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FORZE ARMATE (PERSONALE)
DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. 215 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 giugno, n. 133). - Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
Preambolo
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre,
disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di
truppa e con personale civile del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali
del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari
in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa
in ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della
navigazione e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
(Ambito
di applicazione)
1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano
la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale,
prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio
obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di
seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica,
con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti,
con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia
di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle capitanerie
di porto ove noti espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo
adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi
del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
appartenenti alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo
3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni.
Capo
II
Disciplina
degli organici nel periodo transitorio
Articolo
2
(Organico
complessivo delle Forze armate)
1.
L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000
unità a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007.
2. Alla data del 1º gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna
delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2,
sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità,
secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio
coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A"
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della
ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino
al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente
determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
Articolo
3
(Ufficiali)
1.
Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
incluso il Corpo delle capitanerie di porto, continua ad essere
disciplinato con le modalità definite dall'articolo 60, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono
determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2,
comma 3.
Articolo
4
(Sottufficiali)
1.
Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono
indicate nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici
da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l'Esercito,
la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al presente
decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del
personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate
annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
Articolo
5
(Volontari
di truppa in servizio permanente e in ferma breve)
1. Nell'ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa
in servizio permanente, o autorizzata, per il biennio 2001-2002,
l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 unità,
comprensive dei 2.531 volontari di cui all'articolo 3, comma 2
della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196. Il personale in servizio non può comunque eccedere
le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unità; Marina 2.797 unità; Aeronautica
1.658 unità;
b) anno 2002: Esercito 23.438 unità; Marina 3.183 unità; Aeronautica
1.750 unità.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di truppa
in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere
le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unità; Marina 5.272 unità; Aeronautica
2.033 unità;
b) anno 2002: Esercito 24.066 unità; Marina 5.318 unità; Aeronautica
2.075 unità.
3. Al fine di realizzare con gradualità il raggiungimento degli
organici da conseguire al 1º gennaio 2021, nella misura indicata
nella tabella "A" allegata al presente decreto a decorrere dall'anno
2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo
1, comma 2, ledere c) e d), sono determinate annualmente con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio
permanente possono essere devolute in aumento ai limiti massimi
dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.
Articolo
6
(Gestione
delle eccedenze)
1.
Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dalla tabella "A" allegata al presente decreto e fino alla data
del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto
alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento,
da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è assorbito
attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni
organiche. nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione
della difesa nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche,
tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di
impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito
dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque
nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale vivile della
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non
economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
è definita con decreto del Presidente della Repubblica. da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per
la funzione pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2
avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente
con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle
di corrispondenza e criteri di priorità stabiliti con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 può permanere presso
l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi,
entro il quale può avvenire, a domanda, il transito di cui ai
commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere
dal 1º gennaio 2006, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale
con meno di cinque anni dai limiti di età provati per, ciascuna
categoria di personale viene collocale in ausiliaria. Il contingente
massimo di personale da collocare in ausiliaria è stabilito con
il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 (1).
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda.
Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale
posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano
e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano
in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente
massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l'ufficiale
o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di
età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui
alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il
personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di
cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza è considerato in
servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'articolo
2, comma 3.
7. Non è consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali
o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria.
Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale
civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni
sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e
nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale
civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni
conservano, ai fini del trattamento economico, le anzianità di
grado e di servizio complessivamente maturate nonché, ove più
favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l'attribuzione
di assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile
con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione
di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere
generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni
del presente articolo è equiparato a tutti gli effetti a quello
per il raggiungimento dei limiti di età. Al medesimo personale
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune
o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza
od altra amministrazione.
(1)
Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
Capo
III
Sospensione
del servizio di leva
Articolo
7
(Sospensione
del servizio di leva)
1. Il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal
1º gennaio 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31
dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche
in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti
nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita
dalle disposizioni vigenti (1).
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati
ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito,
con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica.
Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
(1)
Periodo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
Articolo
8
(Modalità
per la chiamata alle armi)
1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata
la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi
il servizio di leva, mediante la definizione delle priorità per
l'assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.
Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei Giovani al Corpo
equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, così come sostituito dall'articolo 4 della
legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa
dispone, altresì, affinché sia reclutato prioritariamente il personale
da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri
dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice
di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente
occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza
dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i
100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della
dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio
nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente
sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite
del costo del biglietto a tariffa d'uso, escluso l'eventuale supplemento
per il vino e per la classe di diritto stabilita dall'articolo
12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è a carico dell'Amministrazione
della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma
annuale di cui all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa- di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati,
assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di
trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa
in ferma annuale di ciascuna Forza armata.
Articolo
9
(Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari)
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
(1)
Modifica il comma 2 dell'art. 3, d.lg. 30 dicembre 1997, n.
504.
(2)
Aggiunge il comma 2-bis all'art. 3, d.lg. 30 dicembre 1997,
n. 504.
Articolo
10
(Dispensa
dalla ferma di leva)
1.
(Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. (Omissis). (3)
(1)
Sostituisce la lettera b), comma 3, dell'art. 7, d.lg. 30 dicembre
1997, n. 504.
(2)
Aggiunge le lettere d-bis e d-ter al comma 3, art. 7, d.lg.
30 dicembre 1997, n. 504.
(3)
Modifica la lettera f), comma 1, dell'art. 7, d.lg. 30 dicembre
1997, n. 504.
Articolo
11
(Contingenti
ausiliari)
1. Il Ministro della difesa. di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito,
della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie
diporto, e dell'Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio
2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati
a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia
di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi
i volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto
2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del
contingente di giovani da chiamare alle armi.
Articolo
11/bis
(Sospensione
delle attività dei consigli di leva)
1.
La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione
delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto
del Ministro della difesa.
2.
Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di
cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della
Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione,
mobilitazione civile e corpi ausiliari (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
11/ter
(Formazione
delle liste di leva)
1.
Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorità diplomatiche
e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione
e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla
formazione delle liste della classe 1985 (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
12
(Volontari
di truppa in ferma prefissata e in rafferma)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata
di durata di cinque anni, con la possibilità di concedere, al
termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma breve sono
assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto
il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale. (1)
3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento
economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili,
le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative
ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1, ed a quelli in ferma breve,
che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità,
attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire
di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate
relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di
spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa
in servizio permanente. (1)
6. A decorrere dal 1º gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata
di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata
di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui
all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa
sono stabilite le modalità di valutazione della ferma prefissata
di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque
anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli
articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 505.
8. 1 volontari di truppa in ferma breve prefissata ed in rafferma
possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi
collettivi di servizio. (1)
(1)
Comma modificato dall'art. 8, comma 1, d.l. 16 aprile 2002,
n. 64, conv., con modificazioni, in l. 15 giugno 2002, n. 116.
Articolo
13
(Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata
e in rafferma)
1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno
di un anno di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per
il personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo
conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto
previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa
di congedo;
b) la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie
prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio
e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi
speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo
giorno lavorativo della settimana o precedente una festività.
2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre
un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale
che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi
la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:
a) è concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito
pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro gioviate
di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti
periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse
le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;
b) in caso di servizio all'estero o presso organismi internazionali,
con sede in Italia o all'estero, competono le licenze previste
dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali,
ovvero da norme proprie dei predetti organismi;
c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario settimanale
di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera
a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;
d) nell'anno di Maturazione del diritto di cui alla lettera a)
o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria
è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata
a tutti gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria è un
diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili
esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria è
fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre
entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non è pregiudicato in caso
di assenza per infermità, anche se tale assenza si protrae per
l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il
periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte
durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il
godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie
di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e
che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito
di tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili
esigenze dì servizio, al personale richiamato comete il rimborso
delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento
previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico
trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove
il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha,
inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo
di licenza ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 1.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre
tre anni di servizio o in rafferma. con esclusione del personale
che frequenta i corsi di formazione. per il quale continua ad
applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) è concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di. licenza
ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite
quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi
ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937.
Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione,
escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità;
b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d),
e), f) e g) del comma 2.
