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FORZE ARMATE (GENERALITA')
PUBBLICA SICUREZZA
Decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 231). - Regolamento
recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali
della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare
della Croce rossa italiana (1) (2).
(1) In luogo di Ministro/Ministero
di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre
1999.
(2) In luogo di Ministro/Ministero
per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e
forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
Articolo 1
Denominazioni.
1. Le seguenti terminologie
usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:
a) Forze armate: Esercito
italiano, Marina militare, Aeronautica militare;
b) Forze di polizia ad ordinamento
militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza armata in servizio
permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;
c) Forze di polizia ad ordinamento
civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello
Stato;
d) Amministrazioni: Corpo
militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) volontari in ferma breve:
il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell'articolo 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 2
Programmazione delle immissioni.
1. Le Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una
programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare
in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi i parametri
di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze
armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle
Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale.
2. La programmazione di
cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in ciascun anno, anche
quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in conto per il calcolo
delle percentuali di cui all'articolo 3. Essa deve essere inviata entro il 30 settembre
di ogni anno allo Stato maggiore della Difesa e per conoscenza agli altri soggetti
citati all'articolo 1, nonché al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione
pubblica.
Articolo 3
Entità ed impiego.
1. Ferma restando l'entità
numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze
fissate annualmente nella legge di bilancio.
2. I volontari in ferma
breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle
unità di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unità della linea operativa
della Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica.
3. L'accesso alle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni
di cui all'articolo 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta
e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate,
nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalità previste dagli articoli
9 e 10 e le seguenti percentuali:
a) Arma dei carabinieri:
60%;
b) Guardia di finanza: 60%;
c) Corpo militare della
Croce rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 35%;
e) Corpo di polizia penitenziaria:
50%;
f) Corpo nazionale dei vigili
del fuoco: 35%;
g) Corpo forestale dello
Stato: 35%.
4. L'accesso al ruolo dei
volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata è riservato ai volontari
in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito
per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi.
5. Le riserve previste dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere
iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici,
e quelle previste dall'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi
assorbite da quelle previste dal presente regolamento.
Articolo 4
Pubblicazione dei bandi
di arruolamento.
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, le Direzioni generali del Ministero della difesa
competenti per ciascuna Forza armata all'arruolamento del personale volontario emanano,
su direttiva dello Stato maggiore della Difesa, bandi di arruolamento di personale
volontario per ferme di tre anni nelle Forze armate.
2. Nel bando di arruolamento
sono specificamente indicati i requisiti previsti per l'accesso a ciascuna delle
carriere iniziali in cui possono essere immessi i volontari al termine della ferma
triennale.
Articolo 5
Presentazione delle domande
e ripartizione degli aspiranti.
1. Le domande di arruolamento
nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma breve devono contenere l'indicazione
della Forza armata nella quale l'aspirante desidera svolgere il servizio e quella
relativa alla Forza armata, alla Forza di polizia ad ordinamento militare o civile
o ad altra Amministrazione di cui all'articolo 1 in cui desidera essere immesso
al termine della ferma triennale.
2. Gli aspiranti saranno
ripartiti dalla commissione tecnica interministeriale di cui all'articolo 6, ed
inviati ai centri ed alle commissioni di selezione di cui al comma 3, sulla base
della preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma triennale.
I predetti centri e commissioni dispongono per l'effettuazione di una preselezione
di tipo culturale a livello nazionale o eventualmente a livello regionale o provinciale.
3. Ai fini della selezione
degli aspiranti sono impiegati i centri e le commissioni di selezione indicati in
allegato 1 al presente regolamento. I centri e le commissioni di selezione delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle altre Amministrazioni
sono integrati da rappresentanti delle Forze armate.
Articolo 6
Selezione degli aspiranti.
1. La selezione degli aspiranti
per il reclutamento in ferma triennale nelle Forze armate è effettuata in base ai
requisiti e prove concorsuali elencati in allegato 2 e con le procedure fissate
in allegato 3 al presente regolamento.
2. L'assegnazione dei volontari
in ferma breve alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, è effettuata
da una apposita commissione tecnica interministeriale, costituita presso il Ministero
della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
tenuto conto delle graduatorie formate presso i singoli centri e commissioni di
selezione.
