Legge 17 maggio 1999, n. 144
(in SO n.99/L alla GU 22 maggio 1999, n.118)
Misure in materia di investimenti,
delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali
Capo I
Disposizioni in materia di investimenti
Articolo 1
(Costituzione di unità tecniche di
supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici)
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e
regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono e
rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani,
grammi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola
amministrazione. E’ assicurata l’integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma i operano all'interno
delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica
costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter
svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con
particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione,
formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di
opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di
progetti e interventi tenendo conto in particolare di criteri di qualità
ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della
compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del
Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli
Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attività volta
alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali
all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con
riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e
verifica.
3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica
di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle
strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di
un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle
connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e
all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei
nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità
e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP),
con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con
i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai
nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei
programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e
fisico dei singoli interventi. il sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del sistema informativo integrato
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del
Sistema di monitoraggio, disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per
la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere
flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività
di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 41, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle ispettive competenze,
a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto
semestrale al Parlamento.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE, è istituito, un fondo da ripartire, previa
deliberazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la
dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e
di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8
miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il
rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i
distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori
elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche
l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonchè la dotazione infrastrutturale e la presenza di
fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini
della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte
salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali.
Articolo 2.
(Partecipazione alle riunioni del
CIPE).
1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della
razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, partecipano alle singole
riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i ministri, non appartenenti al
CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle
deliberazioni.
Articolo 3.
(Compiti del CIPE)
1. Il comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, è sostituito dal seguente:
"2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente
attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia,
tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con
deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari
competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie dei provvedimenti
oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con
la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti
compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme
vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della
predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE
poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere,
competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori
modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n 59".
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma
stipulati ai sensi. della legge le marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE,
pena revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti
provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere
rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di
concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalità
previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto- legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo
con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla
realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono
assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari
all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del
60 per cento.
Articolo 4.
(Studi di fattibilità delle
amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
regionali e locali).
1. Lo studio di fattibilità per opere di importo complessivo superiore a lire
20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle
decisioni d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono
certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale
ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo
preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base
alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100
miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione
economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di
enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3,
tenendo conto degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei
soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28
dicembre 1995, n.549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo
1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, è
assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il
triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40
miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al
presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui
all'obiettivo 1del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal
CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale
corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo
30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che
eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e
prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni
dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma
non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione
del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire
3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del
medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato
redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e
come tali certificati dalla struttura di valutazione di cui all’articolo 1 e
giudicati, con provvedimento del Presidente della regione, compatibili con le
previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non
è documentato l'avvenuto affidamento dell’incarico di progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30
miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40
miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per
la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi, a dotta le medesime modalità e procedure di cui al
comma 6.
Articolo 5.
(Intese istituzionali di
programma).
1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità
previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata "Intesa
istituzionale di programma", cui affluiscono le risorse provenienti dalle
autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare
alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di
programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n.662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 1997.
2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a
disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il
perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma
da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal
CIPE, la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti
nell'"Intesa" iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di
rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione
del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre
le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali
somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
iscritte in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese
istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con
valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e
necessitino di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a
progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in
relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente
nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per
settori diversi.
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla
normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate
sull'unità previsionale di base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta
dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n.568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano
le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente
articolo.
Articolo 6.
(Esecuzione diretta di lavori e
servizi).
1. All’articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n.109, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1, si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci,
sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori
e/o dei servizi a soggetti terzi."
Articolo 7.
(Istituzione dell'Unità tecnica –
Finanza di progetto).
1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto,
di seguito denominata "Unità".
2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche
amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con
ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista
all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del
CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella
attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte
tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto
suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta
nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte
presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione
della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n.109 del 1994.
5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi
individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità
organizzative dell'Unità.
7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra
professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in
parte, a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori
tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di
selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è determinato
il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l’ammontare delle
risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato
in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività
dell'Unità e sui risultati conseguiti.
Articolo 8.
(Utilizzazione delle economie
verificatesi nella realizzazione delle opere pubbliche).
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n.412, è
sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche,
finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in
base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il
finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un
nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge
originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero
competente".
Articolo 9.
(Affidamento in concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).
1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta
autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157,
individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di
traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve
essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero
dell'interno.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione
definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte
autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonchè all’attuazione di opere
per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato
affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate,
valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinchè l'ANAS
bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,
ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi,
stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza
della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei
lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante
dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di
conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Articolo 10.
(Affidamento in concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).
1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta
autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g),
della legge 23 dicembre 1998, n.448, ivi comprese la realizzazione e la gestione
dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega
l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza),
all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. Al fine di valutare la
sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di
costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, individua un consulente
tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono
determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento
ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento
paesaggistico, nonchè all’attuazione di opere per le quali non sia già stato
affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la
sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione
di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le
disposizioni necessarie affinchè l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni
successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di
qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel
bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare
predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della
concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti
propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Articolo 11
(Raddoppio della strada statale
Ragusa-Catania)
1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n.514 tra Ragusa e
Catania è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a
decorrere dall’anno 2000.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 10
miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, allo stato parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Articolo 12.
(Perenzione).
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440,
come modificato dall’articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n.526, le parole
"quinto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo esercizio".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai
residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
Articolo 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo
per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori
pubblici).
