Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e
di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 -
Supplemento Ordinario n. 65
(Rettifiche G.U. n. 90 del 18
aprile 1998 e n. 117 del 22 maggio 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine
all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai
sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 1998; Vista la definitiva
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo
1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari
opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1,
2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse
ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita'
rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e
comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione
delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b)
ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento
delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed
esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun
procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso;
e)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui
al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo III del presente decreto; i
contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.".
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, le parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di
legazione e di vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti:
"quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel
medesimo comma sono soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della
legge 8 marzo 1985, n. 72." .
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di
atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la
individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in
materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi
ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle
autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri
atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4.
Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un
lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito
delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione
con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di
controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione
.".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche) - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale
dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle
dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e
l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del
Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di
personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette.".
Art. 6.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I
contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti
della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro." .
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del
contenzioso del lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.".
Art. 8.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo.".
Art. 9.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).
- 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei
compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti
ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste
dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto
dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti
ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro
si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti
dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato
disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo
stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma
1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad
una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina
dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare
un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di
urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
Art. 10.
1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 15
(Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo
la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo
23.".
Art. 11.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed
esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano
l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e
attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire
e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c)
adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed
hanno il potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente
pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di
organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e
di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i
rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali
nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad
apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio
dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a
dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e
gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di
cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.".
Art. 12.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I
dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri
ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei
progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi
ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono
tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che
da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici.".
Art. 13.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni
dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si
tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare,
delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio
della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio
ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice
civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di
direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del
presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e'
regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli
incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di
livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo
23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura
non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere
conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro
il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo
unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o
che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo'
essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per
inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso
di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di
cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro
novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla
loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le
modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il
personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
Art. 14.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1.
I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati
con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n.
59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata
con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico,
anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
2. Nel caso di grave
inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di specifica
responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della
gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere
escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei
casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo
conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto da
un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente
della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti
del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3
del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il
comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.
4. In attesa
dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei
risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate.".
Art. 15.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del
trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai
fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima
fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente
decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi
dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi
nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di
responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri
dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare,
entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica,
nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui
all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del
componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente
i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere
la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni
statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea.".
Art. 16.
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell' art. 3, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie
fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per i dirigenti
incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 19, con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici
massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di
appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di
appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione e'
determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in
caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante
personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento
previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e
degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n.
334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5,
sono assegnati alle Universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita'
di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le
Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche
le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli
affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della
predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
inserito il seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni non statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e
le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente
capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed
i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.".
Art. 18.
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento
e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il
trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito
accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le
modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di
specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma
3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".
Art. 19.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel
caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge
29 dicembre 1990, n. 428.".
Art. 20.
L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali
di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui
alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4
ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione
quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La
comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si
procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza
del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale
eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita'
di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale
eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso
a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della
provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le
organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie
ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli
3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude
in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6.
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure
per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione
delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la
procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita'
il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della
medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di
collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha diritto ad una
indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
inserito il seguente:
"Art. 35-bis (Gestione del personale in
disponibilita'). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del
personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della
collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre
amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del
sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma
2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima
ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al
medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a
tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali
relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita'
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di
riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti
collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione
professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale, in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita'
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8.
Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in
disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.".
Art. 22.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo
19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per
il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale,
deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento
che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di
espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione
di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e)
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le
determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a
livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie
professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge
18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni
caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo'
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo
nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a
dolo o colpa grave.".
Art. 23.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
inserito il seguente:
"Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli
enti locali). - 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da
mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il
mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o
stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma
di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8
dell'articolo 36.".
Art. 24.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella
rubrica le parole: "Comunita' europea" e al comma 1 le parole: "Comunita'
economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "Unione europea".
Art. 25.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di
servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in
organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma
al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa
grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai
contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi
2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori
rispetto alla qualifica di appartenenza puo' comportare il diritto a differenze
retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del
lavoratore.".
Art. 26.
1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi
6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del presente
articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo
svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui
ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c)
dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e'
corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo
svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di
comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari
a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il
conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce
in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso
l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze,
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del
Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; puo', altresi',
essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il
dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso
il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici
per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati
nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai
propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con
l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le
norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei
propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i
compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine
della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e
127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con
l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai
commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al
comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento
della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.".
Art. 27.
1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' sostituito dal seguente: "Art. 58-bis (Codice di
comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le
pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e
dell'articolo 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in
allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna
magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto
all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso
inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo di
autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna
pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti
e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per
apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola
amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche
amministrazioni organizzano attivita' di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.".
2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20,
comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo
58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e'
definita dai contratti collettivi.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
inserito il seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni
disciplinari). - 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito
apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari
possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di
cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in
vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del
presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e
9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 29.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di
lavoro). - 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di
quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il
giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e'
causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o
di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le
quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e'
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva
di cui all'articolo 45 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie
relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di
cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis, il
ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
45.".
Art. 30.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
inserito il seguente :
"Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti collettivi). - 1.
Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68
e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o
accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e
seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la
questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di
discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura
della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si
applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo e' trasmesso,
a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a
darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la
procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il
giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso
immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza. Il
deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia
del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la
sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il
ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la
causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza
della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le
organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre
il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono
legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1.
Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed
in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle
parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla
Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione
dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e'
chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario
risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una
pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla
pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di
cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo'
condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di
procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.".
