Assegno di invalidità
Ha diritto all’assegno di invalidità chi ha una capacità lavorativa ridotta in
modo permanente a meno di un terzo. Per permanenza non si intende che la
patologia di cui è affetto l’assicurato è irreversibile ma che è imprevedibile
un miglioramento futuro. La revoca può essere, però, effettuata, ogni qualvolta
si accerti una insufficienza delle patologie già riconosciute. Il trattamento è
compatibile con qualsiasi attività lavorativa.
Pensione di inabilità
Al contrario di quanto accade per l’assegno di invalidità, il diritto a
percepire la pensione viene riconosciuto in caso di impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa. Tale diritto non può mai essere soggetto a
revisione.
Requisiti
per il riconoscimento della pensione di inabilità sono necessari due requisiti,
uno contributivo e l’altro medico.
Il requisito contributivo, sia per l’assegno che per la pensione, consiste
nella necessità che vi siano cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre
nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda per ottenere
il beneficio.
Il requisito medico riguarda il riconoscimento di un infermità fisica o mentale
che sia accertata dagli organi competenti dell’I.N.P.S. tali da provocare una
assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
per la pensione, e relativa per l’assegno.
Domanda
Deve essere presentata presso le competenti sedi
I.N.P.S., da individuare in relazione alla residenza dell’eventuale
beneficiario.