D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, L.
17/5/99 n. 144)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge
17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e
forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni in materia di premi dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL).
Art. 1 (Ambito di applicazione delle
gestioni)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione
industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini
tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
- industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di
produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei
trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative
attività ausiliarie;
- artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modifiche ed integrazioni;
- terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di
produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle
lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo
Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e),
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono
riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Art. 2 (Classificazione dei datori di
lavoro)
1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico
sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi
dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per
i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è
disposta dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato
ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via
definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche
soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione
prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Art. 3 (Tariffe dei premi)
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della
gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono
approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di
premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1
sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore
delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in
essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo
rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al
secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata,
sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari
che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano
flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative
intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti
dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e
successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in
vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per
cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini
stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del
testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto
ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di
applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è
ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione
agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi
annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei
limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente
all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4 (Assicurazione dei lavoratori dell'area
dirigenziale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del
testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo
9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano
previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La
retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per
la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo
unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione
delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in
vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai
fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della
determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni
sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di
corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre
dalla data dell'evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo
12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5 (Assicurazione dei lavoratori
parasubordinati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori
parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo
unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via
occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a
tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo
a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è
costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito
dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività
svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia
inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello
dell'attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo
12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 6 (Assicurazione degli sportivi
professionisti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico,
anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari
ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo
12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 7 (Lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari)
1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le
attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata
nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di
lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio
integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto
stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi
versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle
relative prestazioni.
Art. 8 (Retribuzioni di ragguaglio)
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito
dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume,
qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la
liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
Capo II (Disposizioni in materia di prestazioni)
Art. 9 (Rettifica per errore)
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto
assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore
di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave
dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può
esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione
dell'originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della
valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al
riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o
colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini
della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine
disponibili all'atto del provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle
prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato
rilevato.
4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica
delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere
all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in
giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre
dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla
restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata
in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole,
il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la
riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di
annullamento o di riduzione della stessa.
Art. 10 (Malattie professionali)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per
l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico,
composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore
della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto
italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la
composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può
avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali
anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il
lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e
di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della
revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e
211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza
annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della
denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria
locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per
territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca
dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad
esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di
ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la
commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le
direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o
regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 11 (Rivalutazione delle rendite)
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite
corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a
tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il
Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra
determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi
3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo
20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite
corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Art. 12 (Infortunio in itinere)
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende
gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di
lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali
ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti
del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida.".
Art. 13 (Danno biologico)
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il
presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela
dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il
ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla
capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni
sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della
prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico,
eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle
menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed
inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in
rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella
indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si
applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento
danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo
delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei
coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della
percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle
conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di
appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la
determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione,
determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene
moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti e per il
grado percentuale di menomazione .
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri
applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale
è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni
se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato,
dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non
raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per
l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere
all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita,
formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della
rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato
dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione
dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei
termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche,
per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la
domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere
presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze
quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più
eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca
un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed
alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità
psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è
decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e
non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato
da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da
menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati
in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a
quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è
espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità
psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado
d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale.
Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato
liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione
conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene
valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato
continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data
sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei
termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche
essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del
minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione
accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto
l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al
momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque,
presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale,
l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura
provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla
data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione
dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione
definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento
del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può
essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che
l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un
indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica
e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa
riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera
b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si
applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente
articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale
sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma
3.
Capo III (Disposizioni in materia di semplificazione e
snellimento delle procedure)
Art. 14 (Norme in materia di procedure e speditezza
dell'azione amministrativa)
1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere
intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina
dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai
procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo
unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori
assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di
lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è
applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai
proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni
e integrazioni.
Capo IV (Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e
della gestione del Casellario centrale infortuni)
Art. 15 (Natura e funzione del Casellario centrale
infortuni)
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato
Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della
struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il
quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni
dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante
previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio
dell'Istituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli
infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la
quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito
denominati utenti.
Art. 16 (Compiti del Casellario)
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati,
relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia
professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a
prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che
consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da
parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca
dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle
a carattere previdenziale.
2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini
conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17. (Utenti del Casellario)
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute
nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente,
l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi
derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP).
Art. 18 (Obblighi e diritti degli
utenti)
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi
d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia
professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi
d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni
istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i
dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di
malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché
dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti,
anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2
devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento
di esecuzione, di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della
utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative
ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano
l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi
decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
Art. 19 (Organi del Casellario)
1. Gli organi del Casellario sono:
- comitato di gestione;
- presidente;
- il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è
composto da:
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
funzioni di presidente;
- un rappresentante dell'INAIL;
- un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA);
- un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
- un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
- un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione
nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
- il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
- due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline
statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la
composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere
confermati per una sola volta. Il comitato è validamente costituito con la
presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
- stabilisce le modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati;
- determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del
servizio;
- delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
- determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa
effettivamente sostenuta;
- sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario,
adottando i necessari provvedimenti;
- delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della
gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
- ha la rappresentanza legale del Casellario;
- assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a
ratifica del comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
- dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza
il funzionamento di essi;
- segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
- firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
- esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
- svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL,
in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei
flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
Art. 20 (Sanzioni)
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma
1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000,
maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti
dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 21 (Contributi)
1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle
tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL
e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato,
in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una
percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite
del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile
auto, incassati nell'anno di riferimento.
Art. 22 (Regolamento di esecuzione)
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità
di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di
sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo
insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di
cui al presente capo.
Capo V (Interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione)
Art. 23 (Programmi e progetti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro)
1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel
limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
- programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle
normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei
settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite
la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi
e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo
di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le
risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di
lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
- i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare
riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno
infortunistico;
- le modalità per la formulazione dei progetti;
- i termini di presentazione dei progetti;
- l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al
comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei
principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3,
provvede all'approvazione dei singoli progetti.
Art. 24 (Progetti formativi e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche)
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce,
in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in
raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei
progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro,
nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e
artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del
lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi
finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di
150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1,
il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per
l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo
23, comma 3.
Capo VI (Primi interventi di riordino dell'assicurazione
infortuni in agricoltura)
Art. 25 (Denuncia degli infortuni sul
lavoro)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui
agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro,
per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo
di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono
stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26 (Verifiche ispettive per l'evasione e
l'elusione assicurativa)
1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la
liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL
provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità
assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attività
concordati con l'INPS.
Art. 27 (Banca dati)
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con
l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle
aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in
modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici,
distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali,
nonché informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di
valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di
condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di
equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del
settore.
Art. 28 (Rideterminazione dei
contributi)
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione
agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli
anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai
lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per
cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui
al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli
anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i
lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte
dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari
dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore
agricolo previsto dal presente articolo.