Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire
34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonche' degli importi posti a carico
del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno
1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo
non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in
lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi
ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e
lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 339.500
miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni
2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziere e' determinato,
rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire
328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali
riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo
17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate
prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali
relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di
finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria
2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonche' dalla
presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali
obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella
prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate
alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare
interventi urgenti e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la
sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi
relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e
delle deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10,
comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione
principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti:
"fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e
delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo e'
soppresso;
b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e'
sostituito dal seguente: "Non si tiene conto della variazione della dimora
abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata";
c)
all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo
scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire
20.000.000 ........ 18 per cento;";
2) la lettera b), relativa al secondo
scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente:
"b) oltre lire 20.000.000
e fino a lire 30.000.000 .... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per
l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;";
3) nella lettera
c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001";
4)
nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per
cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003";
5) nella
lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento,
per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003";
d) all'articolo
12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo di lire 516.000 per l'anno
2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e' aumentato,
rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal
1o gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e
a lire 652.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando la detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non
superi lire 100.000.000";
e) all'articolo 13, relativo alle altre
detrazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro
dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla
produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire
12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c)
lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire
15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h)
lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma
non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire
19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o)
lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire
40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma
non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire
60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire
450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore
a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma
non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire
90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire
100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore
a lire 100.000.000";
2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: "redditi di
pensione" sono inserite le seguenti: "redditi di terreni per un importo non
superiore a lire 360.000";
3) nel comma 2-ter, le parole: "il
reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il reddito
derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno" sono
sostituite dalle seguenti: "il reddito derivante da rapporti di lavoro
dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore
all'anno";
4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il
seguente:
"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai
rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata
inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione
secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito
complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l'ammontare del
reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire
200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non
lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo
supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000";
5) il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
"3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa
di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile
con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire
9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire
15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire
16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire
17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire
18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire
19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire
30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
60.000.000";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia
di detrazioni per oneri:
1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "un anno";
2) al secondo periodo, le parole: "nei
sei mesi antecedenti o successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno
precedente o successivo";
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a
condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario
l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale";
4) al quarto periodo, le parole: "il contribuente dimora
abitualmente" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente";
5) dopo il quinto periodo sono inseriti i
seguenti: "Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita'
immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione
edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto";
6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione
unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a
carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le
quote";
g) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di
detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo e' inserito il seguente:
"La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari
importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente
lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di
lire 30 milioni annue";
h) all'articolo 13-ter, in materia di
detrazioni per canoni di locazione:
1) al comma 1, lettera a), le parole:
"lire 640.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";
2) al comma 1,
lettera b), le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
480.000";
3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A
favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria
residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque
tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di
100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30
milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma
non lire 60 milioni;
i) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera
a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: "nella
misura del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75
per cento".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo
le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche," sono inserite le
seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed
esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di
gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali"
sono aggiunte le seguenti: ",e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici";
b) al comma 6, le parole: "nel periodo d'imposta in
corso alla data del 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei
periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio degli anni 2000 e 2001".
3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme
per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, le parole: "nel periodo d'imposta, 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ".
4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano
validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei
lavori.
5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle
relative pertinenze.
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.
7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11
sono abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e
2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al
medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h),
numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le
disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della
restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438.
10. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai
sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie
per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da
effettuare nel mese di dicembre 2000.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni,
assegni di fonte
estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero)
1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000,
i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di
fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale,
possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali
redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25
per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si
riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene
pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per
cento delle imposte cosi' calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma
devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le
date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15
giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma
si applicano altresi' alle controversie pendenti originate da avvisi di
accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonche' a coloro i
quali si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
2. Per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non
possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono
prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque
tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della
valutazione della propria situazione economica.
CAPO III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta
per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
gennaio 2003,";
b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003",
c) all'articolo
105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2003,";
d) all'articolo 105, comma 5, le parole: di un importo
pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento,
per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1° gennaio 2003,".
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467,
in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito
di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota
del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per
cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le societa' quotate, tali
misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento".
3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio
2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, e' ridotta al
47,22 per cento.
4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, e' ridotta dal 98 per
cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002,
e' aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per
cento.
Art. 5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del
carico tributario sui redditi d'impresa)
1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili
dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione
delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della
presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione e' effettuata con priorita'
temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai
contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001,
in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi
imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti
aderenti ai contratti di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del
comma 2, e' disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al
comma 1.
Art. 6
(Disposizioni in materia di tassazione del
reddito di impresa)
1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in
fine, le parole: "e delle societa' di persone".
2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate
all'autotrasporto, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per le
medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di lire
300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi".
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n.
133, dopo le parole: "sono applicabili" sono inserite le seguenti: "per i
periodi di imposta 1999 e 2000".
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino
delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 3, in
materia di applicazione dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal
seguente:
"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che
supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento del
reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma
non oltre il quinto";
b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione
dell'aliquota ridotta alle societa' quotate, le parole da: "le aliquote di cui
ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota
di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ridotta al 7 per cento".
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal
medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo
restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni
previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti
anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia
contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli
ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto
dell'importo destinato al fondo imposte differite.
8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole:
"a fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "ai beni costituenti
l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e
quant'altro strumentale all'attivita' aziendale".
9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: "Per favorire l'introduzione e la tenuta
della contabilita' da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da
societa' di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con le regioni interessate, e' autorizzato a stipulare
accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e
informatizzazione".
10. Per le finalita' di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i
fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle societa' semplici, in
nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste
dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, sempre che le suddette societa' o imprese familiari rivestano la
qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.
12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le
parole: "e al 1º gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio
1999 e al 1º gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi
d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del
2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta
successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5".
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a
investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il
reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono
ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli
investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si
determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo
pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i
costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli
investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle
immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n.
II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni
causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in
attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con
l'approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a
rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali
realizzati.
17. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate,
effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali
realizzati.
18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17
si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero
delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi
per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui
al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti
ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
20. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la
lettera c-nonies) e' aggiunta la seguente:
"c-decies) le
erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e
riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114,
effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un
importo pari al 37 per cento della differenza".
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente
determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non
superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
23. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Somme ammesse in
deduzione dal reddito). - 1. Per le societa' cooperative e loro consorzi
sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma
di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di
maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono
essere imputate ad incremento delle quote sociali".
24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole:
"il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi".
Art. 7.
(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il
31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono esclusi
i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura di lire 800.000 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e
il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto
formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori
dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a
tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta e'
concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230
giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di
datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente
assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del
valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i
nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non
abbiano svolto attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24
mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con
riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
d)
siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n.
494, e loro successive modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta
spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello
dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le
quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla
normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n.
494, e loro successive modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e
qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del
definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al
recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per
l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri
benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed
il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, eta' e
professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori
di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003
effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato da destinare a unita' produttive ubicate nei territori individuati
nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle regioni
Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito
d'imposta, che e' pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete
secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di
imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996,
e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della
predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo di lire 180
milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci
lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non
commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla
Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita'
regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' attribuito un
credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e
dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi
investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta non e'
cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che
abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali
nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di
ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di
ammortamento", destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonche' gli
ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della
stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in
beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso
degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in
quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli
ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma
si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del
settore di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
localizzazione".
5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei
costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche,
ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva
autorizzazione, ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle norme
sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo
d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di
imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni
della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e'
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati
per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non
viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva
dall'applicazione del presente comma e' versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno
emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta,
sono altresi' finalizzate alla valutazione della qualita' degli investimenti
effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un
riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'.
Art. 9.
(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota
proporzionale)
1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi
dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere
escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del
medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle
persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
2. L'imposta e' commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota
prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente
legge, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.
3. L'imposta e' versata, anche a titolo d'acconto, con le modalita' e nei
termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto
sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono
scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato
testo,unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d'imposta puo' essere computata in diminuzione
del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto,
con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte
sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile. L'opzione
e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione.
6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al
comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per
l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del
citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito
d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico, come
modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis
e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei
redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili
non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al
comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale
dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta,
costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza,
di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si
considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare
a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma
1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano
al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di
partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4
dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette
societa' sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle societa' di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte
sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative
disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.
Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprieta' sugli
autoscafi)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le
parole: ", la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi" sono soppresse, e
le parole: "sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta".
2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: "Gli autoveicoli,
i rimorchi e gli autoscafi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autoveicoli e i
rimorchi" e le parole: "su strade, aree od acque pubbliche" sono sostituite
dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche".
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' soppressa.
Art. 11
(Trattamento fiscale delle imprese che
esercitano la pesca costiera o
nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di
cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli
anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che
esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle
acque interne e lagunari
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione
di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma
2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' esteso, alle medesime condizioni, anche agli
eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al
piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonche' dal Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove
iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o
professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e
51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il
periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un
regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito
di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese
di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva
e' dovuta dall'imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il
contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b)
l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di
altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo
non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60
milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire
120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
d) qualora
venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente
quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60
milioni per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire
120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
e) siano
regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e'
assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli
importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo
d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi
indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara' assoggettato a tassazione
nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel
periodo d'imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1
possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di
un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per
la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo,
e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della
parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli
accessori di cui al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo
non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei
beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito e' commisurato al 40 per
cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di
locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire
seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e non e' rimborsabile.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime
agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' dalle liquidazioni e
dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del
riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime
previsto al comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello
stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva.
8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al
presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste
per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attivita' marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili
gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente
articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente
risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti
ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore.
Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', non
puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di
riferimento determinati in base all'applicazione, degli studi di settore dopo
aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarita'
delle situazioni di marginalita', anche in riferimento agli indici di coerenza
economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di
applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai
compensi conseguiti nell'anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio
dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del Predetto regime. Nell'anno
2001 la domanda e' presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali
sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' pari al 15 per cento del reddito
di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4,
del citato testo unico l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attivita' marginali cessa di avere efficacia e il
contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati
in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo
a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano
il limite individuato dai decreti di cui al comma, 1, in relazione allo
specifico settore di attivita';
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta
in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di
settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati
dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite,
individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di
attivita', del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sara'
assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di
lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;
c) in caso di rinuncia da
parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di
gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto
regime.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime
agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP e dell'IVA, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici
rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita'
marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi
di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare
per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo e'
attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento
della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e
degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito e' riconosciuto per un
importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito e' commisurato al
quaranta per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di
lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e non e' rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del
riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei
contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 e' valutata
tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base
imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al
presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste
per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
11. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di
servizi fra aziende
agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e'
sostituito dal seguente:
"1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i
quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici
che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di
cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando
esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta', lavori relativi alla
sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di
forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione
idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi
nonche' lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la
potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la
raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a
cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato annualmente
con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di
statistica".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati
prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono
resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo
scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e
lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al
comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per
se' e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di
loro proprieta', anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola
(UMA). Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di
servizio e non e' soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi
agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola,
garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le
attivita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono
assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone,
utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'".
Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile
IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo
periodo e' inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle
regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il
diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della
legge 2 dicembre 1991, n. 390";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo
le parole: "relative agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai
disabili";
c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile non
supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire
350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile
supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base
imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma
4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello
stesso su base regionale.";
d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per
il 1998 e 1999", ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) all'articolo 42, comma
7, primo periodo, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002" e al medesimo comma, la parola: "2000"
e' sostituita dalla seguente: "2003".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1999.
Art. 17.
(Interpretazione autentica sull'inderogabilita'
delle clausole
mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro
consorzi)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da
parte di societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto
articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio
effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e
rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui
al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle
cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26,
nonche' in caso di decadenza dai benefici fiscali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' SUGLI IMMOBILI
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante
la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al
20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini
conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in
ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30
giugno".
2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: "Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino
all'anno di imposta 2000".
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree
demaniali soggetto passivo e' il concessionario".
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001,
limitatamente alle annualita' d'imposta 1995 e successive. Il termine per
l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli
uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31
dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive.
Art. 19.
(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con
diritti di godimento a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo
parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI e' effettuato dall'amministratore
del condominio o della comunione.
2. L'amministratore e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al
pagamento dell'ICI dalle disponibilita' finanziarie del condominio attribuendo
le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel
rendiconto annuale.
Art. 20.
(Semplificazione per l'INVIM decennale)
1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i
quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, puo' essere
corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale,
un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre
1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei
moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
1991.
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 e' commisurata al valore finale dichiarato o
definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al
decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 1991, n. 363, imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la
medesima imposta straordinaria. In tal caso e' escluso l'obbligo della
dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di
esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonche' ogni altra
disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA
Art. 21.
(Disposizioni concernenti l'esenzione
dall'accisa sul biodiesel)
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni del
comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla
esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come
combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o
altri oli minerali del "biodiesel" e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in
qualsiasi percentuale, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente
annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a
favorire lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche
tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche
fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalita' di
distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli
operatori. Per il trattamento fiscale del "Biodiesel" destinato al riscaldamento
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61".
2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato "biodiesel", di
cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' autorizzato alla realizzazione di un
progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del
decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al
consumo del "biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane
a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate
di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui
all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata
in vigore della presente legge, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno
2001 sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano
immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di "biodiesel" esente
complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio
1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale
o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art. 22.
(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale)
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti
i seguenti:
"6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita,
nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote
di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di
origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico
(ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000
litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina
senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il
biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche
agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire
30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di
ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo
di vita".
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi
agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. sono sostituiti dai
seguenti:
"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi
i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli
lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di
persone:
benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale
della benzina senza piombo;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas
di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale, gas metano... 40
per cento aliquota normale.
L'agevolazione e' concessa entro i seguenti
quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a
benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento
del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano
per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas
metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000
abitanti o meno.
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto
degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze di cui all'articolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota
normale;
benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
gasolio...
40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per
cento aliquote normali;
gas - metano... 40 per cento aliquota normale.
Le
agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e per le
autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta
da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni
d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del
reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni".
