Leggi
Legge 10 aprile 1954, n. 113 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 98). - Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Preambolo
Articolo
1
Lo
stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei
diritti inerenti al grado.
Lo
stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado
e cessa con la perdita del grado.
Articolo
2
L'ufficiale,
prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo
le vigenti disposizioni.
Per
l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca
della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina
stessa.
Articolo
3
Gli
ufficiali si distinguono in:
ufficiali
in servizio permanente;
ufficiali
in congedo;
ufficiali
in congedo assoluto.
Gli
ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di
impiego.
Gli
ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego
ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.
Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie:
ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento ufficiali
della riserva e ufficiali della riserva di complemento.
Gli
ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio,
ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Articolo
4
Il
grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del
Presidente della Repubblica.
Non
sono concessi gradi onorari.
Articolo
5
L'anzianità
di grado è assoluta e relativa.
Per
l'anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale
nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati
a termini di legge.
Per
anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale
fra i pari grado dello stesso ruolo.
Articolo
6
L'anzianità
assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione,
quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
Articolo
7
Salvo
disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità
relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al
termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.
Articolo
8
Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta
prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle
leggi.
Articolo
9
Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianità assoluta,
l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di
ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva
l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
A
parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente
nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità
di anzianità.
Qualora
si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad
ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio
effettivo da ufficiale.
Articolo
10
L'ufficiale
del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità
quando sia stato:
1)
detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale
di durata non inferiore ad un mese;
2)
detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia
importato condanna a pena restrittiva della libertà personale
di durata non inferiore ad un mese;
3)
sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;
4)
in aspettativa per motivi privati;
5)
(Omissis) (1).
La
detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato
numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi
della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore
a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio
precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i
mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi
in una delle situazioni sopraindicate.
(1)
Numero abrogato dall'art. 67, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69.
Articolo
11
L'ufficiale
delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce
nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi
della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso
al 1º gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono
i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi
nella posizione anzidetta.
Articolo
12
L'ufficiale
che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso
nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione
di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto,
conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente
o integralmente l'anzianità posseduta.
Articolo
13
Nessuna
rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo
può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento
in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Articolo
14
Gli
ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti,
in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento
di ciascuna Forza armata.
Gli
ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti
da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati
dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con
decreto del Presidente della Repubblica.
TITOLO
III
UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE
Capo
I
Sezione
I
Articolo
15
L'impiego
consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio
permanente.
L'impiego
non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti
dalla legge.
Articolo
16
Con
la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni
altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio,
la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile,
retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
Articolo
17
Le
posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:
a)
servizio effettivo;
b)
a disposizione;
c)
aspettativa;
d)
sospensione dall'impiego.
Articolo
18
Il
servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo
idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo
le necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o
a speciali disposizioni.
Articolo
19
È
idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni
fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti,
comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.
Per
gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea
inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento
alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.
L'idoneità
al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli
organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.
Articolo
20
La
posizione di «a disposizione» è quella dell'ufficiale idoneo al
servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri
organici in applicazione della legge di avanzamento, continua
ad essere provvisto di impiego.
L'ufficiale
a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per
gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire
a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.
L'ufficiale
collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento
del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma
non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia
stato non idoneo all'avanzamento.
All'ufficiale
che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo
di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme
stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano
dal servizio permanente per età.
Articolo
21
1.
L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente
dal servizio per una delle seguenti cause:
a)
prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà
personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di
polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo
stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato;
b)
infermità temporanee;
c)
motivi privati;
d)
riduzione di quadri;
e)
cariche elettive politiche e amministrative.
2.
L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma
1, lettera a), a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma
1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera
c); d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera d).
3.
La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata
dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per
infermità all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di
licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.
4.
Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare
la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata
inferiore a quattro mesi e la sua concessione è subordinata alle
esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale
può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
5.
L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive
politiche è disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Per le cariche elettive amministrative è disposta a domanda, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (1) (2).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 32, d.lg. 30 dicembre 1997,
n. 490.
(2)
Il presente articolo si applica anche agli ufficiali della Guardia
di finanza (art. 37, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69).
Articolo
22
L'aspettativa
non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio,
tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare
della causa che l'ha determinata.
Verificandosi
una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale
può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa
ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due
anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia
di guerra.
L'ufficiale
che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi
durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno
due anni dal suo richiamo in servizio.
Articolo
23
L'aspettativa
decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta,
salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla
data della cattura.
L'aspettativa
e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi
interi.
Articolo
24
Allo
scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio
effettivo o a disposizione.
Nei
casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente
agli accertamenti sanitari.
Qualora
l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al
servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere
il periodo massimo previsto dall'art. 22.
Se
allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato
non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni
dell'art. 36.
