Decreto Ministeriale 8 luglio 2003, n.
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Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2002-2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
VISTA la legge 1 0 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con
D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari
condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la
conclusione della sessione ordinaria;
VISTA la legge 28-12-2001,n.448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'articolo 22,
comma 7, introduce modifiche all'articolo 4 della citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.35 del 4-4-2003, ai sensi del
quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sulla base dei dati
forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali,
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli
esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non
hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o
comunque prima dei termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in
tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con
l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;
DECRETA
Art. 1
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La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico
2002-2003, si svolge secondo il seguente diario:
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prima prova scritta: martedì 9 settembre 2003;
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seconda prova scritta: mercoledì 10 settembre 2003 e, per gli
istituti d' istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità
fissati per la sessione ordinaria;
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terza prova scritta: venerdì 12 settembre, secondo i tempi
previsti per la sessione ordinaria.
Per i licei artistici e gli istituti
d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;
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inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli
elaborati delle prove scritte.
Art. 2
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Per i candidati che non devono sostenere la prima prova
scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 10 e venerdì 12 settembre
2003.
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Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove
scritte, la terza prova è fissata per martedì 9 settembre 2003.
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Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta,
il colloquio ha luogo martedì 9 settembre 2003.
Art. 3
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Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato
nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 8 settembre 2003, presso gli
istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami
nella sessione straordinaria.
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Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso
forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso
forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto in materia
di compensi, dalla C.M. n.52 dell'11-6-2003. Tali quote sono calcolate con
riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione
e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della
sessione ordinaria.
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I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali
provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.
Art. 4
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Per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n.35 del
4-4-2003.
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I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta
ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.
IL MINISTRO
MORATTI