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RD 16/03/1942 n.267
FALLIMENTO
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81. suppl.) e relazione
. -- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
Preambolo
Viste le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814; 24 dicembre 1925-IV, n. 2260; 19 maggio
1941-XIX, n. 501, sulla facoltà concessa al governo del Re Imperatore per
la riforma dei codici;
Sentito il parere delle assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge
30 dicembre 1923-II, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n.
2260;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la grazia
e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
DECRETO [1/2]
Articolo 1
E' approvato il testo delle disposizioni sulla «Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa», allegato al presente decreto e visto, d'ordine nostro,
dal ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia.
DECRETO [1/2]
Articolo 2
Il testo delle disposizioni anzidette avrà esecuzione a cominciare dal 21
aprile 1942-XX.
Preambolo
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Imprese soggette al fallimento, al concordato reventivo e all'amministrazione controllata).
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione
controllata gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi
gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività
commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta
di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando
è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati
piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella
cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila.
In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 2
(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento).
La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi
per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità
competente a disporla.
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento,
salvo che la legge diversamente disponga.
Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa
e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 3
(Liquidazione coatta amministrativa, concordato reventivo e amministrazione controllata).
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e
di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento
le norme del comma 7 dell'art. 195.
Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata
prevista da questa legge.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 4
(Rinvio a leggi speciali).
L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi
speciali.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento
del contribuente per debito d'imposta.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO II
DEL FALLIMENTO
CAPO I
Della dichiarazione di fallimento.
Articolo 5
(Stato d'insolvenza).
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 6
(Iniziativa per la dichiarazione di fallimento).
Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o
più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 7
(Stato d'insolvenza risultante in sede penale).
Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla
chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione
fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore
che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la
dichiarazione di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 8
(Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile).
Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia
parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione
di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 9
(Competenza).
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha
la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere
dichiarato fallito nel Regno anche se è stata pronunciata dichiarazione di
fallimento all'estero.
Sono salve le convenzioni internazionali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 10
(Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa).
L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può
essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza
si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 11
(Fallimento dell'imprenditore defunto).
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le
condizioni stabilite nell'articolo precedente.
L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purchè l'eredità
non sia già confusa con il suo patrimonio.
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione
dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 12
(Morte del fallito).
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue
nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è
designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante
entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal
giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto
del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del
codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello
stesso codice.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 13
(Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti).
I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiati devono trasmettere ogni
quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano
le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici
giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome,
il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e dal richiedente, la scadenza
del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.
Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti
in conformità della legge cambiaria.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 14
(Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio allimento).
L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria
del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle
perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha
avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei credtori e l'indicazione
dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali
mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo
da cui sorge il diritto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 15
(Facoltà del tribunale di sentire il debitore).
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione
dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori
istanti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 16
(Sentenza dichiarativa di fallimento).
La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro
ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'art. 14.
4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose
in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione
della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni
venti da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello
stato passivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del
fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze
indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa
legge. La sentenza o il decreto è comunicato al Procuratore del Re Imperatore,
che ne cura l'esecuzione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 17
(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento).
La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma
dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore
richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto
deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.
Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla
porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del
registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo
al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore
è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni
del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario.
L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali
della provincia a cura del cancelliere.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 18
(Opposizione alla dichiarazione di fallimento).
Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato
possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.
L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione
di fallimento.
L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore
e al creditore richiedente.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 19
(Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami).
La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore
che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e
deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.
La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.
In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione
della sentenza.
Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni dei comma 1 e 2.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 20
(Morte del fallito durante il giudizio di pposizione).
Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in
confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli
299 e seguenti del codice di procedura civile.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 21
(Revoca della dichiarazione di fallimento).
Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale
con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante,
che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento
con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto
o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per
l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 22
(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di allimento).
Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede
con decreto motivato.
Contro il decreto il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione,
proporre reclamo alla Corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio,
sentiti il creditore istante e il debitore.
Se la Corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale
per la dichiarazione di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO II
Degli organi preposti al fallimento.
Sezione I
Del tribunale fallimentare.
Articolo 23
(Poteri del tribunale fallimentare).
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura
fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non
sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti
del giudice delegato.
Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore,
il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice
delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati
con decreto non soggetto a gravame.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 24
(Competenza del tribunale fallimentare).
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di
tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative
a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano
ferme le norme ordinarie di competenza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione II
Del giudice delegato.
Articolo 25
(Poteri del giudice delegato).
Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore,
ed inoltre:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento
del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per
la conservazione del patrimonio;
3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo
ritiene opportuno;
4) autorizza il curatore a nominare le persona la cui opera è richiesta nell'interesse
del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
5) provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro gli atti del
curatore;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto;
nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti
di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per
ogni grado di essi;
7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato,
revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei
diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.
I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 26
(Reclamo contro il decreto del giudice delegato).
Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso
reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore,
sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.
Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione III
Del curatore.
Articolo 27
(Ruolo degli amministratori giudiziari).
Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori giudiziari,
fra i quali è scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per
motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere
il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della
Corte di appello.
In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa
di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte
nel ruolo degli amministratori giudiziari.
Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori
giudiziari saranno emanate con decreto Reale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 28
(Requisiti per la nomina a curatore).
Non può essere nominato curatore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una
pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque
la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si
è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 29
(Accettazione del curatore).
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina,
comunicare al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio,
provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 30
(Qualità di pubblico ufficiale).
Il curatore, per quanto attiene all'esercizo delle sue funzioni, è pubblico
ufficiale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 31
(Poteri del curatore).
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione
del giudice delegato.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta del giudice
delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di
diritti reali mobiliari.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi
che riguardano il fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 32
(Intrasmissibilità delle attribuzioni del curatore).
Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può
delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del
giudice delegato.
Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori,
a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso
fallito, sotto la propria responsabilità.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 33
(Relazione al giudice).
Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al
giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento,
sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della
vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o
di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai
creditori, nonchè quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato
può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le
informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei
sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato
un'esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti
giustificativi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 34
(Deposito delle somme riscosse).
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato
con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione,
devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un
istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.
Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere
ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.
In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale
dispone la revoca del curatore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 35
(Integrazione dei poteri del curatore).
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con
decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni,
compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare
ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità
e donazioni.
Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire diecimila,
l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il
comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.
In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 36
Reclamo contro gli atti del curatore.
Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato
possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro
tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato,
sentito il curatore e il reclamante.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 37
(Revoca del curatore).
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta
del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 38
(Responsabilità del curatore).
Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve
tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e
annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato
è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere
il conto della gestione a norma dell'art. 116.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 39
(Compenso del curatore).
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con
concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non
soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite
con decreto del ministro per la grazia e giustizia.
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e,
se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facoltà del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso
dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro
questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò
che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale,
se vi è luogo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione IV
Del comitato dei creditori.
Articolo 40
(Nomina del comitato).
Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto
previsto dall'art. 97; può essere costituito in via provvisoria anche prima
di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.
Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è
composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice
nomina il presidente del comitato.
Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 41
(Funzioni del comitato).
Il comitato può essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti
dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.
Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando
lo crede opportuno.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i
documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al
curatore e al fallito.
I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO III
Degli effetti del fallimento.
Sezione I
Degli effetti del fallimento per il fallito.
Articolo 42
(Beni del fallito).
La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione
e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione
di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento,
dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni
medesimi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 43
(Rapporti processuali).
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale
del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali
può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento
è previsto dalla legge.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 44
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di allimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione
di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa
di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 45
(Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute
dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 46
(Beni non compresi nel fallimento).
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò
che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre
per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei
beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli articoli
170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotali, salvo quanto è
disposto dall'art. 188 del codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice
delegato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 47
(Alimenti al fallito e alla famiglia).
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti
il curatore e il comitato dei creditori, se è stato nominato, può
concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione
di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla
liquidazione delle attività.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 48
(Corrispondenza diretta al fallito).
La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale
ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha
diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il
segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 49
(Obbligo di residenza del fallito).
Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice
delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei
creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento,
il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi
non ottempera all'ordine di presentarsi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 50
(Pubblico registro dei falliti).
Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel
quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale,
nonchè di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si
trova sotto la giurisdizione del tribunale.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza
del tribunale.
Finchè l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto
alle incapacità stabilite dalla legge.
Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del ministro per
la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni
previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione II
Degli effetti del fallimento per i creditori.
Articolo 51
(Divieto di azioni esecutive individuali).
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento
nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nel fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 52
(Concorso dei creditori).
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo
le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 53
(Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili).
I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756
e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento,
dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato,
il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto
il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private
o all'incanto, e determinando le modalità relative.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato,
può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno
o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti
dal comma precedente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 54
(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione ell'attivo).
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto
di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le
spese: se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora
loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima
della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso,
se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità
del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle
ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito
ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito
garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo
la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli
2788 e 2855, commi 2 e 3, del codice civle, intendendosi equiparata la dichiarazione
di fallimento all'atto di pignoramento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 55
(Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o
legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che
i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è
disposto dal comma 3 dell'articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso,
alla data di dichiarazione del fallimento.
I crediti condizionati partecipano al concorso, a norma degli articoli 95 e 113.
Sono compresi tra i crediti condizionati quelli che non possono farsi valere contro
il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 56
(Compensazione in sede di fallimento).
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti
che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione
di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore
ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o
nell'anno anteriore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 57
(Crediti infruttiferi).
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento
sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione
saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno,
per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno
della scadenza del credito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 58
(Obbligazioni).
Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale
detratti i rimborsi.
Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale,
sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore
attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo
delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è
dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle
obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni
un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato
a titolo di rimborso di capitale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 59
(Crediti non pecuniari).
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata
con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal
danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 60
(Rendita perpetua e rendita vitalizia).
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa
è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma
equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione
di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 61
(Creditore di più coobbligati solidali).
Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli
tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al
totale pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che
il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 62
(Creditore di più coobbligati solidali parzialmente oddisfatto).
Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato
in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto
di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere
nel fallimento di questo per la somma pagata.
Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante
al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato
il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 63
(Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia).
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca
sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento
per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al
creditore in deduzione della somma dovuta.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione III
Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
Articolo 64
(Atti a titolo gratuito).
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi
i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo
di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al
patrimonio del donante.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 65
Pagamenti.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel
giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono
stati eseguti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 66
(Azione revocatoria ordinaria).
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti
dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente
immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile
contro costoro.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 67
(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza
del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti
contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli
istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a
queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 68
(Pagamento di cambiale scaduta).
In deroga a quanto disposto dall'art. 67, comma 2, non può essere revocato
il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non
perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di
regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza
del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la
somma riscossa al curatore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 69
(Atti compiuti tra coniugi).
Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito
esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava
lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
Se il marito esercitava un'impresa commerciale, al tempo della celebrazione del
matrimonio, o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo,
l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende a beni pervenuti al marito
durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.
Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione
per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori
non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo steso contratto a favore del marito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 70
(Beni acquistati dal coniuge del fallito).
I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio
anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori,
salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà
di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.
Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno
del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 71
(Effetti della revocazione).
Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito
quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale
credito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione IV
Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.
Articolo 72
(Vendita non ancora eseguita da entrambi i ontraenti).
Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito
da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore
ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento
il suo credito per il prezzo.
Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa
fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di
subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi,
ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice
delegato un termine non superiore a otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende
sciolto.
In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata
in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta
non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta
fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto,
il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che
gli sia dovuto risarcimento del danno.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 73
(Vendita a termine o a rate).
In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine
o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del
giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.
Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore
non è causa di scioglimento del contratto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 74
(Contratto di somministrazione).
Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano
le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 72.
Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle
consegne già avvenute.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 75
(Restituzione di cose non pagate).
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore
prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua
disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla
medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico
le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca
dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il
curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 76
(Contratto di borsa a termine).
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento
di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento.
La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla
data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito
risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 77
(Associazione in partecipazione).
L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante.
L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei
conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
Egli è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite
che sono a suo carico.
Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 78
(Conto corrente, mandato, commissione).
I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento
di una delle parti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 79
(Possesso del fallito a titolo precario).
Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più
in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può
riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il
valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.
Se il possesso della cosa è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente
diritto può chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa.
Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 80
(Contratto di locazione di immobili).
Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di
locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo
recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso
fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice
civile.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 81
(Contratto di appalto).
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno
che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato,
e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel
rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
La prosecuzione del rapporto non è consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore,
quando la considerazione della sua persona è stato un motivo determinante
del contratto.
Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 82
(Contratto di assicurazione).
Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro
i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice
civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve
essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore
alla dichiarazione di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 83
(Contratto di edizione).
Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati
dalla legge speciale.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO IV
Della custodia e dell'amministrazione
delle attività fallimentari.
Articolo 84
(Apposizione di sigilli).
Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento,
il pretore, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, all'opposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale
dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella
sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.
Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede,
per mezzo del cancelliere, i pretori competenti di procedere all'apposizione dei
sigilli. Il verbale redatto dal pretore è trasmesso immediatamente al giudice
delegato.
Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può emettere i provvedimenti
provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle
cose deteriorabili.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 85
(Apposizione dei sigilli da parte del pretore).
Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal comma 2 dell'articolo precedente,
il pretore, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può
procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 86
(Cose non soggette all'apposizione dei sigilli).
Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura
civile:
1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice,
non può essere immediatamente interrotto;
2) le scritture contabili;
3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere
consegnati al curatore per la riscossione;
4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede
a depositarlo a norma dell'art. 34.
Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.
Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono
essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato
può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di
esibirle ad ogni legittima richiesta.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 87
(Rimozione dei sigilli e inventario).
Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione
a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo
le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito
e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale
o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori.
Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario
e, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di
società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre
attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite
dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 88
(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del uratore).
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme
con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione,
il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti
uffici perchè sia annotato nei pubblici registri.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 89
(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).
Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie
che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione
dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di tutti
coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con
l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è
stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie
e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma
dell'art. 14.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 90
(Esercizio provvisorio).
Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione
temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa
può derivare un danno grave e irreparabile.
Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi
sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio
dell'impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa
può esser disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è
pronunciato favorevolmente.
Se è disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il comitato
dei creditori è convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere
informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità
di continuare l'esercizio. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio
provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi
momento ne ravvisa l'opportunità.
Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto
a reclamo, sentito il curatore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 91
(Anticipazione delle spese dall'erario).
Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese
giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento
alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.
L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte
di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato
per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento
eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel
decreto del giudice delegato.
Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un
registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.
Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione
dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura
della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO V
Dell'accertamento del passivo
e dei diritti reali mobiliari dei terzi.
Articolo 92
(Avviso ai creditori per la verifica).
Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati
compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far
pervenire in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della sentenza
dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.
Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso è
rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice
può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli
altri creditori e interessati.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 93
(Domanda di ammissione al passivo).
La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore,
l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di
prelazione e dei documenti giustificativi.
Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale,
la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti
tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del
tribunale.
I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza
di verifica.
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda
copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 94
(Effetto della domanda).
La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale
ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante
il fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 95
(Formazione dello stato passivo).
Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo
e lo rimette al giudice delegato. Questi, con l'assistenza del curatore, sentito
il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone
in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente
i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo
sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi e delle relative
garanzie.
I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono
stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra
i crediti ammessi.
Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria
l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito.
Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno
tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne
visione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 96
(Verificazione dello stato passivo).
Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del
curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice.
Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente
o presentate nell'adunanza stessa.
Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati,
nonchè dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni
e le integrazioni che ritiene necessarie.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia
la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso
per gli intervenuti e per gli assenti.
Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione
dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha
esaurito le sue operazioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 97
(Esecutività dello stato passivo).
Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere
e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla
data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva
prevista nel comma 4 dell'articolo precedente.
Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove
i creditori possono prenderne visione.
Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto
o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente
notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 98
(Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con iserva).
I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici
giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice
delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore
devono comparire avanti a lui, nonchè il termine per la notificazione al
curatore del ricorso e del decreto.
Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore
non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 99
(Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa).
Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi
fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del
codice di procedura civile.
Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga
istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette
al collegio quelle mature per la decisione.
Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica
sentenza. Nella ipotesi prevista dall'art. 279, comma 1, del codice di procedura
civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o
in parte il credito contestato.
La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni
dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere
dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti,
a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.
Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza.
Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in
quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione
della sentenza ed è ridotto della metà.
Non è ammesso l'appello per le controversie non eccedenti la competenza del
pretore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 100
(Impugnazione dei crediti ammessi).
Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore
può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire
davanti a lui, nonchè il termine perentorio per la notificazione del ricorso
e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti
si costituiscono a norma dell'art. 98, comma 3.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza
non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti
ai creditori contestati.
Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni
dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 101
(Dichiarazioni tardive di crediti).
Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte
le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso
al giudice delegato l'ammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono
comparire davanti a lui nonchè il termine perentorio per la notificazione
al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si costituiscono a norma dell'art.
98, comma 3. Possono intervenire gli altri creditori.
Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice
lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice
provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice
di procedura civile.
Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il
ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 102
(Istanza di revocazione contro crediti ammessi).
Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione di un credito o
d'una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale
di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque
creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato
o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto
dell'impugnativa.
L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto
l'udienza per la comparizione davanti a sè delle parti, nonchè il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al
curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa.
Il curatore può intervenire in giudizio.
Finchè la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può
disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori
i cui crediti sono stati impugnati.
Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa il giudizio
continua dinanzi allo stesso tribunale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 103
(Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.
Le disposizioni degli articoli 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione,
restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.
In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande
accolte o respinte ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.
Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato
può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione
o separate, con cauzione o senza.
In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile,
sentire il fallito.
Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano
le ripartizioni anteriori, o possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO VI
Della liquidazione dell'attivo.
Sezione I
Disposizioni generali.
Articolo 104
(Inizio della liquidazione).
Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il
comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni
dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio
dell'impresa, quando questo sia stato autorizzato.
Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato del giudice delegato,
sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine
indicato nel comma 1.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 105
(Norme applicabili).
Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili
con le disposizioni delle sezioni seguenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione II
Della vendita dei beni mobili.
Articolo 106
(Modalità della vendita dei beni mobili).
Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato,
sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita
disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando
le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.
In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare
la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo
speciali misure di pubblicità.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione III
Della vendita dei beni immobili.
Articolo 107
(Espropriazioni in corso).
Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore
l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce
nella procedura al creditore istante.
In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente,
il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al
giudice delegato.
Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve
essere integrato con l'intervento del curatore.
Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei
frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma
ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili
relativi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 108
(Modalità della vendita degli immobili).
La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia,
su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei
creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può
ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.
Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore,
ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578
del codice di procedura civile.
Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo
offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.
Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore
a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile,
nonchè ai creditori ipotecari iscritti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 109
(Procedimento di distribuzione della somma ricavata).
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita
secondo le disposizioni del capo seguente.
Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso,
al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale
somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO VII
Della ripartizione dell'attivo.
Articolo 110
(Progetto di ripartizione).
Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97,
salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un
prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime,
riservate quelle occorrenti per la procedura.
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni
che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti
i creditori ne siano avvisati.
I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni.
Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce
con decreto il piano di reparto, rendendolo esecutivo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 111
(Ordine di distribuzione delle somme).
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei
debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, se questo è stato autorizzato;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo
l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del
credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n.
2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per
cui rimasero non soddisfatti da questa.
I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 112
(Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente).
I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni
posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti
di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta
che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono
ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro
spettate nelle precedenti ripartizioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 113
(Ripartizioni parziali).
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle
somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal
giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato
il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote,
nonchè ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;
3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata,
compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa
escussione di un obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti
per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 114
(Restituzione di somme riscosse).
Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione
devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 115
(Pagamento ai creditori).
Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di
ripartizione nei modi stabiliti dal giuidice delegato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 116
(Rendiconto del curatore).
Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il curatore presenta
al giudice delegato il conto della gestione.
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella
quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non
può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione
al fallito e ai singoli creditori.
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un
accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189
del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre
i venti giorni successivi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 117
(Ripartizione finale).
Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite
le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente
fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non
si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal
giudice delegato, perchè a suo tempo possa essere o versata ai creditori
cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è
depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO VIII
Della cessazione della procedura fallimentare.
Sezione I
Della chiusura del fallimento.
Articolo 118
(Casi di chiusura).
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura
di fallimento si chiude:
1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state
proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni
ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in
altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di
attivo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 119
(Decreto di chiusura).
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale
su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme
prescritte nell'art. 17.
Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione,
dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti
il reclamante, il curatore e il fallito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 120
(Effetti della chiusura).
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e
decadono gli organi preposti al fallimento.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per
la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 121
(Casi di riapertura del fallimento).
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cnque anni
dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può
ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel
patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile
il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per
cento ai creditori vecchi e nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie
l'istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non
oltre la metà.
La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta
anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si eseguono le norme stabilite nei capi precedenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 122
(Concorso dei vecchi e nuovi creditori).
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento
della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni,
salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 e 103.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 123
(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai reditori).
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti
del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli
articoli 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito, posteriori
alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Sezione II
Del concordato.
Articolo 124
(Proposta di concordato).
Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito può proporre ai creditori
un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere
l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del
pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti,
delle spese di procedura e del compenso al curatore.
La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato e ammessa a favore
del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato e limitatamente alle
azioni già proposte dal curatore.
La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 125
(Esame della proposta e comunicazione ai creditori).
Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato
dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione
immediata, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata
ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti nè superiore a trenta
giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire
nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione
può essere scritta in calce alla comunicazione.
Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto
dal giudice e dal cancelliere.
In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere
la liquidazione.
Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata
al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far
pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve
essere raddoppiato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 126
(Concordato nel caso di numerosi creditori).
Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile
per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero
e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta
di concordato, anzichè comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata,
con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta
Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 127
(Voto nel concordato).
Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza
parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere
esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se
è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è
approvato, non è omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti
della rinuncia.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari
o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione
di fallimento.
I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono
diritto di voto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 128
(Approvazione del concordato).
Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica
dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della
somma dei loro crediti.
I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art.
125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo precedente.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti,
che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato
nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 129
(Giudizio di omologazione).
Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze
prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art.
125, comma 2, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia
ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza
di comparizione davanti a sè non prima di quindici e non oltre trenta giorni.
L'ordinanza è pubblicata per affissione.
I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto
notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza.
L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.