Le
stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato
permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima
dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando,
nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato
dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli
siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
Articolo
25
1.
L'ufficiale in aspettativa per infermità, che abbia maturato le
condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti
o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora
ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto
idoneo è richiamato in servizio.
2.
È parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in
aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni
di cui al comma 1 (1) (2).
(1)
Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 33, d.lg. 30
dicembre 1997, n. 490.
(2)
Il presente articolo si applica anche agli ufficiali della Guardia
di finanza (art. 37, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69).
Articolo
26
Nel
caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in
aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo a
servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'art.
21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato
in servizio è considerato in soprannumero.
Articolo
27
I
collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da
una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti
con decreto Ministeriale.
Articolo
28
La
sospensione dall'impiego può avere carattere:
a)
precauzionale;
b)
disciplinare;
c)
penale.
La
sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali
in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano
in quella di sospensione dall'impiego.
Articolo
29
L'ufficiale
cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto
a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali
fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego
a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale
o disciplinare.
Tale
provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale
sia stato emesso ordine o mandato di cattura.
Se
il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha
commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
Quando,
però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti
o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti
disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare.
Oltre
al caso di cui al terzo comma la sospensione dall'impiego è revocata
a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento
penale, od a procedimento disciplinare oppure quando questo si
esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.
Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego
di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione
viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale,
revocandosi l'eventuale eccedenza.
L'Ufficiale
nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre
un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero
non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza
per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione (1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 34, d.lg. 30 dicembre 1997,
n. 490.
Articolo
30
La
sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta
formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio
di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi
né superiore a dodici.
Articolo
31
Salvo
i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione
dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale
militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un
mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione
della pena.
Articolo
32
La
sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale.
Il
decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato
la sospensione e, nel caso dell'art. 30, anche la durata.
Capo
II
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE
Sezione
I
Articolo
33
L'ufficiale
cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a)
età;
b)
infermità;
c)
non idoneità agli uffici del grado;
d)
domanda;
e)
d'autorità;
f)
[inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali]
(1);
g)
applicazione della legge sull'avanzamento;
h)
perdita del grado.
Il
provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato
con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento
è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
(1)
Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,
come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
34
L'ufficiale,
nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente
art. 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto
a procedimento penale o disciplinare.
Qualora
detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio
di un Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado,
la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera
avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima
decorrenza con la, quale era stata disposta.
Sezione
II
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE PER ETÀ
Articolo
35
L'ufficiale
che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri
1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente
ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva, o in congedo assoluto
a seconda della idoneità.
L'ufficiale
che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione
a norma delle vigenti disposizioni.
L'ufficiale
che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o
più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di
servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se
avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale
che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva
o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio
utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio
utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica
il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo
unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato
con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Sezione
III
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE PER INFERMITÀ
Articolo
36
L'ufficiale
che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato
o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo
massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato
non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del
periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze
eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente
ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda
della idoneità.
Se
trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate
od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla
guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra
o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se
trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:
a)
l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue
la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b)
l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali
dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando
come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c)
l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per
la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile
ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità,
per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili
quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Articolo
37
Il
provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma
dell'art. 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza
del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento
sanitario definitivo.
Da
tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale
gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.
Tali
assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Articolo
38
All'ufficiale
in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio
per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa
di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno
rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso,
dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione
o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario
di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero
degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni,
sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire
il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini
della liquidazione del trattamento stesso.
All'ufficiale
suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente
non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente,
il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario
di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia
cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o
l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore
del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro,
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria
calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni
di servizio utile aumentati di sei anni.
Il
beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale
che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno
rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente;
in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo
39
L'ufficiale
in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità
riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente
alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno
rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa
dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo,
ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo
assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale
può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente,
qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata
dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata
entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno
rinnovabile di guerra.
L'ufficiale
che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma
del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la
pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso
in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento
sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più
di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento
in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente,
e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per
il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio
permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di
stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa
per infermità proveniente da causa di servizio.
All'ufficiale
che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma,
non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda
della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a)
e b) dell'art. 36 della presente legge, a decorrere dal giorno
successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla
scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che
non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta
lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando
come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo
richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno
calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere
oltrepassato il limite previsto dall'art. 96 del testo unico
delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'art.
12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.
Sezione
IV
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE PER NON IDONEITÀ AGLI UFFICI DEL GRADO
Articolo
40
L'ufficiale
non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità
morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali,
cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in
congedo assoluto.
L'adozione
del relativo provvedimento è subordinata:
a)
alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata
o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo
parere di una commissione militare, nominata di volta in volta
dal Ministro e del Capo di stato maggiore della Difesa;
b)
alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche
da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro
grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni
o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Articolo
41
Nei
confronti dell'ufficiale proposto, per la cessazione dal servizio
ai sensi dell'art. 40, la procedura relativa ha, in ogni caso,
la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima
procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento
di cessazione dal servizio.
