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FORZE ARMATE (PERSONALE)
Legge 31 luglio 1954, n. 599 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 10 agosto, n.
181). - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Preambolo
Articolo
1
Lo
stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e
dei diritti inerenti al grado.
Lo
stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado
e cessa con la perdita del grado.
Articolo
2
Il
sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare
giuramento secondo le vigenti disposizioni.
Per
il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca
della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina
stessa.
Articolo
3
I
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:
sottufficiali
in ferma volontaria o rafferma;
sottufficiali
in servizio permanente;
sottufficiali
in congedo;
sottufficiali
in congedo assoluto.
I
sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:
sottufficiali
dell'ausiliaria;
sottufficiali
di complemento;
sottufficiali
della riserva (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 10 maggio 1983, n.
212.
Articolo
4
Il
grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento
e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione
ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale
per gli altri gradi.
Articolo
5
L'anzianità
di grado è assoluta e relativa.
Per
anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale
nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati
a termini di legge.
Per
anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale
fra i pari grado dello stesso ruolo.
Articolo
6
L'anzianità
assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina
o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento
stesso.
Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta
prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle
leggi.
A
parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma
precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo
il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i
quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo
di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità
assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in
cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri
parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato
più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.
Articolo
7
Il
sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione
di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva
della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso
dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi
privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale
in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità
non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in
una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso
non meno di un anno in detta posizione.
La
detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle
anzidette situazioni (1).
(1)
Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 39, d.lg. 12 maggio
1995, n. 196.
Articolo
8
Il
sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna
a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore
ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari
subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata
della detenzione o della sospensione.
Articolo
9
L'anzianità
assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto
nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari
alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge
non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità
posseduta.
Articolo
10
Nessuna
rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo
può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento
in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Articolo
11
I
sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono
iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti
secondo le leggi di ordinamento.
Per
i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti
da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati
dalle leggi.
TITOLO
II
SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE
Capo
I
DEL
SERVIZIO PERMANENTE IN GENERALE
Articolo
12
Il
sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di
impiego di carattere stabile e continuativo.
Il
sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna
professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere
ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento
dei suoi doveri.
Articolo
13
Il
sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle
seguenti posizioni:
servizio
effettivo;
aspettativa;
sospensione
dall'impiego.
Capo
II
SERVIZIO
EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO
Articolo
14
Il
sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal
quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità fisica al
servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso
reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della
Marina.
Per
il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la
temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce
impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.
Articolo
15
Il
sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle
seguenti cause:
a)
prigionia di guerra;
b)
infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
c)
infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
d)
motivi privati.
La
prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa
per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta
a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti
dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale
sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti
e non ancora fruiti.
L'aspettativa
per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere
giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa
è subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa
è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata
nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data
corrisponde a quella della cattura.
Articolo
16
L'aspettativa
non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia
di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata,
salvo i casi previsti dalla legge.
Verificandosi
una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale
può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa,
ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due
anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia
di guerra.
Fermo
il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati
non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale
che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi
ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro
in servizio.
Articolo
17
Il
sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di
eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo,
purché idoneo a servizio incondizionato.
Il
sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote
di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere
esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda,
è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo
è richiamato in servizio.
Il
sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi
nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia
domanda, è richiamato in servizio.
Articolo
18
Al
sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da
causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio
e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale
in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né
altro assegno.
Agli
effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in
aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente
da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso
in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio
è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi
privati non è computato.
Articolo
19
La
sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare,
o penale.
La
sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale
in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.
La
sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale nel
quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando
si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.
Articolo
20
Il
sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione
da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto
a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può
essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato,
fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale
provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale
a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura
o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se
il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni
altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto
a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata
a tutti gli effetti.
Oltre
che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni
effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce
senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando
sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere
disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato
il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi
l'eventuale eccedenza (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991,
n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.
Articolo
21
La
sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta
formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né
superiore a dodici.
Articolo
22
Salvo
i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria
della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare,
la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha
per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della
pena.