Articolo
14
(Licenza
straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)
1. Per il personale volontario di truppa in ferma prefissata con
oltre un anno di servizio, la licenza straordinaria è disciplinata
dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive
modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non è
compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria
dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1995.
2.Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve è soppressa.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre
un anno di servizio che. intenda conseguire un titolo di studio
di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi
di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti
presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio,
oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, è
concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di servizio
un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare
alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai
periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le
esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza.
Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo di licenza
straordinaria già fruito potrà essere detratto dalla licenza ordinaria
dell'anno in corso ovvero dell'anno successivo.
4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in
rafferma, il periodo di inidoneità al servizio, anche qualora
non dipenda da causa di servizio, è computato quale licenza straordinaria
di convalescenza con i seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma
o rafferma di durata inferiore o pari a un anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma
di durata inferiore o pari a tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o
rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza straordinaria
non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.
Articolo
14/bis
(Impiego
dei volontari che hanno subìto ferite o lesioni in servizio)
1.
Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al
servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo
agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione
in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, è impiegato,
in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di
servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario.
Può essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali,
nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino
alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni
da causa di servizio.
2.
Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta
se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa
di servizio (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
15
(Volontari
di truppa in ferma breve e in rafferma)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai volontari in ferma breve
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa
in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare
la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori
rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello
dei volontari in servizio permanente, al personale volontario
in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile
pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata
oltre il normale orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese,
in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico
e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.
4-bis.
I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo
2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari
in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati
nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso
previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli
dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999,
n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
n. 186, al compimento del terzo anno di servizio (1).
4-ter.
I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis
mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo
necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali
ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio
permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente,
entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del
concorso e nell'ordine risultante dalla stessa (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
16
(Volontari
di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge
21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 1999, n. 186)
1. Fino al 31 dicembre 2006. l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale
di cui all'articolo 2, comma 4-bis,"del decreto-legge 21 aprile
1999. n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2
del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici
e contingenti definiti all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie
di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi
nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma
1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere
prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata
di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un
massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero
la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori
dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori
dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze
di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o
prefissata. (1)
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono
concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa
rinuncia ai grado conseguito.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale
si, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
e all'articolo 14, comma 4.
(1)
Il periodo di ferma previsto dal presente comma può essere prolungato
da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori
nove mesi, ai sensi dell'art. 6, d.l. 1° dicembre 2001, n. 421,
conv., con modificazioni, in l. 31 gennaio 2002, n. 6, e dell'art.
9, d.l. 28 dicembre 2001, n. 451, conv., con modificazioni,
in l. 27 febbraio 2002, n. 15. 6,
Articolo
17
(Formazione
professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi)
1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni
di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale
sul mercato dei lavoro del personale eccedente le esigenze delle
Forze armate come determinate in applicazione dell'articolo 2,
prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti
dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni
da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità
che individuino i beneficiari anche sulla base dell'età, della
condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate
ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati
senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai
limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione
occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
definisce un programma di iniziative in materia di formazione
professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari
di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi
nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni
tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative
di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma
prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto
logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi,
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati,
per attività formative prestate nel corso del servizio militare
in qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma
prefissata di uno o cinque anni, rilevanti per il curriculum degli
studi.
Articolo
18
(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma
breve)
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei
seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti
per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti
del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui
all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri
per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. [A
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti
previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537] (1).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato
l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma
breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione
di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa
in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in
misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso
nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della
difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti
aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata
al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza
demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni
di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende. dagli
enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province
e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti
riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende,
enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei
bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni
di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo,
nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente
comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata
e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere
iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6
non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo
a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero
ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione
proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
(1)
Periodo soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
19
(Età
massima per il reclutamento dei volontari di truppa)
1.
L'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma
prefissata e in ferma breve è stabilita in 25 anni. (1)
(1)
Comma modificato dall'art. 8, comma 3, d.l. 16 aprile 2002,
n. 64, conv., con modificazioni, in l. 15 giugno 2002, n. 116.
