Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione
Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere
e, all'esito del relativo procedimento penale, sia stato prosciolto con
sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile ha diritto a ricevere un equo
risarcimento del danno subito.
Lo stesso diritto spetta a chi abbia patito ingiustamente la detenzione
carceraria per effetto di un ordine di esecuzione erroneo.
La riparazione per ingiusta detenzione può essere richiesta
altresì in caso di assoluzione o di condanna quando risulti che la
misura della custodia cautelare in carcere sia stata applicata sulla base di un
provvedimento emesso o mantenuto in mancanza delle condizioni richieste dalla
legge.
La richiesta motivata va proposta, a pena di inammissibilità, entro due
anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di condanna è
divenuta irrevocabile, dinanzi la corte di appello e si applicano, in quanto
compatibili, le norme per la riparazione dell'errore giudiziario.
L'istanza va depositata presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui
distretto è stata pronunciata la sentenza.
La riparazione per ingiusta detenzione, quantunque se ne applichi in parte la
disciplina, si distingue dalla riparazione derivante dalla commissione di un
errore giudiziario. Infatti, mentre la riparazione per ingiusta detenzione si
riferisce alla detenzione subita per effetto di una misura cautelare (tali sono
le misure applicate in via preventiva prima dello svolgimento del processo e
quindi prima della eventuale condanna), la riparazione derivante dalla
commissione di un errore giudiziario ha quale presupposto l'esistenza di una
condanna a cui è stata data esecuzione ed un successivo giudizio di
revisione.
Il giudizio di revisione si può richiedere nei casi in cui, divenuta la
sentenza o il decreto penale di condanna irrevocabile, anche se la pena
è stata espiata, sopraggiungano nuove prove o è dimostrato che la
condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in
atti.
Chi viene prosciolto in sede di revisione può richiedere un risarcimento
commisurato alla durata della pena espiata ed alle conseguenze personali e
familiari della condanna.
Leggi piu' importanti in materia
Art. 314 e 315 codice di procedura penale - Artt. 629 e ss. codice di procedura
penale - Art. 102 norme di attuazione codice di procedura penale.