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo
derivanti dall'andamento, dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere
dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti
prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata nusura:
a) benzina:
lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per
mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire
739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire
697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per
cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1)
emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille
litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento:
lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire
192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154
per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille
chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille
chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come
carburante: lire 509.729 per -mille chilogrammi;
2) usati come combustibile
per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
gas metano:
1) per
autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi
civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda
di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986:
lire 56,99 per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri
usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si
applicano le seguenti aliquote:
3. 1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e
2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per
metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine gia'
individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato
per l'anno 2001. Il quantitativo e' stabilito per la provincia di Trieste in
litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6
milioni. Il costo complessivo e' fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi
di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e consumi, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ivi compreso il riscaldamento delle
serre, e quella prevista per il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas
metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento
per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori
a 1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota
prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di
lire 100.000 per mille litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti
autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28
settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16
marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, e' eventualmente
rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in
modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per
autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima
settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno
dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi'
stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e
2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai
competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con
l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. E'
consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai commi
effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva
dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo
spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il
decreto di cui al comma 3.
Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul
gas metano)
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai
seguenti:
"4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8,
dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti
consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di
prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i
distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso
l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di
carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento
dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di
produzione combinata di energia elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in
regime di depositi fiscali:
a) l'impianto utilizzato per le operazioni di
liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di
GNL;
b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprieta'
o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu' concessioni di
stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo
ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico doposito
fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le
rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di
distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di
compressione".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto il
seguente:
"8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che
cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non
sorge il debito di imposta".
Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed
in altri specifici territori nazionali)
1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione
minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50
per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati
come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla
lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del
998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite
con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.
3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354, dopo le parole: "n. 412," sono inserite le seguenti: "ubicate, a qualsiasi
quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale".
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per
usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della
citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:
a) per uso
riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79
per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della
agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere
complessivo pari a lire 8 miliardi.
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in
materia di energia elettrica)
1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge
13 maggio 1999, n. 133, e' soppressa e il predetto articolo 4 e' abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il giorno 16";
b) all'articolo 52, comma 2, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"o-bis) utilizzata in opifici industriali
aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale
consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli
autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente
per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese
precedente";
c) all'articolo 52, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"e-ter) impiegata come materia prima nei processi
industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
d)
all'articolo 53, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori";
e)
all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" e' sostituito
dal numero "16";
f) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 e' sostituita
dalla seguente:
"b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo
commerciale: lire 150.000";
g) all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1°
al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 16";
h) all'allegato I le
parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per
l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al
kWh".
3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia
elettrica.
4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e' abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo" 16 marzo 1999, n. 79,
non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa
sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo
17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per l'imposta di
consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8,
comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la
scadenza e' prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno
27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere
a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui al comma 6 possono essere effettuati,
limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e
alla contabilita' speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita'
di compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge
30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima
utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza
tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per
l'accelerazione di gravita'.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono
liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini imbriferi
montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il
50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero
montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il
restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro
attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
b) quelli
riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22
dicembre 1990, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente
interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e
per il restante 20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli
aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione
degli impianti.
11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonche' al
netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che
utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e'
altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte
di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa
vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di
teleriscaldamento alimentata da tale energia, e' concesso un contributo pari a
lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo e' trasferito
all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui
confronti e' dovuto il costo di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da
biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per
l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalita'.
CAPO VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, relativo alle
operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal
seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato
e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato
con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle
relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16
novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26
novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate";
b)
all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero
27-quinquies), e' aggiunto il seguente:
"27-sexies) le
importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti
della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della
commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna";
c) all'articolo 74, e'
abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai
giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri
tributi) - 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e
dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio
dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali,
sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le
parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"fino alla data del 31 dicembre 2001 ".
4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni
aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31
dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente
all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e'
ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di
veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e'
stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile
e' assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relative ammontare
nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli
articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle
cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la
disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita' tale da
aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento e agli
invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto
delle disposizioni del comma 2.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE
Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis 1, comma
1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla
lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "la
predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati
all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto";
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le
parole: ", tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non
superiore a lire cinquantamila";
b) all'articolo 74, nono comma, concernente
disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis)
sono aggiunte le seguenti:
"e-ter) filo di rame con diametro
superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo
di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro
superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";
c) all'articolo
74-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In deroga a quanto
disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti
nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono
eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non
superiore a lire cinquecento milioni";
d) alla tabella A, parte II, relativa
a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18),
dopo le parole: "dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici," sono
inserite le seguenti: "anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,";
2) al numero 35), dopo le
parole: "prestazioni relative alla composizione," sono inserite le seguenti:
"montaggio, duplicazione,"; e dopo le parole: "legatori e stampa" sono inserite
le seguenti: ", anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.
92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per
gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998,
1999, 2000 e 2001" e le parole: "negli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001";
b) al comma
5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2002".
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da
versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi
nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui
agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La predetta misura puo' essere rideterminata con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime
speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal
1° gennaio 2001.
Art. 32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per
le societa' sportive dilettantistiche)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con regolamento da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono dettate modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi
per le societa' sportive dilettantistiche".
Art. 33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro
e altre imposte
indirette e disposizioni agevolative)
1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,
compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di
somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento";
b) nella nota
II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:
"Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo
2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della
normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per
cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che
l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal
trasferimento.
4. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli
atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, primo comma, le parole: "ricevute
ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono sostituite dalle
seguenti: "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o
accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici
della societa' Poste Italiane SPA";
b) dopo l'articolo 8 e' inserito il
seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa'
sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni
di promozione sportiva di appartenenza";
c) dopo l'articolo 13 e' inserito il
seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi
dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti".
5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato
dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche alle associazioni proloco".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana e' esonerata dal
pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita'
assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa
Italiana sono altresi' autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31
dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione
esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti
autorizzati.
7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
aggiunte, in fine, le parole: "nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile, di cui all'articolo 454 del codice civile".
8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
abrogato.
9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dodici".
10. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che
le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli
immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose
aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base
alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti gia'
effettuati.
11. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza
conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la
loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione".
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1
della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno
dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi
dall'acquisto".
13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. I soggetti che
hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le
associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci
sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo".
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 34.
(Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto
fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere
revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui
redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi
previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della
sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o
intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale
sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il
versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di
accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto
formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo
2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".
Art. 35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a
istituzioni o a soggetti
stranieri e internazionali)
1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli
percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello
Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica
italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali
Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad
imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione
all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato".
Art. 36.
(Modalita' di riscossione dei tributi da parte
di regioni ed enti locali)
1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme
di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo
modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse,
assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita
trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza)
1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: "escluse le attivita' previste all'articolo
126," sono soppresse.
2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"La licenza e' altresi'
necessaria per l'attivita' di distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di
gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La
licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati
apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui
al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attivita' di
distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario
comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati".
3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare
apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che
l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni
e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse";
b) il
quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici il gioco d'azzardo quelli che
hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti
fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti
dallo Stato";
c) al quinto comma:
1) dopo le parole: "all'elemento
aleatorio", sono inserite le seguenti: "ed il valore del costo della partita non
supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un
euro";
2) le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalita' di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che
consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel
prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di
dieci volte. La durata di ciascuna partita noti puo' essere inferiore a dodici
secondi"
d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal
seguente:
"Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti gli
apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o
strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o
di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a
quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita,
premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in
denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non
superiore a dieci volte il costo della partita";
e) dopo l'ultimo comma e'
aggiunto il seguente:
"Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli
apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza del
trasgressore, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo
non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del
presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso
di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne
comunicazione all'Amministrazione finanziaria".
4. L'articolo 98 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Art. 88.
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione
delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare
di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".
5. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"4-bis. Le
sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita'
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire
l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o
all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero
delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in
applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la
raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita
autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".
Art. 38.
(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria per gli
apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo
86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente
legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente,
attestante la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di
regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo
per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, nonche' di un dispositivo che garantisca la immodificabilita' delle
caratteristiche e delle modalita' di funzionamento e la distribuzione dei premi.
Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell'interno e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le
modalita' di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresi' alla
predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e puo' effettuare il
controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli
esercizi. In caso di irregolarita', al trasgressore viene revocato il nulla osta
rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed e' altresi' ritirato il relativo
titolo.
2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto
comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dall'articolo 37 della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura
di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' del
dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, e' stabilito, per i primi
cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfetario medio dell'imposta sugli
intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per
l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai
fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione
delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici,
scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria
iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, devono
essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonche' del dispositivo
indicato al comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 e'
riconosciuto, in conformita' alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta
per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di
abilita' a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dall'articolo 37 della presente legge, purche' installati entro
la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla
installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo di
cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a
lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque
riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre
anni. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere fatto valere dal
soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta
sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso
apparecchio e' stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli
intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di
riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 5.
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non
muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al
comma 1 dell'articolo 38, e' rilasciato, previa verifica della documentazione
prodotta dal richiedente, attestante la conformita' degli apparecchi alle
prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti
cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 dell'articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio
2001.
2. Per gli apparecchi gia' installati, o comunque gia' in esercizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al
comma 1 e' richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di
diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente
rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, e'
acquisita entro la data del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste
dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'espletamento, secondo
la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato
articolo, nonche' per gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco
del Bingo e per i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico
e nei limiti delle disponibilita' del bilancio dell'incaricato del controllo
centralizzato del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni,
ove applicabile.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di capitale della
societa' di gestione della
casa da gioco di Campione d'Italia)
1. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Al capitale della societa'
partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale
autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia
di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno,
entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali
della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso
inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva
a mezzo di apposito commissario".
Art. 41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici
Enalotto e di gioco del lotto)
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' di
lire 787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un Euro per giocata
minima a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come
modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' sostituito dal
seguente:
"5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del
gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione
autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in
ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato
da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per
quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto
del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai
terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il
pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una
tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito
delle spese sostenute per il ritiro".
Art. 42.
(Disposizioni in materia di controlli
dell'amministrazione
finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei
contribuenti)
1. A decorrere dall'anno 2002 e' esercitato il controllo sostanziale e
sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non
inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercititi almeno una
volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi
non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per
gli altri contribuenti. A tale fine e' autorizzato il potenziamento
dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: "ufficiali" sono inserite
le seguenti: "e i sottufficiali".
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica",
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
2. Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
al primo periodo, le parole: suscettibili di utilizzazione agricola" sono
sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", e sono
soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"; al secondo periodo, le parole:
"destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la
coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; il
terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili
destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui
modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali".
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili
appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi delle modalita' di
vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi
alla proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto
controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa,
stragiudiziale o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte
dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa
della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile richiesto in
cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso
stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovra' provvedere
all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta".
6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni nelle quali lo Stato,
le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti
di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o
diritti reali su immobili di loro proprieta', sono esonerati dall'obbligo di
comprovare la regolarita' urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18,
40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti
validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del
1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la
regolarita' urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e,
per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi
documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di
alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che,
nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili
del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell'articolo, 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Le alienazioni, permute,
valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal
Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1,
possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite
conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonche'
delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle
amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere
tenendo conto delle finalita' pubbliche, culturali e sociali dei progetti di
utilizzo dei beni stessi".
9. Il Ministero della difesa puo' altresi' effettuare alienazioni e permute
di beni valutati non piu' necessari per le proprie esigenze, anche se non
ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del
bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruita' di cui
alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali
alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente
riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita' di cui all'articolo
44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi
delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa
secondo le modalita' di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi e' destinata all'ammodernamento e
alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La
Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni" sono
inserite le seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta".
12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi
patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la
definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni
transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento
di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del
giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita'
di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei
piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione
debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30
settembre 2000 purche' questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione,
eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento
delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di
morosita' locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese
legali.
14. Per le attivita' tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai
commi precedenti, il Ministero della difesa puo' avvalersi di una idonea
societa' a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al
primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l'attuazione" sono aggiunte le
seguenti: "fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito,
relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei
concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia'
concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di
alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti
dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita
avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita
frazionata".
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche
allo scopo di assicurare la mobilita' del personale militare, il Ministro della
difesa e' autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla
legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio
regolamento, nel quale e', altresi', previsto il riconoscimento del diritto di
prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro puo'
procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497
del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la
realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio
abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua
annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non
piu' utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere
alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti
all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge
n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata,
nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e,
nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4,
della citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e'
aggiunto il seguente:
"10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al
comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello
Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di
Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio".
18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "le societa' a
prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le societa'
derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o
indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento
del capitale espresso in azioni ordinarie";
b) la lettera c) e' abrogata.
19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti al
servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono
dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle dipendenze
dell'ente medesimo.
20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative
procedure di dimissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui
all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, gia' individuati, non si applica l'articolo 4, secondo
comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
22. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la
lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative sociali,
alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie".
Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di
sequestro o di confisca)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora
l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad
alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, puo' altresi' autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei
confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione
in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma".
Art. 45.
(Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia
residenziale pubblica
di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia
Giulia)
1. I contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al
trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprieta' statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia
residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed
efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere
agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di
trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di
spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per
l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli
articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, nonche' di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre
1993, n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649. si applicano a tutti gli
immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137,
e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli
realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera
Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati
nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 46.
(Trasferimento in proprieta' di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento
in proprieta' di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di
fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo
Stato e' esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della
citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1 comuni hanno 120 giorni
di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento
di eventuali difformita' urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non
abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case
popolari comunque denominato competente per territorio puo' presentare, nei
successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprieta' alle medesime
condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre
1997. n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di
cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere
acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei
patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata
dell'operativita' dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e' differito di ventiquattro mesi.
L'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici
svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso
conferiti dallo stesso Ministro.
CAPO X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni
governative)
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per
il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni
governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' determinato per l'anno 2001 in lire
2.500 miliardi.
2. L'importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli
aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della
Difesa, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono inserite le
seguenti: ", ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista
dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440".
2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per
l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle
pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in
deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della
legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita' per la cessione a
titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu'
destinati all'impiego, allo scopo di consentire l'esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti
delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a
fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai
fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
CAPO XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi
contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e'
rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi
comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto
scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia
scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita'
della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200
miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con
carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa.
Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme
relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni
1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto
retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento
e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40
miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della
titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono
ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per
le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento
del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge
28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15
miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai
dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini
perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione
di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di
Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei
riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle nonne soppresse
dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla
terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a
quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5
agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n.
425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359
del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita'
giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione
dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere
eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita'
dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli ami 2001 e 2002, la somma di lire 920
miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al
trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni
per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di
spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254
milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori
interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia
di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo
quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4
e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri
derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei
trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al
personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e
riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma
1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di
corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti
variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello
stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del
comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti
attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad
armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della
giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte
di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti
misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le
spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del
bilancio dello Stato per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo
puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b),
il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e
quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28
febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli
schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a
tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle
dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo
sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme
interpretative).