Disposizioni
in materia dì ufficiali
Articolo
20
(Modifiche
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. (Omissis). (3)
4. (Omissis). (4)
5. (Omissis). (5)
6. (Omissis). (6)
7. (Omissis). (7)
8. (Omissis). (8)
(1)
Aggiunge, in fine, un periodo al comma 8 dell'art. 4, d.lg.
30 dicembre 1997, n. 490.
(2)
Aggiunge le lettere a-bis) e a-ter) al comma 1 dell'art. 5,
d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(3)
Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 2 dell'art. 4,
d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(4)
Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 5, d.lg. 30 dicembre
1997, n. 490.
(5)
Modifica le lettere b) e c), comma 3, dell'art. 12, d.lg. 30
dicembre 1997, n. 490.
(6)
Modifica i quadri I e VI, alla riga "tenente" colonna 6, della
Tabella 1, allegata al d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(7)
Modifica i quadri II e VII, alla riga "tenente" colonna 6, della
Tabella 1, allegata al , d.lg. 30 dicembre 1997, n. 490.
(8)
Aggiunge il comma 3-bis all'art. 58, d.lg. 30 dicembre 1997,
n. 490.
Articolo
21
(Ufficiali ausiliari)
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forze armata, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini
di ambo i sessi reclutati in qualità di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma
o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente,
o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli
II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere
c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate
esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità
tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari
da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di
bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello
strumento militare in professionale (1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
Articolo
22
(Ufficiali
di complemento)
1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono
essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il
1985;
b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei
casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge
14 novembre 2000, n. 331.
Articolo
23
(Ufficiali
in ferma prefissata)
1. A decorrere dal 1° Gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare,
nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata
della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione,
da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole
gli appositi corsi formativi (1).
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso
al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e),
f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale
necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede
tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c),
d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23
ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32º anno d'età alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed
attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza,
si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare
i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c),
d), e) ed f) dell'articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo
emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e
attitudinale ai servizio incondizionato quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle
finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi,
ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità
dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove
necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di
studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per
lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi
sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio
delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata
(2).
5-bis.
I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma
prefissata possono prevedere:
a)
riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari
e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388,
e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo
complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b)
la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità
o specializzazioni (3).
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari
del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza,
qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (2);
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari
del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza
qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia
il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico.
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata,
ausiliari, del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio
della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso
di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali
e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato
tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione
o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e
delle attitudine necessarie per bene assolvere le funzioni del
grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina,
il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo
delle lezioni ed esercitazioni, sorto dimessi dal corso previa
determinazione del direttore generale del personale militare e
ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1997. 490, e successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento
economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
(1)
Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(2)
Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
24
(Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)
1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la
ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo
di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali
di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano superato il 40º anno d'età.
Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie
di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei
carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di
cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati
non abbiano superato il 34° anno di età.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo
illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati
nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari
o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal
direttore generale del personale militare su proposta dei superiori
gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
5-bis.
Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per
essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese
di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare
il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze
di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui
al comma 6, lettera b) (1).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta
dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso
degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo
del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori
dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono
valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai
superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza
nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
25
(Ufficiali
delle forze di completamento)
1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di
completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero,
gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta
dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso
degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il
grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore
ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più
di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le
norme di stato giuridico previste per gli ufficiali dei servizio
permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità
previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono
partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di
cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, dei decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età.
Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali
sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei
carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di
cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati
non abbiano superato il 34º anno di età.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo
4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita
ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità
che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze
armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione
ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione,
sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle
finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione
alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale
estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio
delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati
in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano
gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente
alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione
delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma
6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi
a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio
1932, n. 819 (1).
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori
dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle
forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze
fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo
28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza
nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio
e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione
per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione
di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
Articolo
26
(Incentivi
per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)
1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, e successive modificazioni, nonché le previsioni della
legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia
di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono
valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non
inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza
demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste
riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili
per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi
di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali
delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza
demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti
fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso
al ruolo tecnico-logistico dell'Anna dei carabinieri di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 298 (1).
