Giurisprudenza su assegno e pensione sociale
Cassazione Civile Sent. n. 17083 del 27-08-2004
COMMENTO:
Conversione pensione d’invalidità.
La Corte, con le sentenze riportate qui di seguito, ha sancito la possibilità di conversione della pensione di invalidità civile in assegno sociale.
Svolgimento del processo
La
Corte di
appello di Lecce ha confermato, rigettando l'appello dell'Inps, la sentenza del
Tribunale della stessa sede, di accoglimento della domanda di GB per il
pagamento della differenza tra quanto ricevuto a titolo di pensione sociale e
quanto spettante per assegno sociale, ex art. 3 della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal 1^ gennaio 1996.
La tesi dell'Inps, secondo cui l'indicata
disposizione di legge non poteva trovare applicazione per una prestazione
maturata nel dicembre 1995 e perciò anteriormente al 1^ gennaio 1996, è stata
disattesa dalla Corte di appello sul rilievo che, avendo l'assistita, titolare
di pensione di invalidità civile, compiuto il 65 anno di età nel mese di
dicembre 1995 e avrebbe avuto diritto alla conversione del trattamento in
pensione sociale dal 1^ gennaio 1996, data dalla quale la normativa di cui
all'art. 3, comma 6. della l. 335/1995 attribuiva il più favorevole
diritto all'assegno sociale.
La cassazione della sentenza è domandata
dall'Inps per unico motivo di ricorso; gli eredi dell'intimata hanno depositato
procura speciale al difensore, ma non hanno svolto attività di resistenza.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso è
denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con riferimento all'art. 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e all'art. 11 disposizioni sulla legge in generale, nonchè
vizio di motivazione ( art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) Si sostiene che,
avendo la titolare del trattamento di invalidità civile compiuto il 65 anno di
età nel mese di dicembre 1995 e stante l'automatismo della conversione del
detto trattamento nella pensione sociale (senza bisogno di alcuna domanda), il
diritto a quest'ultima prestazione era maturato alla stessa data,
anteriormente, quindi, al 1^ gennaio 1996, data dalla quale operava il nuovo
istituto dell'assegno sociale, attribuibile, di conseguenza, solo agli invalidi
civili che compivano i sessantacinque anni dopo il 31 dicembre 1995, ovvero ai
non invalidi già sessantacinquenni, ma che presentavano la domanda (in questo
caso necessaria) dopo l'anzidetta data. Aggiunge l'Inps che la decorrenza della
prestazione dall'1.1.1996 presupponeva, appunto, che il diritto fosse maturato
nel mese precedente. La Corte
giudica il ricorso infondato.
Si deve certamente consentire con il
ricorrente laddove osserva che il principio di irretroattività della legge
impedisce di applicare il nuovo istituto dell'assegno sociale alle fattispecie
attributive del diritto alla pensione sociale perfezionatesi nel regime
giuridico precedente, e perfezione si ha con l'esistenza di tutti gli elementi
costitutivi del diritto alla prestazione (compresa la presentazione della
relativa domanda, ove prescritta).
La giurisprudenza di questa Corte, infatti,
ha più volte avvertito come, in materia di prestazioni previdenziali e
assistenziali, debba distinguersi tra il momento in cui sorge il diritto alla
prestazione, a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti (ed
eventualmente della presentazione della domanda), e quello della decorrenza del
trattamento economico, posticipato al primo giorno del mese successivo, momento
che nessun rilievo assume ai fini della determinazione dell'epoca di insorgenza
del diritto (in tal senso cfr. Cass. 15 maggio 1991, n. 5433; 7 gennaio 2000,
n. 93; 12 maggio 2000, n. 6154; 8 novembre 2002, n. 15741; 6 dicembre 2003, n.
18697).
Tuttavia, il ricorrente trascura di
considerare che nel caso di specie non viene direttamente in considerazione il
diritto all'assegno sociale. Questo diritto è specificamente previsto e
regolato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995: Con effetto
dal 1 gennaio 1996, in
luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini
italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base
non reversibile...; il comma 7 dello stesso articolo, poi, rinvia a un decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, per la determinazione delle modalità e dei termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale, nonchè degli obblighi
di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari,
reddituali e altro.
Nella controversia, invece, deve farsi
applicazione della previsione di cui all'art. 18 della legge n. 118 del 1971
(nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 30 della legge
8 novembre 2000, n. 328): In sostituzione delta pensione o dell'assegno di
cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del
mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a
carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Lo stesso articolo reca anche la previsione che l'Inps debba dare comunicazione
della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale
ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa
data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, restando
l'INPS obbligato al rimborso dei ratei a suo carico.
Neh" interpretare la disposizione,
la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato come la pensione sociale
attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non abbia natura
autonoma, ma costituisca una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in
precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e prescinde, pertanto, sia
da oneri di domanda, sia dall'accertamento, da parte dell'Inps, della posizione
patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità del trattamento di
invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione
sociale (Cass., s.u., 9 agosto 2001, n. 10972; Cass. 1^ marzo 2003, n. 3058; 5
luglio 2003, n. 10633). E allora appare evidente che il compimento del 65 anno rappresenta
soltanto il presupposto perchè operi la detta sostituzione, sostituzione che,
secondo un dato letterale coerente con il sistema, opera appunto dal 1^ giorno
del mese successivo all'avveramento del detto presupposto, data che segna non
la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l'insorgenza del diritto a tale
prestazione.
La conclusione è, dunque, che, dovendosi
operare la sostituzione della precedente prestazione alla data del 1^ gennaio
1996, doveva farsi riferimento non più all'art. 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (pensione sociale), ma all'istituto dell'assegno sociale,
dovuto in luogo della pensione sociale con effetto dalla stessa data.
Nulla da provvedere sulle spese del
giudizio di Cassazione perchè gli intimati non hanno svolto attività di
resistenza.
P.Q.M.
La
Corte
rigetta il ricorso; nulla da provvedere sulle spese e onorari del giudizio di
Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,
il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004