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2002 e 2003
deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo
0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997";
b) al comma
18, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale percentuale non puo'
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le
corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante
ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori
rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale".
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di
contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i
risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio di assistenza
fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di
assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione del personale, per le finalita' e nei limiti di cui
all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con moffificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si
interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata
sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del
31 dicembre 1990, gia' stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio
prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di
anzianita'. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si
interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore
del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche
dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di
lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalita' di
bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le
amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto
servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio
1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sara' autorizzata per
l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validita' ordinaria delle graduatorie, i termini di
validita' delle graduatorie gia' prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione
di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno
2001, purche' i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998.
Per le Forze armate la validita' delle graduatorie e' disciplinata dalla
normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: "organica dell'ente" sono inserite le seguenti:
"arrotondando il prodotto all'unita' superiore".
10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito
del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie
che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla
data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura
concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data
sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle
scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297".
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che,
alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato
mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici
banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel
rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono
riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale
assunto a tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della
magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla
data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi
da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
13. All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, la parola: "fondamentale" e' sostituita dalla seguente: "complessivo".
CAPO XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali
alle regioni e agli
enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura
di mobilita' relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o
piu' dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento
della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza
oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle
strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei
compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non
piu' di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di
aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi
regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli
enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative,
sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che
non potra' essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le
regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo
di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed
agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia
amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo e'
autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali,
delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con
corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico sono introitati dalla regione";
b) il comma 3 e' abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi
per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla
pertinente unita' previsionale di base di conto capitale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali
di interesse regionale, a valere sulle risme destinate per il completamento del
trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti
importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire
1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle
regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il
2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003.
Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme
gia' impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di, funzioni, e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio, 1975,
n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia
superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta
degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero
competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti
locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di
lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze
valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a
statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242
al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come
determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire
663.333 milioni annue, secondo gli importi gia' determinati per l'anno 1998.
10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000
dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del
70 per cento, e' assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attivita' e per servizi
di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non e' stato
possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di
lire 80 miliardi e' destinata al finanziamento, dei contratti di servizio per il
trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto
ordinario con la societa' Ferrovie dello Stato Spa, a. decorrere dal 1° gennaio
2001, in sostituzione del contratto gia' vigente a livello nazionale, per fare
fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti,
in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo
Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacita'. La
ripartizione di tale importo e' effettuata tra le regioni interessate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "La quota del fondo di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province
che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei
beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale".
Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province
e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per
l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di
quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di
formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno
approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i
prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali
prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I
dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione
iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base
dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per
l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, e' calcolato anche al netto delle entrate e
delle spese relative all'assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e
il 2001 e' effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano
intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove
funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli
derivanti dal patto di stabilita' interno per il sistema regionale e riferiscono
collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento
dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano
tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo
e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi
in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sull'andamento di spese,
entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2001-2003 con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera
g) del citato comma 2-bis la parola: "2001" e' sostituita dalla
seguente: "2002". All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, il numero 4) e' sostituito dai seguenti:
"4) anno 2000 per i
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001
per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999. n. 488, sono
soppresse le parole: "; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni
successivi".
8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente
conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una
riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo
di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni,
il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e'
concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione".
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia.
L'incremento delle risorse, derivante daTapplicazione del tasso programmato di
inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le
finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' rinviata
al 1° gennaio 2002.
10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di
cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000
milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000
milioni alle unioni di comuni e alle comunita' montane per l'esercizio associato
delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori
trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono
attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti
per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo
perequantivo. Per le comunita' montane i maggiori trasferimenti sono
prioritariamente attribuiti alle comunita' montane per le quali sono intervenute
nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio
montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio
montano della comunita'. I restanti contributi erariali spettanti alle comunita'
montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori
montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, e' mantenuto allo stesso
livello per l'anno 2002 ed e' incrementato del tasso programmato di inflazione a
decorrere dall'anno 2003. A decorrere dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate
nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti,
il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, e' attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati
nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000
milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza
attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti,
e' riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario
entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996
l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il
trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in
mobilita'. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilita' del
predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto
riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
Il contributo non spetta per la parte di oneri gia' rimborsati ai sensi dei
decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n.
323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4
aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20
settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il
personale posto in mobilita' mediante apposita certificazione la cui
definizione, modalita' e termini per l'invio sono determinati con decreto del
Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Ai fini del presente comma e' autorizzata la spesa
di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il
contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri
sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti,
lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e
2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a
seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati
nella categoria catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla
differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta
comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello
riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con
l'aliquota del 4 per mille. Il contributo e' da intendere al netto del
contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi
indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai
comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. E' inoltre
detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A
tale fine e' autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di
insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura
direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per
l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine
perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui
modalita' di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di
comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunita' montane
svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, e' attribuito agli enti
interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000
milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della
legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i
tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito
entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche
se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento del bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della
determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di
privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare,
considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni piu'
vantagiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione gia'
stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi
scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e'
concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni
per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le
medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' sostituito dal seguente:
"4. Una quota pari al 50 per cento dei
proventi spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di
cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per
i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di
interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore
al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in
particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e
ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al
Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da
parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti".
21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare
delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi
i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario e' determinato
aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una
somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto
degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre
dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini
dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n.
446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze
per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale
monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio
2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della
Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta
sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della
riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorita' competenti i
relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva
l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di
figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare
un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo
esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare
atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del
bilancio.
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 in materia
di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le tariffe ed i
prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio
finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";
b)
all'articolo 56, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento
tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua
decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita'
in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa".
Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "Per il solo anno 2001 la percentuale
destinata al Ministero dell'interno e' pari al 30 per cento e il restante 20 per
cento e' destinato alla provincia di Varese".
Art. 56.
(Regole di bilancio per le universita' e gli
enti di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle universita' statali ai policlinici universitari a
gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non
sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della
materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003,
garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli
effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio
2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per
ciascun ente di ricerca e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 51,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali
presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina
annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna
Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia
universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione
del presente comma, il finanziamento ordinano aggiuntivo di importo complessivo
non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle
Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce
e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti
relativi al fondo di finanziamento ordinario delle universita' in ragione di
lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per
l'anno 2003.
6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3
dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1993, n. 341, sono assimilati ai
cosorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento
ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in
coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le
amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi
di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni
dell'unita' tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17
maggio 1999, n. 144, secondo modalita' e parametri definiti con deliberazione
del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori
modalita' di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di
progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle
valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo le modalita'
previste dal presente articolo.
Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle
definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le
convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria
servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di
tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i
limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantita'. Le
predette convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia.
2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le
parole: "amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "anche con il
ricorso alla locazione finanziaria".
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la
standardizione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici,
finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalita' di
pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonche' i
relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del
contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed
informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini
dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parita' di condizioni dei
partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili
durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono
essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e
certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.
Art. 59
(Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori
condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di
enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la
eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a
cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro
dell'interno, il Ministro della sanita' e il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di
comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere
appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a regioni diverse
indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento
delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o
piu' universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del
comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti
ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni
che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della
strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque
riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla
Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche
sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere,
agli enti locali e alle universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui
procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno
vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui
all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati
di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui
allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a
rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed
omogeneita', diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in
questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati
dalla pubblica amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della
collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite
all'articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione
tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica
(ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle
principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la
individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in
relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto
delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni
forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati
locali;
b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli
privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli
nazionali o internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche di
aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato
di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.
Art. 61.
(Spese per l'energia elettrica, postali e per
combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui
all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le
modalita' stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le
amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto
legislativo 16 marzo 1999. n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano
le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive
esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'introduzione di nuove modalita' di invio
e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a
carico del bilancio dello stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente
postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di
utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il
riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla
riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le
convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore
inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi
accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e
comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti
direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai
benefici di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di
estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita
struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni
specializzati scelti con le modalita' di cui all'articolo 26 della presente
legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole:
"anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo
comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di
razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di
concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo
comma 1".
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di
razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono
dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24
della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente
articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla
normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei
piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il
parere di congruita' del canone di locazione, ne' la previa attestazione
dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti
dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello
Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi
ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di
cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito
il relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, nonche' le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al
conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per
affitti e locazioni.
Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle
Forze armate, della
Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e
del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura,
le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in
speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di
alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei
militari e del personale, anche ad ordinamento civile delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono
il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle
procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno
successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle
razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di
conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze
operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle
Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta,
ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni;
b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante
utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti
alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge,
stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di
vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998,
n. 496, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il ricorso alla NATO
Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli
approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei
contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio
nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi
sovranazionali".
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo
consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite
convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente
possedute, direttamente o indirettamente. Le predette societa' possono fornire
servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.
Art. 64
(Determinazione delle rendite catastali e
trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti
dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai
contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei
trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per
cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori
trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della
determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici
erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli
conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali
dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte
corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale
eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere
dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita
catastale e' divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di
eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto
dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.
536, fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1° luglio 2001.
Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di
liquidazione degli enti disciolti di cui alla, legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, e' adottato un regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto del criterio della distinzione tra attivita' di indirizzo
politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, ad
anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolare di
interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche'
le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di
convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo
di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione
europea per ciascun intervento.
3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito
dal seguente:
"3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei
contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi
di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo
intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di
recupero, nonche' alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di
rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni
effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma
1".
4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, le parole: "edifici destinati a scopi
amministrativi. ed edifici industriali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative". La disposizione di cui alla
citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori
eseguiti nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di
attuazione.
5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, le parole: "; per le classifiche inferiori e' ammesso anche
il possesso del diploma di geometra" sono sostituite dalle seguenti: ", di
diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori
e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale
edile".
6. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e' abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presene legge,
l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti
nel settore agricolo-forestale.
Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che
disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47 comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano
a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato
superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la
disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le
parole: "intervento di banche" sono inserite le seguenti: "o della societa'
Poste Italiane Spa".
4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni educative, sono disposte con
l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni
scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto
consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti
pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente
incrementato di un punto in piu' del tasso di inflazione programmato. Nei
decreti attuativi si terra' conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni
scolastiche.
5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A
annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o
compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio
dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilita'
speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle
provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da
interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi.
Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto
corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria
centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo
7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' riversata alle contabilita'
speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF e' versata
mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da
ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all'apertura delle contabilita' speciali di cui al comma 6, per
l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale
titolo riscosse.
10. Le quote dell'accisa, sulle benzine continuano ad essere versate ai
tesorieri delle regioni con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalita' di gestione dei flussi
di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme
di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di
autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai
fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle
altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: ",
anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo
reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si
applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni".
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione
faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli
enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n. 157, o successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per
cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
e' trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via
transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e' stanziata la somma di
10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle
risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i
comuni per l'anno 2002)
1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte
non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30
novembre 2001.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le
parole: "conseguentemente determinata" sono inserite le seguenti: ", con i
medesimi decreti,";
b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le
seguenti: ", nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre
la suddetta riduzione delle aliquote".
3. Per l'anno 2002 e' istituita, per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, una compartecipazione. al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto
competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001,
quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e'
ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare,
fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili,
dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in
funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al
gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare
al Ministero dell'interno, i dati previsionali relativi all'ammontare del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune
in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il
Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito
della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione
dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui
al comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2002, in
quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei
dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base
dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001 comunicati dal
Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da
questo ai comuni e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle
somme gia' erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3
si provvede in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti,
anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e
comuni.
CAPO XIII
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai
sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' stabilito per l'anno 2001:
a) in lire 1.044
miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi per
le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le
gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire 2.255
miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzioni a carico dello Stato dell'onere relativo
a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; nonche'
al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 e' soppresso il contributo di cui
all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla
gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi
dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni
2001 e 2002 il predetto contributo e' rispettivamente stabilito nella misura
dell'1,75 per cento e dell'1 per cento.
5. L'articolo 3, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione
e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli
oneri sociali.
6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta
nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi
INAIL.
7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si
interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va
ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la
scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che
risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in
misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative
anzianita' contributive medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali
l'eventuale differenza tra l'indennita' di buonuscita, spettante ai dipendenti
della societa' Poste italiane spa maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e
l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse
dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione
commissariale dell'IPOST, dall'altro, e' posta a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema
pensionistico)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento
per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il
trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto
trattamento minimo.
2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione
sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire 80.000 mensili per i titolari
di pensione con eta' inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili
per i titolari di pensione con eta' pari o superiore a settantacinque
anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e'
elevata di lire 20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali
di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle
medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del
1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000
nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 , aprile
1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a
titolo di "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono
rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo
l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione
delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi
trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla
medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualita'
pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalita' previste dal presente
comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualita'
pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano
computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a
richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico
rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema contributivo. La
predetta opzione non puo' essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.
7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai
lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla
legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilita' alle vedove ed
agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle
circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive
modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta
legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha gia' riconosciuto l'assegno
vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti
provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei
servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli
assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati
politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuita' della copertura assicurativa previdenziale nel
caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del
capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, nonche' dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto
ovvero prosecuzione volontaria, e' istituito, presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo e' alimentato con il
contributo di solidarieta' di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nonche' da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno
2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno
2003 a carico del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184, e' inserito il seguente:
"2-bis. L'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria e' altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al
terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47".
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso di cui al
comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa
per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo il del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili,
anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla
citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni.
12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
abrogato.
13. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito
dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' stabilita la misura di retribuzione convenzionale
in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma
1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo. 4,
comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le
attivita' relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma
rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva
dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la
competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di
vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono
evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, affidano l'attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza
alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o
mancanza di avvocature interne la predetta attivita' puo' essere assicurata
dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni
onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed
economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle
avvocature costituite presso gli enti e' disciplinato dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di
lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito
partecipazioni della societa' per azioni costituita ai sensi della medesima
disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno
effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale
prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli
successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni
previste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare
i versamenti ad integrazione delle somme gia' versate e fino a concorrenza di
quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessita' della gestione del Fondo credito per
i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere
dal 1° agosto 1994, e' disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, all'IPOST.
Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una
maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta'
inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta'
pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che la
persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di
cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi cumulati con
quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla
somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione
di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei
redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle
lettere a) o b) del comma 2, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al
comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di
famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 e' concesso ad incremento
della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con eta' pari o superiore a
sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefici
di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei
medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti
benefici.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire
20.000 mensili per tredici mensilita' della pensione ovvero dell'assegno di
invalidita' a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con eta'
inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:
a) non
possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo
complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non
possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello
di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo
dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del
coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di
uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui
complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e'
corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo
aggiuntivo e' corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima
mensilita' ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a
condizione che il soggetto:
a) non possieda un reddito complessivo
individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento
minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale
assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza
il predetto trattamento minimo, ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge,
per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si
procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7
e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti
superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite
costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue,
l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto
limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di
prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituto con
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione
dell'importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e
con le medesime modalita' indicati nello stesso comma.
10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito ne' ai
fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali.
Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna
delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle
forme pensionistiche ne' gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facolta' di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della
pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita', i periodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali
periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti
dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facolta' opera in favore
dei superstiti di assicurato, ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima del
compimento dell'eta' pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la
sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a
proprio carico, in proporzione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i
criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle
medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico
di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla
somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari il rapporto tra
l'anzianita' contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianita'
contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni
previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono
altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a rivalutazione e viene
integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della
gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia
diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso
della facolta' di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo puo'
optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione
dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale
competente provvede alla restituzione degli importi gia' versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi
professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni
liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di
anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in
ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i
trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la
relativa previgente disciplina se piu' favorevole.
Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo
tra rendita INAIL e
trattamento di reversibilita' INPS)
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo
1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di
reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive,
esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio
sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive
alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in
data anteriore.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
le parole da: "In caso di danno biologico" a "denunciati" sono sostituite dalle
seguenti: "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate".
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici)
1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di
contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente
definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate
le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nonche' lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste
dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al
successivo versamento ai fondi, con modalita' da definire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che
i dipendenti gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel
periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione
di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
destinare ai fondi pensione, non puo' superare il 2 per cento della retribuzione
base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e' definita
dalle parti istitutive con apposito accordo.
4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il personale degli enti, il cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della
regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano
nonche' della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine
rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa
ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio
comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della
normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e' considerata
ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi
dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di
attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma,
garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, il comma 7 e'
sostituito dal seguente:
"7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria
attivita', ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso";
b)
all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I
componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto
costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori
e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti
costitutive";
c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le
parole: "i competenti organismi di amministrazione dei fondi" sono inserite le
seguenti: "individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo".
Art. 75.
(Incentivi all'occupazione dei lavoratori
anziani)
1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1°
aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i
requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al
pensionamento di anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta
facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative.
2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:
a) il
lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facolta' medesima, a
posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni
rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva
alla data dell'esercizio della predetta facolta';
b) il lavoratore e il
datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al
periodo di cui alla lettera a).
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il primo
periodo, tale facolta' puo' essere esercitata anche per periodi inferiori
rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del
lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la
facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data
di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva
maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento
pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo
della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva non
inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e
65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della
contribuzione versata sul reddito di attivita' lavorativa e' destinato alle
regioni di residenza ed e' finalizzato al finanziamento di attivita' di
assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per
cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo
il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza.
6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di cui al
comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e
alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.
Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle
leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987,
n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria
nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi',
ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui
all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I
giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il
personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI
provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario
di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) la pensione
anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti
dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le
forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che
regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza
sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".
2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci
degli enti previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la
qualita' del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di
assicurazione sociale realizzano modalita' di integrazione dei processi di
acquisizione delle risorse professionali nonche' dei beni e servizi occorrenti
per l'esercizio dell'assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati
con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali
congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano
convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
finalizzate, fra l'altro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di
personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti di efficacia
previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione
effettuate da uno degli enti;
c) concertare l'acquisto di beni e servizi,
anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti gia' messi a
disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
d)
prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilita' di
integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in
favore di altro ente.
3. Con le stesse finalita' di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi
di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di
strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i
servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono
approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del
bilancio e' assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.
Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali, di
previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla
data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo
conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in
riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno
2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine,
il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo
di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potra' avere una
durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la
realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81
del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare
alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potra' essere inferiore al 30
per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le
convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano
definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione
dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie
necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31
dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attivita' progettuali
interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il
cinquantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura
dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in
attivita' socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo
familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonche', nell'ambito
delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore
stanziamento di entita' non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare
la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarieta'; a
tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle
regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81
del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo
45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito
della stipula delle convenzioni;
c) la possibilita', nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti,
di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di
eta', di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attivita' da parte
degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attivita' socialmente
utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a
partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilita' di
impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per
l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il
pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica
attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore
difficolta'.
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono
trasferite alle regioni le responsabilita' di programmazione e di destinazione
delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le
misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31
dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera
a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo
preordinate, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione, per i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000,
di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2,
lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e'
soppressa la parola "assicurativi".
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attivita' socialmente utili, ai
sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di
permanenza in tali attivita' nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre
1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale,
se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda
intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti
e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto
comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni
e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di
soggetti collocati in attivita' socialmente utili. L'incentivo previsto
all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, e'
esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria,
per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facolta' di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di
attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
recante benefici per le attivita' usuranti, e successive modificazioni, e'
riconosciuto, entro i limiti delle disponibilita' di cui al comma 13, il
beneficio della riduzione dei requisiti di eta' anagrafica e contributiva
previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8
agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a) per il periodo successivo alla
data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993,
risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano,
individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far
valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianita' tenendo conto della
riduzione dei limiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva previsti
rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata
legge n. 335 del 1995;
2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel
regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di eta'
pensionabile e di anzianita' contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la
riduzione del limite di eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e' soppressa la parola: "pubblico".
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4
dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione
decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento
dell'eta' prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data
successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attestazione dello svolgimento,
da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui al citato decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonche' i criteri per il
riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai
limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve
essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena
di decadenza.
13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente
all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede
mediante utilizzo delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta
elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento";
b) le
parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;
c) al
terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" e' inserita la seguente:
"complementare".
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno
2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera
g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti
attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra
prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e'
pari a lire 50 miliardi;
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla
presente disposizione e' pari a lire 9 miliardi;
c) all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2001". All'onere derivante dalla presente disposizione si
provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d) il comma 5
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' sostituito dal
seguente:
"5. A decorrere dal 10 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1,
lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e
comunicazioni" sono inserite le seguenti: ""delle lavanderie
industriali"";
e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori
licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge
n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione e' pari a lire 2
miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30
giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli
stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 e' pari a lire
50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque
validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi
effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), e'
pari a lire 525 milioni.
18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590
miliardi a decorrere dall'anno 2002,".
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1°
gennaio 2001 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a 50 anni e'
estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di
disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo
di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera
tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme
esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti
erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul
lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive
alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata
in data anteriore.
21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire
317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31
dicembre 2000 per i quali e' corrisposto il trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini e' utile
ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del
trattamento pensionistico, compreso quello di anzianita'.
23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere,
cave e torbiere, la cui attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti
dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e'
moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attivita' si e' protratta per
meno di cinque anni, a 1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci
anni e a 1,25 se superiore a tale limite. 24. Il comma 6 dell'articolo 36 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' sostituito dal seguente:
"6.
Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi
non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1°
gennaio 2001".
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione
della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunita' europee dell'11
maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L042 del 15 febbraio
2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei
limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali,
con particolare riferimento all'incremento dell'indennita' di disoccupazione
previsto dal comma 19, in caso di indennita' di disoccupazione con requisiti
ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "con revisione e razionalizzazione del collocamento
ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione";
b)
all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione
europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19
febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente
attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle
disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del
29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente
attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato
concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di
quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno
2001; la quota differenziale dei medesimi oneri e' a carico degli organismi di
cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni
assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per
ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni
dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le
liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.
29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "entro il 14 febbraio
2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000";
b) le
parole: "centoquarantacinque unita' e nel limite di lire 7 miliardi e 240
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentottantanove unita' e nel limite
di lire 14 miliardi".
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da
22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi
per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede,
per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilita' del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in
progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono
definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri
e modalita' che assicurino la trasparenza e la competitivita' degli affidamenti.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire
249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la
costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano
pluriennale di attivita' straordinarie finalizzate all'implementazione e
all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il
processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di
trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio,
possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti
delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale,
per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unita', dei
soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato
"Catasto urbano".
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a
decorrere dal 27 gennaio 2001.
Art. 79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura
istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero
del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione gia' sottoscritta
tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza
del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS puo' proporre le modifiche
dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo
1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Su tali proposte si esprimera' il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione,
per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei
rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento
ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui
al periodo precedente, nonche' per l'acquisizione di quelle previste nella
convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con
contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima societa' e' consentito
raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite
al relativo rapporto di lavoro.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per
l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto
legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di
inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento
di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni
compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno
2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno
sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati
o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n.
237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno
dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno
cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,
commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente
articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo,
il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quella per i quali non e' prevista l'assicurazione per
le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i
genitori, anche adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due anni;
durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei
benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve
le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1
della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonche' agli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento o
ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero
cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita'
contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni
di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
sostituito dal seguente:
"3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici
mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la
predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'
corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello
del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire".
5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e
come interpretato ai sensi del comma 9, e' concesso, nella misura e alle
condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di
attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109. e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente,
cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre
minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente
medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da
concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potesta' concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, puo' essere
esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio
comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i
comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti,
tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalita'
dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei
dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti,
nonche' le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere
destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il piu' efficiente
svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potesta' concessiva dei trattamenti di
invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dall'INPS a
seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il
predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i
rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potesta' concessiva ai
benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonche' la
destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva
da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi
dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si
interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al
richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente
domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano
nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici di maternita' erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo
comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni nonche'
gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro
non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore
adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, e' elevato da lire
300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilita'. Resta
ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49,
comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione
ivi prevista della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo
familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro
dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per
l'anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10
miliardi annue, e' destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle
persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi
senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli
anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e
l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei
servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel
limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo
siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno di
accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di
assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del
medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, e' destinata al
cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro
il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione
sulle attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle
famiglie. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le competenti
Commissioni parlamentati, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti,
le modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei
contributi di cui al presente comma, nonche' per la verifica delle attivita'
svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 269, e' attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad
incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di
specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei
minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con
propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei
programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.
269, delle condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, e per la
verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28
agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a
disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei
singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinari dalle seguenti disposizioni legislative, e successive
modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c)
legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e)
decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28
agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59,
comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n.
162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto
1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r)
legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a),
d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della
vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto annuale del Ministro per la solidarieta' sociale.
19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono
concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri
che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi
sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo
di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per
inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo
familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di
altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova
casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio
patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo
anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie
degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma
20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilita' finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985,
n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come
individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al
comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per
cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio
alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di
acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati
dalla mobilita' abitativa per piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei
contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 puo' essere maggiorato
fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per
ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania.
In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non puo' superare
l'importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei
lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257, e cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente all'entrata
in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari
relativi alle attivita' antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da'
luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione
di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.
Art. 81.
(Interventi in materia di solidarieta' sociale)
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da
associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura
e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad
essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma
44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' integrato per
l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei
criteri e delle modalita' per la concessione dei finanziamenti e per la relativa
erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita'
svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1, lettere
a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f)
ed m)".
Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della
criminalita' organizzata)
1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti
dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai
destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal
1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302
del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal Ministero dell'interno a
titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non
definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il
Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500
milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate
dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo
criminale.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al limite complessivo di 10
miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001
e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a
seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai superstiti di atti
di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una
invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa
o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2
della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n.
302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in
assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono; nell'ordine, ai
seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23
novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita' organizzata
si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora
piu' favorevoli.
7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le
parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ", anche
di natura colposa,".
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in
presenza di effetti invalidanti o letali causati da attivita' di tutela svolte
da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e
della criminalita' organizzata";
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole:
"nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le
seguenti: "e della criminalita' organizzata".
CAPO XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 83.
(Norme attuative dell'accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.
133, e' abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione
delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, e' soppresso. Ciascuna regione e' tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a
destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori
alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del
1999 le parole: "delle attivita' degli istituti di ricovero e cura," sono
soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, le parole: "di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000
strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata di cui al
programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,"
sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 e' abrogato.
3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto
di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni,
contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da
effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere
alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura
necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e modalita' di cui ai commi
5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli
eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei
rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o
piu' aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito
copra integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei
tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle
misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a
provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e
non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste
dalla normativa vigente. 8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, il secondo periodo e' abrogato.
Art. 84.
Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo
Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e
88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario
nazionale, e' sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3,
lettera a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma
l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo;
commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e)
articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia alla situazione
economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le modalita'
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo
8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e
dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le
esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata
legge n. 537 del 1993.
Art. 85.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia
di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'articolo
8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31
gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco
provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b)
dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia
terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' abolita ogni forma di partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali
collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del
presente articolo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da lire 70.000
a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 e' abolita ogni forma di
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di
diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla
partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito
al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di
diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei
tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del
colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta'
compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico
cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta'
compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque
anni, a favore della popolazione di eta' superiore a quarantacinque anni e della
popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del
Ministro della sanita'.
5. Sono altresi' erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti
diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'eta'
giovanile in soggetti a rischio di eta' inferiore a quarantacinque anni,
individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della
sanita'.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate
di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002,
di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere
dall'anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i
comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonche' la politica dei prezzi dei
farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della
spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della
spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per
il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni
programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004
sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9
per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio
e' verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale
andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai
commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a
finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a
responsabilita' regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro
dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste
dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il
Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti
di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta
giorni le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede,
quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno
2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori
detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2,
3 e 4.
11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 40 per cento". La disposizione si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a
individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di
cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e il loro
confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia
limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura
terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui
confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A
decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la
prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di
medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del
farmaco e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le
aziende unita' sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici
programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalita' prescrittive
delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale,
ai farmacisti e ai cittadini.
13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: "e' ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotto
del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31
gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ". Allo stesso comma 4 e' aggiunto il
seguente periodo: "Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001,
sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000".
