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Giurisprudenza su assegno e pensione sociale

Cassazione Civile Sent. n. 17083 del 27-08-2004

COMMENTO: Conversione pensione d’invalidità. La Corte, con le sentenze riportate qui di seguito, ha sancito la possibilità di conversione della pensione di invalidità civile in assegno sociale.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce ha confermato, rigettando l'appello dell'Inps, la sentenza del Tribunale della stessa sede, di accoglimento della domanda di GB per il pagamento della differenza tra quanto ricevuto a titolo di pensione sociale e quanto spettante per assegno sociale, ex art. 3 della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal 1^ gennaio 1996.

La tesi dell'Inps, secondo cui l'indicata disposizione di legge non poteva trovare applicazione per una prestazione maturata nel dicembre 1995 e perciò anteriormente al 1^ gennaio 1996, è stata disattesa dalla Corte di appello sul rilievo che, avendo l'assistita, titolare di pensione di invalidità civile, compiuto il 65 anno di età nel mese di dicembre 1995 e avrebbe avuto diritto alla conversione del trattamento in pensione sociale dal 1^ gennaio 1996, data dalla quale la normativa di cui all'art. 3, comma 6. della l. 335/1995 attribuiva il più favorevole diritto all'assegno sociale.

La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps per unico motivo di ricorso; gli eredi dell'intimata hanno depositato procura speciale al difensore, ma non hanno svolto attività di resistenza.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e all'art. 11 disposizioni sulla legge in generale, nonchè vizio di motivazione ( art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) Si sostiene che, avendo la titolare del trattamento di invalidità civile compiuto il 65 anno di età nel mese di dicembre 1995 e stante l'automatismo della conversione del detto trattamento nella pensione sociale (senza bisogno di alcuna domanda), il diritto a quest'ultima prestazione era maturato alla stessa data, anteriormente, quindi, al 1^ gennaio 1996, data dalla quale operava il nuovo istituto dell'assegno sociale, attribuibile, di conseguenza, solo agli invalidi civili che compivano i sessantacinque anni dopo il 31 dicembre 1995, ovvero ai non invalidi già sessantacinquenni, ma che presentavano la domanda (in questo caso necessaria) dopo l'anzidetta data. Aggiunge l'Inps che la decorrenza della prestazione dall'1.1.1996 presupponeva, appunto, che il diritto fosse maturato nel mese precedente. La Corte giudica il ricorso infondato.

Si deve certamente consentire con il ricorrente laddove osserva che il principio di irretroattività della legge impedisce di applicare il nuovo istituto dell'assegno sociale alle fattispecie attributive del diritto alla pensione sociale perfezionatesi nel regime giuridico precedente, e perfezione si ha con l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (compresa la presentazione della relativa domanda, ove prescritta).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha più volte avvertito come, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, debba distinguersi tra il momento in cui sorge il diritto alla prestazione, a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti (ed eventualmente della presentazione della domanda), e quello della decorrenza del trattamento economico, posticipato al primo giorno del mese successivo, momento che nessun rilievo assume ai fini della determinazione dell'epoca di insorgenza del diritto (in tal senso cfr. Cass. 15 maggio 1991, n. 5433; 7 gennaio 2000, n. 93; 12 maggio 2000, n. 6154; 8 novembre 2002, n. 15741; 6 dicembre 2003, n. 18697).

Tuttavia, il ricorrente trascura di considerare che nel caso di specie non viene direttamente in considerazione il diritto all'assegno sociale. Questo diritto è specificamente previsto e regolato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995: Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile...; il comma 7 dello stesso articolo, poi, rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale, nonchè degli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari, reddituali e altro.

Nella controversia, invece, deve farsi applicazione della previsione di cui all'art. 18 della legge n. 118 del 1971 (nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328): In sostituzione delta pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Lo stesso articolo reca anche la previsione che l'Inps debba dare comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, restando l'INPS obbligato al rimborso dei ratei a suo carico.

Neh" interpretare la disposizione, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato come la pensione sociale attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non abbia natura autonoma, ma costituisca una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e prescinde, pertanto, sia da oneri di domanda, sia dall'accertamento, da parte dell'Inps, della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità del trattamento di invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale (Cass., s.u., 9 agosto 2001, n. 10972; Cass. 1^ marzo 2003, n. 3058; 5 luglio 2003, n. 10633). E allora appare evidente che il compimento del 65 anno rappresenta soltanto il presupposto perchè operi la detta sostituzione, sostituzione che, secondo un dato letterale coerente con il sistema, opera appunto dal 1^ giorno del mese successivo all'avveramento del detto presupposto, data che segna non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l'insorgenza del diritto a tale prestazione.

La conclusione è, dunque, che, dovendosi operare la sostituzione della precedente prestazione alla data del 1^ gennaio 1996, doveva farsi riferimento non più all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (pensione sociale), ma all'istituto dell'assegno sociale, dovuto in luogo della pensione sociale con effetto dalla stessa data.

Nulla da provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione perchè gli intimati non hanno svolto attività di resistenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere sulle spese e onorari del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004