Art. 31.
L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali). - 1. Per le controversie individuali di cui
all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo
410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai
contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente
decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione.
3. Il giudice che rileva l'improcedibilita' della domanda
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e
quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile. Espletato il
tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo
puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. La parte contro la
quale e' stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di
procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in
cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o
integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,
che non siano rilevabili d'ufficio.".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di
procedura civile, e' aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il
termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta
procedibile.".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Collegio di conciliazione)
- 1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e'
addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il
collegio di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata all'Ufficio presso il
quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di
appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e' addetto;
b) il luogo dove
gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c)
l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di
conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della
richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il
proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti
per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il
lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto
munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche
limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio
di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione
non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e
terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il
Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono
riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle
parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento
delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di
cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non puo' dar luogo a
responsabilita' amministrativa.".
Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli
afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare,
al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di
cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la
istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi,
ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche
di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori
comunque denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche
e i soci di societa' miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in
materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla
applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o
regionale;
f) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche
di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica
istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti
privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla
persona e delle controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
soppresse le parole: "o di servizi".
Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti
gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale
superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita'
in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i
criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico
servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma
entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso
previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione
della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo'
disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio
formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della
consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di
cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita'
del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e
concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e'
sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nelle
materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le
questioni relative a diritti. Restano riservate all'autorita' giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei
privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e
la risoluzione dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni
altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti
amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Art. 36.
1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di
conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere,
anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato,
il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e'
addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.
La
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso
di ogni termine di decadenza.".
Art. 37.
1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente:
"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo
di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme
previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale
termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini
dell'articolo 412-bis.".
Art. 38.
1. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la
conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle
ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione
anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile,
l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il
processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro
rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
Le
disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in
sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice
tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.".
Art. 39.
1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i
seguenti:
"Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). -
L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di
procedibilita' della domanda.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il
giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la
richiesta del tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al
primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto
entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo
di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali
d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). -
Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine
previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono
concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche
tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito
mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale
facolta' e stabiliscono:
a) le modalita' della richiesta di devoluzione della
controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte
puo' aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per
la nomina del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di
espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il
collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti
interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I
contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di
collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio
secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Nella
pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice
di procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione
collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si
applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura
civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo
arbitrale). - Il lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di
disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con
ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del
lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle
parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo
delegato, accertandone l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo
dichiara esecutivo con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza
provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.".
Art. 40.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono
inseriti i seguenti:
"Competente per territorio per le controversie relative
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il
giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e'
addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle
controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si
applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.".
Art. 41.
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente presso
l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le
amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e
difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che
prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato
competente per territorio.".
Art. 42.
1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente: "Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413,
limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare
in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o
speciale per ciascun giudizio.
Per le amministrazioni statali o ad esse
equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione
di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato
competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione
della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione
pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato
trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli
atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione
interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali,
anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le
strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali
conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.".
Art. 43.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e
3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62,
72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra
disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I,
titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985,
n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551,
nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili
con quelle del presente decreto.".
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27
febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo
periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. E' abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa
legge.
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11
agosto 1973, n. 533.
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),".
9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),".
Art. 44.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"b) nella prima
applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla
lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione,
abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del
solo dato associativo, di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le
confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato
associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali dall'articolo 47-bis, comma 3. Le
percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i
contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della
funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto
superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si
considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale
percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di
retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale.
Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante
fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa
possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino
titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita'
delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque,
confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le
organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea
documentazione;
d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla
verifica di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni
ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie
dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che abbiano la rappresentativita' richiesta ai fini
dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera
b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o
ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento
rispetto al totale dei dipendenti;
e) nella prima applicazione del presente
decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al 1°
dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di
cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei
contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle
trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali
sono affiliate;
f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo
il contingente complessivo dei permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997
ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del
1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o
ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie
del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera g), i
permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in
ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare
complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle
rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge
10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio
1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota
spettante alle rappresentanze unitarie del personale e puo' prevedere, per la
quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e
cumulativo dei permessi orari;
g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN
provvede a verificare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e
delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle
deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis. A
seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio
successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per
essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla
rappresentativita', dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle
lettere e) ed f);".
2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i).
Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono
sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del
medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui alla lettera i)".
3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma
3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti:
"e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro
della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale.".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti:
"Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti
collettivi che regolano la materia,".
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite
dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 47-bis".
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3
e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai
sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle
regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente,
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e
con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti,
poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che
organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di
Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e
ai dipendenti ivi impiegati.
8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di
settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa
non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la
contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in
settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso
che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di
cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente
decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della
legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge
23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza
con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera'
a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti:
"legge 30 dicembre 1986, n. 936,".
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo
1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della
scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le
procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal
30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti
collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine
di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a
trovare applicazione l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29
dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non
hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa
rilevazione dei carichi di lavoro.
10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti
della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili
con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata,
in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi,
ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei
competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i
Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di
assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti
con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di
entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi
i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e
delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n.
1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle
Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle amministrazioni
pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata
dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle
cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli
estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti
cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico piu' favorevole
spettante.
14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni
relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita'
previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58,
commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999.
15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale
o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
corrispondenti profili del ruolo medesimo.".
16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto
disposto dall'articolo 20, comma 10,".
17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a
tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15
settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono
devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la
giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti
alla data del 30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.
334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37
miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole:
"per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per
la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal
presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.