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GUARDIA DI FINANZA
Legge 3 agosto 1961, n. 833 (in Gazz. Uff., 30 agosto, n. 214). - Stato giuridico
dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.
TITOLO
I
STATO
GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI
Articolo
1
I
vicebrigadieri si distinguono in:
vicebrigadieri
in servizio continuativo;
vicebrigadieri
in ferma volontaria o in rafferma;
vicebrigadieri
in congedo assoluto.
Occupano
posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed
in ferma volontaria o in rafferma.
I
vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri
di complemento e vicebrigadieri della riserva.
Il
vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria
o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere,
industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o
assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Articolo
2
Il
vicebrigadiere in servizio continuativo è vincolato da rapporto
d'impiego di carattere stabile.
È
ammesso a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere
che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato
meritevole dal comandante di Corpo.
La
domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza
della rafferma.
Il
comandante di Corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non
sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa
proposta per il tramite gerarchico al comandante generale. che
decide.
Il
vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa
dalla rafferma ed è collocato nella categoria dei sottufficiali
di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio
oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato
in rafferma.
Il
vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato
nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto
di pensione vitalizia. Se però sia stato riconosciuto permanentemente
non idoneo al servizio incondizionato è collocato in congedo assoluto.
Articolo
3
Al
vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle
disposizioni stabilite dal presente titolo anche quelle contenute
nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge
nonché le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa
alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che
non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio
permanente e in ferma volontaria o rafferma.
Al
vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano
oltre alle disposizioni stabilite dalla legge 31 luglio 1954,
n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile
1957, n. 260, e dai precedenti artt. 1 e 2, anche quelle contenute
nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.
Articolo
4
Al
vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per
infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta
al trattamento di quiescenza, un'indennità speciale annua lorda,
non riversibile, di lire cinquantacinquemila.
Tale
indennità compete fino al compimento degli anni sessantacinque.
L'indennità
stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli
anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui
al primo e secondo comma dell'art. 19 in aggiunta alla pensione
o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario
di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti.
Per vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo
comma dell'art. 19 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi
della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo
quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di
sei anni; essa non può però, in alcun caso, superare tale somma.
STATO
GIURIDICO DEI MILITARI DI TRUPPA
Capo
I
Articolo
5
Lo
stato di militare di truppa della Guardia di finanza - appuntato,
finanziere scelto e finanziere - è costituito dal complesso dei
doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo
stato sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la
perdita del grado.
Il
grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento
e di avanzamento. Il provvedimento è adottato con determinazione
del comandante generale.
Articolo
6
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo
7
L'anzianità
di grado degli appuntati è determinata dalla data del provvedimento
di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento
stesso.
L'anzianità
dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo
al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza
dalla data dell'arruolamento, la metà di quello eventualmente
trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità
l'ordine di anzianità è determinato dall'età.
Sono
fatte salve le detrazioni di anzianità da apportare per legge.
Nei
trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa
si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.
MILITARI
DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO
Sezione
I
DEL
SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE
Articolo
8
Il
militare di truppa in servizio continuativo è vincolato da rapporto
d'impiego di carattere stabile.
Egli
può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio
effettivo;
aspettativa;
sospensione
dal servizio.
Articolo
9
(Omissis).
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 7, l. 1º febbraio1989, n. 53.
SERVIZIO
EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Articolo
10
Il
militare di truppa in servizio effettivo deve possedere l'idoneità
fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque,
presso reparti, specialità, comandi, uffici ed a bordo per il
militare del contingente di mare.
Articolo
11
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo
12
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo
13
La
sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare
o penale. Essa è disposta con determinazione del comandante generale.
Al
militare di truppa sospeso dal servizio compete soltanto la metà
della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli
effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di
sospeso dal servizio e computato per metà.
Articolo
14
Il
militare di truppa in servizio continuativo che sia sottoposto
a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita
del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio.
Tale
provvedimento è sempre adottato nei confronti del militare a carico
del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si
trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se
il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
La
sospensione è altresì revocata in ogni caso di proscioglimento,
se il militare non venga sottoposto ad accertamenti disciplinari,
ovvero questi si siano conclusi senza far luogo a provvedimenti
di stato.
Se
è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo
di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella
precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.
La
sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione
degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole
gravità: la sua durata non può essere inferiore ad un mese né
superiore a sei.
Salvi
i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria
della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare,
la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha
per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della
pena.
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO CONTINUATIVO
Articolo
15
Il
militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle
seguenti cause:
a)
età;
b)
infermità;
c)
scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari
che siano state oggetto di consegne di rigore (1);
d)
domanda;
e)
inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari:
f)
nomina all'impiego civile;
g)
perdita del grado (2).