Articolo
42
L'ufficiale
non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio
permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un
mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione
o della determinazione che lo riguarda.
Dalla
data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi,
sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al
pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili
con quelli di quiescenza.
All'ufficiale
si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute
nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36.
Sezione
V
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE A DOMANDA
Articolo
43
1.
L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato
almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il
grado di colonnello o grado corrispondente, è collocato nella
riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
2.
L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma
1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente,
sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie
o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella
categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento
a seconda dell'età.
3.
L'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione
per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento
per gravi motivi di servizio (1) (2).
(1)
Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 35, d.lg. 30
dicembre 1997, n. 490.
(2)
Il presente articolo si applica anche agli ufficiali della
Guardia di finanza (art. 37, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69).
Sezione
VI
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE D'AUTORITÀ
Articolo
44
L'ufficiale
può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva,
con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi
nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'art. 43 per
la cessazione dal servizio permanente a domanda.
L'adozione
del relativo provvedimento è subordinata:
a)
alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata
o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo
parere di una commissione militare, nominata di volta in volta
dal Ministro, e dal Capo di stato maggiore della Difesa;
b)
alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni
o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento,
se si tratti di ufficiale di altro grado.
Sezione
VII
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
SUL MATRIMONIO DEGLI UFFICIALI
Articolo
45
L'ufficiale
che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli
ufficiali cessa dal servizio permanente.
La
inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare
nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
All'ufficiale
che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le
disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36.
L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti
di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 36,
altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o
della riserva di complemento, a seconda dell'età.
Sezione
VIII
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'AVANZAMENTO
Articolo
46
L'ufficiale
che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni
contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici
anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più
anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio
effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento
o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli
altri casi è collocato nell'ausiliaria.
Il
provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere
disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione
ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.
Dalla
data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di
tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti
al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili
con quelli di quiescenza.
All'ufficiale
collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della
riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute
nella lettera c) dell'art. 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria
si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute
nelle lettere a) e b) dello stesso art. 36.
Articolo
47
L'ufficiale
in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima
linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni
fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute
nelle leggi di ordinamento.
Articolo
48
L'ufficiale
in congedo può trovarsi:
a)
in servizio temporaneo;
b)
in congedo illimitato;
c)
sospeso dalle funzioni del grado.
Articolo
49
L'ufficiale
in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle
leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio
permanente, in quanto gli siano applicabili.
L'ufficiale
in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti
il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Articolo
50
L'ufficiale
in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo
le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere
richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza
e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo
con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.
Articolo
51
L'ufficiale
in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel
primo comma dell'art. 56 o prima del raggiungimento del limite
di età stabilito dagli artt. 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente
inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo
assoluto.
Articolo
52
L'ufficiale
in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi
precauzionali, disciplinari, penali.
La
sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare,
è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite
per la sospensione dall'impiego.
La
condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha
per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione
della pena.
Articolo
53
L'ufficiale
in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra
arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro
servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia
in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento
degli ufficiali e inoltre, pei trasferimenti da un'arma ad un
servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età.
Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati
a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma
a un servizio, soltanto a domanda.
Il
trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio,
prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori
delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio.
Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento
dell'ufficiale, che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi,
faccia domanda di rimanervi.
L'ufficiale
è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però,
nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti
obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che
rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente
e con l'anzianità che aveva in tale grado.
Articolo
54
Per
l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento
da corpo a corpo.
Per
l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento
da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il
caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente
legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.
Capo
II
UFFICIALI
DELL'AUSILIARIA
Articolo
55
(Omissis)
(1).
L'ufficiale
in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche
di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o
assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali,
industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione
militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di
appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita
anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'art.
68.
(1)
Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 498.
Articolo
56
Con
decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza
nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata
a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla
data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali
richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria
(1).
Al
termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale
è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età
e della idoneità.
Salvo
il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere
collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo
anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
L'ufficiale
in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in
congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto,
per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità
competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.
(1)
Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 6, l. 27 dicembre
1990, n. 404.
Articolo
57
L'ufficiale
che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto
limite di età, sia stato collocato nella riserva perché non idoneo
ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo
indicato al primo comma dell'art. 56 riacquisti l'idoneità ai
servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale
categoria.
Il
periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai
fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
Articolo
58
La
categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati
direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente,
sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.
Articolo
59
L'ufficiale
di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari
norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
a)
prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto
al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di
leva, con un minimo di tre mesi;
b)
rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e
alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari
condizioni, in altre circostanze;
c)
frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti
per le singole Forze armate.