Articolo
23
Al
sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello
stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli
effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale
in sospensione dall'impiego è computato per metà.
Capo
III
RUOLO
SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO
Articolo
24
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo
25
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
Capo
IV
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE
Articolo
26
Il
sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti
cause:
a)
età;
b)
infermità;
c)
non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d)
domanda;
e)
[inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali]
(1);
f)
nomina all'impiego civile;
g)
perdita del grado.
Il
provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato
con decreto ministeriale.
(1)
Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,
come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
27
Il
sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento
del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente
legge, salvo che, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni
di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24 (1).
(Omissis)
(2).
Il
sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato
nella riserva.
(1)
Comma così modificato dall'art. 8, l. 10 giugno 1964, n. 447.
(2)
Comma abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo
28
Il
sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo
precedente:
a)
se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione
a norma delle vigenti disposizioni;
b)
se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o
più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di
servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se
avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c)
se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione,
ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici
anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta
tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono
gli anni di servizio utile per la pensione (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,
collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire
la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
Articolo
29
Il
sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio
o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del
periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato
giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo
massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente
spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella
riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
Se
trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate
o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra,
il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra
o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se
trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio al
sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b)
e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio (1).
Dalla
data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di
tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni
spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non
sono cumulabili con quelli di quiescenza.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,
collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire
la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
Articolo
30
Al
sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessata
da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate
a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia
o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie
previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo
della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento
ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta
al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo
di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità
per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza
sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al
sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio
permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al
comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento
ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi
o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia
o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore
del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro,
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria
calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni
di servizio utile aumentati di sei anni.
Il
beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale
che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno
rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente;
in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo
31
Il
sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite,
lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio
di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione
vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle
otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto
del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità,
nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa
la pensione o l'assegno.
Il
sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio
permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato,
o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità
ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata
entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno
rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.
Il
sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi
del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito
soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno,
sarà riammesso in servizio, permanente se, alla data del relativo
accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano
trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente
o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal
servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal
limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio
permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti
della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità,
in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al
sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente
comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda
della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b)
e c) dell'art. 28 della presente legge, a decorrere dal giorno
successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza
dell'assegno rinnovabile.
Articolo
32
Al
sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto
il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente
legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché,
se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per
aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione
del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento
di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non
riversibile:
aiutante
di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti: L.
120.000;
maresciallo
capo e gradi corrispondenti: L. 100.000;
maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti: L. 85.000;
sergente
maggiore e gradi corrispondenti: L. 60.000 (1).
L'indennità
è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale
all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino
al compimento degli anni sessantacinque (1).
L'indennità
stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli
anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni
di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla
pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario
di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti.
Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo
comma dell'art. 30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi
della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo
quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di
sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1, l. 29 maggio 1973, n. 302.
Articolo
33
Il
sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio
grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato
dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo
assoluto.
È
del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella
riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
Il
provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a
proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende
e previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere
giudizi sull'avanzamento.
Al
sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo
si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art.
28, a seconda della durata del servizio (1).
Dalla
data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono
corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari
grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili
con quelli di quiescenza (2).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,
collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire
la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 126,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto
per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare,
ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità
di essere sentito personalmente.
Articolo
34
Il
sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo
può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità
di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il
sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto
può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità
per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili
quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione (1).
Il
Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali
o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di
servizio.
Il
sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato
nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle
condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.
L'applicazione
del presente articolo è sospesa in tempo di guerra (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 8, l. 27 gennaio 1968, n. 37.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,
collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire
la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
Articolo
35
[Il
sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio
dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.
Al
sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente
si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni
delle lettere a) b) e c) dell'art. 28. Il sottufficiale è collocato
nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti
dalla lettera b) dello stesso art. 28; altrimenti è collocato
nella categoria dei sottufficiali di complemento (1).
L'applicazione
del presente articolo è sospesa in tempo di guerra] (2).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,
collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire
la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,
come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
36
Il
sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi
delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge,
cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei
sottufficiali di complemento.