Il
provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato
con determinazione del comandante generale.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 9, l. 1º febbraio1989, n.
53.
(2)
Vedi, ora, l'art. 7 l. 2 maggio 1969, n. 304.
Articolo
16
Il
limite di età per la cessazione dal servizio continuativo è stabilito
in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri scelti
e per i finanzieri (1).
I
militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti
di età di cui al precedente comma, possono ottenere, a domanda,
di essere mantenuti anno per anno in servizio continuativo, sino
al raggiungimento del 55º anno di età, quando ciò sia necessario
per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.
(1)
Vedi ora la l. 18 ottobre 1962, n. 1499.
Articolo
17
Il
militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi
dell'art. 16 è collocato in congedo e:
a)
se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione
a norma delle vigenti disposizioni;
b)
se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più
anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio
effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto
venti anni di servizio effettivo anche se cessi dal servizio per
perdita del grado (1);
c)
se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione,
ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici
anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta
tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono
gli anni di servizio utile per la pensione.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 9, l. 1º febbraio1989, n.
53.
Articolo
18
Il
militare di truppa che sia divenuto permanentemente inabile al
servizio o che non abbia riacquistato la idoneità fisica allo
scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio,
sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli siano concesse le licenze
eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed
è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della
idoneità.
Se
trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata
o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra
il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno
rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.
Se
trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio, al
militare si applicano le disposizioni dell'art. 17 a seconda della
durata del servizio.
Dalla
data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi,
sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari
grado in servizio effettivo. Tali assegni non sono cumulabili
con quelli di quiescenza.
Articolo
19
Al
militare di truppa che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo
per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa
di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno
rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso,
dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione
o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario
di quiescenza che gli spetti, per il quale, in aggiunta al numero
degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni,
sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire
il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai
fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al
militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio
continuativo non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui
al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento
ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi
o abbia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia
o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore
del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria
calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di
servizio utile aumentati di sei anni.
Il
beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare
che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno
rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo:
in tale caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo
20
Il
militare di truppa che per effetto di ferite, lesioni o infermità
riportate o aggravate per cause di servizio di guerra o attinenti
alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o assegno
rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa
dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo,
ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo
assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
Il
militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo
qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda
deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione
della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal
Collegio medico legale.
Il
militare, che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi
del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito
soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno,
è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo
accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano
trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo
o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal
servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal
limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo
il militare è considerato ai soli effetti della posizione di stato
e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per
infermità proveniente da causa di servizio.
Al
militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente
comma, non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda
della durata del servizio, le disposizioni dell'art. 17 della
presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione
della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Articolo
21
Al
militare di truppa che cessa dal servizio continuativo per età
o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta
al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda
non riversibile di lire cinquantamila.
Tale
indennità compete fino al compimento degli anni 65.
L'indennità
stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli
anni 65, anche al militare di truppa che si trovi nelle condizioni
di cui al primo e al secondo comma dell'art. 19 in aggiunta alla
pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento
ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi
suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui
al secondo comma dell'art. 19 l'indennità è ragguagliata a tanti
ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente
articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati
di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale
somma.
Articolo
22
Il
militare di truppa che dia scarso rendimento cessa dal servizio
continuativo ed è collocato in congedo.
La
cessazione dal servizio è disposta previo parere delle autorità
competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Al
militare che cessi dal servizio a norma del presente articolo
si applicano le disposizioni dell'art. 17, a seconda della durata
del servizio.
Dalla
data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi,
sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari
grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili
con quelli di quiescenza.
Articolo
23
Il
militare di truppa che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo
può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto
al normale trattamento di quiescenza.
Il
militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto
può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e
consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli
assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per
la pensione (1).
Il
comandante generale ha facoltà di non accogliere la domanda per
motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi
motivi di servizio.
Il
militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, è collocato
in congedo.
L'applicazione
del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9, l. 27 gennaio 1968, n. 37.
Articolo
24
Il
militare di truppa che non osservi le disposizioni di legge sul
matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato
in congedo.
Al
militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente
si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni
dell'art. 17.
L'applicazione
della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa
in tempo di guerra.
Articolo
25
Il
militare di truppa che consegua la nomina all'impiego civile cessa
dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.
L'appuntato
in servizio continuativo può fare domanda di impiego civile e,
se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo
ai sensi dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti
di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle
carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale
del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.