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il
finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e
indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle
infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla
concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a
carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con
agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi
comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della
disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di
assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di
esercizio del Fondo di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei
progetti e delle spese".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per
l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al
comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, confluiscono nel Fondo di cui
al comma 1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109,
e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti
in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera
da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti,
in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
Articolo 14.
(Snellimento delle procedure di cui al
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995,
n.244).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari
per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere
incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, gravano
sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del
medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, dopo il comma 4-ter, è
inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto
avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può
affidare, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai sogetti di propria
fiducia di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e
successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e
successivi dell’articolo 17 della medesima legge 109 del 1994. Resta fermo
quanto disposto dall’ultimo periodo del citato comma 4".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942,
n.1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono
sostituite dalle seguenti: "200.000 ECU".
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953,
n.24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni
di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n.124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.431, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui
importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Articolo 15.
(Snellimento delle procedure
concernenti il decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, la legge 5 ottobre 1991,
n.317, la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici
del 1980 e altre disposizioni agevolative)
1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989,
n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, gravano
sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n.46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994,
n.396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.481, sulla
quale affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonchè quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi
del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n.513.
2. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.317, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "oppure nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo".
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per
territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1
dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n.266, nella misura massima di lire
10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli
impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219.
Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato presenta al
Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle
risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere
infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n.266. Il termine di cui all’articolo 10, comma 6, della medesima legge
n.266 del 1997 è ulteriormente differito al 31 dicembre 1001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.641, come
sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n.266, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvi i diritti già maturati a qualsiasi
titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla
consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o
decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".
5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, è sostituito
dal seguente:
"3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti,
loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia
stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la
regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta
la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n.266, possono
procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso
al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove
i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione
procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario
dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a
salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un
congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di
contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa
amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano,
stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso
dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981,
n.219".
6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 mano 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:
"Articolo 9-bis. (Destinazione delle risorse). - 1. Le risorse
di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione
di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni
nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree
interessate dalla crisi Sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli
interventi di ricostruzione e Sviluppo".
7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre
1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono
essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e
modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 mano 1998, n. 112.
8. Gli indirizzi generali di gestione del Fondo centrale di garanzia,
istituito dall’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.1068, sono definiti
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 16.
(Disposizioni in materia di
contabilità dell'Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per
il servizio civile nonchè alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio
nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti
militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n.313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1994, n.460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti
sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione
delle Forze armate e della Guardia di finanza.
Articolo 17.
(Interventi del Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie).
1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione
europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale,
comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di
cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da
istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, avente natura di "spese
obbligatorie", nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, "Risorse
proprie Unione europea", del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al
comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dalla Commissione europea a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.
3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi
procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi
comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di
rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e
alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22
febbraio 1994, n.146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione
indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai
sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.
4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-strutturali
cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello
Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di
cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie, le eventuali perdite di cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la
predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza
tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi
strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n.1 di
cui al regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, nonchè di garantire, per il periodo successivo al 31
dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione
congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la
copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di
assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad
anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in
misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione
comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea
destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo
n.1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente
cofinaziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di
rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi
strutturali, nonchè il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il
Fondo di rotazione di cui al comma 2, è autorizzato a rendere disponibili in
favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie
disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota
nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di intervento. La
misura delle complessive maggiori risorse è stabilita con deliberazioni del
CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme
derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dotazione aggiuntiva
costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di
intervento previste della fase di programmazione successiva.
7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.183 del 1987 interviene,
secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie
esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei paesi in via
di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti degli articoli 2, comma 91,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140,
sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997,
per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in
misura superiore al limite attualmente previsto.
Articolo 18.
(Accesso delle università agli accordi
di programma).
1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.236, si interpreta
nel senso che le università possono accedere ai finanziamenti oggetto degli
accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537,
e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n.95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore
gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n.168.
Articolo 19.
(Adeguamento dei sistemi informatici
all'anno 2000).
1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia,
la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le
associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato
di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e
computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998, e successive
modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti
affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica.
Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal
Comitato di indirizzo strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali
per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni
del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di
sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi
informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno
2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti
provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con istituti
universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:
a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla
identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi
derivanti dalla complessità;
c) alla elaborazione di piani di contingenza per
i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili
rischi derivanti.
4. Il Comitato, di cui al comma 2, riferisce petiodicamente, a cadenza
bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di
soluzioni individuati.
5. E autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il
finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati,
informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi
informatici, nonchè per il funzionamento dei Comitati di studio ed indirizzo per
l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi
compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto
tecnico-amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire
5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bflancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 20.
(Relazioni sugli interventi nelle aree
depresse).
1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse
contenuta nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341;
b) articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n.273;
c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta al Parlamento, nel mese di settembre, un'unica relazione di sintesi
sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilità ambientale.
Articolo 21.
(Modifiche alla legge 27 dicembre
1997, n.449).
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono
soppresse la parola "seguenti", nell'alinea, e le lettere a), b), c) e d). Al
comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n.449 del 1997, le parole: "Per le
aree di cui alla lettera d) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per le
isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori
di cui al comma 2".
Articolo 22.
(Ristrutturazione finanziaria
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo
ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello
Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivami
da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad
effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale
contributo è concesso a condizione che l'istituto abbia predisposto un programma
di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato
approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle
cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di
lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è
predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere
sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede,
per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di Conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Articolo 23.