3. La commissione tecnica
interministeriale, presieduta da un ufficiale generale, o grado corrispondente,
nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, è composta dai rappresentanti
dei seguenti enti:
a) Stato maggiore della
Difesa;
b) Stato maggiore dell'Esercito;
c) Stato maggiore della
Marina;
d) Stato maggiore dell'Aeronautica;
e) Direzione generale della
leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi
ausiliari;
f) Direzione generale della
sanità militare;
g) Direzione generale per
i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito;
h) Direzione generale per
il personale militare della Marina;
i) Direzione generale per
il personale militare dell'Aeronautica;
l) Comando generale dell'Arma
dei carabinieri;
m) Comando generale del
Corpo della guardia di finanza;
n) Ispettorato superiore
del Corpo militare della Croce rossa italiana;
o) Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno;
p) Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia;
q) Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
r) Direzione generale delle
risorse forestali, montane e idriche del Ministero delle politiche agricole e forestali
(1).
4. Alla commissione sono
assegnati i seguenti compiti:
a) ripartire gli ammessi
al servizio volontario nelle Forze armate in funzione delle preferenze espresse
secondo una specifica programmazione annualmente disposta dallo Stato maggiore della
Difesa di concerto con gli Stati maggiori delle Forze armate, dandone comunicazione
alle direzioni generali per il personale interessate;
b) predesignare il personale
ammesso alla ferma triennale, per la Forza armata, la Forza di polizia ad ordinamento
militare e civile o l'amministrazione nella quale sarà immesso al termine della
ferma in funzione dei risultati della selezione attitudinale.
(1) La Direzione generale
delle risorse forestali, montane e idriche è stata soppressa dall'art. 3, D.P.R.
1° agosto 2003, n. 264. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari
e contrattuali facenti capo alla suddetta Direzione generale si intendono riferiti
automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
di quanto disposto dallo stesso articolo 3.
Articolo 7
Prolungamento della ferma.
1. Il personale volontario
ammesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
civile e delle amministrazioni, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni
nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al
momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti
già autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento.
2. I volontari in ferma
breve ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente di una
Forza armata conservano lo stato di volontari in ferma breve per il periodo necessario
all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione
nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado
di primo caporalmaggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari
in servizio permanente, nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito formata
secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 9, al termine del quarto anno
di servizio.
Articolo 8
Proscioglimento dalla ferma.
1. I giovani ammessi alla
ferma volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni
dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono
completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono iscritti.
2. I volontari in ferma
breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241:
a) a domanda, per gravi
e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio;
b) d'autorità:
1) per permanente inidoneità
psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni,
categorie e specialità di assegnazione;
2) per protratto, insufficiente
rendimento nel corso della ferma;
3) per grave mancanza disciplinare
ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio
1978, n. 382;
4) per perdita dei requisiti
di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
c) d'ufficio:
1) per perdita del grado;
2) per condanna penale per
delitti non colposi;
3) [per inosservanza delle
disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma]
(1).
(1) Numero abrogato dall'art.
30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236.
Articolo 9
Avanzamento dei volontari
e immissione nel servizio permanente delle Forze armate.
1. I volontari in ferma
breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi riportati nella tabella
A in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative
delle Forze armate.
2. L'immissione dei volontari
in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza
armata nella quale svolgono la ferma triennale è predisposta dalle competenti direzioni
generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria
di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari
nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma 4.
3. Le commissioni per l'immissione
di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale,
o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono
composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente, dello Stato maggiore
e della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.
4. Le commissioni formano,
con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate
dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri
regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione
alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento
durante il servizio svolto nella ferma breve;
c) qualità morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione,
specializzazione o abilitazione frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
f) titolo di studio e/o
titolo professionale posseduti.
Articolo 10
Immissione dei volontari
nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni.
1. L'immissione dei volontari
nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle Amministrazioni
di cui all'articolo 1 è predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari
nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione
quadriennale di cui all'articolo 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti
interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'articolo 9, comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione
dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo
di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza,
rispettivamente, della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza
e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere
presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza
espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate. Nell'ultimo
semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno,
a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti
requisiti psico-fisici e di quelli di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni
avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla
perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero
dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti
dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare
e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti
ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 11
Decorrenza.
1. Le Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e le Amministrazioni devono rendere disponibili per
il personale volontario congedato senza demerito le percentuali di posti, di cui
all'articolo 3, comma 3, a decorrere dal 1º luglio 1997.
Articolo 12
Personale in servizio ed
in congedo.
1. Il personale in ferma
di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può presentare
domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nelle amministrazioni di cui all'articolo 1 e non si applicano nei suoi confronti
i limiti temporali di cui al comma 3 dell'articolo 10.
2. Analoga domanda può essere
presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano
terminato almeno la ferma triennale.
3. Il personale in ferma
di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, durante il
secondo anno di servizio può presentare domanda per l'immissione, al termine della
ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni di cui all'articolo 1.
4. Le Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati
alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni
di selezione.
5. I candidati dovranno
risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per
il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
6. Il personale delle Forze
armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito
nella nuova carriera.
Articolo 13
Personale da reclutare.
1. Nelle more della prima
incorporazione di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento,
le Forze armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della
legge 24 dicembre 1986, n. 958. A tale personale si applicano le norme di stato
ed avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica
delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate e dal presente regolamento.
2. Al termine della ferma
triennale, tale personale può partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli
dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessità organiche
della Forza armata di appartenenza.
ALLEGATO 1
(PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA
3)
CENTRI E COMMISSIONI DI
SELEZIONE
Centri di selezione dell'Esercito:
n. 1
Centri di selezione della
Marina: n. 2
Centro di selezione dell'Aeronautica:
n. 1
Centro di selezione dell'Arma
dei CC: n. 1
Centro di selezione della
Guardia di finanza: n. 1
Commissione di selezione
della Polizia di Stato: n. 1
Centro di selezione del
Corpo di polizia penitenziaria: n. 1
Commissione di selezione
del C.F.S: n. 1
Centro di selezione del
Corpo dei VV.FF: n. 1
ALLEGATO 2
(PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA
1)
PROFILO PER L'AMMISSIONE
ALLA FERMA VOLONTARIA TRIENNALE
Requisiti di stato civile:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti
civili e politici;
c) assenza di condanne,
di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, di provvedimenti di destituzione
dai pubblici uffici o di espulsione dai Corpi militarmente organizzati, nonché l'assenza
di misure di prevenzione;
d) età compresa tra i 17
ed i 23 anni (1).
Requisiti psico-fisici:
a) profilo/idoneità psico-fisico
previsto per l'impiego nella Forza armata in qualità di volontario in servizio permanente,
nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di
futura destinazione (per gli aspiranti all'arruolamento nella Marina militare saranno
compiuti ulteriori accertamenti tendenti a stabilire l'attitudine al servizio in
Marina);
b) esito negativo dei tests
sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza.
Requisiti psico-attitudinali:
quelli previsti per l'impiego
nella Forza armata, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella
amministrazione di futura destinazione.
Requisiti culturali:
a) possesso del titolo di
studio conferito dalla scuola dell'obbligo;
b) superamento delle prove
per la verifica del livello culturale.
Requisiti morali e di condotta:
quelli di cui all'art. 41,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
(1) Lettera così modificata
dall'art. 22, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
ALLEGATO 3
(PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA
1)
PROCEDURE PER LA SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti
all'arruolamento volontario nelle Forze armate si adotta la seguente procedura:
a) effettuazione di una
prova di preselezione a carattere culturale da parte di tutti i candidati in possesso
dei requisiti di stato civile e culturali;
b) effettuazione, presso
i centri e le commissioni di selezione, per tutti gli aspiranti che hanno superato
la prova di preselezione, degli accertamenti di idoneità psico-fisico-attitudinale
ed attribuzione a ciascun candidato del relativo profilo;
c) trasmissione dei risultati
della selezione alla commissione tecnica interministeriale;
d) compilazione da parte
della commissione tecnica interministeriale di graduatorie nazionali per ogni singola
Forza di polizia a ordinamento militare o civile o amministrazione in base alle
quali vengono effettuati i reclutamenti, tenendo conto delle immissioni previste,
aumentate di una entità percentuale, uguale per ogni graduatoria, stabilita dalla
commissione tecnica interministeriale per conseguire un gettito totale del reclutamento
degli idonei riportato nel bando.
ALLEGATO 4
(PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA
1)
Tabella A
Caporale, Comune di 1ª classe,
Aviere scelto: Non prima del compimento del 3º mese dall'incorporazione
Caporale maggiore, Sottocapo,
1º Aviere: Non prima del compimento del 18º mese dall'incorporazione