14. Il Ministro della sanita' stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione
progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura
automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale di cui al decreto del Ministro della unita' 29 febbraio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e
successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di
pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei
medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di
bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa
decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei
propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della
destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono
memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi
entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione
dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario nazionale" sono
inserite le seguenti: "nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data
di emissione della prescrizione".
16. Con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard
per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini
dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione
per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione
dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', nei limiti delle
disponibilita' di bilancio.
17. Il Ministero della sanita' trasmette periodicamente alle regioni i
risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita' fissa, con proprio
decreto, le modalita' per la rilevazione e la contabilizzazione in forma
automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei
prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanita' 1° luglio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei
dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanita' 27
agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui
al decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti
obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1,
comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre
2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo
riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco puo' stabilire, con particolare
riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe
di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma
definitiva della sua erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale sia
subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa
Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ricostituita con il compito
di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di
formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione puo' essere
sentita dal Ministro della sanita' sui provvedimenti generali che incidono sulla
spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite
dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanita' sono definiti la
composizione e le modalita' di funzionamento della commissione, le specifiche
funzioni alla stessa demandate, nonche' i termini per la formulazione dei pareri
e delle proposte. Nella composizione della commissione e' comunque assicurata la
presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale
competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del
Ministero della sanita', nonche' di rappresentanti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori
farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale
dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per
lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e' delle elaborazioni
forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza
epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso
di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della
Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanita', per un periodo
definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale, puo' concordare con le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che
alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei
grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a carico delle farmacie, previsti
dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni. L'accordo e' reso esecutivo con decreto del Ministro della
sanita' da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al
presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo
comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15
della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta
ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale di
automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del
provvedimento del Ministero della sanita' di accoglimento o di reiezione della
domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione
richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del
numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita' prevista dall'articolo 6,
comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' sostituita, ad
ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazioni con
decreto non regolamentare del Ministro della sanita', su proposta della
Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la
corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di
automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e
5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di
automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001,
stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di
automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi ed individua misure per
definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche
attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere
comunicate al Ministero della sanita', al CEPE e alla Federazione degli ordini
dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione
dei nuovi prezzi da indicare nella comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto
aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via
di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi
unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale
fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non
superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione
vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme
farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente
prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai
sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi e' a carico
dell'assistito; il medico e', in tale caso, tenuto ad informare il paziente
circa la disponibilita' di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialita' medicinale
prescritta. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al
presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da
attuare a decorrere dal 1° settembre 2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal
comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanita', previo accertamento,
da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei
medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro
disponibilita' in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco
dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con
indicazione dei relativi prezzi, nonche' del prezzo massimo di rimborso.
L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo
giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate
di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno
2002.
30. Il Ministero della sanita' adotta idonee iniziative per informare i
medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalita' della
nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma
16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Sono altresi' abrogati il comma 1 e il primo, secondo
e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
32. 19 termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma
2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge
14 ottobre 1999, n. 362, e' differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n.
185, e' sostituito dal seguente:
"2. Alla scadenza del termine di cui al
comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato
italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della
sanita' ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura
semplificata di registrazione di cui all'articolo S. Le domande di rinnovo di
autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita' non oltre il
novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da
una dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente,
attestante che presso la stessa e' disponibile la documentazione di cui
all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle
somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e
3, annesso al decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora
si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione
europea in cui sia gia' stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la
suddetta dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente deve
attestare che presso la stessa e' disponibile la documentazione di registrazione
originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il
Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente le sue motivate
determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata
quinquennale".
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al
Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a
favore del Ministero della sanita' la somma di lire quarantamila per ogni
medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera
A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanita' del 22
dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attivita' di gestione e di controllo
del settore omeopatico.
Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici e
medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e
dei medici di continuita' assistenziale del
distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del
proprio territorio, uno o piu' distretti, ai quali assegnare, in via
sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione
finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale,
calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della
quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono
indotte dall'attivita' prescrittiva dei medici di medicina generale nonche' dei
pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei
medici di continuita' assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per
l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.
4. La sperimentazione e' costantemente seguita da un comitato di
monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del
distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche
interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle
spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta,
dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita'
assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri
della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla
regione e all'azienda unita' sanitaria locale competente, una relazione
sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilita' tra la proiezione di
spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data
individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche
tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la
regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di
medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale rispetto
alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a
valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni,
all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di
libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di
continuita' assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario.
Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la
regione e l'azienda unita' sanitaria locale competente ne verificano le cause ed
attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure
previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il
procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di
sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano gia' in corso.
Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il
cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del
Ministero della sanita', e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in
materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di
semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni
preposte, e' introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative
alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure
informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce
delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati
oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori
da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori
sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanita', il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione
in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
a)
ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all'andamento dei
consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all'andamento della spesa
relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse
finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 103, definendo le
modalita' operative e i relativi adempimenti, le modalita' di trasmissione dei
dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma
2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla
riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee
generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica
nell'amministrazione.
5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti
attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere
trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della
sanita', nonche' per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta
sanitaria prevista dal progetto europeo "NETLINK" e' autorizzata per l'anno 2001
la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole:
"I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le
ricette spedite" sono sostituite dalle seguenti: "I farmacisti debbono
conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni
estemporanee".
Art. 88.
(Disposizioni per l'appropriatezza
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza
domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono
un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di
lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera,
fatta salva la garanzia della continuita' dell'assistenza. Il valore soglia e'
fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria e'
pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni
assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di
almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di
dimissione in conformita' a specifici protocolli di valutazione.
L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo
criteri di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei
soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri
inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario
nazionale per le prestazioni
erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di
veicoli a motore o di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione
residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, e' attribuito alla rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e
2002 il predetto contributo e' attribuito nella misura rispettivamente di un
terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui
al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme
attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta
e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita' previste dal
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento
dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal
2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 2 e'
attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura di due terzi.
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di
aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi
compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni
gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, nonche' dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a
registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonche' il
trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non da' luogo,
ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze,
ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del
cessionario, non e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti ne' comporta
obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.
Art. 91.
(Disposizioni per l'assolvimento dei compiti
del Ministero della sanita')
1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita' e all'Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse
alle attivita' di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85
e 87, nonche' di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di
riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali
previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso
dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di
cinquanta unita' di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici,
amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi e' determinata
con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire
cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di
quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonche' per altri
specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla
normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanita' puo' stipulare
specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
(EMEA) con istituti di ricerca, societa' o associazioni scientifiche, di
verifica o di controllo di qualita' o altri organismi nazionali e internazionali
operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti di elevata
professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che
non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica
e' istituito un ente non commerciale dotato di personalita' giuridica di diritto
privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto
ente e' assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
2. Per l'attivita' del Centro nazionale per i trapianti e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003. Lo stanziamento e' utilizzabile anche per la stipula di contratti con
personale di alta qualificazione, con le modalita' previste dall'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999,
n. 91, le parole: ", di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese
relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento"
sono soppresse.
3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o
l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema
informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi
e per l'accreditamento delle societa' scientifiche e dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' formative di cui all'articolo 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' della sperimentazione della formazione a distanza del personale
dirigente del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per l'anno 2001.
4. E' istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, per attivita' formative di alta specializzazione
da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che chiedono, ai
sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di
attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita'
formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei
crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per
la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura
da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri
oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanita' su proposta della
Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle
societa' e' annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per essere
utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai
componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la
partecipazione ai lavori della Commissione, nonche' per far fronte alle spese
per l'acquisto di apparecchiature informatiche e' per lo svolgimento, anche
attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attivita' di verifica della
sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e
monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.
6. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e
cliniche sulle cellule staminali umane post-natali e' istituito un fondo
dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il
programma nazionale sulle cellule staminali e' gestito secondo le modalita' del
programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1987, n. 531.
7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di fare fronte, con i
propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attivita' di
ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri nazionali, e'
autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.
8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei
coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di
"lingua blu" sulla specie ovina e' autorizzato lo stanziamento di lire 3
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei
compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30
giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalita' e le procedure connesse alla
produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione
dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attivita' necessarie al
conseguimento degli obbiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5
miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli
introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla
realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera
i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della
predisposizione della carta d'identita' elettronica con le opzioni di carattere
sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma
50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo
2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi
precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilita' di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello
dirigenziale del Ministero della sanita', sono estesi anche al personale in
servizio presso l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate
di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio
2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i
trapianti e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e
2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanita' in
proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli
37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente
impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere
religioso, benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanita', al Ministero della sanita'
e' attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il
finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori,
concernente:
a) indagini dell'Istituto superiore di sanita' in merito ad
eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra
diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza
simultanea di residui di due o piu' sostanze attive in uno stesso alimento o
bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima
infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di
sanita', in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei
prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con
particolare riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e diciotto anni, a
seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari
negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione
del rischio di esposizione della popolazione a quantita', superiori alla dose
giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze
attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o
prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilita' della
popolazione differenziata per diverse fasce di eta' e con particolare
riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e diciotto anni;
d) la
pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale
base scientifica per iniziative del Ministero della sanita' finalizzate a una
corretta informazione degli operatori e dei consumatori nonche' ad incentivare i
produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di
informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti
fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai
residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per la erogabilita' di prestazioni sanitarie in regime di
assistenza indiretta, e' prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle
prestazioni assistenziali erogate in regime di attivita' libero-professionale
extramuraria.
17. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare
convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di
strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per
i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle
risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanita' 28 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in
applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti
presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono
attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i
casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla
realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo
di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina
preventiva)
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di
uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri
dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2 sono abrogati: l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre
1970, n. 1088; all'articolo 22, primo comma, le parole da: "eseguire le
reazioni" fino a: della scuola media", nonche' l'articolo 49 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;
l'articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo 2, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l'articolo 1 del decreto
del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresi' abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che
prevedono l'obbligatorieta' dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della
lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di
altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate,
in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle
quali e' obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonche' le modalita'
di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessita' e sulla base della
situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione
antitifica in specifiche categorie professionali.
Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilita'
sociale)
1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la
lettera c-decies), introdotta dall'articolo 6 della presente legge, e'
aggiunta la seguente:
"c-undecies) le erogazioni liberali in denaro
a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito decreto che
individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali. Il predetto decreto determina altresi', fino a concorrenza delle somme
allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanita' vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanita' determina
l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore
a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere
dall'anno 2002.
Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria
degli infortuni sul lavoro)
1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di
compiuto recupero della integrita' psico-fisica, comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, le regioni possono definire con l'INAIL convenzioni per
disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili,
nel rispetto del principio di continuita' assistenziale previsto dalla normativa
del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero
della sanita' di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano
l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell'ambito della
programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena
integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e
quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture
sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i
servizi sanitari.
Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28,
comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia
e' riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un
finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita'
svolta, e' autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360
milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal
morbo di Hansen e
dalla sindrome di Down nonche' disabili)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai
cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della
legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate
dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24
gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti nonche' i soggetti disabili mentali gravi sono
esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate
all'accertamento della disabilita', ad esclusione dei casi in cui vi sia
specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a
favore delle persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale associata
alla sindrome di Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita' di
accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
(Interventi per la tutela della saluto mentale)
1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto
obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000", approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, e' istituito presso il Ministero
della sanita' un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma
nazionale, adottato dal Ministro della sanita' previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o
provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad
oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di
promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di
salute mentale.
2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 e' integrato di lire un
miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di
informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.
3. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: "I beni mobili e immobili degli ex ospedali
psichiatrici, gia' assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle
aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di
reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di
prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono
utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in
particolare residenziali, nonche' di centri diurni con attivita' riabilitative
destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano
sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute mentale
1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999.
Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto
previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno
utilizzare per altre attivita' di carattere sanitario".
Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il
Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002,
delle unita' di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui
all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200
milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4
dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla
data del 30 giugno 2001.
Art. 100.
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini
e degli impianti avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa
all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, e'
incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni
provocati dalla malattia della "lingua blu" negli allevamenti ovini e
dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.
Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione
Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia
Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa
sanitaria, e' attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a
decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al
raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione
sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno
devolute con provvedimento legislativo alraggiungimento del predetto importo di
lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la
regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
CAPO XV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 15. - (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei
crediti). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale
sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto
e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi
dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle operazioni di
cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonche' alla societa' di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 13. I richiami ivi
contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al
Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti.
Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti
interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o piu'
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di
cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa secondo modalita' da definire con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze".
2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
sostituito dal seguente:
"3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti
conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di
altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso
un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213".
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa
per gli enti cessionari la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto
1974, n. 370.
4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "tra
primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della
valutazione".
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con
l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione
dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie
rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
CAPO XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE
Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze
UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio
elettronico)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un fondo destinato al finanziamento della
ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche
con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di
progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione relativi
all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio
della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione
all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie,
alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del
fondo e' determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal
rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di
terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo
112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno
2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i
cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una
convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le
migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per
l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma
associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a
lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i
prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso
della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del
credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione
facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare
della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza
delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme
che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e
le modalita' per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo
precedente.
4. Il istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita in
lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli
intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in
attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma
denominato "PC per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie
informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del Fondo.
Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime
finalita'.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un
credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario i una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il
termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche
misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti
de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si
provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei
soggetti destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni
delle stesse, nonche' le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra
le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di
formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al
comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma.
Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di promozione del
mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori permanenti nel limite di
lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri
soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli
stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate,
le modalita' di controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5
e' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui
lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per
contributi in conto capitale.
Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di
base e norme sul programma Antartide)
1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del
Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, e'
istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti
della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle
grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di
ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza
internazionale, proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di
ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici
di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione,
potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica,
pubblici o privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' procedurali per
l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilita' del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 105 della
presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25
miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.
5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni, le parole da: "fermi restando" fino a: "sono
rideterminati" sono sostituite dalle seguenti: "sono rideterminati il soggetto o
i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche'".
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio
1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di
ricerca" sono inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e sono
aggiunte, in fine, le parole: "e per attivita', proposte in collaborazione con i
soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione
tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1";
b)
all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
legge regionale";
c) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal
seguente:
"1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli
strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla
ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui
al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e'
articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in
una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a
decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata"".
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
le parole da: "mediante" fino a: "a rete" sono sostituite dalla seguente:
"strutturale" e le parole da: "decreti legislativi" fino a: "coerenza" sono
sostituite dalle seguenti:
"regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali
indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
coerenza, per quanto compatibili,".
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
all'alinea, le parole da: "degli enti" fino a: "statuti" sono sostituite dalle
seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche
mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti
operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati".