Articolo
37
Il
sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di
cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo,
cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento
penale o disciplinare.
Qualora
il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio
di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado,
la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera
avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima
decorrenza con la quale era stata disposta.
TITOLO
III
SOTTUFFICIALI
IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
Articolo
38
Il
sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per
obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato.
La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita
dalle leggi di reclutamento.
Articolo
39
Il
sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso
dal servizio per motivi precauzionali.
La
sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse
norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego,
in quanto applicabili.
Articolo
40
Il
sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma
anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a)
infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato.
Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma
o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia
riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze
eventualmente spettantigli;
b)
inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso
rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
c)
motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità
da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale
perdita del grado;
d)
condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una
pena restrittiva della libertà personale;
e)
domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere
accolta per ragioni di servizio;
f)
[inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali]
(1);
g)
applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h)
nomina all'impiego civile;
i)
perdita del grado.
La
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause
di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Commissioni
o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa
di cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta formale.
(1)
Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,
come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
41
Il
sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria
o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause
previste dall'art. 40, eccettuata la perdita del grado, è collocato
nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di
cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità
permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato
in congedo assoluto.
Articolo
42
Il
sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria
o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella
misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che
non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità
di servizio.
Se
il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma
volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle
lettere a), b), e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento
è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti,
calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei
mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma
volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle
lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.
Qualora
la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente
da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio
di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la
pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi
delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o
assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio
di congedamento.
Articolo
43
Il
sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della
rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella
misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.
Articolo
44
I
sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto
di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti
dalla presente legge.
Articolo
45
Il
sottufficiale in congedo può trovarsi:
in
servizio temporaneo;
in
congedo illimitato;
sospeso
dalle attribuzioni del grado.
Articolo
46
Il
sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo
è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali
in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
Il
sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni
di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della
Forza in congedo.
Articolo
47
Il
sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo
d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale
può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre
i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.
I
richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della
Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale,
è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione
del decreto di richiamo.
I
richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto
ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze
organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero
del tesoro.
Il
sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è
impiegato in relazione alla età e alle condizioni fisiche.
Articolo
48
Il
sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni
del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La
sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare,
è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego
in quanto applicabili.
La
condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo
i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal
grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la
sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione
della pena.
Articolo
49
Il
sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito,
conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma
ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad
altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile
nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei
requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.
Analogamente
può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità
a specialità il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo
a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale in congedo
dell'Aeronautica.
Capo
II
SOTTUFFICIALI
DI COMPLEMENTO
Articolo
50
La
categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei
sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali
direttamente nominati in tale categoria, nonché i sottufficiali
che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla
rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione
delle disposizioni della presente legge.
Articolo
51
Il
sottufficiale di complemento ha in tempo di pace, obblighi di
servizio fino all'età indicata nella tabella B annessa alla presente
legge.
Tali
obblighi sono:
prestare,
dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente
richiesto dalle leggi di reclutamento;
rispondere
ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;
frequentare
i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole
Forze armate;
rispondere
alle chiamate di controllo.
In
tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorché abbia
superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione
del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Articolo
52
Il
sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento
ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo
anno di età.
Il
sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età
indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente
inabile al servizio militare.
Il
sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica,
al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il
grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi o in altro
ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su
indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenute
all'uopo presenti la capacità l'attitudine e l'attività svolta
nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta
ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti
allenamenti ed addestramenti fino all'età di quarantacinque
anni nonché il sottufficiale che svolga nella vita civile attività
di volo a carattere continuativo possono, per determinazione
del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento
del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale
è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità
innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti nel
ruolo servizi o in altro ruolo il sottufficiale che non faccia
domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi,
nonché il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti
e addestramenti.
Capo
III
SOTTUFFICIALI
DELLA RISERVA
Articolo
53
La
categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio
permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione
delle disposizioni della presente legge.
Articolo
54
Il
sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato
in servizio temporaneo per speciali esigenze.
In
tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente
a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato
in servizio.
