Legge 8 agosto 1995, n. 335
(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto
1995)
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare
Art. 1.- Principi generali: sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli - 1. La presente legge
ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista
dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei
trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del
principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel
rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle
forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi
di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel
rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale
medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della
Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non
mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle
d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e dalle
relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto
stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza
pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al
mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni
determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13,
comma I, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui all'allegata tabella n. 1, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in
termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di
cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per
lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi
quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata
tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei
parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere
dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto
degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei
parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non
può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario
alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e
nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel
documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge
5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti
tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della
spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio
previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi,
ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono
indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito
provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del
Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal
fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la
dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e
nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il
sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tenere conto delle frazioni di
anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione
dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella
dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza
annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei
casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si
applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in
presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette
anzianità non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio
e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione
accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del
diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si
applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli
fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della
pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata
al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del
tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi
soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina,
ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva
inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di
decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico
relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema
contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6
che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva
di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la
normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di
applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni
nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno
sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso
ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai
commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12
giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per
l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni,
aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in
relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque
anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il
coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si
applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dall'1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3,
comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già
previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra l'1 gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992
abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli
incrementi di cui al comma 7 ai fini della determinazione della base
pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima
decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione
denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, si consegue al compimento del 57esimo anno di età, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata
ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal
sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi
e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato,
ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul
lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si
trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una
indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo
3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai
criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno,
la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per
il conseguimento dell'indennità
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di
cui al comma 19 è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro
interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e
fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente
ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento
minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i
redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a
condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e
anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è
data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a
condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di
criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni
assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di
contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei
diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni,
in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore ai 40
anni;
c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o
comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se
superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in
rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con
la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la
somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare
della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni,
presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al
comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o
superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima
tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella
B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i
superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti
dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base
alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi
compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei
requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata
tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa
tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si
applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento all'1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo
prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lett. b) il diritto
alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57esimo anno di età.
Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al
compimento del 56esimo anno di età
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai
commi 25, 26, 27 lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento di anzianità all'1 luglio dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento all'1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57
anni; entro il terzo trimestre possono accedere al pensionamento all'1 gennaio
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento all'1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione,
la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui
all'allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le
decorrenze ivi indicate. Per lavoratori iscritti ai regimi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo
quanto previsto dal comma 27 lettera b), la decorrenza della pensione è fissata
all'1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di
anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, le
parole: «fino a 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31 anni».
Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31
dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13,
comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione,
ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, è fissata all'1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS,
in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data
del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento all'1
gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento
di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa
data, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento
anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e
passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del
comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare
applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o
meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di
pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile
1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori
privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai
rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito
contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in
base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8 della legge 28 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda
di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, è aggiunto il seguente periodo: «Con effetto dall'1 gennaio 2009 i predetti
aumenti saranno stabiliti nei limiti di un punto percentuale della base
imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui»
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito
dal seguente:
«Art. 3.- 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e
alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso un'aliquota contributiva definita
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei
conseguenti oneri attraverso un'aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto
sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e il controllo in ordine
all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività
particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente
usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei
conseguenti oneri attraverso un'aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle
risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di
lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma
1, lettera a), il Ministro del tesoro, sentita una commissione
tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità stabilisce le modalità di
copertura degli oneri, determinandone l'entità e i criteri di ripartizione tra
le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi
del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di
maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al
rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche
dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti
socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento
del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a
tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire
annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in
relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto
è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte
formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi ed
indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita,
sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte
esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministero della sanità dall'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA),
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
e da istituti universitari competenti»
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori impegnati in lavori
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura
che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene,
inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi
complessivamente considerati»
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti
fino a un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
modificato ai sensi del comma 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il
lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi
34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione
relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per
ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione
del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile
fino a un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di
cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250
miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni:
per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione, iscritti ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito
delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di
riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili,
con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di
malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, e degli articoli
3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi
di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di
rapporto di lavoro, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne
costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina
per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato
e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei
casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di
inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro
assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il
sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito
figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli
fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al
coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104, per la durata di 25
giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19
pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui
all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di
due anni in caso di tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto
regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero
inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni dei superstiti aventi decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei
limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può
essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora
il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo
la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata
tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe
allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della
fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si
colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento
con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di
invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con
compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli
andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle
dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento
e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di
propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle
vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali
formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante
acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine
agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico
pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto
della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di
quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in
materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed
economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto
da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale
appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non
superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del
Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalità organizzative e di
funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di
altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche
attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi
compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni
annui a decorrere dal 1996 Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con
periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed
attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2.- Armonizzazione - 1. Con effetto dall'1 gennaio 1996 è istituita
presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui
trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione,
rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto
degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente
pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a
carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui
ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare
della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione
dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla
liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano
conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa
relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di provenienza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n 138. Restano altresi attribuite alle predette
Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine
alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione
delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni
assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il
pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a
favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire
41.995 miliardi per l'anno 1997, è cosi ripartito: a) quanto a lire 6.400
miliardi per l'anno 1996 e a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori
entrate contributive dovute al dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno
1996 e a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 e a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
5. Per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono
regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del
titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti,
entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal
comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva
e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche
complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta
giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti,
definisce, altresi, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione nei
confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto
previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle Amministrazioni ovvero
dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di
cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul ÒFondo di garanzia
per il trattamento di fine rapportoÓ istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro
sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e
assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto
entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente
l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della
citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10
concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa
di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata
in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti
di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere
computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40
anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della
base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente
da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di
cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione
previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le
modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla
presente legge. Per gli accertamenti e i controlli dello stato di inabilità
operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di
inabilità dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dall'1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti
dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di
reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre
1983,n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro
volte»
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono altresi esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente
articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in
favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti
che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli
maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami
dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido
aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli
aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il
funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per
l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della
società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai
dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo
praticato al grossista»
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) dell'ultimo comma
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 introdotto dal comma 15,
nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni
previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni
ed integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della
provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si
iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e
per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del
comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle
quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
cosi come calcolato dall'Istat. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di
reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento
dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto
ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed
integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento
previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non
può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa
vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che
anteriormente alla data dell'1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che
avevano in corso, alla predetta data dell'1 gennaio 1995, il procedimento di
dispensa dal servizio per invalidità continuano a trovare applicazione le
disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dall'1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, al compimento del sessantesimo anno di età, possono
conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché
dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento
alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di
personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive
tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle
esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia
delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di
cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di
flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle
discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le
normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e
lavorative presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come
affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle
obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei
lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività
b) armonizzazione ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti
pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi
rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a
riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti
medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni
per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo
quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente
legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore
produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza fra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della
delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2
dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva
capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le
zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle
aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed
a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la
contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con
processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con
carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in
coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella
considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale
site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai
fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavori subordinati degli
altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il
pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti
di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento
figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività
lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili
per la pensione di anzianità
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della
pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei
contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità
dell'attività del settore.
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dall'1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti
che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o
elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della
costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al
modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i
liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o
l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il
sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti,
in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire
l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si
avvalgono delle predetti attività
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia
possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e
seguenti.
26. A decorrere dall'1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso
un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo
unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente alla relativa attività
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano
all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività
lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati
anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare
all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) ad f), e nel comma 3 dell'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella
misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di
tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il
versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi
di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è
adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito
ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro il 31
ottobre 1995, sono definiti le modalità e i termini per il versamento del
contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta
al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai
sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a
quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata
in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo
relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di
chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del
saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non
provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di
sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attività commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti
si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente
al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della
Gestione e del rapporto assicurativo di cui al comma 26 e seguenti è definito,
per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9
marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2
agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri
di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di
prima applicazione. Sono abrogate a decorrere dall'1 gennaio 1994 le
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare
la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS
dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente
legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarietà dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dai commi 26 e
seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei
soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
Art. 3.- Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale - 1.