(Personale del Consorzio universitario
a distanza).
1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il
quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile
1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad
appositi concorsi che possono essere banditi dalle università statali di
Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle
professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Articolo 24.
(Divieto di estensione di decisioni
giurisdizionali nella materia del pubblico impiego)
1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del
presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici
impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni
identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede
giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima
situazione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
Articolo 25.
(Fondo per lo sviluppo in
agricoltura).
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e
agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del
capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, sostegno e la promozione di
settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale,
lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la
qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al
finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6,
10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173,
affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo
comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento
amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto
13 febbraio 1933, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per cento";
b)
all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:
"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i
trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita
trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le
agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n.604, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la
formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni
e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme corrispondenti alle agevolazioni medesime".
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle
norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, adottati entro il 31
dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel
possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti,
ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi
la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi
all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti
concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme
approvate con regio decreto n.215 del 1933, vengono riscossi mediante
l'emissione di ruoli esattoriali.
Articolo 26.
(Disposizioni riguardanti i consorzi
di miglioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n.215, è sostituito dal seguente:
"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni
degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si
applicano le disposizioni dell'articolo 55 del citato regio decreto n.215 del
1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
Articolo 27.
(Variazioni compensative tra risorse
destinate ad investimenti).
1. Al comma 4-quinquies dell’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: Alfine
di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli
investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di
competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento,
possono essere effettuate variazioni compensative previste dall'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, possono essere
effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto
capitale anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si
tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.
Articolo 28.
(Completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord).
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, il comma 1 è sostituito
dai seguenti:
"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre
1980, n.784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire
400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione
dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e dall'articolo
1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n.641, nonchè a valere sulle disponibilità sui mutui di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135. A tale fine sono
autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto
capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento
previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli
interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un
ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento
previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture
pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità
previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre
1980, n.784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera
raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al
finanziamento".
2. All’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, dopo il comma 5 sono
aggiunti i seguenti:
"5-bis. E’ concesso un contributo decennale a decorrere dall’anno 2.000 fino
all’anno 2.009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato
nell’ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non
compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al
regolamento CEE n.2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei
comuni montani del centro-nord, di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n.68. e l’approvvigionamento, anche con fonti energetiche
alternative al metano. Il relativo riparto è effettuato dal CIPE sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di di Bolzano.
5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5 bis, pari a lire 10
miliardi per gli anni 2.000 e 2.001, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero di grazie e
giustizia.
5-quater. All’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e
5-bis si provveda decorrere dall’anno 2000, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.486, e successive
modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato anche
attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano
esercibili, in via transitoria con fluidi diversi dal metano. Si applicano le
disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del
Mezzogiorno.
Articolo 29.
(Trasporti rapidi di massa)
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992,
n.211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo,
a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già
approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio
1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31
ottobre 1999. A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui
ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n.211 del 1992 sono mantenute in
bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi
concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministero dei trasporti e
della navigazione, d’intesa con il Ministro per il problemi delle aree urbane,
formula proposte al CIPE per l’allocazione delle risorse disponibili anche a
seguito dell’abbassamento del tesso di sconto e dei ribassi d’asta.
Articolo 30
(Fondo speciale per la ricerca nei
settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre)
1. E’ istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, di consulenza
e di ricerca di base e tecnologica cui affluisce una quota pari all’1 per cento
degli stanziamenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad
eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di
mutui o altre operazioni finanziarie, da ripartire da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione tenuto conto della priorità degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 31.
(Società di gestione dei servizi
ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione
commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa,
possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale non superiore
a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati
alle spese di esercizio.
Articolo 32.
(Attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale)
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione al "Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione delle
Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei
trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza
stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la
promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di
sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi
e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli
obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i
Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica
istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee
guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti
Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della
loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali
predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene
aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la
revisione.
4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata
dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.190, è
elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di
anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del
comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, per le
finalità previste dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, sono realizzati
con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143.
All’onere relativo alla redazione ed all’attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di
attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale
con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale per la sicurezza stradale. I
risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Articolo 33.
(Comitato per l'intervento nella
SIR)
1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella
SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n.79, convertito
dalla legge 22 maggio 1993, n.157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del
tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti
dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle
operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al
Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al
Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.432.
Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture
della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in
liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la
stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile
1977, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977,
n.267.
6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di
autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle
tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di
accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle
società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in
unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre
1997, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997,
n.410.
7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto
relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è
approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del
codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, dal magistrato delegato
dal presidente della Corte dei conti nonchè dal dirigente nominato dal
Ragioniere generale dello Stato.
Articolo 34.
(Fondo nazionale per la
montagna)
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n.97, dopo le
parole "Regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "e alle regioni
e province a statuto di autonomia speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n.97, sono
autorizzati limiti di impegni quindicennali rispettivamente di lire 20.000
milioni a decorrere dall’anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere
dall’anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre
mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire
20.000 milioni per l’anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 35.
(Disposizioni sulla trasformazione
dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni)
1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 1996, n.665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in
società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni
della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla
trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita
i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della
navigazione.
Articolo 36.