Articolo
60
Le
chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di
legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con
determinazione ministeriale.
Articolo
61
L'ufficiale
cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato
nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età
di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge.
Salvo
il disposto dell'art. 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere
i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi
della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.
L'ufficiale
collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente
può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria
di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta
categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla
tabella n. 4.
L'ufficiale
di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al
compimento degli anni 35, è trasferito, con il grado e l'anzianità
posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi
o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito,
in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica,
su indicazione della competente commissione di avanzamento,
tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi
compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale,
però, che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni ad
effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti
nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di
volo a carattere continuativo possono, per determinazione del
Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento
del limite di età previsto dall'annessa tabella n. 4; raggiunto
tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento
di detto ruolo. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere
a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi
nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti
o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa
il trasferimento nel ruolo servizi o, eccezionalmente, in altro
ruolo o categoria.
Articolo
62
La
categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato
dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni
previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto
in tempo di guerra.
Articolo
63
1.
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in
congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a)
73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b)
70 anni se ufficiale superiore o inferiore (1) (2).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 36, d.lg. 30 dicembre 1997,
n. 490.
(2)
Il presente articolo si applica anche agli ufficiali della
Guardia di finanza (art. 37, d.lg. 19 marzo 2001, n. 69).
Capo
V
UFFICIALI
DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO
Articolo
64
La
categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali
che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento
o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti
dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo
di guerra.
Articolo
65
L'ufficiale
cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato
in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
65
anni se ufficiale superiore;
62
anni se ufficiale inferiore.
TITOLO
V
UFFICIALI
IN CONGEDO ASSOLUTO
Articolo
66
L'ufficiale
in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti
il grado e la disciplina.
TITOLO
VI
PARTICOLARI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI
CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE
Articolo
67
All'ufficiale
in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza,
una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento
della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed
il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in
servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente
a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in
ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene
conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta
di famiglia (1).
Qualora
l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità
speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli
assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare,
di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione
viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche
a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio
permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito
dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio
permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere
l'ammontare stesso al totale suddetto (2).
(1)
L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2
per effetto dell'art. 44, l. 19 maggio 1986, n. 224.
(2)
Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi, l'art.
6, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
Articolo
68
All'ufficiale
che cessa dal servizio permanente ed è collocato:
nell'ausiliaria
per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge
sull'avanzamento;
nella
riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite,
lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;
compete
per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in
aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità
di ausiliaria prevista dall'art. 67 la seguente indennità speciale
annua lorda, non riversibile:
subalterni:
L. 120.000;
capitani
e gradi corrispondenti: L. 150.000;
maggiori
e gradi corrispondenti: L. 180.000;
tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti: L. 210.000;
colonnelli
e gradi corrispondenti: L. 270.000;
generali
di brigata e gradi corrispondenti: L. 360.000;
generali
di divisione e gradi corrispondenti: L. 420.000;
generali
di corpo d'armata e gradi corrispondenti: L. 480.000;
generali
di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata:
L. 540.000.
L'indennità
è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto
della cessazione dal servizio permanente.
Qualora
allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto
l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento
dell'età suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età,
l'indennità è, comunque, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta
all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente
alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo
unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato
dal servizio permanente per la stessa causa.
L'indennità
stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato
nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni
di cui al primo e secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla
pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario
di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti.
Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo
comma dell'art. 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi
della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo
quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di
sei anni: essa non può però, in alcun caso superare tale somma.
Le
disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì
all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente
che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella
riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al
primo comma dell'art. 38.
All'ufficiale
che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni
contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo
comma dell'art. 46, è collocato nella categoria degli ufficiali
di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per
una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità
stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio
utile per la pensione.
Articolo
69
Il
periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo
comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti
della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non
sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece
computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante
il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli
effetti della pensione.
Allo
scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale
la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della
normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento
di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli
assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione
del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art.
1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni,
relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato
in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'art.
67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato
richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo
un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili
percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo (1).
Per
l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'art.
44 o a domanda ai sensi dell'art. 43, il periodo di permanenza
in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente
articolo è ridotto alla metà (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 44, l. 19 maggio 1986, n. 224.
(2)
Comma così sostituito dalla l. 25 maggio 1962, n. 417.
Articolo
70
Il
grado si perde per una delle seguenti cause:
1)
dimissioni volontarie.
Non
può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età
oltre la quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari
di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione
del Presidente della Repubblica.
L'ufficiale
provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può
dimettersi dal grado finché conservi l'idoneità al servizio della
riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per
detto servizio.
L'accettazione
delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
La
facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è
indetta la mobilitazione totale o parziale;
2)
dimissioni di autorità:
a)
per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;
b)
per irreperibilità accertata;
c)
per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;
d)
per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo
militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia
stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute
dall'art. 215 del Codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale,
condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica,
in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto,
sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art.
