Legge 6 marzo 1987, n. 74
(in Gazz. Uff., 11 marzo, n. 58).
Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.
Articolo 1
Art. 1.
1. All'art. 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, la lettera b) del n. 1 è
sostituita dalla seguente: <<b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto
di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli
519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione>>.
Art. 2.
1. All'art. 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, la lettera c) del n. 1 è
sostituita dalla seguente: <<c) a qualsiasi pena per omicidio volontario
di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un
figlio>>.
Art. 3.
1. All'art. 3, n. 1, lettera d), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono
soppresse le parole: <<anche adottivo>>.
Art. 4.
1. All'art. 3, n. 2, lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, le
parole: <<anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da
almeno due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno due anni
prima del 18 dicembre 1970>>.
Art. 5.
1. Il primo capoverso della lettera b) del n. 2 dell'art. 3 della legge 1º
dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: <<In tutti i predetti
casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita
dalla parte convenuta>>.
Art. 6.
1. All'art. 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole
costituenti il secondo capoverso della lettera b) del n. 2: <<Quando vi
sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato: ad anni
sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore; ad
anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto>>.
Art. 7.
1. All'art. 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera: <<g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164>>.
Art. 8.
1. L'art. 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4. --
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di
residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a
qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta
al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro
coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) il nome e il cognome, nonchè la residenza o il domicilio del ricorrente
nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza
o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
c) l'oggetto della domanda;
d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso, con le relative conclusioni;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi.
3. Nel ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato
civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce
all'atto.
4. Del ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi,
legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei
cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di
comparizione dei coniugi innanzi a sè e il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato
di mente o legalmente incapace.
6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella
dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art.
163-bis del codice di procedura civile ridotti alla metà.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i
coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler
proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il
presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in
considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa
l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del
presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma
dell'art. 177 del codice di procedura civile. Si applica l'art. 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione
dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale
sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si
applica la previsione di cui all'art. 10.
10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo
la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di
primo grado è provvisoriamente esecutiva.
12. L'appello è deciso in camera di consiglio.
13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale
in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che
le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli
stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo>>.
Art. 9.
1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è
sostituito dai seguenti: <<La donna perde il cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con cui
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del
marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli
meritevole di tutela. La decisione di cui al comma precedente può essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su
istanza di una delle parti>>.
Art. 10.
1. Il quarto comma dell'art. 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è
sostituito dai seguenti: <<Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico
dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il
tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata
decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove
questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto economico.
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente
del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione
relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di
contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e
sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria>>.
Art. 11.
1. L'art. 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
<<Art. 6. --
1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di
mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di
cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili,
permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i
genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile
all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere
disposto l'affidamento congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il
genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei
rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del
tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha
il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il
tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui
vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni
economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più
debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente
ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei
figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi
i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale.
8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei
genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184.
9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al
contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo
fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle
parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti
dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia
strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei
figli minori.
10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole
provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche
d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura
del pubblico ministero, al giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il
tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso,
almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a
comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto
cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei
figli per la difficoltà di reperire il soggetto>>.
Art. 12.
1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è
sostituito dai seguenti: <<Il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di
almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la
misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di
denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme
dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il
coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il
pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli
articoli 5 e 6.
Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia
stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla
ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione,
provvede il giudice dell'esecuzione.
Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchè gli altri enti
datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la
misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la
corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle
somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli
emolumenti accessori.
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in
ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge
obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato
alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a
sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento
dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6>>.
Art. 13.
1. L'art. 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
<<Art. 9. --
1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con
la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle
relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi
degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al
quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia
titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre
che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore
alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti
è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge
rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno
di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale
provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a
ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o
passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti
spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di
reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di
reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto.
In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei
confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci>>.
Art. 14.
1. é abrogato l'art. 11 della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art.
15.
1. L'art. 12 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
<<Art. 12. -- 1. Le disposizioni del codice civile in tema di
riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche
nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio>>.
Art. 16.
1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 12-bis. --
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se
non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art.
5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro
coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità
viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il
matrimonio>>.
Art. 17.
1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 12-ter. --
1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di
reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di
servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a
ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida
automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la
pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le
disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092>>.
Art. 18.
1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 12-quater. --
1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente
legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita
l'obbligazione dedotta in giudizio>>.
Art. 19.
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la
corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e
da ogni altra tassa.
Art. 20.
1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 12-quinquies. -- 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana,
la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla
presente legge>>.
Art. 21.
1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 12-sexies. -- 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente
legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale>>.
Art. 22.
1. Il primo comma dell'art. 89 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi>>.
Art.
23.
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile,
ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto
compatibili, le regole di cui all'art. 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898,
come sostituito dall'art. 8 della presente legge.
2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di
entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni
processuali anteriormente vigenti.
3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata
in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
Art. 24.
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.