(Continuità territoriale per la
Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali)
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire
l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori
della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone
con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della
conferenza di servizi di sui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e della Sicilia e i
principali aeroporti nazionali;
b) d’intesa con i presidenti delle regioni
autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per
l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle
isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali gli aeroporti nazionali,
qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri
di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei
trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con
la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere
di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di
sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i
tipi di aeromobili;
f) la capacità di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della
navigazione d’intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara
d’appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1,
lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può
comunque superare l’importo di 50 miliardi di lire per l’anno 2000 e l’importo
di 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001. L’1 per cento della spesa autorizzata
dal presente comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali
aeroportuali.
5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione
con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti
finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui
costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti
statali alle imprese, mediante credito d’imposta determinato nelle seguenti
misure:
a) fino al limite dell’80 per cento dell’importo delle tasse e delle
soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive
modificazioni, pagate per operazioni di commercio negli aeroporti sardi;
b)
fino al limite dell’80 per cento dell’importo dei diritti aeroportuali previsti
dalla legge 5 maggio 1976, n.324, e successive modificazioni, pagati per
operazioni di commercio negli aeroporti sardi.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. L’onere complessivo non può superare
l’importo di lire 20 miliardi per l’anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
dall’anno 2000.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20
miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 37.
(Disposizioni in materia di
censimento)
1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale
dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo
utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre
1998, n.449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del
tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di
rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di
osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad
enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta,
le modalità di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di
fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati
elementari non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti
della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano
altresì:
a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le
operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di
rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;
b) il
conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività
di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale
dipendente o non dipendente, nonchè le caratteristiche ed i contenuti minimi
delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite
con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri
elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e
la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) le modalità
d'assunzione da parte dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche
in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni
pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti
esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo
svolgimento delle operazioni censuarie;
d) l'utilizzazione, da parte degli
organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori
non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero del lavoro autonomo
occasionale;
e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura
socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre
unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le
esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e
locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati
sensibili.
3. Per l’esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l’estensione
all’ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 ed al terzo comma
dell’articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive
modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presenta articolo restano a carico delle
risorse destinate ai censimenti.
Articolo 38
(Forestazione ambientale)
1. Per il conseguimento di specifici obiettivi nell’ambito dell’attività di
forestazione come definita dal Ministro per le politiche agricole, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provibce
autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma
26, della legge 23 dicembre 1998, n.448, la gestione liquidatoria dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta può costituire una società per azioni.
Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23
dicembre 1998, n.448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e
prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento
annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n.321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421.
Articolo 39.
(Modifiche agli articoli 8 e 31 della
legge 23 dicembre 1998, n.448)
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori," la parola:
"per" è sostituita dalle seguenti: "nonchè a";
b) al comma 12, al secondo
periodo, la parola "compensazioni" è sostituita dalla seguente:
"riduzioni".
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n.448, al primo
periodo, sono soppresse le parole: ";fino a tale data restano in vigore le
tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
"Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino
a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine
entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le
tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti
stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999".
Articolo 40.
(Sicurezza idraulica dei territori del
Bacino del Po)
1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla
sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di
eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di
completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi
nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre
1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
Articolo 41.
(Norme per il mercato del gas
naturale)
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale,
con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e
distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, per
dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del
sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica
utilità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro
di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi
obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo,
l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;
b) prevedere che, in
considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un
maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di
pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge
25 giugno 1865, n.2359;
c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti
contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o
gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinché nei
piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di
stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti,
promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed
importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale
delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel
mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società
separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati
per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti
consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di
evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire
trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema
del gas;
g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas
avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda
la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località,
sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti
europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di
competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da un’apposita relazione, sono trasmessi alle
Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parare decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Articolo 42.
(Disposizioni concernenti il titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n.219)
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi
del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni,
ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del
trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono
stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in
cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del
trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi.
Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria
loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze,
sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di
competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e
chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219,
e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione,
individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli
alloggi non trasferiti all'atto di entrata in vigore della presente legge e
delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di
ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o
che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non
risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura
del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari
aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di
cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n.2248; il piano individua
altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e
l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello
Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi
anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari
di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si
avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario
incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da
altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un
gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un
avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611. Il gruppo di supporto è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il
medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità
della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le
finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e
successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle
connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite
d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto
alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono
alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito
progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni; entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad
emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti delegati sono adottati
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto
dal comma 3:
a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il
trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e
comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b)
assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli
enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al
medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di
semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione
dell'intervento;
d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e
delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti
obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2)
verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli
assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e
individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà
degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;
3)
provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro
trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità
sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente
operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti
possibile, in base a criteri di economicità della gestione;
4) prevedere la
possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le
case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto
di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli
algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e
della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili
trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli
alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i
nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilità, ai fini del
riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la
manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o
danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la
definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta
alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento,
prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle
more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni
esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente
pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal
titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di
espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi
emanati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle precedenti
lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o
da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi
alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per l’esercizio della relativa delega. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l’espressione del parare decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2
aprile 1996, n.186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n.306, 2 agosto
1996, n.407, 1° ottobre 1996, n.513, e 20 dicembre 1996, n.643.
Articolo 43.