All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite,
il presidente del comitato dei creditori ed il fallito: quindi procede a norma degli
articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi
al collegio nel termine di dieci giorni.
Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria
una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare
il comitato dei creditori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 130
(Sentenza di omologazione del concordato).
Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e
per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà
delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando
o respingendo il concordato.
La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento
delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice
delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.
Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale,
nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche
da eseguirsi dal curatore.
La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.
Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per
i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per
l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito
designato dal giudice delegato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 131
(Appello contro la sentenza).
Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti
e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.
L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.
La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per
ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.
Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura
di fallimento è chiusa.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 132
(Intervento del pubblico ministero).
Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio
di appello.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 133
(Spese per l'omologazione).
Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante
prelevamenti disposti dal giudice delegato.
Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione
con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si
provvede a norma dell'art. 91.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 134
(Rendiconto del curatore).
Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve
rendere il conto a norma dell'art. 116.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 135
(Effetti del concordato).
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura
del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al
passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da
terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati,
i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 136
(Esecuzione del concordato).
Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato
dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite
nella sentenza di omologazione.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate
nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo
delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese
sono a carico del debitore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 137
(Risoluzione del concordato).
Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato
o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato e
dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo
ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza
emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione
del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più
creditori o anche d'ufficio.
Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.
La risoluzione non può essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza
dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti
dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 138
(Annullamento del concordato).
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del
curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre
che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata
una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullità è
ammessa.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è
provvisoriamente esecutiva.
L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del
dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito
nel concordato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 139
(Provvedimenti conseguenti alla riapertura).
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in
conformità del comma 2 dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni
dei commi successivi dello stesso articolo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 140
(Effetti della riapertura).
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte
per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute
in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto
hanno già riscosso.
Essi ricorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in
parziale esecuzione del concordato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 141
(Nuova proposta di concordato).
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un
nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a
ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato,
le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO IX
Della riabilitazione civile.
Articolo 142
(Effetti della riabilitazione).
La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono
il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti,
su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza
in camera di consiglio.
La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del
fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è comunicata all'ufficio del
registro delle imprese per la iscrizione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 143
(Condizioni per la riabilitazione).
La riabilitazione può essere concessa al fallito:
1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli
interessi e le spese;
2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole
del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni
del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può
essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è
inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere
pagata in un termine maggiore di sei mesi;
3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno
cinque anni dalla chiusura del fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 144
(Procedimento di riabilitazione).
L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna
del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.
Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria,
nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.
Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.
Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia
in camera di consiglio, entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore,
istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 145
(Condanne penali che ostano alla riabilitazione).
In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è
stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio,
la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industra e il commercio, salvo che per
tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.
Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende
di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO X
Del fallimento delle società.
Articolo 146
(Amministratori, direttori generali, sindaci e iquidatori).
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi
imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui
la legge richiede che sia sentito il fallito.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori
generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile,
è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito
il comitato dei creditori.
Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità,
può disporre le opportune misure cautelari.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 147
(Società con soci a responsabilità illimitata).
La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità
illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza
di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore
o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera
di consiglio.
Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art.
18.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 148
(Fallimento della società e dei soci).
Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento
della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo
curatore, ma può nominare più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti
distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società
si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore
sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento,
salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della
quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si
trova in concorso.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 149
(Fallimento dei soci).
Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce
il fallimento della società.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 150
(Versamenti dei soci a responsabilità limitata).
Nel fallimento delle società con soci a responsabilità limitata il
giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai
soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle
azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine
stabilito per il pagamento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 151
(Società cooperative).
Nel fallimento di una società cooperativa con responsabilità sussidiaria
limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto
previsto dall'art. 97, può autorizzare il curatore a chiedere ai soci il
versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività a norma
dell'art. 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente
solventi sono posti a carico degli altri soci.
A tale fine il curatore forma un piano di reparto e lo deposita nella cancelleria
del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente
alla qualità di socio o all'estensione della propria responsabilità,
devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del
piano di reparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle
osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di reparto le modificazioni
e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di reparto è dichiarato esecutivo
con decreto del giudice ed è depositato in cancelleria, dove ogni interessato
può prenderne visione.
Chi ha contestato la qualità di socio o l'estensione della propria responsabilità
può, entro quindici giorni dal deposito del piano di reparto in cancelleria,
proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del piano di reparto nemmeno nei confronti dell'opponente.
In ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma dell'art. 26.
Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di reparto risulti non facilmente
realizzabile, può essere formato un piano di reparto supplementare secondo
le disposizioni dei commi precedenti.
Resta salva l'azione di regresso tra soci a norma dell'art. 1299 del codice civile,
nonchè il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione
delle passività.
Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice
delegato su proposta del curatore, può in qualunque tempo ordinare con decreto
il sequestro dei beni dei soci stessi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 152
Proposta di concordato.
La proposta di concordato, per la società fallita è sottoscritta da
coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo
e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la
maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società
cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali
poteri siano stati delegati agli amministratori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 153
(Effetti del concordato della società).
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità
illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.
Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, comma 2,
alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.
Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta
a gravame.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 154
(Concordato particolare del socio).
Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata,
ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori
sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO XI
Del procedimento sommario.
Articolo 155
(Presupposti e norme applicabili).
Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta
che le passività del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale
con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi
a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento
sommario.
Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila,
il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento
con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.
Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento,
in quanto compatibili con le norme seguenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 156
(Organi e provvedimenti conservativi).
Le funzioni del giudice delegato possono essere affidate al pretore del luogo dove
il debitore ha la sede principale dell'impresa.
E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.
Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 157
(Accertamento del passivo).
Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle
dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.
L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale
procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo
stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque
può prenderne visione.
Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore,
entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.
Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori
non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono
essere proposte le contestazioni dei crediti ammessi da parte di altri creditori.
Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami.
Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo,
pronuncia unica sentenza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 158
(Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili).
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione,
restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 159
(Concordato).
La proposta di concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza
di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.
Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente
e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone
per la sua esecuzione.
Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO III
DEL CONCORDATO PREVENTIVO
CAPO I
Dell'ammissione alla procedura di concordato reventivo.
Articolo 160
(Condizioni per l'ammissione alla procedura).
L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento
non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo
secondo le disposizioni di questo titolo, se:
1) E' iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità
per la stessa durata;
2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è
stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio,
la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.
La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:
1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta
per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione
del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra
le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere
oltre i sei mesi;
2) che il debitore offra al creditore per il pagamento dei suoi debiti la cessione
di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato,
tranne quelli indicati dall'art. 46, semprechè la valutazione di tali beni
faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella
misura indicata al n. 1.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 161
(Domanda di concordato).
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta
con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede
principale dell'impresa.
Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza
e le ragioni della proposta di concordato.
Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico
ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art.
152.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 162
(Inammissibilità della domanda).
Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto
non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni
previste dal comma 1 dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non
risponde alle condizioni indicate nel comma 2 dello stesso articolo.
In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 163
(Ammissione alla procedura).
Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo
dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento,
e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori
giudiziari, osservate le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente
deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria
per l'intera procedura.
Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del comma
2 dell'articolo precedente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 164
(Decreti del giudice delegato).
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.
Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 165
(Commissario giudiziale).
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni,
pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 166
(Pubblicità del decreto).
Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta
esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle
imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della
provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione,
si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 88.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO II
Degli effetti dell'ammissione al concordato reventivo.
Articolo 167
(Amministrazione dei beni durante la procedura).
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi
beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e
la direzione del giudice delegato.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni
di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie
alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione
scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
concordato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 168
(Effetti della presentazione del ricorso).
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della
sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore
al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni
esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese,
e le decadenza non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto
ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti
dall'articolo precedente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 169
(Norme applicabili).
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato,
le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO III
Dei provvedimenti immediati.
Articolo 170
(Scritture contabili).
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato,
ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice
delegato e del commissario giudiziale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 171
(Convocazione dei creditori).
Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori
e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art.
161, apportando le necessarie rettifiche.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma
ai creditori, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte
del debitore.
Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile
per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli
tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione
prevista dall'art. 126.
Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, comma 1, n. 2, deve
essere raddoppiato.
In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato
al loro rappresentante comune.
Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del Regio decreto-legge
8 febbraio 1924, n. 136.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 172
(Operazioni e relazione del commissario).
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una
relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore,
sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita
in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo
assista nella valutazione dei beni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 173
(Dichiarazione del fallimento nel corso della rocedura).
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato
parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto
passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata
notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal
tribunale la dichiarazione di fallimento.
Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le
ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'ammissibilità del concordato.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO IV
Della deliberazione del concordato preventivo.
Articolo 174
(Adunanza dei creditori).
L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura
che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente.
Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può
farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati
in via di regresso.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 175
(Discussione della proposta di concordato).
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione
e le proposte definitive del debitore.
Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile
o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti,
e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 176
(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i
crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza
che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti
stessi.
I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato
nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle
maggioranze.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 177
(Maggioranza per l'approvazione del concordato).
Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la
quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto.
I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano
al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia può essere
anche parziale purchè non sia inferiore alla terza parte dell'intero credito
tra capitale e accessori.
Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o è posteriormente
annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia
importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito.
Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore,
i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 178
(Adesioni alla proposta di concordato).
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli
e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare
dei rispettivi crediti.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario
e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la
loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto
giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi
alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se
il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza,
senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei
crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei
crediti.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO V
Dell'omologazione del concordato preventivo.
Articolo 179
(Mancata approvazione del concordato).
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli
177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve
provvedere a norma dell'art. 162, comma 2.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 180
(Approvazione del concordato e udienza di mologazione).
Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per
affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a sè non oltre trenta
giorni dall'affissione dell'ordinanza.
I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione
del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale
e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve
contenerne i motivi.
Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere
motivato.
Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere
sentito dal giudice.
Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura
civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 181
(Sentenza di omologazione).
Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità
del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:
1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività
esistenti e all'efficienza dell'impresa;
2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione
agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e,
nel caso previsto dall'art. 160, comma 2, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti
per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla
sua condotta, è meritevole del concordato.
Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del
concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.
Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che
il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina
altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole
scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle
con decreto successivo.
Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 182
(Provvedimenti in caso di cessione dei beni).
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il
tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le
altre modalità della liquidazione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 183
(Appello contro la sentenza di omologazione).
Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti
e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.
L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle
parti costituite in giudizio.
La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere
per cassazione decorre dalla data dell'affissione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 184
(Effetti del concordato per i creditori).
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al
decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia, essi conservano impregiudicati
i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via
di regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO VI
Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento
del concordato preventivo.
Articolo 185
(Esecuzione del concordato).
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento,
secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire
al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Si applica il comma 2 dell'art. 136.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 186
(Risoluzione e annullamento del concordato).
Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138,
intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma 2,
n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale
inferiore al quaranta per cento.
Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO IV
DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Articolo 187
(Domanda di ammissione alla procedura).
L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3, del comma
1 dell'art. 160, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della
sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori,
per un periodo non superiore a un anno.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 188
(Ammissione alla procedura).
Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il
debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione
controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso
ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28
e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente
deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria
per l'intera procedura.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura
produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.
Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 189
(Adunanza dei creditori).
Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174,
175, 176, comma 1, 177, comma 4, 178, commi 1, 2 e 3.
Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera e per telegramma, purchè
pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della
maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i
creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto
di ammissione alla procedura.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 190
(Provvedimenti del giudice delegato).
Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del
parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di
tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni
interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto non soggetto a gravame.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 191
(Poteri di gestione del commissario giudiziale).
Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio e
sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo,
affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa
e l'amministrazione dei beni del debitore determinandone i poteri.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.
In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua
amministrazione a norma dell'art. 116.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 192
(Relazioni del commissario giudiziale e revoca dell'amministrazione controllata).
Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento
dell'impresa.
Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare
al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata,
non appena ne vengano a conoscenza.
Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può
utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione
di fallimento, salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato
preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 193
(Fine dell'amministrazione controllata).
Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito
la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato
a norma dell'art. 17.
Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è
in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il comma
3 dell'articolo precedente.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO V
DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA.
Articolo 194
(Norme applicabili).
La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente
titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli
articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 195
(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa).
Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con
sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto
adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori
fino all'inizio della procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che
ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice
di procedura civile, all'autorità competente perchè disponga la liquidazione.
Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per
la sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque
interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata,
in contraddittorio col commissario liquidatore.
Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede
con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art.
22.
Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo
articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione
controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione
del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni
contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 196
(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta mministrativa).
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge
non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la
liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
preclude la dichiarazione di fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 197
(Provvedimento di liquidazione).
Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data,
è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio
del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel
provvedimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 198
(Organi della liquidazione amministrativa).
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato
un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza
di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività
esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari
liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è
esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la
nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 199
(Responsabilità del commissario liquidatore).
Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario
liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e
38, comma 1, intendendosi sostituiti i poteri del tribunale e del giudice delegato
quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 200
(Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa).
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli
42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica
cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo,
salvo per il caso previsto dall'art. 214.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa,
sta in giudizio il commissario liquidatore.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 201
(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni
del titolo II, capo III, sezione III e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità
amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario
liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 202
(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).
Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione si trovava
in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma
dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso
del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato
con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta
per insufficienza di attivo.
Si applicano le norme dell'art. 195, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 203
(Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato 'insolvenza).
Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 e 202,
sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione
le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci
a responsabilità illimitata. Si applicano inoltre nei confronti di questi
ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti
degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli 216 a 219 e 223 a 225.
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete
al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione
in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, comma 1.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 204
(Commissario liquidatore).
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo
le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo
del comitato di sorveglianza.
Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili
e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un
notaio.
Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno
o più stimatori per la valutazione dei beni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 205
(Relazione del commissario).
L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica,
gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione
relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare
alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una
relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 206
(Poteri del commissario).
L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli
organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e
2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa
autorizzazione dell'autorità, che vigila sulla liquidazione.
Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato
o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta,
la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 207
(Comunicazione ai creditori e ai terzi).
Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante
raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende
fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di
rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.
Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre
persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante
raccomandata le loro osservazioni o istanze.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 208
(Domande dei creditori e dei terzi).
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto
la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro
beni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 209
(Formazione dello stato passivo).
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni
dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei
crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel comma 2 dell'art. 207 accolte
o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede
principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro
la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria
l'elenco diventa esecutivo.
Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100,
sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del
tribunale, osservate le disposizioni del comma 2 dell'art. 93.
Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti
ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli 98 e 103, in quanto applicabili,
sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario
liquidatore.
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei
crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 210
(Liquidazione dell'attivo).
Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve
le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco
occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e
il parere del comitato di sorveglianza.
Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente
del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con
decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle
quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia
scaduto il termine stabilito per il pagamento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 211
(Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei
soci).
Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata
o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria
del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma 1, previa autorizzazione
dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chieder ai soci il
versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività.
Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri
del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario
liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 212
(Ripartizione dell'attivo).
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine
stabilito nell'art. 111.
Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità
che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali,
sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano
realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti
reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte
valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.
Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 213
(Chiusura della liquidazione).
Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con
il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità,
che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è
data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali
che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati
possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate,
a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario
liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono
presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del
tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma
dell'art. 189 del codice di procedura civile.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio,
il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art.
117, e se del caso, degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 214
(Concordato).
Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila
sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di
sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale
un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa
è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore
e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità
che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati
possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate
al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione,
decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza
in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata
a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione,
il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni
dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e
il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia
l'esecuzione del concordato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 215
(Risoluzione e annullamento del concordato).
Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario
liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di
consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano
le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato
a norma dell'art. 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità
che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI
CAPO I
Reati commessi dal fallito.
Articolo 216
(Bancarotta fraudolenta).
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito,
l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte
i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare
a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori,
i libri e le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile
la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la
procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente
ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante
la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di
essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice
penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per
la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale
e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 217
(Bancarotta semplice).
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito,
l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione
economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte
o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione
del proprio fallimento o con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo
o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione
di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata,
non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li
ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I, del codice
penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale
e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino
a due anni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 218
(Ricorso abusivo al credito).
Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la
reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente una attività commerciale
che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I, del codice
penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale
e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino
a tre anni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 219
(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante).
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un
danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate
fino alla metà.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno
degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale
di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 220
(Denuncia di creditori inesistenti e altre nosservanze da parte del fallito).
E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei
casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia
creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere
nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3,
e 49.
Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 221
(Fallimento con procedimento sommario).
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo
capo sono ridotte fino al terzo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 222
(Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice).
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente
responsabili.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO II
Reati commessi
da persone diverse dal fallito.
Articolo 223
(Fatti di bancarotta fraudolenta).
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali,
ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno
commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal comma 1 dell'art. 216, se:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 2621, 2522, 2623, 2628,
2630, comma 1, del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della
società.
Si applica, altresì, in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art.
216.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 224
(Fatti di bancarotta semplice).