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese
innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la
nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad
elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza
tecnica svolte da organismi qualificati per favorire l'avvio. Il predetto Fondo
puo' altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi
comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi ad investimenti
fissi, sviluppo precompetitivo, formazione del personale e acquisizione di
servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di
gestione degli interventi ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese,
le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria per gli aiuti di Stato
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita'
del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo
destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione
e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche' di fornire strumenti
per l'attivita' di riordino normativo. A favore del fondo e' autorizzata la
spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5
miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme
organizzative e le modalita' di funzionamento del fondo sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il
Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei
deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti
pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in
ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)
1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'articolo
2195, primo comma, del codice civile, e' concesso dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del
75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a
decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute
nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica
effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di
collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1
nonche' per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati
dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto
compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione
stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e'
concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della
disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione
non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, nonche', con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni
previste per attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o
comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre
esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte del valore
complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si
riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con
propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi,
fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonche' le
ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica e tecnologica
provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle
spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in
progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di
cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982 n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
CAPO XVII
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello
sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo
sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo,
con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per
l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno, 2003. Per le annualita' successive si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al
finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione
della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
b) raccolta differenziata
dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali
non riproducibile nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di
risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico
e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal
consumo di combustibile fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi
a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare
conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori
interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica
finalizzata alla protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della
contabilita' ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le
province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati
Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale;
i)
attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione
dello sviluppo sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualita'
dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi
sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche
agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente
articolo, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, anche
mediante credito di imposta. e la relativa erogazione, nonche' le modalita' di
verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di
revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in
atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti
sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto
sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e
successive modificazioni, e' istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito
di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la
promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,
commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre
di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e' destinata al fondo di cui al comma 1.
La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate
al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla
riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza
energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai
sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al
finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento
dell'anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso
Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del
Comitato di cui al comma 3, e' inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente,
un piano di installazione con priorita' nel Mezzogiorno di pannelli solari, che
preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza
dalla tecnologia estera:
a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella
misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari
in abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese
nazionali di produzione di collettori solari;
c) la predisposizione da parte
dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle
attrezzature ad essi collegate, nonche' la revisione e il raccordo con le
iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la
manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto
interregionale "Comune solarizzato".
Art. 111.
(Contributo straordinario all'ENEA)
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) anche in
cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e
produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire
dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura.
L'ENEA attua altresi' un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie
delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di
sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di
energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale
e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnato all'ENEA un contributo
straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di
lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003.
Il programma puo' beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione
vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di
energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati
nell'ambito del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40 per cento
con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto
2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto
di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la
localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso
impianto e indica, altresi', i soggetti con i quali sara' sviluppato il
programma
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30
miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il
contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio
per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione
sull'andamento delle attivita' di ricerca, sperimentazione, progettazione,
esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.
4. L'ENEA e' tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria
organizzazione e della propria attivita' finalizzato alla concentrazione su un
numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
trasferimento dell'innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento
elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui
all'articolo 103 e' destinata alla prevenzione ed alla riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle seguenti
finalita':
a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire
la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti
fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento
delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai
controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione
di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le
esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualita' previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi
erariali con finalita' ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le
compartecipazioni ai tributi erariali con finalita' ambientale da parte degli
enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti
assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le, conseguenti iniziative, anche
legislative, di propria competenza.
2. L'entita' delle compartecipazioni e' commisurata agli oneri degli enti
locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la
utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno
carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono
utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del
territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e
dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale)
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono
aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione
dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma
1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello
Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione
da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di
anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e
messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di
disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e
ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento
e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il
recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai
sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici,
in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione
delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la
deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare
il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la
modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in
giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che
per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino
situazioni di pericolosita' potenziale di particolare rilevanza ai fini della
sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale
riservati a programmi di particolare valenza e qualita' ai fini del ripristino e
ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformita' al parere
dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilita' pari a lire 8
miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato in
ingegneria" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia" e al secondo comma,
dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti:
"ovvero in geologia".
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
provvede a definire le modalita' e i criteri di accesso al beneficio di cui al
comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia
stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime
normative, non e' punibile per i reati diretta mente connessi all'inquinamento
del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attivita'
svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la
realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in
conformita' alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla
normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i fatti di
inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di
attivita' criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in
violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1
dell'articolo, 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una
bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attivita' produttive o che
comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto
dall'impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali e
produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore
storico, culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3
miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al
Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di
intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di
cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni
interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di
garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita'
sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore
ambientale, storico, archeologico e culturale, e' assegnato un finanziamento di
lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle
acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e
le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche
agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un
consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle
associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti
stabiliscono altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' previste dal
presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio,
Molise e Puglia, nonche' con gli Enti parco nazionali interessati, il
coordinamento nazionale dei tratturi e della civilta' della transumanza,
all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino,
denominato "Appennino Parco d'Europa". In tale intesa sono individuati:
a) i
siti, gli itinerari le attivita' antropiche e i beni che hanno rilevanza
naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e
connessi con la civilta' della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero,
la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche
ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui
al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un consorzio
formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo
comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane
interessati. Alle attivita' di promozione e programmazione dello sviluppo del
coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali universita',
associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato,
organizzazioni sociali.
13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e
12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001,
di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e
produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore
storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire un
miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed
archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere
dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito
da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni
e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di
consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della
ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per
l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i
beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con
l'attivita' estrattiva, e' assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane,
istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio
costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attivita'
culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi
Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono
individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza
storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva;
b) gli
obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei
beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area
del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b)
dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
con l'Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento
della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il
piano e' predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento
delle azioni gia' previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996,
nonche' la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti
dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti
dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che
fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una
relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi gia' realizzati ed un
cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonche' un motivato
parere del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, alla legge n. 582
del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione per il
controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582
del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un
documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti.
La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del
piano di recupero di Bagnoli e' attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale,
in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano
stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo
termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai
sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In
considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla
valorizzazione dell'area di Bagnoli, e' attribuita facolta' al comune di Napoli,
entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprieta' delle aree oggetto degli
interventi di bonifica anche attraverso una societa' di trasformazione urbana.
In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa
acquisizione della proprieta' delle aree al patrimonio della societa' medesima,
esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione
Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprieta',
subentra nelle attivita' di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli
spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad
essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti
per il completamento della bonifica, gli affidamenti dei lavori avverranno
secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresi' secondo
modalita' e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti della societa' Bagnoli spa nelle attivita' di bonifica. Ai
fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprieta' delle aree
oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo e' calcolato dall'ufficio
tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che,
secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area
oggetto di cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini
dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento
statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attivita' di bonifica.
In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle
aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base e' determinato
dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente,
senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e' detratto a favore dello
Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento
della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree
industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti
in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonche' le
modalita' per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione
del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata
la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1998, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, e' dettata la disciplina per
l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni
nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facolta' di acquisire,
entro un termine definito, la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di
bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di
alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo
proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei,
alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la
progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne,
nonche' programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle
amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi,
anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti
da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la
gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque
interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte
ciascuna da non piu' di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale ne e' stabilito il
funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie
e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e
2002.
23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2001".
24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,
all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree
industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio
(aree industriali)".
25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater) Pioltello e
Rodano".
26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Il trasferimento della proprieta' e degli altri
diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue
qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la
possibilita' prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che
dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali
diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti
accertati dall'autorita' giudiziaria.".
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale
Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio
1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari gia' in uso
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione
autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio
regionale.
28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le
parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonche' alla realizzazione
di attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o
finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti
conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000".
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. E' istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e con la regione Campania, l'Ente
geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'ambito di tale
intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e
paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica,
culturale ed ambientale connessi con l'attivita' di ricerca scientifica e gli
obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo
socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L'Ente di cui al comma 1 e' gestito da un consorzio formato dai Ministeri
di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di
Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'universita' del Sannio,
dall'universita' "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e
ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa nel limite
massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
CAPO XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116.
(Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla
Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000,
contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' concesso, per la
durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore
a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i
lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma 3-sexies
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto
dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti
previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni
corrisposte, e' fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno,
dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del
40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti previdenziali e interessati dai
contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla meta' delle misure di
cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei
confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della
presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le
seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita' e con
le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del
contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i lavoratori
interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo
del conguaglio cosi' determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui
alla lettera a), e' utilizzato secondo le modalita' fissate dagli enti
previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e'
abrogato.
7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita dalla
seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica," e' inserita
la seguente: "due" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il
funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a
decorrere dall'anno 2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata
non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non
superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto
dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole espresso dal
Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi' a verificare e valutare
periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la
relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante,
all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa
determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3";
c) e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi
di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le
somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso
di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e'
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per
cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione
civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i
soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione
civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o
premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle
misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto
all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi
nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti
da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti
locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e'
tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e
10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni
amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale
del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e
terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme sul
collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione
delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente
articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non
possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice
civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a
favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non
sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti
alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli
enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalita' per la
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli
interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in
relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno
dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il
termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorita'
giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i
provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5
dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione
aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione
alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore,
comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non
superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge
n.223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di
amministrazione dei criteri e delle modalita' di riduzione delle sanzioni civili
di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta
fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29
marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n.
166 e successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente
nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato
pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti,
fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamentorateale di cui
all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito
fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita' ivi
previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono
dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il
maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei
predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente
previdenziale che potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un
anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei
contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita' operative fissate da
ciascun ente previdenziale.
19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 37 - (Omissione o falsita' di registrazione o denuncia
obbligatoria) - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette
una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu'
denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, e' punito con
la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di
contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque
milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico
ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di
ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal
momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo
335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso
dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione
all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del
ricorso amministrativo o giudiziario".
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede
ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio
nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il
pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza
aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
Art. 117.
(Disposizioni in materia di Lavoro temporaneo.
Modifiche all'articolo
10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2:
1) alla lettera a), sono
aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione
europea";
2) alla lettera c), dopo le parole: "dipendenza nel territorio
nazionale" sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione,
europea";
b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
"3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano
la fornitura, a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei
domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le
misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale determina le modalita' ed i termini di
versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi
dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al versamento
dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845";
c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le
parole: "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo
determinato";
d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole
"derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero
5-bis) e' aggiunto il seguente:
"5-ter i crediti delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n.
196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese
utilizzatrici".
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "idonee
strutture organizzative" sono aggiunte le seguenti: "nonche' le modalita' di
accreditamento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
"1 -bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
si intende l'attivita', anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e
delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori,
preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale
dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione
dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione
professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa
della stessa societa' di mediazione; gestione di attivita' dei servizi
all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per
il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce
criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del personale
si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico di
consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare,
selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le
modalita' concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i
supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla
ricollocazione professionale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed
esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi
sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la
rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi,
attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento
della stessa nell'inserimento della nuova attivita'.";
c) al comma 2, e'
aggiunto, in fine il seguente periodo: "Fermo restando forme societarie anche
non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche'
di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato
ammonta a lire 50 milioni.";
d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ovvero l'attivita' di ricerca e selezione ovvero di supporto
alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di
cui al comma 4";
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni
dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai
commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di mediazione nonche'
l'accreditamento per le attivita' di ricerca e selezione e di supporto alla
ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle
societa' nei rispettivi elenchi.";
f) al comma 5, dopo le parole: "di
autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero di accreditamento", la
parola: "trenta", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "quindici" e,
in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'accreditamento"; g) al
comma 6, all'alinea, dopo le parole: "dell'autorizzazione" sono inserite le
seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alle lettere a) e c) sono premesse le
seguenti parole: "con riferimento alle societa' di mediazione,";
h) al comma
7, lettera a), dopo la parola: "biennale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero
da titoli di studio adeguati";
i) ai commi 8 e 10, la parola: "mediazione" e'
sostituita dalle seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-ter";
l) al comma
11, la parola: "mediazione" e' sostituita dalle seguenti: "cui ai commi da 1 a
1-ter" e dopo la parola: "autorizzazione" sono inserite le seguenti:
"ovvero dell'accreditamento";
m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola:
"autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alla
lettera d) sono premesse le parole: "con riferimento alle societa' di
mediazione,";
n) al comma 13, le parole: "alla mediazione di manodopera" sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero accreditati";
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui
all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per
l'accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore
della presente legge, attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla
ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui
al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un
massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando
una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle
condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando
l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard
minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i
comuni e le comunita' montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a
far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
Art. 118.
(Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con
le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici
dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme
di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo
ai dirigenti puo' essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del
progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento
nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le
disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro
che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da
parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della
conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei
gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresi' la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del
contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a
trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano
applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della
citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo
di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma
dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come
soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice
civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente
o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al
comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di
importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento
di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il
limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai
processi di ristrutturazione, con proprieta' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle
strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventualimodifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del
gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse
derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al
50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al
Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento
accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione,
secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli
aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di
essi.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il
versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito
dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo
comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su
fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad
assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle
attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo
sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione
comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione
istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa
comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
(Potenziamento dell'attivita' ispettiva del
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale)
1. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza
con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e' autorizzato ad assumere mille
unita' di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento
nel 2002.
2. E' prorogata di ulteriori dodici mesi la validita' della graduatoria del
concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del
lavoro.
3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota
pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro -
servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e'
destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del
personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi
indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative
procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta e'
destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto
collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di
controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende".
4. La tenuta dei libri matricola e paga puo' altresi' avvenire mediante
l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalita' di detta tenuta sono
stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e
della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del
programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo
sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001 e'
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi
sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta
gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma
1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali
l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta in misura
inferiore a 0,8 punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella
misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi
sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo
comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per
disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non puo' superare la misura
di 0,8 punti percentuali.
3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
CAPO XIX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle
imprese agricole in difficolta')
1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative,
iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da eventi eccezionali
conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficolta', e' istituito un
programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di
favorire il ripristino della redditivita', in conformita' con gli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficolta' di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso il concorso nel pagamento degli
interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di
lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di
preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti
pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario
ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto
legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche
mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore
all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca
un piano finalizzato al ripristino della redditivita' dell'impresa, e che
comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e
riqualificazione delle attivita' aziendali, con abbandono di quelle non
redditizie; riduzione delle produzioni soggette il ritiro; riconversione verso
produzioni di qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta
ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di
preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate
di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti
dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti
forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di
redditivita' a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di
esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su
operazioni creditizie, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c)
esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficolta'
finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che
esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non riguardino
l'esercizio di attivita' agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla
stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i
termini, di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro
il 30 giugno 2001.
Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di
prodotti agricoli)
1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i
coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la
raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un
periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
Art. 123.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e
zootecniche biologiche)
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Al fine
di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed
eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi
per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1°
gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare
nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla
vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da
individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di
cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50,
R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della
sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre
di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al
presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di
cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di
vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da
allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali
incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole speci.
Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti
proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto. con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e
le disposizioni per l'attuazione del presente comma";
b) il comma 2 e'
sostituito dai seguenti:
"2. E' istituito il fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai
contributi di cui al comma 1, nonche' da un contributo statale pari a lire 15
miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo e' finalizzato al
finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il
sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi
agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di
produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di
buona pratica agri cola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
determina le modalita' di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese
ammissibili;
b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di
sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di
sicurezza e salubrita' degli alimenti;
c) l'informazione dei consumatori
sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine
protetta.
2-bis. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito
annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura
delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori
all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e
forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite
al comma 2";
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei
prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e
didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti
agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge
alle attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate
dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle
disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di
origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con
attestazione di specificita' (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n.
2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a
tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per
via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo
le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via
telematica"";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis.
Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un
comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano,
con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di
tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del
comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie
produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative
alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni
e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso".
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo
periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito
dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori
dell'agricoltura e della pesca)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della
pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno
positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative
imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese
istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative
infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'inosservanza
dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39
del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal
regolamento (CEE) n. 854/96 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive
modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione
della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di
quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della
sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non piu' di
dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate. ai sensi del
periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio
dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non
avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano
tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire
diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli
interessi legali. Non si da' seguito alle riscossioni coattive su ruoli
esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni
comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai
sensi del presente comma".
2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: "un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e dovute per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, e' autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo
restando lo stanziamento finanziario gia' previsto dal citato articolo 1, comma
1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive
modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o
giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi
del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie,
individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina
la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti
nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino
alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione
della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti
dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono
essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra
cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni
previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini
previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado,
la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che
si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei
soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla
comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della
somma spettante.
Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di
assicurazioni agricole agevolate)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel
calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata
agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei
contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea"
2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati
anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la
sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva
aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le
cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono
istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di
mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli
associati. Il contributo dello Stato e' contenuto nei limiti dei parametri
contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono
stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da
adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate
dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).
Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione
delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo
per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le
modalita' operative del fondo.
4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del
premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse
all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del
premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle
disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in
materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante
ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi
non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i
consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa
sociale;
b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e pubblici,
relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative
mutualistiche.
8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
successive modificazioni, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) la
nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un
rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il
consorzio;".
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese
nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.
185.
Art. 128.
(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
e' sostituito dal seguente:
"3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari
stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a
favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed
associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i
quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a
beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati,
anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione. E' facolta' del
mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la
riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto
mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la
ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso
non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli
istituti mutuanti in forma attualizzata al sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al
mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il
periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del
finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da
prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di
ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo
termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del
mutuo".
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione
della proprieta' contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge
19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato
il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle
rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli
stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da avversita' atmosferiche
dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre
1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, e' prorogato di ventiquattro mesi il
pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni
debitorie relative all'esercizio dell'attivita' aziendale e sono sospese per il
medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate gia' scadute e non
pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di
interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate gia' assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi
conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere
finanziario e' coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e
comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello
Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie
delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, gia' assistite dal
concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie
derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei
bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento e' variabile in
relazione alle disponibilita' finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio
decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e
zootecnico, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse
determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi in base ai
seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di prevenzione negli
allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 15
miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b)
interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina
negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita',
nonche' alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire
10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c)
interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna
selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli
impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e
25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per
fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato
degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti
dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito. con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5
e' sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta
del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di
idoneegaranzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalita' da definire
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11,
comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del
riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello
stesso per il versamento del prelievo".
Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410,
ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "II Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad
inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e
forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo
11";
b) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995
sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con
capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi
legali".
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai
Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Capo XX
INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VARIE
Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti
ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento
finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti
e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso
dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1,
lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di
reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro
controllate; puo' altresi' autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato Spa e le
aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per
l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura
ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La societa'
Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto
disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre
1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive
modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera h), della
legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente
legge, i cui corrispettivi ancorche' determinabili non siano stati ancora
definiti, e alle connesse opere di competenza della societa' Ferrovie dello
Stato Spa, si applica, in conformita' alla vigente normativa dell'Unione
europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonche' al decreto legislativo 17
marzo 1995, n.158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per
la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa
dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese
le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali
sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n.
109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto
legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La societa' Ferrovie
dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all'accertamento
e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle
attivita' preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta,
nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla
tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella conferenza di
servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di
realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle
Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione
entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori
relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui
uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e
designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione
Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General
Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di
costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria
dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della
navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai
lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma
2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione
ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la
realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con
la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti
integrativi se non relativi a progetti esecutivi gia' approvati a tale data. A
decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo
perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'articolo 25
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere
da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e
del secondo periodo del presente comma sono revocate le concessioni e le aziende
procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la
normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello
Stato Spa effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle
direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come recepite dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive
modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
1999, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale e pertanto escluse da
ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in
conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle societa' interessate
non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni
autostradali)
1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle
societa' per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di
autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e
successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei
quali e' risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui
tale prevalenza e' venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni
o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della
legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilita' di bilancio del
Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi
di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti
conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti
controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi,
dal Fondo centrale di garanzia.
CAPO XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITA' TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane)
1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di
trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e
stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di
quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta,
per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti
stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e'
concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti
dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante
territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento
complessivo di cui al comma 2 e' riservato al contributo per le spese di
trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per
cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione
Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro
dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal
bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale
dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere
inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il
bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno
2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci
nella regione Sicilia)
1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno
2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario
per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci
siciliano. Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla verifica della
coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il
cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento del
contributo statale.
Art. 135.
(Continuita' territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuita' territoriale per la Sicilia, in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dispone con proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali
aeroportuali della Sicilia e i Principali aeroporti nazionali e tra gli scali
aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformita'
alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
b)
qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri
di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte
tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti
dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli
tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero
dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli
aeromobili;
f) alla capacita' dell'offerta;
g) all'entita' dell'eventuale
copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si
proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della
navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara
di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1,
lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di
servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani
e nazionali e' comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai
vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono
stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere
dall'anno 2002.
7. L'entita' del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al
presente articolo non potra' essere inferiore al 50 per cento del contributo
statale.
Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei
di linea)
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese,
con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della
navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico
servizio in conformita' alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a
costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle
tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono
determinati secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione
Sicilia)
1. Alla regione Sicilia e' assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di
lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di
almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed
i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi
del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni
sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti
petroliferi.
CAPO XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI
TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato
le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e
contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza,
versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari
al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.
2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale e di interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un
massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli
interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al
comma l.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai
contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante
iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno
successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite
con decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi
e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate
dagli enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al
servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi
calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di
inagibilita' parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della
presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a
quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del
personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali
territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi
necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8
devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento
dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni
dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il
soggetto e' alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi
di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate
da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali
territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti
interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste e delle attitudini
individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto
e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle
caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento
ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei
militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene
entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari
stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si
verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il
fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto,
puo' sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8
ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano
interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei
limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che
attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi
necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.
12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal
decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre
2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta
comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998
nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso, per il 2001, un contributo
straordinario ai comuni colpiti, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in
favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri
eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite
dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del
5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli
importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno
precedente.
15. Il Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come soggetti
attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di
competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e
degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamita'
naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle
regioni e degli enti locali, e' istituito il "Fondo regionale di protezione
civile". Il Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello
Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento
al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una
percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente,
determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle
province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le
risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria
centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle
risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia
di protezione civile e con le competenti autorita' di bacino, in caso di
calamita' naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato
tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle
regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme
trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200
miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate
all'articolo 52, comma 6, della presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade
(ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel
2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilita'
statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali e' intervenuta, da parte del
Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme,
l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti
competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla
sede stradale nei casi in cui la instabilita' rappresenti un pericolo per la
circolazione.
Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni
per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della
legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per
quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia gia' stata oggetto di formale
revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo
dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive
modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di
tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree
rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da
dimostrare con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree gia' assegnate in
via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente
tale termine l'assegnazione dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione
delle abitazioni, nonche' per il completamento della ricostruzione dei centri
abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e'
autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo
stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del
Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia
Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4
della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, gia' prorogate
dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma
157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31
dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono
prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni
comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione
parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree
di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione
ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della
distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche' mediante la
razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede
alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti
mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di
ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti
sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di
impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:
a) Consorzio
Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire
8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 :
b) Consorzio Irrigazione Est
Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per
ciascuno degli armi 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota
di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi
Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema
Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione,
per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i)
Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del
Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti
esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero
di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a
ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2
nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori
limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la
realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di, collettamento e
depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita' istituite per gli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province,
predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con
gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima
legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province risultino
inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su
delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio
di assetto idrogeologico)
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai
piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a
rischio e per le relative misure di salvaguardia e' istituito un apposito
fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la
spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio
storico-artistico)
1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali e' attribuita, per l'anno
2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta
somma e' attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni
e le attivita' culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali
archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle
biblioteche e dei beni librari.
CAPO XXIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1,
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
2. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei
mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per
la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura
dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro "La
Fenice", mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice
di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
3. Per le finalita' di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia
avanzata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad
architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui
all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli
stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo
2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire
42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi
sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi
gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali e' intervenuta
da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi quindicennali
ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35
miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire da parte del medesimo
Dipartimento tra le regioni interessate alle esigenze. Per disciplinare gli
interverti infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati
danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della citata legge
n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da
eccezionali avversita' atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio
nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della
protezione civile provvede con le modalita' e le procedure di cui al comma 4 ed
e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che
contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a
disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno
quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 100
miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite
dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre
autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere
dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della
Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, e' autorizzato un limite di
impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo. Per la
prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla
legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui
assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della
protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire 2
miliardi, decorrente dall'anno 2002. Per la prosecuzione degli interventi
conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e'
autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire
1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su
indicazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e dei trasporti,
sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei
limiti finanziari indicati:
a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per
gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;
b)
pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire
40.000 milioni per l'anno 2003;
c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno
2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno
2003;
d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per
gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
e) collegamento
aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527: lire 10.000 milioni per
gli anni 2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale "Delle Serre", in provincia
di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per
l'anno 2003;
g) strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000
milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003.
8. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco
Atina-confine della regione Lazio, e' attribuita alla provincia di Frosinone la
somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre
e' autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della
provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella
regione Basilicata e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e
di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'ambito degli interventi per la
risoluzione dei problemi della viabilita' dell'area centrale veneta la regione
Veneto e' autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed
interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' autorizzato il limite
di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
11. L'ANAS e' inoltre autorizzato, nell'ambito delle risorse esistenti, a
contrarre mutui quindicennale assistiti da contributi erariali, nei limiti
finanziari indicati:
a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000
milioni per l'amo 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003;
b) strada
Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con
priorita' per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La
Spezia (Pontremolese), e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno
2002 e di lire 5.000 milioni nell'anno 2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a
decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in
corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulera' per il completamento
della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno
(adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi
a decorrere dall'anno 2003; e' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di
intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorita' di bacino del
fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 19 della legge 18
maggio 1989, n. 183, nonche' al fine della realizzazione di interventi urgenti
per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul
bacino dell'Arno sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico
del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2
miliardi a decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire
3 miliardi decorrente dall'anno 2003.
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, e'
concesso alla comunita' montana Valsesia un limite di impegno quindicennale di
lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
17. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi
annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003
destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della
gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36,
attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo
all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli
interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano
finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994,
approvati dal soggetto competente per l'ambito territoriale ottimale,
individuato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i
quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento
dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte
dalle regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica
tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il
finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma,
e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Unita' tecnica-finanza di progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di
mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge
possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro
operanti nel settore del diritto allo studio.
Art. 145.
(Altri interventi)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le
parole "contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della spesa di
investimento, nel limite" sono sostituite dalle seguenti: "per la spesa di
investimento, per un importo".
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di
gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei
termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite,
a titolo gratuito, in proprieta' alla societa' Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo
annuo a favore dell'Istituto per la contabilita'n nazionale, e la legge 29
novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla
Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto
tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione
europea, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono
individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le
modalita' e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo
utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle
disponibilita' di cui alla citata legge n. 808 del 1985.
6. Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli
autoveicoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di
autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette
a pedalata assistita, nonche' all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti
di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono inserite le
seguenti: ", i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,".
8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono
sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale";
dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti" sono inserite le seguenti: ", dei comuni che fanno parte delle isole
minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno
parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla
deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997".
9. Per le finalita' previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n.
73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese
interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunita'
europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per
l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso
esercizio e' compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalita'
previste dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete
dei nuclei di alutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma
7 del predetto articolo 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una
autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche i costi di
funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti
interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del
predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle attivita' di raccordo,
indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
11. Ai fini della trasformazione in societa' per azioni dell'Ente nazionale
di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17
maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennita' di buonuscita alla
data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di
fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita'
sportiva e' autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo
straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a
sport sociale e giovanile. A tal fine, nell'anno 2001 e nei limiti della quota
del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la
preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i
diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento
interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle
societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che
stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti,
per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un
milione di lire, nonche' un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito
di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire
dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del
3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino al compimento del
ventiduesimo anno nel caso in cui la societa' sportiva abbia provveduto o
provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto
professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' di applicazione delle age volazioni di cui al presente
comma.
14. Per le stesse finalita' di cui al comma 13 e' autorizzata la concessione
alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire
15 miliardi per l'anno 2001. L'erogazione e' preceduta da una verifica,
effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della
stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti
di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e
finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone
disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili
(FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.
17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800
milioni al Club alpino italiano, per le attivita' del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni
complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale
per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel
sesto periodo, la parola: "Quaranta" e' sostituita dalla seguente
"Ottantadue".