222 del Codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato,
sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura
o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto Codice, la decisione
del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;
3)
cancellazione dai ruoli:
a)
per perdita della cittadinanza;
b)
per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata
diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di
finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo
degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore
a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;
c)
per assunzione di servizio, non autorizzata nelle Forze armate
degli Stati esteri;
4)
rimozione; per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari,
previo giudizio di un Consiglio di disciplina;
5)
condanna:
a)
nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi
la pena accessoria della rimozione;
b)
per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui
agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna
importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure
una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo
comma dell'art. 19 di detto Codice penale.
Articolo
71
La
perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica.
La
perdita del grado decorre:
dalla
data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c)
e d), 3 lettera a), e 4 dell'art. 70;
dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati
ai nn. 2 lettera a), e 5 dell'art. 70;
dalla
data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3 lettere
b) e c) dello stesso art. 70.
Qualora
ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 34, la perdita
del grado per le cause indicate ai nn. 4 e 5 del predetto art.
70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio
permanente.
Articolo
72
Può
essere reintegrato nel grado:
1)
a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado
per una delle cause indicate al n. 2 lettere a), b) e c) e n.
3 lettera a) dell'art. 70, quando le cause stesse siano venute
a mancare;
2)
a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo
cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3), lettera b), dell'art.
70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione
dai ruoli (1);
3)
a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare,
l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi
del n. 4 dell'art. 70, quando abbia conservato ottima condotta
morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione.
Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti
di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia
conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa
al valore militare. L'ufficiale che abbia conseguito più di una
di dette promozioni, o ricompense può ottenere la reintegrazione
nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata
disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale
che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione
non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4)
a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare,
l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna
ai sensi del n. 5 dell'art. 70, quando sia intervenuta sentenza
di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso
di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5,
anche a norma della legge penale militare.
La
reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente
della Repubblica e decorre dalla data del decreto.
La
reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente
non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei
ruoli del servizio permanente.
(1)
Numero così sostituito dall'art. 3, l. 2 maggio 1969, n. 304.
TITOLO
VIII
Capo
I
SANZIONI
DISCIPLINARI DI STATO
Articolo
73
Le
sanzioni disciplinari di stato sono:
a)
la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 30;
b)
la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista
dall'art. 52;
c)
la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 4 dell'art.
70.
Capo
II
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Sezione
I
Articolo
74
L'inchiesta
formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di
una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere
passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 73.
L'inchiesta
formale comporta la contestazione degli addebiti.
L'inchiesta
formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.
Articolo
75
La
decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta
al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale
o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui
l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare
territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare
marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto
Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui
l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di
residenza, in caso diverso.
Se
trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal
Capo di stato maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore
della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma
precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti Capi di stato
maggiore o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Se
trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente,
o di ufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi, reparti
di altra Forma armata, o di più ufficiali corresponsabili della
stessa Forza armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi,
la decisione è riservata al Ministro (1).
Quando
siavi corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la
decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta
al Ministro.
(1)
Comma così modificato dall'art. 22, d.p.r. 25 ottobre 1999,
n. 556.
Articolo
76
Il
Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente
una inchiesta formale.
Articolo
77
Le
autorità militari indicate ai primi due commi dell'art. 75, e
il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello
stesso art. 75 e dall'art. 76, decidono, in base alle risultanze
dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta
una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere a) e b)
dell'art. 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al
Consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione.
Ove
le autorità militari di cui a primi due commi dell'art. 75 ritengano
che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare
dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al
Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale al Consiglio
di disciplina.
L'accettazione
delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
Articolo
78
L'ufficiale
che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto
passibile della sanzione disciplinare di cui all'art. 73, lettera
c), è sottoposto ad un Consiglio di disciplina.
Il
Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite
le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale
sia ancora meritevole di conservare il grado.
Articolo
79
Il
Consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione
al grado rivestito dal giudicando:
a)
per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado
corrispondente, dal Ministro;
b)
per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata
o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente
dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego,
o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo
del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare
marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della
zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni
di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se
l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal Capo di stato
maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore della propria
Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'Amministrazione
centrale militare o ad enti, comandi, o reparti di Forza armata,
il Consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della
stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi
presta servizio.
Se
si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate,
il Consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato
in grado o più anziano.
Nei
casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Consiglio
è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente
lettera b), designato dal Ministro.
Articolo
80
Il
Consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente
colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali
della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti
in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado
inferiore a colonnello, o grado corrispondente e, qualora il giudicando
sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente
non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado
corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato
in grado o meno anziano.