(Misure in materia di programmazione
negoziata)
1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell’articolo 10
dell’intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE
il 19 febbraio 1999, ai sensi dell’articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n.662, il Comitato istituzionale di gestione, sentiti i
rappresentanti degli enti locali interessati, provvederà ad individuare, nel
quadro delle risorse aggiuntive destinate all’intesa medesima, i fondi da
destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di
essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell’ambito
dell’apposito accordo di programma quadro anche mediante l’approvazione di
protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo
scopo, da erogare anche in forma di un contributo ai proprietari di immobili ad
uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri
abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell’assetto finale dei piani di
volo e delle richieste dei comuni interessati a fenomeni di inquinamento
acustico e atmosferico, con riferimento ai normali livelli definiti dalla
normativa vigente.
2. Al comma 207 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le somme da iscrivere
su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai
contratti d’area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà
prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello
stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto,
rispettivamente al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto
responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile
unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale per
lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili,
anche ai contratti d’area e ai patti territoriali già approvati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, dopo il comma 25 è
inserito il seguente:
"25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle
fattispecie previste dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n.662.
Articolo 44
(Disposizioni interpretative)
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n.317, va
interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di
piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici del senza ottobre 1992, resta
confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va
effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del
decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.
Capo II
Disposizioni in materia di occupazione e di
previdenza
Articolo 45.
(Riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonchè norme in materia di
lavori socialmente utili).
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti
intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti
rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre
1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel
rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi
all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e
all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con
valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi,
eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di
lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da
perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani,
disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di
appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più
adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di
disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali
del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma
9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del
Paese;
5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e
medie imprese nonchè per le imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le
prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, nonché per le
imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e
l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei
rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto
formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno
1997, n.196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il
subentro del tirocinante nell’attività di impresa nonchè estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 1996, n.207, con
conseguenti misure in manteria di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto
di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con
valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni,
il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto
dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, prevedendo una
durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione,
alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e
la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le
800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a
valorizzare l’inserimento o il reiserimento al lavoro delle donne, al fine di
superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali,
tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di
formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove
occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per
l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di
mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, e
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
g) razionalizzazione nonchè estensione degli istituti di integrazione
salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di
formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, anche attraverso interventi di
modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di
carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla
contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della
possibilità, per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di
avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un
ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il
rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di
lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il
versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di
disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con
gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e
prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a
corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l’erogazione del
trattamento all’effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che rafforzino le
misure contenute all'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive
modificazioni, e che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte
dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e
privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori
sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, intese al
superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle
disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori
sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
risultati conseguiti, anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente
articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri
che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al
finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse
utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione
salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, nella misura
dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come
previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,
n.427, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio
1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n.451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in
lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura
previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,
commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei
progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna
contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie
modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale
intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n.468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte
alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato
dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le disposizioni previste
dalla legge 9 marzo 1971, n.98, e successive modificazioni, sono estese ai
cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano
prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30
giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari
operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati
esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999,
in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli
organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi i e 2, deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa
delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo
decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del parere intercorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi
ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori
socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o
che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso
tra il 1° gennaio l998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le
disposizioni dl cui all’articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468. Le risorse del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di
lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque
destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che
riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino
all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno
deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare
eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente
utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia
con le previsioni della normativa comunitaria.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, possono essere approvati
progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente
per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall’articolo l2
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla
disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1~ dicembre 1997, n.
468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante
avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni.
9. Dal 1° gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito
in lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la
prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti
approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per
i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono
prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel li-mite
complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore
del Ministero per i beni e le attività culturali per prorogare i trattamenti
previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla
conclusione delle relative attività progettuali. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche
equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei
lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della
legge 8 maggio 1998, n.146, sono prorogati al 31 maggio 1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n.448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998,
n.448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 novembre
1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine
di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di
disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di
cui all'articolo 7 della legge il agosto 1973, n.533;
b) è incrementato da 3.090 a 7.900 unità il limite per i trattamenti di
mobilità di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive
modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7.000
unità, trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200
unità. Limitatamente alle predette 200 unità le aziende interessate possono
presentare domanda entro il 30 giugno 1999;
c) in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza
entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate
agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano
state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera ", della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il
limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei lavoratori di cui
all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è
prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un
periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di
lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione
resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma
7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. È abrogato il primo periodo del comma 7
dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;
d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli
anni 1998 e 1999;
e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di
lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di
integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la
proroga dei trattamenti straordinari di Integrazione salariale comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unità, i
trattamenti di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui
all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori
individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione
delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire lì
miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione dl cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) al fine dl assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, dell'indennità dl mobilità relativamente al periodo dal 10 aprile 1998
al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stanziata la somma di lire 25 miliardi. AI
relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-egge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola:
"1996" è sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001"
e dopo le parole: "o rideterminata" sono inserite le seguenti: "per l'anno di
riferimento".
19. Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota
fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilità del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo
9-septies del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n.
63.
20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo
75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "nazionali di categoria
firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" sono sostituite
dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si
interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la
rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste
dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione
della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni
temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello
previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per
gli operai a tempo indeterminato.
22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono
inserite le seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze".
23.Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito
prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai
sensi del presente articolo.
24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è prorogato di
novanta giorni.
25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, è aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti
dalle amministrazioni provinciali". AI fine di assicurare il completamento del
trasferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del
1997:
a) il Personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n.
