Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di
anzianita'
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di
assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di
trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data
facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non
inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo
precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero
e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a
condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere un'anzianita' contributiva
almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia
accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di
eta' ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione e' ammessa a
condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al
comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
Art. 2.
Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai
superstiti
1. La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi'
essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per
inabilita' assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche'
quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in
base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato
invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi
avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era
iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti
requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi
risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
Art. 3.
Esercizio del diritto
1. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile
a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore
della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato,
iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi,
perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti
pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da
parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi, che consentono
l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui
procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale
delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la
restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione,
maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non puo', comunque,
essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Art. 4.
Modalita' di liquidazione del trattamento
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi
periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali
pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione
del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il montante sono rivalutate
fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e'
determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei
seguenti parametri:
a) ai fini della determinazione del montante contributivo si
considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto
reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni
secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di
riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo
integrativo e di solidarieta';
b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari
al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del
patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari
all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a
quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualita' antecedenti la
privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione e' pari alla
variazione media quinquennale del PIL;
c) l'importo della pensione annua e' determinato moltiplicando
il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' del soggetto al momento del pensionamento,
ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione
all'anzianita' contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la
relazione matematica di cui all'allegato 1.
4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 3, nonche' la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere
modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati
in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai
Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino
l'introduzione per la generalita' degli iscritti di diversi sistemi di calcolo
delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il
requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o
superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale
gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della
gestione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali
privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e'
determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative
costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle
gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalita' e nei
limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie
gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unita' temporale
prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e
viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono
liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato,
sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle
gestioni interessate.
Art. 5.
Pagamento dei trattamenti
1. L'onere dei trattamenti e' a carico delle singole
gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole
gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite
convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla
totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di
pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello del decesso del dante causa.
Art. 6.
Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti
ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione,
disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle
prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della
riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto
incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo
contributivo.
Art. 7.
Norme finali
1. La facolta' di totalizzazione di cui al presente
decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del
lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore
per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, se piu' favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia
di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a
valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione
dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7,
comma 2.
Si applica la clausola di salvaguardia di cui al
predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli