Legge 23 agosto 2004, n. 243
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare
e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21
settembre 2004
ART. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a:
a) liberalizzare l'età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi
estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti
minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati
i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal
titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei
dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle
pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo
del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le
disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le
lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui
trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa
fino all'età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra
pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione
dell'anzianità contributiva e dell'età;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione
della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a
due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali,
con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità,
prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore,
del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo
che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le
condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di
previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà
di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine
rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e
tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti
previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di
fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro
strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in
base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle
lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire
ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di
scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del
comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo
del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto
contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere
conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e
circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza
complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma
collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica
all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in
precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire
anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età
pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il
conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché
l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti
nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme
pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di
fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti
del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è
tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le
modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno
derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di
cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso
l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di
accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di
equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo
relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da
garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di
fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli
in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo
definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio
dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite
massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le
forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e
semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme
restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire
disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra
tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i
predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la
sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di
riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione
delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il
silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare,
anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle
piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di
limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e
l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione
di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei
fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della
facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la
tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone
più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;
individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni
pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le
prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano
tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle
comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosí come
nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro
sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da
lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi
connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza,
prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio,
poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e
previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali
squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta
imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza
pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i
periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di
consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente
dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo
previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni
di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto
pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie
regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato,
ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;
p) applicare i princípi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al
presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del
pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le
autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e
dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di
efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad
esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione,
al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa
per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i
soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta
situazione di disabilità;
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei
lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di
anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo
restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di
previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il
diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31
dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente
superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo
di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito
dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai
fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni
successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo
di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che
assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle
regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di
cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e
per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo
assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello
stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente
lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la
disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di
età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso
al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione
nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva
maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono
computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i
criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla
prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di
maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni
modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto
interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche
gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità
per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo
restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si
consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20,
primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le
donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al
pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di
anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in
presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il
periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza
dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla
presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il
personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai
lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla
Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un
anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della
decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del
presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel
corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei
requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi
superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del
comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento
previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei
rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale
vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità
di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità,
in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni
per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il
31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione,
al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di
cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo
dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea,
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle
categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva
pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie
di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle
finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere
dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a
quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui
requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di
armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di
finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla
base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli
determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princípi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi
da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi
settori di attività;
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle
categorie che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i
lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i
19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva
pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie
di cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del
pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i
lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono
rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al
lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del
lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello
che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data
della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del
trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica
al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro
dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte
del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per
il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di
anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa".
15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati
del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di
valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A
tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di
accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di
cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali
siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al
comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti
previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefíci
previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del
lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di
valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con
particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi
profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di
funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri
correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello
Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del
distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo
è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda
fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei
limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può
avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento
di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente
all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto
erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la
conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai
periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o
sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne
comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei
liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere
obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni
interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi
comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti
d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle
stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le
amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni
risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di
consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24.
Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva
dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme
che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di
pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità
e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo
stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi
contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad
assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori
di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le
modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai
cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie
invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM
(Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica)
dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o
private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino
trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le
modalità di cui al comma 24 e i princípi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresí nel
Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario
costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base
per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative
e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in
proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni
e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli
impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro
per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del
settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione
dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e
degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi
e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei
dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza
e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità
ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei
costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai princípi generali e ai criteri direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati
nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con
riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali
maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche
forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari
di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della
gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche
complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché
includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che
dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle
medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del
1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo:
"l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità
fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con
facoltà di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle
forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto
legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona
giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma
costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col
Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di
previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato
annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa
sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei
medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del
fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza
individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri
rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo
previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli
specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o
associazioni fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino
le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione
delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati,
nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti
legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10,
11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica
sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro,
ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per
il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate
relativamente all'osservanza dei princípi e dei criteri direttivi recati dalla
presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece
prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44,
secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del
comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei
pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi
di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai
commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai
commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate
con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso
ricomprese.
50. Nel rispetto dei princípi su cui si fonda la
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai
sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che,
in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure
amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse
gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a
modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative
alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività
amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni
sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico,
disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme
previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli
adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a
livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento
alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle
organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche
ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri
induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il
parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il
decreto è adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi di
cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui
al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di
cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli
enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al
compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti
corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali
sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo
trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi,
l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono
intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al
complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale
obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento
pensionistico di propria pertinenza.