Lo stato giuridico del personale militare
Lo stato giuridico del personale militare é costituito
dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti il peculiare rapporto d’impiego
del militare con lo Stato.
Nell’ordinamento militare non é rinvenibile una legge organica sullo
stato giuridico destinata a tutti i militari aventi rapporto d’impiego, ma
singole leggi per ogni categoria di personale.
Le norme afferenti lo stato giuridico sono contenute prevalentemente nelle
seguenti leggi:
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UFFICIALI: legge 10 aprile 1954 n. 113 (applicabile - oltre
agli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica - anche agli
ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, eccetto talune
norme derogate dalle leggi che li riguardano);
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SOTTUFFICIALI:
legge 31 luglio 1954 n. 599 (applicabile - oltre ai sottufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica - anche ai sottufficiali
dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e ai volontari di truppa in
servizio permanente, eccetto talune norme derogate dalle leggi che li
riguardano);
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APPUNTATI E FINANZIERI: legge 3 agosto 1961 n. 833 e legge 1° febbraio
1989 n. 53;
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APPUNTATI E CARABINIERI: legge 18 ottobre 1961 n. 1168 e legge
1° febbraio 1989 n. 53;
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VOLONTARI DI TRUPPA:in servizio permanente: decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196;
in ferma o in rafferma: decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, D.P.R. 2
settembre 1997 n. 332, decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, decreto
legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e legge 23 agosto 2004 n. 226.