100, e dl cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia presentato
domanda ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
1999, può permanere nei ruoli del Ministero dei lavoro e della previdenza
sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene
definita la ripartizione;
b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività
culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998, è
trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente
previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle
regioni e alle province le relative risorse finanziarie corrispondenti alle
spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori
determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento di
mobilità dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e di trasporto, che
occupino più di 50 addetti, per il periodo 10 gennaio 1995-31 gennaio 1996, è
effettuato in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di
sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della
dilazione devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente
entro il trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese
che hanno In corso il recupero rateizzato di cui al presente comma, l'INPS è
tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini
della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze
contributive dovute ad altre cause.
Articolo 46.
(Interventi straordinari a sostegno
delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte
Bianco)
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi
ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per
effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali
di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono
corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennità pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni
ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attività connesse con i flussi internazionali di traffico
quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio,
dell'artigianato e dei tra-sporti caratterizzati da elevata prevalenza della
connessione con attività indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni
della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con
la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle
dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede
sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo
dl 150 unità, dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il
termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164,
e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già
scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di
lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del
1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i
periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24
marzo 1999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini del calcolo dei
periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
sospensione del termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano
diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si
provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Articolo 45.
(Delega al Governo in materia di
revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n.125).
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione
femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di
lavoro, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il
regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a
migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge n.125 del 1991,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità,
anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n.469, e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e
strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di
impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai
processi di riqualificazione e formazione professionale;
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa
antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonché di quelle relative al
contenzioso, in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o
amministrativo, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni,
con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei
compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di
parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito
delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di
lire 10 miliardi, nonchè dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di
lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e
previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi
alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al
presente articolo;
f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche
con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di
finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n.125 del 1991, nonché
previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento
alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in
particolare attraverso il ricorso a misure di carattere
premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da un’apposta relazione, sono trasmessi alle
Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il governo decade dalla delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere della
Commissione decorra inutilmente i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2,
attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere
esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei
consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera d).
Articolo 48.
(Norme in materia di incompatibilità
del personale docente degli enti locali).
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità
previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente
dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, con esclusione dei
commi 4 e 16.I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del
testo unico approvato con decreto legislativo n.297 del 1994 sono disposti
dall’ufficio individuato ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al
comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della
provincia, che decide in via definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è
ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via
definitiva.
Articolo 49.
(Disposizioni in materia di personale
degli Enti Parco).
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima
legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e
compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio, qualora
si siano avvalsi, in fase di avvio, di personale assunto a tempo determinato a
seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove
selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi
profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono
bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la
trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall’articolo
4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
Articolo 50.
(Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di
maternità)
1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la
disponibilità attraverso pubbliche affissioni nel territori comunali, ed è
corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ('NPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione".
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "è erogato" sono sostituite dalle
seguenti: "è concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva
in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma
5.
Articolo 51.
(Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno).
1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonchè di
collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree
economicamente depresse, è conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di
cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e
successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello
Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di
cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n.266, nella misura massima annua
di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di
ricerche e per incrementare l'attività formativa avanzata, è destinata una somma
pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro
di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del
Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive modificazioni.
Articolo 52.
(Disposizioni in materia di
indennitàdi accompagnamento).
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74
della legge 13 maggio 1961, n.469, e successive modificazioni, possono accedere
al beneficio dell'indennità d'accompagnamento, qualora risultino in possesso dei
requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano
beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti
pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di
accompagnamento".
2. Per le finalità di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo
1971, n.118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer
sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n.295, integrate, a richiesta dell’interessato o dei suoi
familiari ovvero dal medico di famiglia, da un medico specialista in
geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1999, allo scopo utilizzando l 'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 54.
(Fondi disponibili degli enti
previdenziali).
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 7 agosto 1997, n.270, l'importo dei fondi disponibili degli enti
previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel
piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai
complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati
alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.549,
e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, ed
è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive
disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in
immobili per finalità di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici
di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di
servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per
almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31
ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge
n.270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999.
Articolo 55.
(Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire
taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio
2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n.1124, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico",
delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di
produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività
ausiliarie;
4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti
pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei
criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo
unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a),
anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, nonchè del tasso di infortuni
sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo
40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di
cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche
per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei paesi
extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, nonchè previsione della
modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, al fine della
determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni
per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali
retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge
stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse,
dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n.88, e degli articoli 80 e
146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e
predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in
materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi
medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento
delle prestazioni conseguente all’impiego di nuove e più precise metodologie o
strumentazioni di indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e
fermo restando il potere di revisione dell'istituto, ai sensi degli articoli 83,
137, 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle
rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della
rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria
dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonchè dell'aliquota
contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni
successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione
del-l'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che
caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e
l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1998, n.173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo
unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, ancorchè vi siano previsioni contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area
dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi
specifici ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'articolo 9 del testo unico, e dell'individuazione dei relativi riferimenti
retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito
delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse
economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in
parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle
piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di
sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire
l’applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n.626 del
1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici,
multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque
in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal
consiglio di amministrazione dell'istituto secondo i criteri di priorità che
dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da
parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente
comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei
progetti ed i termini di invio, nonchè l'entità delle risorse che annualmente
l'istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento
e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica
dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate
malattie professionali anche quelle, non comprese nell’elenco, delle quali il
lavoratore dimostri l’origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema
misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di
tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente
legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello
della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo
della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione
INAIL nonchè quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n.448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di
reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata
dall’INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio
sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell’articolo 85 del testo
unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della
destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal
proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle
regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei
piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o
finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal
consiglio di amministrazione in forma analoga a quanto previsto per i progetti
di cui alla lettera l) progetti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e
artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del
lavoro.
