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DLT 10/03/2000 n.74
IVA
REDDITI (IMPOSTE SUI)
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76). - Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Preambolo
Il Presidente
della Repubblica:
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205, che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore
della stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformità dei princìpi
e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione
del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e delle altre norme vigenti incompatibili con
la nuova disciplina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 gennaio 2000; Acquisito il parere delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
previsto dall'art. 17 della predetta legge n. 205 del 1999; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000; Sulla proposta
del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Articolo
1
Definizioni.
1. Ai fini
del presente decreto legislativo:
a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»
si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo
in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate
in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto
in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti
diversi da quelli effettivi;
b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti,
espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione
del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte
sui redditi o sul valore aggiunto;
c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate
in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone
fisiche;
d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a
terzi l'evasione» si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire
un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e
del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore,
liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il «fine di evadere
le imposte» ed il «fine di sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla società,
all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta
dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente
o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta
prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono
estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito
di imposta esposto nella dichiarazione.
Titolo II
Capo I
Delitti in materia di dichiarazione.
Articolo
2
Dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1. E' punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto
si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie,
o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare
degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la
reclusione da sei mesi a due anni.
Articolo
3
Dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici.
1. Fuori
dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica
in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione,
o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.
Articolo
4
Dichiarazione
infedele.
1. Fuori
dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi
per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione
o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.
Articolo
5
Omessa dichiarazione.
1. E' punito
con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento
a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini
della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o
non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Articolo
6
Tentativo.
1. I delitti
previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
Articolo
7
Rilevazioni
nelle scritture contabili e nel bilancio.
1. Non danno
luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture
contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio
di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonchè
le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente
applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
2. In ogni
caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci
per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si
tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel
comma 1, lettere a) e b), dei medesimi
articoli.
Capo II
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte.
Articolo
8
Emissione
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1. E' punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire
a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini
dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio
di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo
di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo
non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire
trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a
due anni.
Articolo
9
Concorso
di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.
1. In deroga
all'art. 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto
dall'art. 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto
dall'art. 8.
Articolo
10
Occultamento
o distruzione di documenti contabili.
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte
le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in
modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Articolo
11
Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte.
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi
o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente
o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Articolo 12
Pene accessorie.
1. La condanna
per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza
in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a
cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione
tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice
penale.
2. La condanna
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione
dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre
anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,
comma 3.
Articolo
13
Circostanza
attenuante. Pagamento del debito tributario.
1. Le pene
previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà
e non si applicano le pene accessorie indicate nell'art. 12 se, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a
seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste
dalle norme tributarie.
2. A tale
fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per
la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma
dell'art. 19, comma 1.
3. Della
diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione
della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'art. 53 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo
14
Circostanza
attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del
debito tributario.
1. Se i
debiti indicati nell'art. 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza,
l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere
ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata
all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma,
commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella
risultante dal ragguaglio a norma dell'art. 135 del codice penale della pena minima
prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice,
sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza
un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
4. Se il
pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano
le pene accessorie indicate nell'art. 12. Si osserva la disposizione prevista dal
comma 3 dell'art. 13.
5. Nel caso
di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.
Articolo
15
Violazioni
dipendenti da interpretazione delle norme tributarie.
1. Al di
fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'art. 47, terzo comma,
del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto
le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza
sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
Articolo
16
Adeguamento
al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.
1. Non dà
luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi
della procedura stabilita dall'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo
per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni,
ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il
silenzio-assenso.
Articolo
17
Interruzione
della prescrizione.
1. Il corso
della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre
che dagli atti indicati nell'art. 160 del codice penale, dal verbale di constatazione
o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
Articolo
18
Competenza
per territorio.
1. Salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti
dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di
procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i
delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo
in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero
è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso
previsto dal comma 2 dell'art. 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni
inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari,
è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro
previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale.
Titolo IV
RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI
Articolo
19
Principio
di specialità.
1. Quando
uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione
che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane,
in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati
nell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non
siano persone fisiche concorrenti nel reato.
Articolo
20
Rapporti
tra procedimento penale e processo tributario.
1. Il procedimento
amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi
per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti
dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Articolo
21
Sanzioni
amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti.
1. L'ufficio
competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie
fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali
sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali
dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento
di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con
formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini
per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione
o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede
la cancelleria del giudice che li ha emessi.
3. Nei casi
di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie
in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione
del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente
quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente
rilevanti.
Titolo V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
Articolo
22
Modalità
di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari.
1. Con decreto
del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione
dei debiti tributari indicati nell'art. 13 e di versamento delle somme indicate
nell'art. 14, comma 3.
Articolo
23
Modifiche
in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza.
1. Nell'art.
63. primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e nell'art. 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto» sono
sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che
può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale».
Articolo
24
Modifica
dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
1. L'ottavo
comma dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi
misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi
o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni
della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte
stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li
altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere
concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.».
Articolo
25
Abrogazioni.
1. Sono
abrogati:
a) l'art. 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
b) l'art. 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n.
249;
c) l'art. 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l'art. 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f) l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;
g) l'art. 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge
28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1985, n. 60;
h) l'art. 2, commi 27 e 28, e l'art. 3, comma 14, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17;
i) l'art. 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l) l'art. 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m) l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E' abrogata
ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.