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LEGGE 23 agosto 2004, n. 226 (in G.U. n. 204 del 31 agosto 2004)
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1.
(Sospensione
del servizio di leva)
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, è sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento
del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005.
Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di
leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti
nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita
dalle disposizioni vigenti".
Art.
2.
(Modifiche
alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di
truppa delle Forze armate)
1.
Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" è sostituito
dal seguente: "56.281";
b)
alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" è sostituito
dal seguente: "19.578"; c) alla riga VSP della colonna MARINA, il
numero: "9.400" è sostituito dal seguente: "10.000"; d) alla riga
VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" è sostituito dal seguente:
"5.924".
Art.
3.
(Volontari
in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie
di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
a)
volontari in ferma prefissata di un anno;
b)
volontari in ferma prefissata quadriennale.
Capo
II
VOLONTARI
IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
Art.
4.
(Requisiti
per il reclutamento)
1.
Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata
di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana;
b)
età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque
anni;
c)
godimento dei diritti civili e politici;
d)
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e)
assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali
in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi
con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,
di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da
precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità
psico-fisica;
f)
idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate
in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
g)
esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool,
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h)
requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.
5.
(Rafferma)
1.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi
fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a
decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo
2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno
possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma
della durata di un anno.
Art.
6.
(Modalità
di reclutamento)
1.
Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma
annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Art.
7.
(Stato
giuridico e avanzamento)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2.
I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale
ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento
del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei
sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento
del nono mese dall'incorporazione.
Art.
8.
(Trattamento
economico)
1.
A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta
una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali,
previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite
al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità
integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado
iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art.
9.
(Incentivi
per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone
tipiche di reclutamento alpino)
1.
Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento
alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento
dell'organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico
dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna
delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di
prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini
è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo
8, un assegno mensile di cinquanta euro.
Art.
10.
(Benefici
a favore dei volontari)
1.
Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici
conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si
applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a
carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del
servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Capo
III
VOLONTARI
IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art.
11.
(Reclutamento)
1.
Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d),
e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a)
idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate
in qualità di volontario in servizio permanente;
b)
età non superiore ai trent'anni compiuti.
2.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del
personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modificazioni.
3.
Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione
ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso
dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto,
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli
anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25,
comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata
al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo
2 della presente legge.
4.
Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi
di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi
a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere
banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei
prescritti requisiti.
Art.
12.
(Rafferma)
1.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi
fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a
decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo
2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale
possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma,
ciascuno della durata di due anni.
2.
Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma
prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente
collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari
in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni.
Art.
13.
(Modalità
di reclutamento)
1.
Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori
rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della
difesa.
2.
Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente
collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli
dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con
decreto del Ministro della difesa.
3.
La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili
nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie
di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro
della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi
posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
Art.
14.
(Stato
giuridico e avanzamento)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e
in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di
stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2.
I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con
il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto.
Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal
maggiore ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del compimento del
diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal
giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova
valutazione.
3.
A decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale
conseguono il grado di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente,
con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
Art.
15.
(Trattamento
economico)
1.
A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata
nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla
presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale
lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di
servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo
per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente
in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.
2.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma
biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni
a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione
del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
Capo
IV
RECLUTAMENTO
NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE
DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE
E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
Art.
16.
(Concorsi)
1.
Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni
del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti,
di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre
2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del
personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al
Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata
di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente
legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2.
Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione
al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3.
Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni
interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto
con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie
le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo
di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a
contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera
per cui è stata fatta domanda di accesso nonchè delle specializzazioni
acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili.
L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza
delle singole amministrazioni interessate.
4.
Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie
di cui al comma 3:
a)
una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui
al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente
alle seguenti misure percentuali:
1)
30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2)
30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3)
55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4)
55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
forestale dello Stato;
5)
40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
di polizia penitenziaria;
b)
la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al
comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità
di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente
alle seguenti misure percentuali:
1)
70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2)
70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3)
45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4)
45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
forestale dello Stato;
5)
60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
di polizia penitenziaria;
6)
100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5.
Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente,
la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6.
I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui
al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa
ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione
sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e tenuto
conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse
dai candidati.
7.
In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero
dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato
in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri,
le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso
dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Art.
17.
(Posti
non coperti)
1.
Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi
di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi
a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento
a quelli riservati per il concorso successivo.
2.
Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo
dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti
possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini
in possesso dei prescritti requisiti.
Art.
18.
(Aumento
dei posti disponibili)
1.
Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per
cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili,
nell' anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione
di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura
si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata
di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti
requisiti.
2.
Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a
seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno
di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di
cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura
si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali
di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio
di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso
dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali
di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) ai volontari delle Forze
armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3.
I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente
nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. 4. Per i
posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo
17.
Art.
19.
(Perdita
del grado)
1.
I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado
eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
CAPO
V
ADEGUAMENTO
DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art.
20.
(Modifica
all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331)
1.
All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari congedati senza
demerito" sono sostituite dalle seguenti: "dei volontari di truppa
che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in
qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".
Art.
21.
(Modifiche
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)
1.
All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, le parole: "di grado" sono sostituite
dalle seguenti: "nel servizio permanente".
2.
Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente al grado di
1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: "grado"
è sostituita dalle seguenti: "servizio permanente".
Art.
22.
(Conferimento
di delega legislativa)
1.
Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con
quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio
di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno
o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative
dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni,
informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione
al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo
1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata
disciplinate dai capi II e III;
b)
prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative
alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla
presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma
prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste
per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c)
prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto
con le disposizioni della presente legge.
2.
Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di relazione tecnica, è richiesto il parere delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma
2.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
23.
(Consistenze
del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)
1.
Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale
militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in
ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla
presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
con decreto del Ministro della difesa.
2.
A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze
dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza
armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro
della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo
un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente
previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla
presente legge.
3.
Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento,
le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare
non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza
ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri
ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare
non direttiva.
4.
Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma
prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale
stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge,
a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta
alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella
A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare
determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti
di seguito indicate: a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli,
350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente; b) negli anni
dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti,
996 volontari in servizio permanente; c) negli anni dal 2008 al
2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari
in servizio permanente.
5.
Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre
2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005
e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli
anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente
di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente
nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a)
4.021 unità nell'anno 2005;
b)
821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c)
749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Art.
24.
(Reclutamento,
avanzamento e trattamento economico dei volontari)
1.
L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve
secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.
2.
Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari
in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al
personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva
in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti
sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.
3.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto
il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma l.
4.
A decorrere dal l° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti
in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,
comma 3, e 15, comma 2.
5.
Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro
della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata
di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità
fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso
decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.
Art.
25.
(Reclutamento
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce Rossa)
1.
Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti
in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già
coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento
degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente
non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano
i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2.
Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui
al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante
concorsi:
a)
riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di
leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b)
riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, camma
4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio
o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
3.
Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano
le disposizioni dell'articolo 17.
4.
Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso
nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
5.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura
dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma
4, relativi all'anno 2009, e di cui aì numeri 3), 4) e 5) della
medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi,
secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che
hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori
sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative
amministrazioni.
Art.
26.
(Reclutamenti
straordinari)
1.
Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di
transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli
del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di
sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari
in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari
ai quali possono partecipare:
a)
i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza
prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda
hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve
ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;
b)
i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso
per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente
collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto
regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più
di due anni.
2.
I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli
dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del
terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.
CAPO
VII
CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art.
27.
(Sostituzione
dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)
1.
Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio
di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il
reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie
di porto.
2.
Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari
di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla
tabella D allegata alla presente legge.
3.
A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche
dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di
cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, sono così rideterminate:
a)
3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
b)
1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
Art.
28.
(Consistenze
dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto)
1.
A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando
le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27, comma
3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del
Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e
per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E
allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle
categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i
rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie
del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste
dalla tabella E per l'anno di riferimento.
2.
Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in attività operative, a decorrere dall' anno 2005 e fino al 31
dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per
gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è computato
un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo
delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
a)
200 unità nell'anno 2005;
b)
235 unità negli anni 2006 e 2007;
c)
5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Art.
29.
(Trattamento
economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di
porto)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di
porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
8.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto
il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
3.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma
biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento
economico di cui all'articolo 15, comma 2.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del
Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico
di cui all'articolo 15, comma I.
5.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del
Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
CAPO
VIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
30.
(Salvaguardia
di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie)
1.
In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque
fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale
di cui alle seguenti disposizioni:
a)
articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b)
articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni;
c)
articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni;
d)
articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni;
e)
articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, e successive modificazioni;
f)
articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni.
Art.
31.
(Relazione
al Parlamento)
1.
All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
"1-bis.
A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende
altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento
dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze
armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare
della Croce Rossa".
Art.
32.
(Copertura
finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di
cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa
di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della difesa.
2.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata
la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per
l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantona-mento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
33.
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 23 agosto 2004.
CIAMPI
BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO,
Ministro della difesa
Visto,
il Guardasigilli: CASTELLI
TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006
---------------------------------------------------------------------
Forze annate Anno 2005 Anno 2006
---------------------------------------------------------------------
Primi marescialli 14.578 14.023
Marescialli 50.784 50.311
Sergenti 11.353 12.633
Volontari in servizio permanente 33.176 35.853
Volontari in ferma breve/prefissata
di quattro anni 34.550 32.571
Volontari in ferma prefissata di
un anno 23.659 19.686
---------------------------------------------------------------------
TABELLA B
(v articolo 8, comma I)
PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della
retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente)
---------------------------------------------------------------------
Volontario in ferma
prefissata di un anno
GRADO e in rafferma annuale
---------------------------------------------------------------------
Soldato, comune di 2a classe, aviere 60 per cento
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Volontario in ferma
prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 aviere 70 per cento
TABELLA C
(v. articolo 23, comma 2)
ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2005 392.999.573,06
2006 392.996.596,78
2007 392.890.034,23
2008 392.845.104,00
2009 392.877.594,60
2010 389.102.583,23
2011 344.176.466,82
2012 335.143.557,80
2013 331.324.911,14
2014 322.232.193,54
2015 312.789.792,14
2016 304.788.156,21
2017 298.898.670,81
2018 286.098.679,28
2019 267.427.682,18
2020 229.046.477,63
2021 180.973.393,36
TABELLA D
(v. articolo 27, comma 2)
CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO SERVIZIO FERMA BREVE E FERMA
PERMANENTE PREFISSATA PREFISSATA DI
QUADRIENNALE UN ANNO
E IN RAFFERMA
---------------------------------------------------------------------
2004 1.355 1.420 0
2005 2.245 1.300 1.730
2006 3.500 1.215 560
TABELLA E
(v. articolo 28, comma 1)
ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2004 169.119,36
2005 48.287.301,26
2006 76.476.030,64
2007 76.437.689,08
2008 76.404.162,91
2009 75.993.137,67
2010 75.188.592,32
2011 75.106.850,08
2012 75.022.475,62
2013 74.943.322,41
2014 74.867.621,25
2015 74.787.401,19
2016 (regime) 74.703.881,29
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 4233):
Presentato
dal Ministro della difesa (Martino) il 30 luglio 2003;
Assegnato
alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 22 settembre
2003 con il parere delle commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;
Esaminato
dalla IV commissione il 30 settembre 2003;
1-2-7-14-15-16-23-28-29
e 30 ottobre 2003;
Esaminato
in aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato il 5 novembre 2003.
Senato
della Repubblica (atto n. 2572):
Assegnato
alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 25 novembre
2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª
e 12ª;
Esaminato
dalla 4ª commissione il 26 novembre 2003; l'11 e 25 febbraio 2004;
3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile 2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;
Esaminato
in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato con modificazioni,
il 21 luglio 2004.
Camera
dei deputati (atto n. 4233 B):
Assegnato
alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 22 luglio 2004
con parere delle commissioni I, V, VIII, IX, XI e XII;
Esaminato
dalla IV commissione il 22 luglio 2004;
Esaminato
in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29 luglio 2004.