19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del
presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di
ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata
dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti,
dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il
predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per
cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza
dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1,
del regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21
settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a)
del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del
Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1999, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono
posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione
degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Per le concessioni e
gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto
1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n.
144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del
tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concessione del contributo".
23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il
comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Per l'ammissibilita' ai
contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti
titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione
del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni
dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di
pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma
2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono
procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando
la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei
benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente
gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce
parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle
domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001".
24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole:
"al netto delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del
90 per cento delle rinfuse liquide".
25. Le disponibilita' del Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14
della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e
2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento
del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15,
comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio
1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di
concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della
citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere
presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato
articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive
modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e
del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455,
riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle
suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata
una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate,
rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di centottanta giorni che
ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di
presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44
del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o
gia' scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di
attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999,
le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano
state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente,
entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola:
"quinquennio" e' sostituita dalla seguente: "decennio". Tale modifica opera
anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal
beneficiario.
28. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
sostituito dal seguente:
"3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di
cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di
parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti".
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i corrispettivi", "dei
corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati", sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: "delle contribuzioni", "le
contribuzioni", "delle contribuzioni", "le contribuzioni di cui al comma 3 sono
versate". Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: "vengono iscritti" sono
sostituite dalle seguenti: "vengono iscritte".
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in
ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di
fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della
societa' Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede
nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonche' di ulteriori lire
300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo
supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE)
n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di
sequestro o pignoramento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti
di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano
inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del
tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui
all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per
l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il finanziamento di interventi a
favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63,
lettera c), della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi
per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b)
e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi
per l'anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti
penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i
quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese
necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le
suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi
istituti;
c) puo' valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti,
degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di
progetto.
35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo
le parole: "completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti:
"di edifici pubblici, nonche'".
36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine
agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi
nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.
37. Per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e'
autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90
miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'autorizzata la
spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955,
n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme affluenti al Fondo sono
destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la
trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed
aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e
per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei
lavori pubblici nonche', per una quota fino al 20 per cento della consistenza
patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di
tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del
testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Salvo quanto previsto
nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo
massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa
necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per
iniziative industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono
essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei
progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti
incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura,
rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento".
40. E' istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire
1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche
mediante il finanziamento di studi e ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo
8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio
e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono
aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo
14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche
per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo
7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse
dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta
la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui
all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito della
rassegna "Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, e'
riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del Ministero per i
beni e le attivita' culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001
e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
b) in favore del Ministero del
commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali
realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni
per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, e' concesso nel limite dell'intensita' di aiuto autorizzata
dalla Commissione delle Comunita' europee. Per i progetti ammissibili alle
agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse gia' assegnate a ciascuna
regione ai sensi del medesimoncomma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio
1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, puo' essere erogato a
titolo di anticipazione, purche' i relativi investimenti siano stati avviati a
realizzazione, con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere,
previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al
funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini
relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme
regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e
riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni
generali.
47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico
riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, e'
disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.
48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale
navigabile dei Navicelli e' autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e' autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per
sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto "Citta' della
scienza" volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le
sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di
un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, dopo le parole: "da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,".
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e' istituito un
apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio
2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma con la determinazione
dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un polo
di attivita' industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova.
Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
53. Al fine di un piu' adeguato utilizzo dei finanziamenti per la
preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8
giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le
parole: "(G8),", sono inserite le seguenti: "nonche' per quelle connesse con gli
oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attivita' produttive";
b) le
parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "beni del
demanio";
c) le parole: "detti beni rimangono, anche successivamente
all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di
Genova" sono sostituite dalle seguenti: "detti beni, successivamente all'evento,
ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con
l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al
comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo".
54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanita'
nel comune di Chiavari, e' ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo
di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, dopo le parole: "di concessione" sono aggiunte le seguenti: "commisurati,
questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo
pubblicitario".
56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, le parole: "dal comma 1", sono sostituire dalle seguenti: "dai commi 1 e
2".
57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al 5 per cento delle
somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi volti alla
repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica
pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285". Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3,
sono soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del pubblico
servizio";
b) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al
concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi
strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell'impiantistica";
c) all'articolo 24, comma 2, le parole: "da lire
duecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire
quattrocentomila a lire tre milioni".
58. A valere sulle disponibilita' di tesoreria del fondo rotativo di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, e' autorizzato il
trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50
miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo comma
dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive
modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e
dell'internazionalizzazione.
59. E' assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per
l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione
dell'emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attivita' degli advisors
nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina e'
autorizzata la concessione alla societa' Stretto di Messina di un contributo
straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.
61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle
sedi di Autorita' portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorita'
portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma
1 del citato articolo 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale medio
dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle
opportune integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
63. La societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.
301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, puo'
definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa
autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore
complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una
parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita,
e' destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle
sue finalita' istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento e'
determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
65. E' abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.
66. A decorrere dal periodo di' imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale
previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito
derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e'
compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione
che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente
alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attivita' ispettive, di controllo dei traffici
marittimi, nonche' di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal
trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di
porto, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro
e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari e'
autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, e' aggiunta
la seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000".
70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Gli importi relativi ai diritti
forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge,
sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze".
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del
nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilita' della ferrovia
Martigny-Aosta e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione
73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosita' e di criticita' viaria
denominati "punti neri" delle strade statali 52 e 52bis nella regione
Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno
2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1999,
n. 449, come modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999,
n. 498, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di
imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di
impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis
del presente articolo".
75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, puo' essere realizzata anche come
superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 3,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di
costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui
al presente comma e della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie
e gestionali, di sostenibilita' ambientale e di efficienza di servizio al
territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una
conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli
enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il
termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a
pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla citta' di Amelia e'
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli
anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba,
e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune
di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli
e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di
strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica
presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e' autorizzata la spesa di
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla societa' Ferrovie dello Stato spa
come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3, comma 2,
della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8
ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale
n. 110/T del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6,
comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla societa'
Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalita'
previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n.
266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344,
restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli
oneri differenziali derivanti dall'agevolazione, che rimangono a carico del
Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla societa'
Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di
ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari
si applica altresi' alle societa' cooperative autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2,
della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita al 31 ottobre 2000
dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, e' ulteriormente differita
al 31 ottobre 2001.
82. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale o circoscrizionale non e' incompatibile con lo svolgimento di
funzioni di amministrazione di societa' di capitale a partecipazione mista,
costituite, in conformita' alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come
soggetti responsabili dell'attuazionedegli interventi previsti dal comma 203
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
83. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di contenere i costi di
trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla
regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di
stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce
uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori
interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione
alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di
sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica
la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le
agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio
dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi
a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione
non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale".
84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
"6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai
lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il
Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare contributi per complessive lire
1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono
gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella
graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene
concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con
procedure e modalita' da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a
lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, e' incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di
lire 10 miliardi nonche' dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le
specifiche finalita' di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14
agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalita' effettuata con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre
1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.
89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e
le modalita' per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero".
90. Al fine di rendere piu' agevole e rapida la revisione statutaria degli
enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti
a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste
dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di
ogni anno e' prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi
forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento
previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati dall'articolo
38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o
strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli apparecchi e
attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura tale da
garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano
lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali
sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla
rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di
validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli
effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11
del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'articolo 2, comma
61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai
capi IV e V della legge 28 febbraio 4985, n. 47 e successive modificazioni, e le
norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili
utilizzati per sedi di comunita' terapeutiche per tossicodipendenti, e per
disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993,
per i quali sia stata gia' presentata richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
94. All'insieme dei comuni sedi delle comunita' terapeutiche interessate alla
sanatoria di cui al comma 93 e' concesso un contributo fino ad un massimo di
lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del
medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilita' delle spese di
manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e'
consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre
successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 9 della legge 1°
ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui
all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti
conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare i concessionari
di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei
limiti di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore
storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi
urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.
98. All'articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i fabbricati di cui
al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la
loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei
due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente
deducibili".
99. All'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si considerano, altresi',
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".
Art. 146.
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive
locali)
1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al
fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed
intenzionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma
di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo quanto previsto dalla
legge 30 aprile 1995, n. 163, e dall'articolo 30, comma 7, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
2. La somma di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2001 dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali alle emittenti televisive locali
titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad
apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attivita' culturali di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
CAPO XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei
confronti di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale
dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e
il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate "dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio
dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma
1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale)
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale
anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio
sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di
indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.
Art. 150.
(Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in
materia di prevenzione e contrasto della criminalita' economica)
1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attivita' consultiva nei confronti del
Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano
finanziario della criminalita' economica. Allo scopo di contribuire ad una piu'
completa attivita' di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi
individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di
regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono
introdurre condizioni favorevoli all'attivita' di riciclaggio e li segnala al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle
Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia,
esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunita', pareri circa le iniziative da
adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed
antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle
informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle
segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la
rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorita' di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello
svolgimento dell'attivita' di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di
riciclaggio.
4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le
parole: "I predetti organi investigativi informano altresi'" sono sostituite
dalle seguenti: "Le autorita' inquirenti informano".
Art. 151.
(Costituzione delle unita' di informazione
finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione
2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente
le modalita' di cooperazione tra le unita' di informazione finanziaria degli
Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unita' di
informazione finanziaria di cui alla predetta decisione e' costituita, per
l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta
costituzione della predetta unita' al Segretario generale del Consiglio
dell'Unione europea.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera f), dopo le
parole: "qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata" sono inserite le
seguenti:
"ovvero le archivia, informandone gli stessi organi
investigativi";
b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) forniscono all'Ufficio
italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le
informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori
dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui
agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121".
Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in
materia di patrocinio per i non abbienti)
1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole:
"verificata l'ammissibilita' dell'istanza" sono inserite le seguenti: "sentito
il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo
prodotti, e";
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle
parole: "depositato nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti:
"notificato al pubblico ministero e";
c) all'articolo 6, comma 4, terzo
periodo, dopo le parole: "Il ricorso e' notificato" sono inserite le seguenti:
"al pubblico ministero e";
d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le
parole: "a cura della cancelleria," sono inserite le seguenti: "al pubblico
ministero,";
e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza e'
accolta" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, ed esaminati
gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,";
f) all'articolo 10, comma
1, primo periodo, prima delle parole: "con decreto motivato" sono inserite le
seguenti: ", sentito il pubblico ministero,";
g) all'articolo 10, comma 2,
primo periodo, dopo le parole: "su richiesta" sono inserite le seguenti: "del
pubblico ministero e";
h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "non
possono piu' essere richieste" sono inserite le seguenti: "dal pubblico
ministero e"; ,
i) all'articolo 18, comma 1, le parole: "ogni due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "ogni anno".
2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle
risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi
preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere
preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla
Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui
soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore
di vita e ai possibili profitti tratti dalle loro attivita' delittuose.
3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono
indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilita' economiche dei
soggetti richiedenti o gia' beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca
della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono
al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una
relazione trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria
competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito
patrocinio.
Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire
40 miliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di
forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o
rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze
linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del
Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui
al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste
di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono
cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente
annullata. Il contributo e' pari al 60 per cento dei costi del bilancio
d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla
testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o
periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto
sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici
organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi
restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto
l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla
certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione
formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del
presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e'
concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
c) adottare una
norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili
nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato)
1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio
1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento
del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13
luglio 1966, n. 559. 2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio
1966, n. 559, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"5-bis) dal
contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira con
l'euro)
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere
corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e'
sostituito dal seguente:
"La cassa speciale:
a) custodisce le monete
metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per
l'immissione in circolazione;
b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso
legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;
c) ritira dalla
circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare
a cura della sezione zecca;
d) ritira dalla circolazione le monete metalliche
aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato".
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31
dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto
qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite
della Banca d'Italia, delle banche, della societa' Poste italiane S.p.a., delle
imprese di investimento degli agenti di cambio, delle societa' di gestione del
risparmio, delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), delle
societa' fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che
svolgono i servizi e le attivita' di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e della Banca
d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia
prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonche' degli
altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito
del sistema di pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente
derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di
monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno
privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni
elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su
ogni altro credito. Il privilegio generale e' esercitato direttamente dalla
Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la
somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli
altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della
Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai
sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La
Banca d'Italia puo' ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle
banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche
in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche
mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei
crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.
CAPO XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle
procedure di' liquidazione delle societa' del gruppo EFIM)
1. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa:
Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova
Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva,
ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa. I compendi cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni
effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal
patrimonio della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa,
esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni
coatte amministrative delle predettesocieta' sono chiuse alla data di entrata in
vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto
agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Alumix
Spa.
2. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa:
Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea
Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim
Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa,
Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i
rapporti in corso, alla societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa. I compendi cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di
legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della
societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte
amministrative delle predette societa', il cui patrimonio e' trasferito, sono
chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali
liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi
della liquidazione coatta amministrativa della societa' Efimpianti Spa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due
commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla societa' Efimpianti
Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni
sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura
della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della societa'
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di
societa' subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della
prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al
trentesimo giorno dalla data di entrata m vigore della presente legge, senza
farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore
dell'EFIM, nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena
applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina
affinche' assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita
cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad
oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei danni, gia'
promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti
formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di componenti
dei collegi sindacali delle societa' in liquidazione, nonche' nei confronti
delle societa' di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di
terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime societa'.
Alla gestione delle disponibilita' finanziarie della societa' Alumix Spa in
liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e
terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto
infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato,, rispettivamente,
alla societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla societa'
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa:
Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS
Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa,
Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e
passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Nuova Breda Fucine Spa
in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla societa'
Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di
legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal
patrimonio della societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta
amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni
giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa' sono
chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali
liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi
della liquidazione coatta amministrativa della societa' Nuova Breda Fucine Spa.
Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni sono
trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura
della societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che,
nella veste di societa' subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini
della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente
successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario
liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come
sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila
sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente
periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatoti confermati o di nuova
nomina affinche' assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la
sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno
ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei danni, gia'
promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti
formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di componenti
dei collegi sindacali delle societa' in liquidazione, nonche' nei confronti
delle societa' di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di
terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime societa'.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due
commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella societa' Nuova Breda
Fucine Spa.
5. Alle societa' F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta
amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora
non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano
altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del
Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo
sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle
norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta
o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle societa'
elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono
estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo XXVI
NORME FINALI
Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure
indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per
il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella
C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999.
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure
indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2001, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1° gennaio 2001. Le disposizioni di
cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.