Fac-simile di istanza di concessione di termini a difesa nel procedimento disciplinare di corpo (*)
(art. 10 legge n. 241/1990; DD.MM.-Difesa nn. 603/1993 e 690/1996; D.M.-Finanze n. 678/1994)
AL (1) _____________________________
Il
sottoscritto (grado, cognome e nome) __________________________________
in servizio presso _______________________________________________________
PRESO
ATTO
ATTESO CHE
intende predisporre apposita memoria difensiva in
ordine a quanto contestatogli, avvalendosi eventualmente
dell’assistenza di un legale;
C H I E D E
ai
sensi degli artt. 10 legge 241/1990 e (3) ____________
, la concessione di gg. ______________________ per
la predisposizione della anzidetta memoria difensiva,
previa sospensione del procedimento disciplinare in
corso.
__________,
lì ____________
Con osservanza
_________________________________
NOTE ESPLICATIVE
(*) Il presente modulo potrà essere utilizzato,
sia nel caso venga notificata una contestazione di
addebito disciplinare per iscritto (in particolare,
quando questa non assegni un termine per predisporre
elementi difensivi o quando il termine assegnato sia
ritenuto non congruo), sia nel caso l’autorità
gerarchica dovesse omettere questo doveroso adempimento,
instaurando direttamente il procedimento e contestando
gli addebiti oralmente (in quest’ultimo caso, é
opportuno compilare precedentemente il modulo e farne
consegna alla predetta autorità immediatamente
dopo l’enunciazione orale degli addebiti).
(1)
Autorità gerarchica che ha instaurato il procedimento
disciplinare.
(2) Scegliere la formula del caso.
(3) I riferimenti normativi da indicare sono i seguenti:
- art. 6, comma 2°, e All. 1 lett. F punto 9 D.M.
(Difesa) 16 settembre 1993 n. 603 (per il personale
militare in servizio presso gli organi centrali dell’Amministrazione
Difesa);
- art. 6, comma 2°, e Allegato unico (voce “Disciplina”)
D.M. (Difesa) 8 agosto 1996 n. 690 (per il personale
militare in servizio presso gli enti, distaccamenti,
reparti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica,
dell’Arma dei Carabinieri, nonché di quelli
a carattere Interforze);
- artt. 1, comma 2°, secondo periodo, e 5, comma
2°, D.M. (Finanze) 19 ottobre 1994 n. 678 (per
il personale della Guardia di Finanza).
(4) Indicare il termine ritenuto congruo, tenendo
presente che i limiti temporali massimi ricavabili
dai predetti decreti sono i seguenti: 60 giorni per
il personale militare della Difesa e 20 giorni per
il personale della Guardia di Finanza (i termini iniziano
a decorrere dal giorno in cui si é avuta conoscenza
degli addebiti).