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Assegno di invalidità

Ha diritto all’assegno di invalidità chi ha una capacità lavorativa ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Per permanenza non si intende che la patologia di cui è affetto l’assicurato è irreversibile ma che è imprevedibile un miglioramento futuro. La revoca può essere, però, effettuata, ogni qualvolta si accerti una insufficienza delle patologie già riconosciute. Il trattamento è compatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Pensione di inabilità

Al contrario di quanto accade per l’assegno di invalidità, il diritto a percepire la pensione viene riconosciuto in caso di impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale diritto non può mai essere soggetto a revisione.

Requisiti

per il riconoscimento della pensione di inabilità sono necessari due requisiti, uno contributivo e l’altro medico.

Il requisito contributivo, sia per l’assegno che per la pensione, consiste nella necessità che vi siano cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda per ottenere il beneficio.

Il requisito medico riguarda il riconoscimento di un infermità fisica o mentale che sia accertata dagli organi competenti dell’I.N.P.S. tali da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per la pensione, e relativa per l’assegno.

Domanda

Deve essere presentata presso le competenti sedi I.N.P.S., da individuare in relazione alla residenza dell’eventuale beneficiario.