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario
centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di
forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di
comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il
soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei
termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1)
informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che
utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie
comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei
servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una
separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo
e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di
indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologi co, con conseguente adeguamento della tariffa dei
premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di
disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto n.400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in
itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in
materia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del
termine previsto per l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
comma i possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
il terzo periodo è Sostituito dai seguenti: "Il consiglio dell'INPS e
dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in
rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita
tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi secondo
criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi
cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio
dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza
dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti
ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul
Piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri
previsti dal presente comma in relazione all'INPS".
5. I termini di pagamento previsti dai Commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo,
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno
16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamenti prevista dalle
citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma
dell’articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all
'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
6. Il secondo periodo dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n.196, è
sostituito dal seguente: "I premi e i contributi sono determinati in base al
tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in
atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al
tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso
l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata". La presente
disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia
assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il
decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, è
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 56.
(Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.432, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del "Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato" non si applicano le disposizioni della
legge 25 novembre 1971, n.1041, e successive modificazioni.
Articolo 57.
(Riordino degli enti pubblici di
previdenza e di assistenza).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti
pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai
principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n.20, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche,
omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in
due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore
dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro
beneficiario, nonchè previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali
relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'INPS e loro confluenza, con
evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa
predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in deficit, e con
possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote
contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio
della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione
riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164, dei contributi e delle
misure e modalità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di
economie della contabilità separata di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato
degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico
nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei
professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di
diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da
quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni,
allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel
rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale
ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di
professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la
normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n.14, e successive
modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di
indirizzo e vigilanza;
f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo
e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 12, comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n.59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i princìpi di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di
distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quello di
gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come
previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza
ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli
enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i
principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n.20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e
gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto
riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti
ovvero di strutture operative specializzate nonchè di nuclei di
valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e
dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del
termine previsto per l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
comma i possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Articolo 58.
(Disposizioni in materia
previdenziale).
1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare
al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.";
2) il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al
presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del
trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle,
approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime
modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del
comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la
modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n.335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di
tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in
rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del
commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato
amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I
componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti
dagli iscritti al Fondo.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento
attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e
provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli
iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè
istituendo i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di
presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato
in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire
il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche
attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di società di capitali cui debbono conservare in ogni caso la
maggioranza del capitale sociale la cui gestione dovrà essere organizzata
secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma
1-bis"
b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione
dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli,
documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione
nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi
della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di
contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i
quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale";
c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: "In mancanza di tali
soggetti" sono inserite le seguenti: "o di diverse disposizioni del lavoratore
iscritto al fondo";
d) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385, fatta salva l'attribuzione delle relative
competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive
modificazioni".
9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relativo al periodo entro il quale
possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni,
ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme
pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici
mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n.479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato,
previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata
di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi
quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle
amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n.166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al
fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al relativo onere,
valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n.52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine
rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad
un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con
le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di
lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni
contributive previste dalle leggi vigenti.
13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso, salvi i
verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di
entrata in vigore della presente legge".
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278, è prorogato al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati
dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre
1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto
1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola
applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse
legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono
avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS
territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo
alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui
alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di
regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti,
ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.
17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono
essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai
lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo
perduto ivi previsto.";
b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al
presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento
allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fino a tutto il
1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo
23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da
quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei
rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto
con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a
trattenere le predette imposte in sei rate.
Articolo 60.
(Regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n.448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n.135, è elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in
lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della citata legge n.448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del
citato decreto-legge n.67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso.
Articolo 61.
(Disposizioni organizzative per
l'attuazione delle deleghe).
1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente
Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra
disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione
dei relativi provvedimenti attuativi:
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo
di sei unità;
b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di
durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un
massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni
in materia;
c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, ivi compresi gli
enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera a), se appartenente ad una
amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche
di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed
accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle
amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Agli esperti,
anche estranei all'amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo
onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30.
Articolo 62.
(Assunzioni di unità dell'Arma dei
Carabinieri).
1. Per le esigenze delle Direzioni provinciali del lavoro delle nuove
province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, nn.248, 249,
250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n.254, e 30 aprile 1992, n.277, è
autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,
n.520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1^
ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608, di trenta unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta
si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di
cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni.
Articolo 63.
(Integrazione dell'articolo 66 della
legge 23 dicembre 1998, n.448).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è
inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e quelle di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 1998, recante estensione
della tutela della maternità e dell'assegno familiare".
Articolo 64.
(Disposizioni in materia di previdenza
integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, forme di
previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70, ivi compresi gli enti privatizzati
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, nel rispetto dei criteri
finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate
valutazioni attuariali.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa
dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al
comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n.761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle
corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi
medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il
diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla
base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano
a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive
maturate alla data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici
liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di
pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei
rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale
contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i trattamenti
pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme
che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il
gettito del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un
contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle pre-stazioni integrative
dell'assicurazione ge-nerale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la
gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei
trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla
gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, è pari allo 0,50 per
cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di
servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al
trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria
aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento
pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore
all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai
fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti
provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni
sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso
gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi
predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni
dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici
liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione
è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa
calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle
anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
Articolo 65.