Articolo
55
Il
sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva
ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo
anno di età.
Il
sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età
indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente
inabile al servizio militare.
SOTTUFFICIALI
IN CONGEDO ASSOLUTO
Articolo
56
Il
sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.
Il
sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore
dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti
il grado e la disciplina.
Articolo
57
Il
sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio
sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma
volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del
periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile
e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo
nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
L'ordine
di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla
data di presentazione delle domande.
Articolo
58
Il
sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla
ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste,
rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dall'art.
40, lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego
civile.
Perde
titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia
acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio,
che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al
comma precedente o comunque da più di cinque anni o che sia incorso
nella perdita del grado.
Articolo
59
Gli
impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi
dell'art. 57, sono i seguenti:
a)
nell'Amministrazione della Difesa:
per
i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto
nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti
di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione
centrale, servizi dell'Esercito;
per
i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo
del personale d'ordine per i servizi della Marina;
per
i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo
del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica;
b)
in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella
delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza,
un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di
gruppo C.
I
posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio
militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti
mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di
applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito
e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina,
si provvede ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 11 novembre
1923, n. 2395.
I
posti di applicato o equiparato di cui alla lettera b) sono ripartiti
dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle
domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego
nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella
misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi
o nominati al grado di applicato o equiparato.
Articolo
60
Il
grado si perde per una delle seguenti cause:
1)
perdita della cittadinanza;
2)
assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati
esteri;
3)
assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata
diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia
di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel
Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado
inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;
4)
interdizione civile o inabilitazione civile;
5)
irreperibilità accertata;
6)
rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari,
previo giudizio di una Commissione di disciplina;
7)
condanna:
a)
nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi
la pena accessoria della rimozione;
b)
per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui
agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna
importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure
una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo
comma dell'art. 19 di detto Codice penale.
Il
grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il
parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale
prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle
misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del
Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato,
sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa
di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto,
sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art.
222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale,
condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una
casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto codice,
la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene
dimesso (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,
collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire
la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
Articolo
61
La
perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.
La
perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui
ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 60, dalla data
di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma,
nn. 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza
nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7, dell'art.
60.
Qualora
ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita
del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'art.
60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio
permanente.
Articolo
62
Può
essere reintegrato nel grado:
1)
a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del
grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e
5, dell'articolo 60, quando le cause stesse siano venute a mancare;
2)
a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo
incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero
3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato
detta perdita (1);
3)
a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare,
il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai
sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 60, quando abbia conservato
ottima condotta morale e civile, per almeno cinque anni dalla
data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il
sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione
dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra
o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito
più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione
nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata
disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale
che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione
non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4)
a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare,
il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna
ai sensi del primo comma, n. 7, dell'art. 60, quando sia intervenuta
sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e,
nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto
n. 7, anche a norma della legge penale militare.
La
reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e
decorre dalla data del decreto.
La
reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente
non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso
nei ruoli del servizio permanente.
(1)
Numero così sostituito dall'art. 4, l. 2 maggio 1969, n. 304.
Capo
I
SANZIONI
DISCIPLINARI DI STATO
Articolo
63
Le
sanzioni disciplinari di stato sono:
a)
la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 21;
b)
la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi
disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);
c)
la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista
dall'art. 48;
d)
la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n.
6, dell'art. 60.
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Sezione
I
Articolo
64
L'accertamento
di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può
essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 63, è
effettuato mediante formale inchiesta.
L'inchiesta
formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà
al sottufficiale di presentare le sue discolpe (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 delle presente legge.
Articolo
65
L'inchiesta
formale è disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante
di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica
o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo
del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo
autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea
territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale
dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza,
la inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale
o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o
comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal
comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica
nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.
Per
i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta
è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o
dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale
dipende per ragioni di impiego.
Qualora
siavi corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata
dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti
in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta è
disposta dal comandante militare competente a provvedere per il
sottufficiale più elevato in grado o più anziano. Se il più elevato
in grado o più anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma
dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
Quando
il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando
o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità
tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i
fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.