Si applicano le pene stabilite nell'art. 217, agli amministratori, ai direttori
generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con
inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 225
(Ricorso abusivo al credito).
Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori
generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in
esso previsto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 226
(Denuncia di crediti inesistenti).
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali
e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti
in esso indicati.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 227
(Reati dell'institore).
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli,
si è reso colpevole dei fatti preveduti degli articoli 216, 217, 218 e 220
si applicano le pene in questi stabilite.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 228
(Interesse privato del curatore negli atti del allimento).
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322
e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto
del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 229
(Accettazione di retribuzione non dovuta).
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o
in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale e dal
giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da lire mille a cinquemila.
Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione
temporanea all'ufficio di amministrazione per la durata non inferiore a due anni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 230
(Omessa consegna o deposito di cose del fallimento).
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare
somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa
fino a lire tremila.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 231
(Coadiutori del curatore).
Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230, si applicano anche alle persone che
coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 232
(Domande di ammissione di crediti simulati o istrazioni senza concorso col fallito).
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento
a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta
persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito
fraudolentemente simulato.
Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la
pena è ridotta alla metà.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta
o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni
dissimula beni del fallito;
2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta
merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al
valore corrente, se il fallimento si verifica.
La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è
un imprenditore che esercita una attività commerciale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 233
(Mercato di voto).
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi
a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato
dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore a lire mille.
La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
La stessa pena si applica al fallito o a chi ha contratto col creditore nell'interesse
del fallito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 234
(Esercizio abusivo di attività commerciale).
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione
ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 235
(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti ambiari).
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato
motivo, omette d'inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli
elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti
è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto
non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'art.
13, comma 2, o trasmette un elenco incompleto.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato
preventivo, di amministrazione controllata e
di liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 236
(Concordato preventivo e amministrazione controllata).
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo
di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata,
siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione
delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali,
sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commercio del concordato preventivo
o dell'amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 237
(Liquidazione coatta amministrativa).
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore
le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli articoli
232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226.
DISPOSIZIONI [2/2]
CAPO IV
Disposizioni di procedura.
Articolo 238
(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).
Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è
esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui
all'art. 17.
E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano
gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per
ottenere la dichiarazione suddetta.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 239
(Mandato di cattura).
Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236, in rapporto all'art.
216, comma 1 e 2, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n.
3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.
Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 240
(Costituzione di parte civile).
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi
parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo,
anche contro il fallito.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta
fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale
o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione
propria personale.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 241
(Riabilitazione).
La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se
vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzone e gli effetti.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 242
(Disposizioni generali).
Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata
in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.
Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche
alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti interiormente compiuti, se erano
validi secondo le norme anteriori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 243
(Rappresentante degli eredi).
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma
2, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 244
(Sentenza dichiarativa di fallimento).
Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata
in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.
Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è
regolato dalle nuove disposizioni, semprechè la causa relativa non sia stata
già assegnata a sentenza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 245
(Deposito delle somme riscosse).
Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente
decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per
i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 246
(Provvedimenti del giudice delegato).
I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove
disposizioni, semprechè le cause relative non siano già state assegnate
a sentenza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 247
(Delegazione dei creditori).
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono
in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più
membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 248
(Esercizio provvisorio).
Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa
del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 249
(Giudizi di retrodatazione).
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni
contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori,
salva l'osservanza dell'art. 265.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 250
(Accertamento del passivo).
Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione
dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
prosegue secondo le norme anteriori.
Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, alle domande di revindicazione, di separazione o di restituzione di cose
mobili si applicano le disposizioni anteriori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 251
(Domande tardive e istanze di revocazione).
Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo
o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono
già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti
davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni
degli articoli 101 e 102.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 252
(Liquidazione dell'attivo).
Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o
autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento
prosegue secondo le disposizioni anteriori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 253
(Ripartizione dell'attivo).
Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni
a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con
ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 254
(Rendiconto del curatore).
Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato
ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le
nuove disposizioni.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 255
(Concordato).
La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto
conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.
L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato
ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione
è regolato dalle nuove disposizioni.
Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato
a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette
con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo
le nuove disposizioni.
Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle
nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia i termini previsti dagli articoli 137 e 138 per l'esercizio delle azioni
di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima,
a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni
anteriori, sia più breve.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 256
(Riabilitazione civile).
Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo
dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione
civile secondo le norme del presente decreto.
La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce
gli stessi effetti della riabilitazione civile.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 257
(Azione di responsabilità contro gli amministratori).
Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche
se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 258
(Versamenti dei soci).
Nei giudizi promossi contro i soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora
assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice
delegato, che provvede a termini dell'art. 150.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 259
(Piccoli fallimenti).
Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni anteriori.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 260
(Concordato preventivo).
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore
del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della legge
24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli
fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione
è regolato dalle nuove disposizioni.
Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di
esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi 2, 3
e 4.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 261
(Liquidazione coatta amministrativa).
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.
Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso
la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 262
(Iscrizione nel registro delle imprese).
Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che
secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.
Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista
la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria
presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 263
(Ruolo degli amministratori giudiziari).
Col Regio decreto preveduto nell'art. 27, comma 3, o con altro decreto separato
saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale
preveduto nella legge 10 luglio 1930, n. 995.
Fino a quando non sarà emanato il Regio decreto anzidetto continueranno ad
osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, e le altre
norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina
degli amministratori giudiziari.
Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto
ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930
sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 264
(Istituto di credito).
Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione
s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate
a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio
del credito.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 265
(Norma di rinvio).
Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con Regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi
alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 266
(Disposizioni abrogate).
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice
di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento,
le disposizioni della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e
sulla procedura dei piccoli fallimenti, della legge 10 luglio 1930, n. 995, sul
fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto
dall'art. 263, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con
quelle del decreto medesimo.