l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI)
e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e
ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti
commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti
e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari
liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC
è disciplinata ai sensi dell'art. 77.
A decorrere
dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dall'ANCC sono
attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali
dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa
materia è disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977
n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore
per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività
e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto
e al CNEN.
A decorrere
dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico,
dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le procedure dell'art. 67 al fine di individuare
il personale da trasferire all'istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione
del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi
delle unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'art. 22.
Si applicano
per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui all'art.
65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da
destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.
Articolo
73
(Trasferimento
di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del
lavoro).
In riferimento
a quanto disposto dall'art. 21, primo comma, con provvedimento del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale
e periferico, degli ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche
e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e
a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali
e, in particolare, nei presidi di cui all'art. 22.
Per il provvedimento
di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di
cui all'art. 67.
Articolo
74
(Indennità
economiche temporanee).
A decorrere
dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del
sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia
e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate
dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione
ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla
stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni
è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione
contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni
economiche.
Entro la
data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare
la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed
infortunio.
Articolo
75
(Rapporto
con gli enti previdenziali).
Entro il
31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali
connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità
sanitarie locali ai sensi dell'art. 14, lettera q).
Sino all'entrata
in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori
delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni
familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni
concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni,
nonchè i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento
delle funzioni stesse, salvo quanto diposto dal comma successivo.
Fermo restando
il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma
stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi
delle stesse, ivi comprese quelli medico-legali, per la istruttoria delle
pratiche previdenziali.
Le gestioni
commissariali istituite ai sensi dell'art. 12-bis
del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 264, come modificato dalla legge di conversione
17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli
enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei
termini di cui all'art. 61.
Gli enti
previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo
comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti
normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui
all'art. 47.
Articolo
76
(Modalità
transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia).
Fino al
31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione
e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni
altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri
istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge
29 giugno 1977, n. 349.
A decorrere
dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali
tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà contabilità separate per
ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme
e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi
di propria pertinenza.
Tali adempimenti
restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni
interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n.
349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti.
I contributi
di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente
infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento
da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione
a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema
stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro.
Restano
salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.
Per l'attuazione
dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi dei presente articolo,
l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad avvalersi di personale
degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie
ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.
A decorrere
dal 1° gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da
convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.
311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere
nazionale.
Articolo
77
(Liquidazione
degli enti soppressi e ripiano delle loro passività).
Fermo restando
quanto disposto dal secondo comma dell'art. 60, alla liquidazione degli enti,
casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-bis
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione
17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione
dell'art. 4, quarto comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato
centrale istituito con lo stesso art. 4.
Prima che
siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e
gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono
a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli
organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro
lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici,
alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa
per qualslasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base
a norme di legge o regolamentari.
Le gestioni
di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma
sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I commissari
liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni
il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse
da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare
all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili,
gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.
Le disponibilità
finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito
conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro
può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e
per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.
Eventuali
disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto
corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto
dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 per la cui integrazione
il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al
mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si
provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni
stesse e per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per le esigenze
della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto
dell'art. 15, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Articolo
78
(Norme
fiscali).
I trasferimenti
di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge,
sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro,
di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
Articolo
79
(Esercizio
delle deleghe legislative).
Le norme
delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro dell'interno e del bilancio e della programmazione
economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate
nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista
dall'art. 8 della legge 22 luglio 1975 n. 382. Per l'esercizio delle deleghe
di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare
per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da
una apposita Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in
rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle
rispettive Camere.
Articolo
80
(Regioni
a statuto speciale).
Restano
salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie
disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti
alle provincie autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni
particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto per quanto
attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla
ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle
lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui
alla presente legge nelle due provincie si applica quanto disposto dall'art.
78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e relativi parametri.
Al trasferimento
delle funzioni degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonchè alle provincie autonome di
Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi
statuti.
Appositi
accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine
Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero
e cura di Aosta.
Articolo
81
(Assistenza
ai mutilati e agli invalidi civili).
Il trasferimento
delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica
e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'art. 2 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nonchè dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo
a partire dal 1° luglio 1979.
Articolo
82
(Variazioni
al bilancio dello Stato).
Il Ministro
del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo
83
(Entrata
in vigore della legge).
La presente
legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni
di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno
effetto dal 1° gennaio 1979.