Il
Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare
direttamente un'inchiesta formale (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 delle presente legge.
Articolo
66
L'autorità
militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base
alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia
da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b),
c) dell'art. 63, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche
disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorità
predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita
del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.
Nei
casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 65 ogni
decisione è adottata dal Ministro.
COMMISSIONE
DI DISCIPLINA
Articolo
67
È
sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in
seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile
di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.
Articolo
68
La
Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più
sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali
in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori
e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente,
tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
Per
i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse,
la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in
servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori
e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente
è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado
o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi
appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa
Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i
giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi
sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del
presidente.
Il
presidente della Commissione di disciplina non può avere grado
inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario
il membro meno elevato in grado o meno anziano.
Articolo
69
La
Commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante
di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante
di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare
territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare
marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico
o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di
Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego.
Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione di disciplina è
formata dal comandante militare territoriale o dal comandante
in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare
marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della
zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui
giurisdizione il giudicando risiede.
Nel
caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi
o reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina
è formata dal comandante militare della stessa Forza armata del
giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.
Per
i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione
di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale
il giudicando dipende per ragioni di impiego.
Se
trattasi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti
per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni
di comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze
armate diverse, la Commissione di disciplina è formata dal comandante
militare competente a provvedere per il più elevato in grado o
più anziano dei giudicandi. Qualora il più elevato in grado o
più anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma
dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
Quando
il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia
stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata
ai sensi del quinto comma dell'art. 65 o in applicazione di quanto
stabilito nel primo comma dell'art. 66, la Commissione di disciplina
è formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e
nel terzo comma del presente articolo designato dal Ministro.
Articolo
70
Non
possono far parte della Commissione di disciplina:
a)
i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava
servizio allorché commise i fatti che determinarono il procedimento
disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla
data di convocazione della Commissione di disciplina;
b)
l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini
sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che
per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti
questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
c)
l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente
giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto,
ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare
di cui si tratti;
d)
i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
e)
l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando,
dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
f)
gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto
del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari
di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze
dei Segretari generali;
g)
gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;
h)
l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento
disciplinare.
Articolo
71
Il
sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto
a ricusare per una sola volta un componente della Commissione.
La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata
entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto
comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
Il
componente ricusato è sostituito.
Articolo
72
La
Commissione di disciplina è convocata dal comandante militare
dal quale è stata formata ai sensi dell'art. 69.
L'ordine
di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione.
Dell'avvenuta
convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a
Commissione di disciplina (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 delle presente legge.
Articolo
73
Il
sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da
lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina.
L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.
Il
difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore
a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina,
e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo
70.
L'ufficiale
difensore è vincolato al segreto d'ufficio.
Articolo
74
La
Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine
di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente
e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina.
Se il sottufficiale non si presenta né fa constare di essere legittimamente
impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore
che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire
(1).
Aperta
la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della
Commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad
esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato
gli atti dell'inchiesta formale.
Fatto,
quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:
legge
l'ordine di convocazione;
fa
leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;
chiede
se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficio difensore
vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo
ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
Il
presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della
Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere
al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
Il
giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza,
da lui firmata, e produce eventuali nuovi documenti; la memoria
e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.
Il
giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore,
le ragioni a difesa.
Il
presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e
quindi lo fa ritirare.
Qualora
la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio
senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il
procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato
la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie
ulteriori indagini.
Se
la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone
ai voti il seguente quesito:
«Il
... è meritevole di conservare il grado?».
La
votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso
a maggioranza assoluta.
Il
segretario compila subito il verbale della seduta riportando in
esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato
dai componenti della Commissione.
Il
presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamene
al Ministero.
I
componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto
d'ufficio (2).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1995, n. 356,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo
del presente comma, limitatamente alla parola «non», che immediatamente
precede «è ammesso ad intervenire».
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 delle presente legge.
Articolo
75
Il
Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina
a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare
gravità, anche a sfavore.
Articolo
76
In
caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti
che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare
è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento
a carico degli ufficiali.