All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo
è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire un immediato riscontro
dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi
assistenziali, e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre
tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al
netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37»
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi
incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il
31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in
riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle
diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra
loro:
a) rapporto tra lavoratori e pensionati inferiore alla media;
b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote
vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme
volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
di invalidità ed inabilità Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione
dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque
rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento
sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c)
graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti
tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e
cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d)
potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di
tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo fra le
diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'apposita
commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente
comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con
l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di
pervenire all'individuazione di un'unica istituzione competente per
l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di
servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia
di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i
criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo,
garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali,
il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui
il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà alla
verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il
reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il
medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite
massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare
di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese
di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al
netto dell'impostazione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti
del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione
liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di
presentazione delle domande al trattamento di cui al comma 6, gli obblighi di
comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50
per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità
con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in
materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento
iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti
del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti
aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro
producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla
data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della
legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o
di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti
del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi
gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo
dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per
ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato
con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette
gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento
annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo
scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle
rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15
anni. In esito alle risultanze ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione
alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti,
il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è
definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per
gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo
1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti
anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti
possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della
presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro
pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti
degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei
contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue
i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di
premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività
lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è
sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto
dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi
assicuratori di paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali
di sicurezza sociale; a decorrere dall'1 gennaio 1996, detta integrazione viene
annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute all'1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato
il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato
in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le
integrazioni al trattamento minimo che, all'1 gennaio 1996, risultino eccedenti
l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a
quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione
base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici
esteri e il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di
tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro»
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato
acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto
da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può
essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale
epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno,
non può essere inferiore a lire 6 000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme
dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,
e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge
29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni
familiari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento
sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da
una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento
della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente
ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione
di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla
presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei
a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale
inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo
provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato
del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze,
l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione
dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei
contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento
del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in
materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e
pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.
357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di
contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa
esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi
verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale,
con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto
dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui,
anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e
finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una
più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze,
di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressione di norme vigenti
riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento
legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60
giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni
dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini
sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimo sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27
del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere
emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
23. Con effetto dall'1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento
dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32% con
contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle
aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta
elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, ha carattere straordinario fino alla
revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le
necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di
cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il
concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente
normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della
medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti
finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996, le
aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate
di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei
datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge
11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è
prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del
1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti
percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra
fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile
1992, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
«1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero
soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo
VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero
con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi
pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con
proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1 per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad
oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari
nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai
limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di
cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della
gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni
nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione
del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo
criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo
ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i
fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone
la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite
convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei
fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la
conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di
assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di
vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano
alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente
proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le
eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate
apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali
convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto
legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti
gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati
i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione
offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di
servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai
fondi sono formulate per il singolo prodotto in maniera da consentire il
raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle
diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in
ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati
nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui
al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le
linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione
esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo
pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le
risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di
recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità
dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite
le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità
conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere,
in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di
gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i
criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da
parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato
a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere
rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal
soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa
ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o
dai terzi depositati.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,
assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei
risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella
scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie
disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo
particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi
quelli eventualmente attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente
articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono
gestire direttamente le proprie risorse»
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle
seguenti: «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP».
Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo
in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e
di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti
degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) concessioni del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di
ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo
in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e di gestione del patrimonio tramite
alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società
specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di
valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti - fatti salvi i piani di investimento
in atto e gli acquisti degli immobili adibiti ad uso strumentale -
esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote
di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari,
individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione
e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle
vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di
ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e dalla
detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad
escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi
investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione
del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dall'1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 4.- Destinatari - 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative
interessate»
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita
dalla seguente:
«a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e b-bis), esclusivamente
forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita»
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte,
in fine, le parole: «accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro»
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis) accordo fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo
legalmente riconosciute»
Art. 5.- Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio - 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo
4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione, costituiti nelle
forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6.- Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi
pensione - 1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ventiquattro
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»
Art. 7.- Banca depositaria - 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il
seguente:
«Art. 6-bis.- Banca depositaria - 1. Le risorse dei fondi, affidate in
gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i
requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore
del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del
fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo
6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato
articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983»
Art. 8.- Finanziamento - 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dai seguenti: «Le fonti istitutive fissano il
contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale
della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere
anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato
mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF,
relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di
società cooperative il contributo è definito in percentuali degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori»
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la
destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del
TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della
presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi
alla stessa data.