L'arma,
il corpo, il ruolo, il servizio cui devono appartenere gli ufficiali
che costituiscono il Consiglio di disciplina in relazione all'arma,
corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare,
sono indicati nella tabella n. 5 annessa alla presente legge.
Articolo
81
Il
Consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali
di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo
comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente,
della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti
in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se
trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.
In
caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del
Consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della
stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria
o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro,
ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente,
delle altre Forze armate.
Per
i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il Consiglio
di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli
più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze armate, non
impediti dal parteciparvi.
Il
presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo
d'armata o corrispondente.
Funziona
da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Articolo
82
Per
la formazione del Consiglio di disciplina a carico di più ufficiali
appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla
Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.
Per
la scelta degli altri quattro membri:
a)
se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla
Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano
ed un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;
b)
se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano
a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata
cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano
ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente.
Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato
in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata,
per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado
il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente
alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;
c)
se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano
alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle
due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.
Articolo
83
Non
possono far parte del Consiglio di disciplina:
a)
gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
b)
il Capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di
stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore
della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c)
gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
d)
gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa
in qualità di segretario generale, direttore generale, capo di
gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o
alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle
dirette dipendenze dei segretari generali;
e)
gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
f)
i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
g)
l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando,
dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
h)
l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini
sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che
per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti
questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina
del personale;
i)
gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un
precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso
fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione
disciplinare di cui trattasi;
l)
l'ufficiale sottoposto a provvedimento penale o a procedimento
disciplinare.
Articolo
84
L'ufficiale
sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per
una sola volta uno o due dei componenti del Consiglio. La ricusazione
non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni
dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della
convocazione del Consiglio di disciplina.
I
componenti ricusati sono sostituiti.
Articolo
85
Il
Consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato
ai sensi dell'art. 79.
Detta
autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale
sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti
del Consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti
dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali
difese scritte dal giudicando.
Il
Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine
di convocazione.
Articolo
86
Il
presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione
in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.
Redatta
la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute
le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il
presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per
iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi, avvertendolo
che, se alla data stabilita non si presenterà né farà constare
di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.
Articolo
87
Aperta
la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del
Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere;
avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti
dal fare apprezzamenti.
Fa
introdurre quindi l'ufficiale, e:
a)
legge l'ordine di convocazione;
b)
legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria
e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
c)
fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
d)
chiede se i membri del Consiglio o il giudicando desiderino che
sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario,
ne autorizza la lettura.
Il
presidente e i membri del Consiglio previa autorizzazione del
presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti
a lui addebitati.
Il
giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza
e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi
documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia,
seduta stante, dichiarazione scritta.
La
memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio
ed allegati agli atti.
Il
presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.
Udite
le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti,
il presidente fa ritirare l'ufficiale.
Il
Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere, il proprio
giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento
e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione,
precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
Non
verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente
mette ai voti il seguente quesito:
«Il
... è meritevole di conservare il grado?».
La
votazione è segreta. Il giudizio del Consiglio è espresso a maggioranza
assoluta.
Il
segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio
del Consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti
il Consiglio.
Il
presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente
al Ministero.
I
componenti del Consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.
Articolo
88
Il
Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina
a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità,
anche a sfavore.
Sezione
III
NORME
PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI RESIDENTI ALL'ESTERO
Articolo
89
Agli
effetti degli artt. 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero
si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio
della Repubblica.
Articolo
90
La
ricusazione di cui all'art. 84 può essere presentata dall'ufficiale
residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli
ha ricevuto comunicazione della convocazione del Consiglio.
Articolo
91
L'ufficiale
residente all'estero che sia sottoposto a Consiglio di disciplina,
qualora ritenga di non potersi presentare al Consiglio, ne dà
partecipazione al presidente al quale può far pervenire la memoria
a difesa di cui all'art. 87.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI
PER IL TEMPO DI GUERRA
Articolo
92
In
tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria
appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere,
all'occorrenza, richiamato in servizio.
Articolo
93
In
tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei
capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra
Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio,
possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento
dell'altra Forza armata.
Gli
ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.
Articolo
94
In
tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli artt. 43 e 45 della
presente legge.
Articolo
95
In
tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano
le norme di cui al precedente Titolo VIII, salvo quanto stabilito
dai commi che seguono.
Per
l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di
grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di
armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di
unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione
di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da
adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento
a Consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare
il Consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti
dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Ministro, per la
formazione del Consiglio di disciplina, può designare anche uno
dei comandanti predetti.
Per
l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente,
dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante
di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica,
il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza
armata interessata a formare e a convocare il Consiglio di disciplina.
Per
gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il Consiglio di
disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'autorità
cui spetta di formare il Consiglio tra gli ufficiali in servizio
permanente da essa dipendenti.