Il
Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina,
può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI AI SOTTUFFICIALI RESIDENTI ALL'ESTERO
Articolo
77
Agli
effetti degli artt. 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero
si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio
della Repubblica.
Il
sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente
all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione
e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria
difensiva di cui all'art. 74.
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER IL TEMPO DI GUERRA
Articolo
78
In
tempo di guerra:
la
Commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali
dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;
per
il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante
di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti
della Marina e della Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta
formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa,
la competenza a formare e a convocare la Commissione di disciplina
spettano ai comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo
comma dell'art. 69 il Ministro, per la formazione della Commissione
di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.
Articolo
79
Alla
data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione
di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali
aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante
di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti
condizioni:
per
l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri,
in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta
vincolati a rafferma;
per
la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo
riassunti;
per
l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non
inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali
conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.
Articolo
80
I
sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato
dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data
predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma
dell'art. 55, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali
della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari
iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei,
i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio
con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano
raggiunto l'età di anni sessanta.
Le
disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali
che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino
richiamati in temporaneo servizio.
I
sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo,
che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati
in congedo assoluto, se già non vi siano. Sono del pari collocati
in congedo assoluto, se già non vi siano, i sottufficiali che
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia
e che alla data predetta abbiano compiuto le età previste nel
primo comma del presente articolo.
Articolo
81
I
sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto
a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto
l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di
complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono
collocati in congedo assoluto.
I
sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto
a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età
di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.
Articolo
82
Il
sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente
legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi
il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo
comma dell'art. 16, rimane in tale posizione fino al termine del
periodo suddetto.
Articolo
83
I
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle
disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'art.
2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito
nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'art. 90,
lettera a), del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 914, modificato con l'art. 31 della legge 13 giugno 1933,
n. 778 e con l'art. 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936,
n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per
l'Aeronautica nell'art. 66 del regio decreto-legge 3 febbraio
1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468,
continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età
indicati nella tabella A annessa alla presente legge, fino al
raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio
previsti dalle disposizioni predette.
Articolo
84
Ai
sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa,
ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera
e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in
carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione
per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente
da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto
gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1º gennaio 1954,
l'indennità speciale prevista dall'art. 32.
La
stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali
che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi
13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità
è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno
mensile previsto dagli artt. 5 e 6, primo comma, lettera c), dei
citati decreti legislativi nonché agli effetti della determinazione
dell'assegno mensile previsto dall'art. 2 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1472.
Articolo
85
Con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta
del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei ministri e
previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli
organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo
e meritevole a conseguire l'impiego civile.
Fino
a quando tale decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto
continuerà ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti
per ciascuna Forza armata.
Articolo
86
Ai
sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile,
continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative
alle cause di perdita del titolo stesso.
Articolo
87
Per
le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in
vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle
stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente
alla data predetta.
Articolo
88
Per
i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi
degli artt. 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non
idoneità al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione
della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.
Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi
stabiliti dall'art. 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.
Articolo
89
Il
ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della
Marina, istituito con l'articolo 26 del regio decreto 18 agosto
1920, n. 1257, è soppresso.
I
sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere
trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'art. 26
del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni.
I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente
sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però
applicabili le disposizioni dell'art. 24 della presente legge.
Articolo
90
I
sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti
in servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio decreto-legge
3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939,
n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi
le disposizioni del predetto art. 116 del regio decreto-legge
3 febbraio 1938, n. 744.
Articolo
91
Per
il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione
dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al
Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da
disporsi per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 della legge
25 novembre 1926, n. 2149, di cui al successivo art. 95, decorre,
agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella
di entrata in vigore della presente legge.
Se
però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione
di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga
adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio
permanente, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli
effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento
annullato.
Articolo
92
In
ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti
d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali
che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare
per:
a)
mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di
guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno
rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste
dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b)
mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato,
anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia
stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla
legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c)
mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di
servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
I
sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio,
col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto
in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi
compatibili con le loro condizioni fisiche.
Articolo
93
Fino
all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento
dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi,
per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, le norme contenute nell'art. 71 e nel primo comma
dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744,
convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso,
però, i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti,
in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella A annessa
alla presente legge.