L'appuntato,
il finanziere scelto e il finanziere in servizio continuativo
possono fare domanda di impiego civile e, se riconosciuti idonei
e meritevoli, acquistano diritto a conseguirlo ai sensi della
legge 4 febbraio 1958, n. 94, nei limiti dei posti di commesso
nell'Amministrazione delle dogane ad essi riservati dalla legge
anzidetta.
L'accertamento
se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire
l'impiego civile è effettuato da una Commissione nominata dal
Ministro per le finanze e composta da un ufficiale generale della
Guardia di finanza, presidente, e da due impiegati della carriera
direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze
con qualifica di direttore di divisione, membri.
L'ordine
di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla
data di presentazione delle domande.
Perde
titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che
abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto
a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'art. 17.
Articolo
26
Il
militare di truppa, nei cui riguardi si verifichi una delle cause
di cessazione dal servizio continuativo previste dall'art. 15,
cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento
penale o disciplinare.
Qualora
il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio
di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado,
la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera
avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza
con la quale era stata disposta.
MILITARI
DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
Articolo
27
Il
militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma è vincolato,
per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo
determinato.
La
durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in
anni tre, salvo quanto è stabilito negli artt. 29 e 30.
Articolo
28
Il
militare di truppa contrae la ferma all'atto dell'arruolamento.
Al
termine della ferma il militare di truppa che conservi l'idoneità
fisiopsichica al servizio incondizionato e sia meritevole per
qualità morali, buona condotta, istruzione, attitudine e rendimento,
di continuare a prestare servizio nel Corpo, può ottenere, a domanda,
di contrarre rafferma triennale.
Il
militare che conservi i requisiti di cui al secondo comma è ammesso,
a domanda, a contrarre una seconda rafferma triennale.
Il
militare cui sia concessa la rafferma triennale ha diritto ad
un premio nella misura stabilita da apposite disposizioni di legge.
Articolo
29
Il
militare di truppa che alla scadenza della ferma o rafferma non
possa essere ammesso a rafferma triennale per temporanea inidoneità
fisica al servizio incondizionato o perché sottoposto a procedimento
penale o disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere,
a domanda, una o più rafferme provvisorie.
La
durata complessiva delle rafferme provvisorie del militare temporaneamente
non idoneo al servizio incondizionato non può essere superiore
al periodo massimo delle licenze spettanti; la durata massima
delle rafferme provvisorie del militare sottoposto a procedimento
penale non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il
procedimento.
Al
termine della rafferma provvisoria, o anche prima, il militare
che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello
nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare sia stato
definito in senso favorevole può ottenere, a domanda, la rafferma
triennale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della
ferma o rafferma triennale precedente.
Articolo
30
Al
militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma al quale
sia negata la rafferma triennale per demerito nelle qualità morali
o intellettuali o nella condotta o nel rendimento può essere concessa,
a domanda, una rafferma annuale di esperimento.
Al
termine della rafferma di esperimento il militare che ne sia meritevole
può ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza
dal giorno successivo a quello di scadenza della rafferma di esperimento.
Il
tempo trascorso in rafferma di esperimento non è computato agli
effetti degli aumenti di paga.
Articolo
31
La
domanda di rafferma deve essere presentata almeno 60 giorni prima
della scadenza della ferma o rafferma in corso.
La
rafferma è concessa dal comandante di Corpo.
Qualora
il comandante di Corpo ritenga che il militare non sia meritevole
di alcuna rafferma, ne fa proposta per il tramite gerarchico al
comandante generale, che decide.
Articolo
32
Il
militare di truppa che abbia compiuto la seconda rafferma triennale
e che ne faccia domanda è ammesso in servizio continuativo qualora
ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.
Si
applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art.
2.
In
caso di diniego all'ammissione in servizio continuativo il militare
cessa dalla rafferma ed è collocato in congedo. Il periodo di
tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la
scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in
rafferma.
Articolo
33
Il
militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma può essere
sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a
quanto previsto per i militari in servizio continuativo.
Articolo
34
Il
militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma,
anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a)
infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato.
Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma
o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato
la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente
spettantigli;
b)
scarso rendimento;
c)
motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità
da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per
la eventuale perdita del grado;
d)
condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena
restrittiva della libertà personale;
e)
domanda, per gravi comprovati motivi la domanda può non essere
accolta per ragioni di servizio;
f)
[inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari]
(1);
g)
perdita del grado.
Il
provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma
è adottato dal comandante generale: previo parere delle autorità
competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti
di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione
degli addebiti e discolpa dell'interessato, ove si tratti di cessazione
per la causa di cui alla lettera c).