4-bis.
Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri
sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente
disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298 (2).
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano anche agli
ufficiali ausiliari. che abbiano prestato servizio senza demerito.
5-bis.
Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano
anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
27
(Modifiche
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. (Omissis). (1)
(1)
Aggiunge il comma 5-bis all'art. 7, d.lg. 5 ottobre 2000, n.
298.
Articolo
28
(Armonizzazione
del trattamento economico degli ufficiali)
1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina
ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere
corrisposti lo stipendio e le indennità relative rispettivamente
ai livelli retributivi VI° e VII°-bis nonché le indennità operative
già previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di
tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
[2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano
e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui
alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'articolo
32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono
corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennità
operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni
e integrazioni.] (1)
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'articolo
43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1º aprile
1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se più favorevole, sulla
base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento
previsto per gli ufficiali di complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora
in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali
del servizio permanente.
(1)
Comma disapplicato ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.p.r. 13
giugno 2002, n. 163.
Capo
VI
Disposizioni
varie e Finali
Articolo
29
(Disposizioni
finali)
1.
Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza
armata indicati nella tabella "A" allenata al presente decreto,
potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle
dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine
di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali
da soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella "A" allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento
dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata
avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge
27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento
militare in professionale, il Ministero della difesa promuove,
anche mediante specifci corsi di riqualificazione previsti dal
contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego
di personale civile della difesa in sostituzione di personale
delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di
contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo
dello strumento militare e di recuperare unità di personale militare
per l'espletamento dei compiti d'istituto.
[4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non
sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento
ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali,
può essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero,
il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla
vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili nell'apposito
Fondo.] (1)
(1)
Comma disapplicato ai sensi dell'art. 9, comma 10, d.p.r. 13
giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Articolo
30
(Modifica
e abrogazione di norme)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari
di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici
mesi dì servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in
servizio alla data del 1o gennaio 2002 da più dì 10 mesi, continua
ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002, sono abrogati gli articoli
2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2002, è abrogato l'articolo 3, comma
2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
4-bis.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe
o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio
quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare
ed in particolare:
a)
l'articolo 33, primo comma, lettera f),
e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b)
l'articolo 26, primo comma, lettera e),
l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f),
della legge 31 luglio 1954, n. 599;
c)
articolo 34, primo comma, lettera f),
della legge 3 agosto 1961, n. 833;
d)
la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;
e)
l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f)
l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196;
g)
l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero
3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332 (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
31
(Clausola
finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede
con le risorse finanziarie e con le modalità previste all'articolo
8. commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Allegato
1
Tabella "A"
RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEL PERSONALE
DELLE F.A. DA CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2021.
(prevista dall'art. 2, comma 2)
------------------------------------------------------------
FORZA ARMATA ESERCITO MARINA AERONAUTICA
CATEGORIE
------------------------------------------------------------
UFFICIALI 12.050 4.500 5.700
------------------------------------------------------------
SOTTUFFICIALI
AIUTANTI 2.400 2.178 3.000
MARESCIALLI 5.583 5.774 6.480
SERGENTI 16.108 5.624 16.800
------------------------------------------------------------
TOTALE 24.091 13.576 26.280
------------------------------------------------------------
VOLONTARI
DI TRUPPA
VSP 44.496 9.400 7.049
VFP 31.363 6.524 4.971
------------------------------------------------------------
TOTALE 75.859 15.924 12.020
------------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 112.000 34.000 44.000
Allegato
2
Tabella "B"
RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI
DELLE F.A. DA CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE
DEL 2001 E ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2002
(prevista dall'art. 4, comma 1)
------------------------------------------------------------
ESERCITO MARINA 31 dicembre 2001 31 dicembre 2002
AERONAUTICA
------------------------------------------------------------
AIUTANTI 15.248 15.000
MARESCIALLI 53.737 52.817
SERGENTI 7.685 8.588
------------------------------------------------------------
TOTALE 76.670 76.405
------------------------------------------------------------