Articolo
96
L'ufficiale
che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi
a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con
altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata di
due anni stabilita dall'art. 22, rimane in tale posizione sino
al termine del periodo concessogli.
Articolo
97
Per
le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore
della presente legge, le decisioni di cui all'art. 77 sono adottate
dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta.
Per
i Consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in
vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme
vigenti anteriormente alla data predetta.
Articolo
98
L'ufficiale,
che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi
in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche
se non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla presente
legge.
Articolo
99
Agli
ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto
a richiamo in servizio si continuano ad applicare le disposizioni
per essi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo
100
Gli
ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva
per età, a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento,
sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento
del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio
permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli
effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente
alla presente legge.
Agli
ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente
compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'indennità prevista dall'art. 67. A quelli di essi che abbiano
acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità
di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive
modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale
ultima indennità, quella di cui all'art. 68 della presente legge.
Articolo
101
Le
norme di cui al primo comma del precedente art. 100 si applicano
anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva
ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384,
e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto
a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai
servizi dell'ausiliaria.
Agli
ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento
previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria
per età.
Agli
ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà
ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto
all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento,
in luogo dell'indennità prevista dall'art. 48 della legge 9 maggio
1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà
attribuita l'indennità di cui all'art. 68 della presente legge.
Articolo
102
Agli
ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva
per una causa diversa da quelle indicate negli artt. 100 e 101
o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennità di cui all'art.
48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni,
compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'art. 68.
Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati
nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità
dipendenti da cause di servizio, l'indennità stabilita dall'art.
68 compete dalla data di entrata in vigore della presente legge
anche se non fruiscano già dell'indennità di cui all'art. 48 della
legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.
Articolo
103
Gli
ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto
a pensione di riposo sono trasferiti nella categoria di complemento
o della riserva di complemento, a seconda dell'età.
Articolo
104
Agli
ufficiali della Marina nei cui confronti abbia trovato applicazione
il disposto dell'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre
1952, n. 2386, si applicano le norme degli artt. 20 e 69 della
presente legge.
Quelli,
però, di detti ufficiali che all'atto del collocamento «a disposizione»
erano iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento o, se
ammiragli di divisione o tenenti generali dei Corpi del genio
navale e delle armi navali, erano iscritti al primo posto del
rispettivo ruolo di anzianità e avevano raggiunto le condizioni
per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra o di generale
ispettore, qualora abbiano conseguito la promozione al grado superiore
nella posizione di «a disposizione» cessano da tale posizione
al raggiungimento del limite di età di detto grado.
Gli
ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano a disposizione e che in tale posizione siano
stati collocati per motivi diversi da quello indicato all'art.
20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, possono,
entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il
trasferimento in ausiliaria.
Agli
ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma
competono le indennità di cui agli artt. 67 e 68 in luogo di quelle
previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926,
n. 206, e successive modificazioni e dall'art. 26 della legge
6 giugno 1935, n. 1404 e successive modificazioni. Per detti ufficiali
il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti
della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con
il periodo trascorso nella posizione di «a disposizione», il massimo
di otto anni.
Agli
ufficiali di cui al terzo comma che non presenteranno domanda
per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto,
continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto
riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo
di permanenza in ausiliaria.
Articolo
105
La
categoria di «fuori organico» prevista dalla legge 6 giugno 1935,
n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.
Gli
ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti
in ausiliaria.
Agli
ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma
competono le indennità di cui agli artt. 67 e 68 in luogo di quella
prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926,
n. 206, e successive modificazioni. Gli ufficiali per i quali
il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella
posizione di «fuori organico» conserveranno la differenza del
trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in
cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta.
Per
gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza
in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio
effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione
di «fuori organico», il massimo di otto anni.
Articolo
106
Agli
ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione
siano stati collocati per età o in applicazione della legge di
avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni
di «a disposizione» o «fuori organico», o in applicazione dell'articolo
122 del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936,
n. 1493, competono dalla data suddetta e salvo quanto disposto
dagli ultimi due commi del presente articolo, le indennità di
cui agli artt. 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte
le indennità previste dall'art. 4 del regio decreto legge 10 febbraio
1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge
18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni, dall'art.
26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni,
e dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945 n. 734, e
successive modificazioni.
Agli
ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati
collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente
comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'art.
67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'art.
4 del regio decreto legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive
modificazioni.
Restano
ferme, per gli ufficiali di cui ai precedenti commi, le norme
precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della
pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.
Gli
ufficiali della Marina, che siano stati collocati a disposizione,
in applicazione dell'art. 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404,
e successive modificazioni, e che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovino in ausiliaria, sono, a domanda,
ricollocati a disposizione, sempre che abbiano cessato dal servizio
permanente prima del raggiungimento del limite di età del grado
rivestito all'atto del collocamento a disposizione e tale limite
non abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Agli
ufficiali ricollocati a disposizione ai sensi del comma precedente
si applicano le norme degli artt. 20 e 69 della presente legge.