(1)
Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,
come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo
35
Il
militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma
volontaria o dalla rafferma o prima di tale termine per una delle
cause previste dall'art. 34, eccettuata la perdita del grado,
è collocato in congedo.
Nel
caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di
non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare
è collocato in congedo assoluto.
Articolo
36
Il
militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma
volontaria o dalla rafferma ha diritto ad un premio di congedamento
nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari
di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo
a pensione vitalizia per anzianità di servizio.
Se
il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria
o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere a),
e) ed f) dell'art. 34, il premio dl congedamento è corrisposto
in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per
anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio
compete al militare che cessi dalla ferma volontaria o dalla rafferma
per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del
predetto art. 34.
Qualora
la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente
da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio
di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di
guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in
vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di
guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
MILITARI
DI TRUPPA IN CONGEDO ED IN CONGEDO ASSOLUTO
Articolo
37
Il
militare di truppa in congedo può trovarsi:
a)
in servizio temporaneo;
b)
in congedo illimitato.
Il
militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti
vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto
della cessazione dal servizio in quanto gli siano applicabili.
Il
militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di
legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed
il controllo della forza in congedo.
Articolo
38
Il
militare di truppa in congedo è soggetto ai seguenti obblighi
di servizio:
a)
in tempo di pace:
rispondere
ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle
chiamate di controllo;
b)
in tempo di guerra:
rimanere
costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza,
richiamato in servizio.
I
richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per le finanze,
nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto
con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata
massima dei richiami.
Articolo
39
Il
militare di truppa cessa dal congedo ed è collocato in congedo
assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età
o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente
inabile al servizio militare.
Il
militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio;
conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle
disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina (1).
(1)
Vedi, ora, l'art. 2, d.l. 19 maggio 1976, n. 266, conv. in l.
22 maggio 1976, n. 392.
Capo
V
(1)
Vedi anche la l. 2 maggio 1969, n. 304.
Articolo
40
Il
militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle
seguenti cause:
1)
perdita della cittadinanza;
2)
assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati
esteri;
3)
assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate
o corpi di polizia;
4)
interdizione giudiziale o inabilitazione;
5)
irreperibilità accertata;
6)
rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari,
ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del
Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio
di una Commissione di disciplina;
7)
condanna:
a)
nei casi in cui, ai sensi della legge penale, importi la pena
accessoria della rimozione;
b)
per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui
agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna
importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure
una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del
primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.
Articolo
41
La
perdita del grado è disposta con determinazione del comandante
generale. Essa decorre dalla data della determinazione nei casi
di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'art. 40, dalla data di assunzione
del servizio nei casi di cui ai nn. 2) e 3) e dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4) e 7).
Qualora
ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 26 la perdita
del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'art. 40 decorre
dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.
Il
militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto
nel proprio distretto di leva come semplice soldato.
Articolo
42
Può
essere reintegrato nel grado:
1)
a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado
per una delle cause indicate nei nn. 1), 4) e 5) dell'art. 40,
quando le cause stesse siano venute a mancare;
2)
a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita
del grado ai sensi del n. 3) dell'art. 40, quando cessi di appartenere
ad altra forza armata o Corpo di polizia;
3)
a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari
ai sensi del n. 6) dell'art. 40, quando abbia conservato ottima
condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della
rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che,
per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia
conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa
al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette
promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado
in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta,
in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che
non comporti di diritto la perdita del grado, la sua reintegrazione
non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4)
a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado
per condanna ai sensi del n. 7) dell'art. 40, quando sia intervenuta
sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e,
nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto
n. 7), anche a norma della legge penale militare.
La
reintegrazione nel grado è disposta con determinazione del comandante
generale e decorre dalla data del provvedimento.
La
reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la
riammissione in servizio.
Sezione
I
SANZIONI
DISCIPLINARI DI STATO
Articolo
43
Le
sanzioni disciplinari di stato sono:
a)
la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'art. 14;
b)
la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi
disciplinari di cui all'articolo 34, lettera c);
c)
la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'art.
40.
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Articolo
44
L'accertamento
di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere
passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 43, è effettuato
mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
L'accertamento
è disposto dal comandante di zona o dal comandante delle scuole
o dal comandante di Corpo dal quale il militare dipende per ragioni
di impiego.
Articolo
45
Il
comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga,
in base alle risultanze di accertamenti disciplinari, che al militare
sia da infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 43, ne fa proposta, per tramite gerarchico, al comandante
generale, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione
di disciplina (1); il comandante di Corpo o di zona o delle scuole
qualora ritenga, invece, che il militare sia passibile di perdita
del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.