Art. 9.- Fondi pensione aperti - 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine, le parole: «ove non sussistano o non operino diverse
previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle
fonti istitutive su base contrattuale collettiva»
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione,
nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale
di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero
decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali
istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Art. 10.- Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in
mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di
trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso
altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di
permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi
cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme
per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi di pensione al fine
di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare documento agli iscritti
ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata
ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già
viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la
posizione resta acquisita al fondo pensione»
Art. 11.- Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni - 1.
L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13.- Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni - 1. In
deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme
pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari, diverse dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono
deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun
dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del
TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di
legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal
datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati
dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo
non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del
TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta
condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per
un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale
obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la
seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire
5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei
contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile
un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale
del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente
decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica
l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di
esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi
successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare
complessivamente maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la
seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni".
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), e b-bis), sono comunque soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata
con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi
prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR
destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione
stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto tra quota
destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si
applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i
riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si
applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione
al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati,
l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta
nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1261.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a
favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di
cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con
distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali
elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni
delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale»
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il
riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo
dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR,
destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite
le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La predetta disposizione non si
applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni»
Art. 12.- Regime tributario dei fondi pensione - 1. L'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 14.- Regime tributario dei fondi pensione - 1. I fondi pensione di cui
all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi
cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi
pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo d'imposta le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese
assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei
fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23
marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente,
determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,
calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi di pensione di
cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione
tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di
lire un milione e, ove dovute, alle imposta ipotecaria e catastale nella misura
fissa di lire un milione per ciascuna imposta»
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista
dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo,
entro il secondo e l'ottavo mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base
al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del
citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può
comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro
il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti dell'acconto dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994
da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta
sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a
compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione,
separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta
sostitutiva per il fondi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è
costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni
apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione
dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del
suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalità
Art. 13.- Vigilanza sui fondi pensione - 1. L'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 16.- Vigilanza sui fondi pensione - 1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi
pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di
cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di
perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la
funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha
personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra
persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle
materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza,
nominati ai sensi della legge 24 febbraio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i
membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina
indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al
presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di
incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono
le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito
regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione
sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del
contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione
può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori
ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo
casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il
presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle
deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo
e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le
deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e
la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge
n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti
giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie
osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che
siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La
Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare
la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al
Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo
triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono
determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza
nei settori delle attività istituzionali della commissione L'ordinamento delle
carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti
dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento
alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale
determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato
alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non
meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione
attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
dirigenziali»
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo
16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500
milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995.
3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura
massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2,
mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non
superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli
importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di
vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14.- Compiti della commissione di vigilanza - 1. L'articolo 17 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17.- Compiti della commissione di vigilanza - 1. I fondi pensione
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo
18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai
dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al
trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei
bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici,
che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo
4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza
sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la
ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto;
c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei
requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del
rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a
gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i
gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza
ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio
dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle
scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento
delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri
contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo
pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge
23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il
rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica,
nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale,
contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza
complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi
sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui
acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi
previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano
fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di
controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei
fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le
notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le
notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale
sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla
commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico
servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire
alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le
autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo
scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di
controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle
questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento
con le proprie eventuali osservazioni»
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la
commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente
legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova
commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione
assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato
articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.- Regime transitorio - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: «e assicurativa»
3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Alle forme di cui alla
lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17;» sono sostituite dalle
seguenti: «Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16
e 17;»
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2 e 3»
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al trasferimento, a favore di
forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini
previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il
comma 13 dell'articolo 13»
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i
seguenti:
«8-quater: Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che
abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad
applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate
dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni
definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento»
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di
cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del
1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a
decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale
nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del
lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere
dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui
al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei
dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura
dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito
derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio, di cui
all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993,
introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale
all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente
periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente
legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi
costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n.124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al
rinnovo degli accordi stessi e comune per un periodo massimo di quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.- Sanzioni - 1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il
seguente:
«Art. 18-bis.- Sanzioni penali e amministrative - 1. Chiunque esercita
l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata
la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi
di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16
segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre
anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g),
sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo
2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili
del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle
richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative
alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo
4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono
venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire
trenta milioni»
Art. 17.- Entrata in vigore - 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.