Articolo
107
Gli
ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio
decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale
categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi
dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento
previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria
per età.
Gli
ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria
sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono
diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al
termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista
dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e
successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità
di cui all'art. 68 della presente legge.
Articolo
108
Agli
ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata
in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in
congedo assoluto, con diritto alla indennità prevista dall'art.
1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive
modificazioni, o dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio
1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta,
in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'art. 68 della
presente legge.
Tuttavia,
agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica che siano stati
collocati in riforma, a riposo o in congedo assoluto per ferite,
lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio l'indennità
stabilita dall'art. 68 compete, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche se non fruiscano già dell'indennità
prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n.
734, e successive modificazioni, o all'art. 1 del decreto legislativo
10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.
Articolo
109
La
categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della
Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore
della presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti
nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati
in congedo provvisorio per esclusione definitiva dall'avanzamento
o per non idoneità agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti
nella riversa gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per
infermità.
All'ufficiale
in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria
o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se
avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale
trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista
dall'art. 67 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio
decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.
Qualora
l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a
percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto
nel congedo provvisorio, conserverà la differenza del trattamento
economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbe
dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio.
Per
la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli
effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione,
si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della
presente legge.
Articolo
110
Agli
ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione
siano stati collocati per età o in applicazione della legge di
avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo
speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui
agli artt. 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le
indennità previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio
1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 7 del regio
decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni,
dall'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni,
e dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58,
e successive modificazioni.
Agli
ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati
collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente
comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'art.
67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'art.
4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive
modificazioni.
Restano
ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente
in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del
periodo trascorso in ausiliaria.
Articolo
111
Gli
ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del
regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 810, continuano a rimanere in tale
categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi
dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento
previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria
per età.
Gli
ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria
sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono
diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al
termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista
dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e
successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui all'art.
68 della presente legge.
Articolo
112
Gli
ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge abbia trovato applicazione
l'art. 35 della legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere
nella posizione di servizio permanente.
Gli
ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti
in servizio permanente ai sensi degli artt. 44 e 45 del regio
decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione.
Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 44
del predetto regio decreto-legge.
Articolo
113
Per
l'ufficiale nella riserva che, anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, sia stato richiamato in servizio
per almeno un anno e che, per effetto del richiamo, abbia conseguito
diritto ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza,
tale nuova liquidazione si effettua sulla base degli ultimi assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo.
Articolo
114
I
colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che
cessano per età dal servizio permanente entro due anni dall'entrata
in vigore della presente legge, possono essere richiamati in servizio
con decreto del Ministro per la difesa per la durata di un anno.
Con
le stesse modalità e per la stessa durata possono essere richiamati,
in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei
carabinieri che, per età, siano cessati dal servizio permanente
a partire dal 25 settembre 1953.
Articolo
115
Per
l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei
cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente
annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in
accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di
ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione
del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella
legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'art. 123 della legge 9
maggio 1940, n. 369, di cui al successivo art. 119, decorre, agli
effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge.
Se
però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione
di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga
adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal
servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio
di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento,
la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici,
dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.
Articolo
116
In
ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti
d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali
che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare
per:
a)
mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di
guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno
rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b)
mutilazione o invalidità riportate in incidente di volo comandato,
anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia
stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla
legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c)
mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di
servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
L'allievo
ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni
di cui alle lettere a),b) e c) del presente articolo è nominato
sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente,
nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente
collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.
Gli
ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio,
col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo
in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi
compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso
il comando di unità o di reparto.
Articolo
117
Sono
menzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo
d'onore o della riserva disposti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Articolo
118
La
presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di
Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica
o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in
base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti
lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti,
nonché il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali
medesimi.
Articolo
119
Sono
abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397, e 9 maggio 1940, n. 369,
e le successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie
a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.
È pure abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202,
convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149.
Articolo
120
Alla
copertura dell'onere di lire 3 miliardi e 535 milioni derivante
dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54,
sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa per l'esercizio anzidetto:
Capitolo
184: L. 1.665.000.000;
Capitolo
190: L. 174.000.000;
Capitolo
191: L. 208.000.000;
Capitolo
196: L. 80.000.000;
Capitolo
199: L. 348.000.000;
Capitolo
245: L. 945.000.000;
Capitolo
271: L. 115.000.000.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
121
La
presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Agli
ufficiali, che con l'entrata in vigore della presente legge acquistano
diritto alle indennità di cui agli artt. 67 e 68, le indennità
stesse sono corrisposte con effetto dal 1º gennaio 1953.
Le
disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa
tabella n. 1 hanno effetto dal 1º gennaio 1952.
Allegato
unico