Il
Ministro e il comandante generale possono disporre direttamente
che siano eseguiti accertamenti disciplinari nei confronti di
un militare per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 43. Ogni decisione, in tal caso, è rimessa all'autorità
che ha disposto gli accertamenti.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio 1994, n. 197,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione
di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti
disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole
ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, indicata
alla lettera b) dell'art. 43 della stessa legge.
Articolo
46
La
Commissione di disciplina è formata di volta in volta e convocata
dal comandante di Corpo che ha ordinato il deferimento o dal comandante
di Corpo indicato dall'autorità superiore che ha ordinato il deferimento.
Sulla
deliberazione della Commissione decide il Ministro quando il deferimento
sia stato da lui ordinato; decide il comandante generale in ogni
altro caso.
Il
Ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio
della Commissione di disciplina a favore del militare.
In
caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa
per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento
disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per
il procedimento a carico dei sottufficiali.
Il
Ministro o il comandante generale sino a quando non sia convocata
la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza
la separazione dei procedimenti.
Si
osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge
concernenti la formazione e la procedura della Commissione di
disciplina per i sottufficiali.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Capo
I
Articolo
47
Nella
prima applicazione della presente legge, assumono la posizione
di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio
continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che siano stati
ammessi alla seconda rafferma triennale e gli appuntati, finanzieri
scelti e finanzieri che siano stati ammessi alla terza rafferma
triennale.
Articolo
48
Ai
vicebrigadieri, agli appuntati, ai finanzieri scelti e ai finanzieri
che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per
limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente
da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto
gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli artt.
4 e 21, a decorrere dal 1º gennaio 1961 o dal collocamento in
pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.
La
suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento
del 65º anno di età, al personale di cui al precedente comma che
si sia trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità
stessa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1961 e la data di
entrata in vigore della presente legge (1).
(1)
Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi
la l. 20 dicembre 1967, n. 1264.
Articolo
49
Per
il militare di truppa nei cui riguardi alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento
di cessazione dalla ferma o rafferma annullato dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario
al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio
da disporsi per effetto della abrogazione dell'articolo unico
della legge 6 giugno 1935, n. 1097, ai sensi del successivo art.
54, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore
a quella di entrata in vigore della presente legge.
Se
però non venga adottato alcun nuovo Provvedimento in sostituzione
di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga
adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla
ferma o rafferma, la riammissione in servizio decorrerà, anche
agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento
annullato.
Articolo
50
Per
il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali
che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo (1).
Le
disposizioni dell'art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate
ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche
oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'art. 52,
nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato
titolo a conseguire l'impiego civile.
Per
il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il passaggio all'impiego civile dei militari di truppa in
ferma volontaria o in rafferma e in servizio continuativo è disciplinato
dalle disposizioni preesistenti. Tali disposizioni continuano
ad applicarsi anche oltre la scadenza dell'anzidetto periodo di
due anni nei confronti dei militari che abbiano precedentemente
acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.
(1)
Comma così sostituito dall'articolo unico, l. 4 maggio 1966,
n. 262.
Articolo
51
(Omissis)
(1).
(1)
Modifica il primo comma dell'art. 1, l. 17 aprile 1957, n.
260.
Articolo
52
(Omissis)
(1).
(1)
Abroga l'art. 5, l. 17 aprile 1957, n. 260.
Articolo
53
I
militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma non sono
ammessi a conseguire l'impiego civile.
Articolo
54
Sono
abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097,
per la parte concernente i militari di truppa della Guardia di
finanza, l'art. 4 della legge 17 aprile 1957, n. 260, nonché ogni
altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con
essa incompatibile.
Articolo
55
Il
personale delle categorie del congedo del Corpo della guardia
di finanza richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione
ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico
di attività del grado rivestito, tenuto conto della anzianità
posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza;
ha diritto invece a quest'ultimo trattamento in luogo di quello
di attività, se più favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo
reso dal personale del Corpo della guardia di finanza, è utile
ai fini di pensione.
Articolo
56
Ai
militari di truppa in servizio continuativo è esteso l'obbligo
dell'iscrizione all'Opera di previdenza dei personali civile e
militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,
prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto
26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni,
ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art.
12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni
modificative ed integrative.
I
vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo
possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione
di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto
e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio
o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo
dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952,
n. 212, e successive modificazioni.
L'iscrizione
disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
57
All'onere
di lire 221.725.000 derivante dall'attuazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione
degli stanziamenti dei capitoli nn. 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 100
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.