I
sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste
dal secondo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio
1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468,
cessano dal servizio permanente ai sensi dell'art. 29 della presente
legge.
Articolo
94
Per
i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si
applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza
contenute nell'art. 87 del regio decreto legge 3 febbraio 1938,
n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i
sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sarà disciplinata
dagli appositi regolamenti.
Articolo
95
Sono
abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa
in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo
stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con
regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni,
il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento
del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei
sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge
3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939,
n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali
e militari di truppa nonché sullo stato dei sottufficiali della
Aeronautica, e successive modificazioni.
È
pure abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149,
e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché ogni altra
disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa
incompatibile.
Articolo
96
(Omissis)
(1).
(1)
Recava disposizioni di copertura finanziaria.
Allegato
1
LIMITI
DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI
CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO
(1)
(1)
Tabella così sostituita dall'art. 2, l. 18 ottobre 1962, n.
1499.
----------------------------------------------------------------
|Arma, corpo,| | |
Forza armata|ruolo servizio| Gradi |Età| Note
|o categoria | | |
------------+--------------+-------------+---+------------------
Esercito....|Arma dei cabi-|Aiutante di| |
| nieri........| battaglia e| |
| | maresciallo | |
| | maggiore con| |
| | carica spe-| |
| | ciale.......| 59|
| |Maresciallo | |
| | maggiore....| 56|
| |Maresciallo | |
| | capo e mare-| |
| | sciallo di| |
| | alloggio....| 55|
| |Brigadiere...| 54|
|Altre armi....|Tutti........| 56|
------------+--------------+-------------+---+------------------
Marina..... |Tutte le cate-|Tutti........| 53|Per i sottufficia-
| gorie........| | | ali delle catego-
| | | | rie portuali pro-
| | | | venienti dai re-
| | | | clutamenti effet-
| | | | tuati con le nor-
| | | | me del regio de-
| | | | creto 18 agosto
| | | | 1920, n. 1257, il
| | | | limite di età è
| | | | di anni 56.
------------+--------------+-------------+---+------------------
Aeronautica |Ruolo navigan-|Tutti........| 49|
| ganti........| | |
|Tutti gli al-| | |
| tri Corpi,| | |
| ruoli e cate-| | |
| gorie........|Tutti........| 56|
----------------------------------------------------------------
Allegato
2
TABELLA
B
LIMITI
DI ETÀ FINO AI QUALI I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO HANNO OBBLIGHI
DI SERVIZIO IN TEMPO DI PACE
----------------------------------------------------------------
|Arma, corpo,| | |
Forza armata|ruolo servizio| Gradi |Età| Note
|o categoria | | |
------------+--------------+-------------+---+------------------
Esercito....|Arma dei cara-| | |
| binieri......|Maresciallo | |
| | maggiore....| 55|
| |Maresciallo | |
| | capo e ma-| |
| | resciallo di| |
| | alloggio....| 52|
| |Brigadiere e| |
| | vice- briga-| |
| | diere.......| 50|
|Altre Armi....|Maresciallo | |
| | maggiore....| 50|
| |Maresciallo | |
| | capo e mare-| |
| | sciallo or-| |
| | dinario.....| 48|
| |Sergente mag-| |
| | giore e ser-| |
| | gente.......| 45|
------------+--------------+-------------+---+------------------
Marina..... |Tutte le cate-|Capi di 1ª,2ª| |
| gorie........| e 3ª classe.| 52|
| |Secondi capi| |
| | e sergenti .| 48|
------------+--------------+-------------+---+------------------
Aeronautica |Ruolo navigan-| / | |Per i sottufficia-
| ti...........|Tutti.... / | 35| li che si trovino
| | \ | 45| nelle condizioni
| | \ | | previste dal ter-
| | | | zo comma del-
| | | | l'art. 51.
| | | |
|Tutti gli al-| | |
| tri Corpi,|Marescialli | |
| ruoli e cate-| di 1ª, 2ª e| |
| gorie........| 3ª classe...| 52|
| |Sergenti mag-| |
| | giori e ser-| |
| | genti ......| 50|
----------------------------------------------------------------