(Modifiche al decreto-legge 20 giugno
1996, n.323).
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425, le parole "1997
e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "1997, 1998 e 1999" e le parole "1996 e
1997" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997 e 1998".
Articolo 66.
(Integrazione del Fondo per
l'occupazione e interventi in materia di formazione continua)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è
incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999, di lire 800 miliardi per
l'anno 2000.
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno
1997, n.196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la
quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17,
comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli
interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n.148 del 1993, è
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive
competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle
regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una
relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti
che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la
specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle
persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali
della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 miliardi per
l'anno 1999, e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del
decreto4egge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni
1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione
che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. AI relativo onere si
provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del
Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue
allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del
predetto Fondo.
Articolo 67.
(Modifiche all'articolo 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "con il sistema scolastico" sono inserite le
seguenti: "e universitario";
b) alla lettera d) dopo le parole:
"agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "e
degli altri soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera ", le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle
seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione
della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti,
definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con
deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di
natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di
specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai
sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire
requisiti minimi e criteri di valutazione del sedi operative ai fini
dell’accreditamento.";
Articolo 68.
(Obbligo di frequenza di attività
formative).
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani,
ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e
l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a
decorrere dall’anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino
al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento
di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione
scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il
passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria
competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto
l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430
miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n.440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110
miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n.440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mese dalla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi
e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle
funzioni dei servizi per l’impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i
criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti
formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire
200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di
età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997,
n.196. Le predette risorse possono altresì essere destinate al sostegno ed alla
valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per
l’apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni
previste dall’articolo 16 della citata legge n.196 del 1997. Alle finalità di
cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le
risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 69.
(Istruzione e formazione tecnica
superiore).
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e
agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma
di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definite le
condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi
dell'IFTS, le modalità che favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di
cui all’articolo 68 e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti
formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e
utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono
realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi,
sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e le parti sociali mediante l'istituzione di
un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS
concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri
e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 giugno 1997, n.196, e imprese associazioni, tra loro associati
anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che
attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di
cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul
Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione,
nonchè sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre
risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la
regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto
disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine
accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in
esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.
Articolo 70 .
(Soppressione di fondi speciali di
previdenza INA).
1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli
impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per
effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla
stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche
esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed
i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la
regolamentazione delle posizioni maturate.
Capo III
Disposizioni in materia di fine
rapporto
Articolo 71.
(Trasformazione in titoli del
trattamento di fine rapporto).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto
l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di
cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche
integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, ed alla legge 8
agosto 1995, n.335, di seguito denominate "Fondi pensione", secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento
annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il
consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato,
dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, di seguito
denominati "strumenti finanziari", di congruo valore emessi dall'impresa
debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o
controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate
"società del gruppo", ovvero da qualificati operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate
di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al
capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a
consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di
società del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle
relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di
contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di
cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n.124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e
manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di
meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari
ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente
alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai fondi pensione la
quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti
nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi,
con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più
operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;
e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento
dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a)
a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni
medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di
partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.466, con possibile estensione del regime
previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di
qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione
del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla
conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni,
non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento
del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti
finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che
assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, per un
importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione
che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a
ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di
emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno,
che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione
compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, in
relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento
in contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite
massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella
salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a
raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, e della legge 8 agosto 1995, n.335, con
possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive
entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente
comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da una apposta relazione, sono trasmessi alle
camere per l’espressione del parere da parte competenti Commissioni parlamentari
permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il governo decade dall’esercizio della delega. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad almeno tre
diversi" sono sostituite dalle parole: "attraverso la forma della pubblicità
notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o
internazionale a";
b) al comma 4-bis, secondo periodo, dell'articolo 6, dopo le parole: "alle
diverse tipologie di servizio offerte", è aggiunto il seguente periodo: "Il
processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni
emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi
preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori";
c) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:
"Articolo 6-ter. - 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6,
commi 2, 2-bis, 3, e all'articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni
aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su
almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o
internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio
offerte.";
d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono inseriti i
seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse già disponibili, in
ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento
giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere nonché
circa la disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216". Tali delibere sono sottoposte
alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento,
ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni
caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il
trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della
corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Il personale in posizione di comando o
distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al corrispondente personale di ruolo"; il quarto e il quinto periodo
del medesimo comma 4 sono abrogati.
e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto
periodo;
f) al comma 5-bis dell'articolo 16, sono aggiunte, dopo la parola: "i
regolamenti", le parole: ", le istruzioni di vigilanza", e dopo le parole:
"dalla commissione" le parole: "per assolvere i compiti di cui all'articolo
17".
4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agii articoli 8 e 13
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, si
applicano al soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate
in favore del soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo
2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti
derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti delegati che ne
deriveranno, con periodicità annuale per i primi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e con periodicità triennale negli anni
successivi.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo. 72.
(Disposizioni finali)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche
nel conto del residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore Il giorno
successivo a quello dl pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta
Ufficiale, salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.