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Fac-simile di istanza di concessione di termini a difesa nel procedimento disciplinare di corpo (*)

(art. 10 legge n. 241/1990; DD.MM.-Difesa nn. 603/1993 e 690/1996; D.M.-Finanze n. 678/1994)


AL (1) _____________________________

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) __________________________________
in servizio presso _______________________________________________________

PRESO ATTO

  • degli addebiti contestatigli con il foglio/nota prot. n. _________ del ___________________, notificato/a in data ____________;
  • degli addebiti oralmente contestatigli in apertura del procedimento disciplinare instaurato in data odierna nei suoi confronti; (2)


ATTESO CHE


intende predisporre apposita memoria difensiva in ordine a quanto contestatogli, avvalendosi eventualmente dell’assistenza di un legale;


C H I E D E

ai sensi degli artt. 10 legge 241/1990 e (3) ____________ , la concessione di gg. ______________________ per la predisposizione della anzidetta memoria difensiva, previa sospensione del procedimento disciplinare in corso.

__________, lì ____________

Con osservanza
_________________________________




NOTE ESPLICATIVE
(*) Il presente modulo potrà essere utilizzato, sia nel caso venga notificata una contestazione di addebito disciplinare per iscritto (in particolare, quando questa non assegni un termine per predisporre elementi difensivi o quando il termine assegnato sia ritenuto non congruo), sia nel caso l’autorità gerarchica dovesse omettere questo doveroso adempimento, instaurando direttamente il procedimento e contestando gli addebiti oralmente (in quest’ultimo caso, é opportuno compilare precedentemente il modulo e farne consegna alla predetta autorità immediatamente dopo l’enunciazione orale degli addebiti).

(1) Autorità gerarchica che ha instaurato il procedimento disciplinare.
(2) Scegliere la formula del caso.
(3) I riferimenti normativi da indicare sono i seguenti:
- art. 6, comma 2°, e All. 1 lett. F punto 9 D.M. (Difesa) 16 settembre 1993 n. 603 (per il personale militare in servizio presso gli organi centrali dell’Amministrazione Difesa);
- art. 6, comma 2°, e Allegato unico (voce “Disciplina”) D.M. (Difesa) 8 agosto 1996 n. 690 (per il personale militare in servizio presso gli enti, distaccamenti, reparti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri, nonché di quelli a carattere Interforze);
- artt. 1, comma 2°, secondo periodo, e 5, comma 2°, D.M. (Finanze) 19 ottobre 1994 n. 678 (per il personale della Guardia di Finanza).
(4) Indicare il termine ritenuto congruo, tenendo presente che i limiti temporali massimi ricavabili dai predetti decreti sono i seguenti: 60 giorni per il personale militare della Difesa e 20 giorni per il personale della Guardia di Finanza (i termini iniziano a decorrere dal giorno in cui si é avuta conoscenza degli addebiti).